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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7930/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Carolina Dini giudice relatore dr.ssa Ilaria Benincasa giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7930 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra: codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MUGNAI ELISA in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato CUSATO GRAZIANA in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025)
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale da e disporre: l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1 moglie;
l'affidamento condiviso dei due comuni figli minori e con Per_1 Per_2 collocazione paritaria;
l'obbligo del padre di corrispondere il contributo al mantenimento dei figli minori, per l'importo mensile di euro 200,00 ciascuno soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
che entrambi i coniugi provvedano a sostenere le spese straordinarie per i figli in misura del 50% ciascuno;
la totale percezione dell'assegno unico per i figli da parte del padre.
Successivamente al deposito del ricorso, le parti hanno raggiunto un accordo. Pertanto,
si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di CP_1 separazione e riportandosi alle note congiunte sottoscritte da entrambe le parti e dai procuratori.
All'udienza del 4.11.2025 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti e, preso atto della presenza di un refuso nell'accordo depositato, nonché del mancato deposito da parte resistente della documentazione reddituale e patrimoniale prevista dall'art. 473 bis.12, comma 3, cpc, ha disposto il deposito della documentazione e fissato nuova udienza cartolare anche per consentire alle parti la modifica dell'accordo.
Alla successiva udienza del 10.12.2025 le parti insistevano nella richiesta di pronuncia della separazione personale tra i coniugi, conformemente alle condizioni congiunte depositate in atti in data 12.11.2025 e il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
In via preliminare, deve rilevarsi che il matrimonio celebrato in Libano dalle parti è valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla copia del certificato di matrimonio prodotta in giudizio, di talché la sua esistenza e validità deve ritenersi tale nel nostro ordinamento, a prescindere dalla sua trascrizione in Italia. La trascrizione nei registri dello stato civile italiano ha natura meramente certificativa e non costitutiva, sicché la mancata trascrizione non incide sulla validità del vincolo matrimoniale né preclude la pronuncia di separazione personale.
2 Va poi affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 della legge n. 218/1995. La giurisdizione sussiste in quanto entrambi i coniugi hanno la residenza abituale in Italia e i figli minori sono nati e risiedono stabilmente nel territorio italiano.
La separazione è regolata dalla legge dello Stato italiano in quanto, sebbene il matrimonio sia stato celebrato in Libano, i coniugi vivono in Italia dal 2016 e vi hanno fissato la residenza dal 2022; inoltre, i due figli minori sono nati e risiedono stabilmente in Italia. Tali circostanze dimostrano che la vita familiare è radicata nel territorio italiano, sicché la separazione è regolata dalla legge italiana.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da alcuni mesi, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. in SIRIA il Parte_1
24/08/1990, e , n. in LIBANO, il 28/09/1991, matrimonio contratto CP_1 in data 02/04/2016 e registrato a Beirut in data 30/05/2016, con n. 201600682;
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
3 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
Il Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Carolina Dini giudice relatore dr.ssa Ilaria Benincasa giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7930 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra: codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MUGNAI ELISA in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato CUSATO GRAZIANA in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025)
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale da e disporre: l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1 moglie;
l'affidamento condiviso dei due comuni figli minori e con Per_1 Per_2 collocazione paritaria;
l'obbligo del padre di corrispondere il contributo al mantenimento dei figli minori, per l'importo mensile di euro 200,00 ciascuno soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
che entrambi i coniugi provvedano a sostenere le spese straordinarie per i figli in misura del 50% ciascuno;
la totale percezione dell'assegno unico per i figli da parte del padre.
Successivamente al deposito del ricorso, le parti hanno raggiunto un accordo. Pertanto,
si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di CP_1 separazione e riportandosi alle note congiunte sottoscritte da entrambe le parti e dai procuratori.
All'udienza del 4.11.2025 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti e, preso atto della presenza di un refuso nell'accordo depositato, nonché del mancato deposito da parte resistente della documentazione reddituale e patrimoniale prevista dall'art. 473 bis.12, comma 3, cpc, ha disposto il deposito della documentazione e fissato nuova udienza cartolare anche per consentire alle parti la modifica dell'accordo.
Alla successiva udienza del 10.12.2025 le parti insistevano nella richiesta di pronuncia della separazione personale tra i coniugi, conformemente alle condizioni congiunte depositate in atti in data 12.11.2025 e il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
In via preliminare, deve rilevarsi che il matrimonio celebrato in Libano dalle parti è valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla copia del certificato di matrimonio prodotta in giudizio, di talché la sua esistenza e validità deve ritenersi tale nel nostro ordinamento, a prescindere dalla sua trascrizione in Italia. La trascrizione nei registri dello stato civile italiano ha natura meramente certificativa e non costitutiva, sicché la mancata trascrizione non incide sulla validità del vincolo matrimoniale né preclude la pronuncia di separazione personale.
2 Va poi affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 della legge n. 218/1995. La giurisdizione sussiste in quanto entrambi i coniugi hanno la residenza abituale in Italia e i figli minori sono nati e risiedono stabilmente nel territorio italiano.
La separazione è regolata dalla legge dello Stato italiano in quanto, sebbene il matrimonio sia stato celebrato in Libano, i coniugi vivono in Italia dal 2016 e vi hanno fissato la residenza dal 2022; inoltre, i due figli minori sono nati e risiedono stabilmente in Italia. Tali circostanze dimostrano che la vita familiare è radicata nel territorio italiano, sicché la separazione è regolata dalla legge italiana.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da alcuni mesi, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. in SIRIA il Parte_1
24/08/1990, e , n. in LIBANO, il 28/09/1991, matrimonio contratto CP_1 in data 02/04/2016 e registrato a Beirut in data 30/05/2016, con n. 201600682;
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
3 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
Il Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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