Rigetto
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/03/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02588/2025REG.PROV.COLL.
N. 09426/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9426 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco G. Romano e Giuseppe Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei Ministri pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. I, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e udito per parte appellante l’avvocato Marco Tronci, su delega dell’avvocato Francesco G. Romano.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento (decreto prot. 71154 del 3 luglio 2019) con cui il Ministero della difesa ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dall’infermità « neurinoma VII n.c. con ipoacusia neurosensoriale dx e voc. mt. 3,95 (voc. aosx mt. 7.20) », sofferta dall’appellante, conformandosi al parere (prot. 39451/2019) reso dal Comitato di verifica nell’adunanza n. 1881 del 3 giugno 2019.
2. I fatti rilevanti per la ricostruzione della vicenda, come emergono dagli atti di causa, possono essere così sintetizzati:
- l’appellante è primo maresciallo dell’Aeronautica militare, ove presta servizio dal 10 ottobre 1983;
- nel corso della carriera egli ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di « addetto alla sala operativa » presso il 12° Gr.R.A.M. di Mortara, di « addetto alla sezione sorveglianza » e « addetto alla sezione difesa aerea e Missilistica » presso il 32° Gr.R.A.M. di Otranto, svolgendo mansioni di « controllore difesa aerea »;
- in tali circostanze, riferisce di aver prestato servizio all’interno di « ambienti molto umidi e freddi » (bunker o sale operative) e di aver costantemente utilizzato « cuffie e cornette telefoniche », effettuando comunicazioni « spesso soggette a rumore di fondo e/o picchi di disturbo o distorsioni improvvise »;
- nel marzo 2015 l’appellante ha ricevuto la diagnosi dell’infermità « neurinoma VII n.c. con ipoacusia neurosensoriale dx e voc. mt. 3,95 (voc. aosx mt. 7.20) » (cfr. il verbale della C.M.O. di Bari);
- in data 4 novembre 2015, egli ha presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che è stata respinta con decreto n. 269 del 2 maggio 2017, su conforme parere negativo del Comitato di verifica (prot. 745652016 del 20 febbraio 2017);
- detto provvedimento è stato annullato a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto fondato su un parere del Comitato di verifica « del tutto privo di riferimenti di carattere individualizzante nei riguardi del militare » (Cons. Stato, sez. I, parere 4 marzo 2019, n. 634);
- in sede di riedizione del procedimento, con parere n. 39451/2019, recepito dal Ministero della difesa nel decreto prot. 71153/2019, il Comitato di verifica ha nuovamente escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità dell’appellante.
2.1. Gli atti da ultimo menzionati, oggetto del presente giudizio, sono stati impugnati davanti al T.a.r. che, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite tra le parti. Secondo la motivazione della pronuncia di primo grado:
- il nuovo parere del Comitato « cui doverosamente si è conformata l’Amministrazione statale intimata, ha espresso un giudizio caratterizzato da un percorso logico-argomentativo non irragionevole e in ogni caso privo di macroscopiche lacune o illogicità motivazionali »;
- il diniego di dipendenza, in particolare, è fondato su «una congrua motivazione tecnica (medico-legale) » ed è stato emesso « previo esame e valutazione degli atti esibiti riferiti alle modalità di espletamento del servizio »;
- a fronte di ciò, le allegazioni del ricorrente, come la perizia medico-legale di parte, « non sono idonei a palesare quelle palesi incongruità o il travisamento di fatto quali indici idonei ad evidenziare la illegittimità del giudizio espresso dal Comitato di Verifica» , il quale ha escluso una relazione scientificamente evidenziata tra la patologia ed eventuali fattori di rischio ambientale (come rumorosità, traumi acustici ecc.);
- ne consegue l’impossibilità di disporre una C.T.U. e l’irrilevanza dell’omesso invio del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis , l. 241/1990 giacché « il Ministero della difesa non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso da quello in concreto adottato».
3. Il ricorso in appello è affidato a tre motivi:
I. «Erroneità della sentenza per assenza di motivazione; Error in giudicando ed in procedendo; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis l.n. 241/’90; Eccesso di potere per carenza istruttoria» ;
II. « Errata valutazione delle risultanze istruttorie; Omessa valutazione di documentazione rilevante e di difetto di motivazione; Error in giudicando; Eccesso di potere per illogicità; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; Difetto istruttorio; motivazione carente; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90 e del dpr 461/01; omessa considerazione di circostanze di fatto incidenti sulla valutazione finale espressa dall’organo tecnico consultivo comitato di verifica per le cause di servizio »;
III. «Error in procedendo e in giudicando».
4. I Ministeri resistenti, con memoria del 17 gennaio 2025, hanno argomentato per il rigetto dell’appello.
5. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
6. L’appello è nel complesso infondato.
7. È opportuno prendere le mosse dall’esame del secondo motivo, che attiene al contenuto del parere del Comitato di verifica e alle valutazioni in proposito operate dal giudice di primo grado. L’appellante ripropone le censure relative all’illogicità e alla carenza motivazionale del predetto parere, la cui attendibilità sarebbe inficiata dalla perizia di parte, che – sulla base di recenti studi scientifici – attesta la possibile rilevanza concausale dell’esposizione ad inquinamento acustico. Il parere, inoltre, non si sarebbe attenuto agli effetti conformativi derivanti dalla decisione resa dal Consiglio di Stato sul ricorso straordinario (parere 634/2019), che imponeva l’individualizzazione del parere e la considerazione del curriculum del militare.
7.1. Le contestazioni non possono essere condivise. Secondo l’art. 11 del regolamento approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato di verifica “ accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ”. L’accertamento di tale rapporto causale spetta, in via esclusiva, al Comitato di verifica (cfr. anche art. 1081, comma 1, T.U.O.M.), la cui espressione « rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali». La valutazione del Comitato «si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere ». Inoltre, la valutazione del comitato è caratterizzata da discrezionalità tecnica, quindi « non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, ameno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale » (tra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357).
7.2. Nel caso di specie, il Comitato di verifica ha escluso la riconducibilità a causa di servizio del “ neurinoma ” sofferto dal ricorrente, sulla base di una serie di concorrenti circostanze:
- l’unico fattore di rischio della patologia finora accertato è di natura genetica, pur rinvenendosi studi che attestano « una minima prevalenza epidemiologica » nei soggetti che facciano uso continuativo e intensivo del telefono cellulare a diretto contatto con l’orecchio;
- non è stata, invece, ipotizzata alcuna relazione tra la patologia ed « altri fattori di rischio ambientale, sia fisici quali le onde sonore (rumorosità, traumi e micro-traumi acustici; cuffie e cornette telefoniche) od elettromagnetiche diffuse da sorgenti distanti dal soggetto (Radar; radio), sia chimico-tossici o farmacologici, ovvero di tipo voluttuario (fumo, alimentazione) »;
- nel caso di specie, comunque, l’esposizione ai predetti fattori di rischio non risulta comunque provata dalla documentazione di servizio acquisita;
- non è stato soddisfatto, quindi, il criterio medico-legale « dell’efficienza eziologica, cioè della capacità (anche solo sperimentale) di produrre uno specifico danno, in assenza del quale decade ogni possibile nesso causale».
7.3. Come correttamente statuito in primo grado dal T.a.r., il predetto parere risulta logico e congruamente motivato. Le valutazioni del Comitato sono supportate da solide evidenze scientifiche (con tanto di precisi riferimenti bibliografici a recenti studi, anche di revisione sistematica della letteratura scientifica relativa al neurinoma) e prendono in considerazione sia l’eziologia del tipo di infermità, sia le specifiche esperienze di servizio dell’interessato (conformandosi, sotto questo profilo, al parere 634/2019 reso dal Consiglio di Stato), applicando i condivisi criteri metodologici utilizzati per l’accertamento del nesso causale nella medicina-legale.
7.4. Risulta decisiva, in particolare, l’affermata impossibilità – secondo la migliore conoscenza scientifica del momento – di stabilire una correlazione tra la patologia ed eventuali fattori di rischio ambientali, circostanza che porta necessariamente ad escludere una rilevanza causale o concausale dei rumori e/o microtraumi acustici, cui il ricorrente afferma di essere stato esposto – senza peraltro fornire alcuna adeguata dimostrazione – nel corso dell’attività svolta come controllore della difesa aerea.
7.5. L’attendibilità del parere non è intaccata dalle contrarie considerazioni della perizia di parte – peraltro fondate sulla menzione di un unico, più risalente, studio – che investono il merito tecnico insindacabile delle valutazioni del Comitato di verifica, né dal verbale della Commissione medica ospedaliera, che non contiene alcun accertamento della dipendenza da causa di servizio (comunque estraneo alle competenze di tale organo e inidoneo a vincolare il Comitato di verifica, cfr. Cons. Stato, sez. I, 03 giugno 2024, n. 743).
7.6. Da un attento esame del verbale della C.M.O. si evince, peraltro, che la conoscibilità della patologia dell’appellante risalirebbe al 17 marzo 2015 (data del referto specialistico del dott. Vergari, attestante la presenza di « Neurinoma del VII N.C. di dx »), con conseguente tardività dell’istanza per la concessione dell’equo indennizzo, presentata solo il successivo 4 novembre 2015, oltre il termine decadenziale di sei mesi, sancito dall’art. 2, comma 1 del d.P.R. 461/2001.
8. Alla reiezione del secondo motivo consegue l’infondatezza del primo – volto a censurare l’omesso invio del preavviso di rigetto – essendo emersa l’impossibilità di superare, attraverso il contraddittorio procedimentale, il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di verifica.
8.1. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 14 giugno 2023, n. 5832), in ogni caso, « nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente sancito dal d.P.R. n. 461 del 2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l’Amministrazione procedente, sicché l’Amministrazione stessa non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’ art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, in quanto l’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato» .
9. Con il terzo motivo, infine, l’appellante lamenta il mancato accoglimento delle istanze presentate in primo grado per l’ammissione di una verificazione o di una consulenza tecnica sul nesso causale.
9.1. Il motivo è infondato. La verificazione e la consulenza tecnica sono mezzi istruttori sottratti alla disponibilità delle parti e affidati al prudente apprezzamento del giudice « rientrando nel suo potere discrezionale la decisione di disporre o meno la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, sicché non può essere fondatamente predicata alcuna omessa pronuncia o violazione del giusto processo per non aver il giudice (di primo grado) dato seguito alla su citata richiesta dell’interessato». In materia di dipendenza da causa di servizio, la nomina di un consulente o di un verificatore può essere disposta solo ove emergano gravi indizi di un uso distorto della discrezionalità spettante al Comitato, tali da rendere opportuno un controllo tecnico imparziale sul contenuto del parere, non invece per supplire ad un onere probatorio non adeguatamente assolto dalla parte.
10. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
10.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore dei Ministeri appellati (in solido tra loro).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle amministrazioni appellate (in solido tra loro) le spese di giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.