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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2024, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1643/2021
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv. ti G. Coroneo e C. Balducci
APPELLANTE
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zella
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza del 24.5.2021 il Tribunale di Bari, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva in parte la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e, per l'effetto, condannava parte resistente al pagamento in favore del ricorrente
[...] della complessiva somma di € 109.808,82 oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
rigettava la domanda riconvenzionale e condannava parte soccombente alle spese di giudizio liquidate in € 7.400,00 oltre accessori di legge. Con ricorso del 19.11.2021 l' interponeva appello, per i motivi che di seguito si Pt_1
riepilogano e si valutano, chiedendo pregiudizialmente la sospensione della provvisoria esecuzione della statuizione gravata e, nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi integralmente le domande avanzate dal in prime cure, con accoglimento CP_1
della riconvenzionale e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Ritualmente evocato in giudizio, il resisteva. CP_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà.
In punto di fatto va rilevato che con ricorso del 22.06.2017, il assumeva: CP_1
- di avere lavorato alle dirette dipendenze del sig. presso l'Autofficina sita in Pt_1
EL alla Via XXIV Maggio n. 4 senza soluzione di continuità dall'1.1.2001 al 9.11.2016; il rapporto lavorativo - ad eccezione del periodo 01.07.2012 / 31.01.2014 svolto “a nero” a sua insaputa - veniva regolarizzato con svariati contratti succedutisi nel tempo (contratti da coadiuvante, da dipendente full-time, part-time), predisposti unilateralmente da parte datoriale senza averne copia, con modalità di svolgimento differenti per quantità e qualità da quanto riportato nei contratti e nelle buste paga;
- di avere svolto per tutto il rapporto lavorativo la mansione di elettrauto (3° livello del
CCNL);
- di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 /8:30 fino alle 13:00 e dalle 16:00 fino alle 19:00/20:00; il sabato (tranne nei mesi di luglio e agosto) dalle ore 8:00/8:30 fino alle
13:00, per una media di 48/50 ore settimanali;
- di avere percepito sempre la retribuzione mensile di circa 900,00, in contanti e per 12 mensilità all'anno;
- di non avere beneficiato di una regolare posizione contributiva e lavorativa per tutta la durata del rapporto, e di non avere mai percepito alcunché a titolo di lavoro straordinario e/o festivo, di non avere goduto di tutte le ferie (ad eccezione di due settimane all'anno) e dei permessi prescritti, di non avere percepito alcunché a titolo di tredicesima mensilità, scatti di anzianità e quant'altro previsto dal CCNL di categoria;
- di essere stato licenziato oralmente, in data 09.11.2016, a seguito di accesa discussione con
2 cui recriminava le proprie spettanze;
- di non avere percepito la retribuzione per la mensilità di novembre 2016, né il trattamento di fine rapporto;
- di avere contestato l'illegittimo licenziamento con comunicazione pec del 10.03.2017 e di avere richiesto il pagamento delle spettanze maturate nel corso del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, il chiedeva di: a) accertare e dichiarare la sussistenza di un CP_1
CP_ rapporto di lavoro subordinato con la resistente dal 01.01.2001 al 9.11.2016 con mansioni e orari indicati in narrativa, e conseguentemente di ritenere e accertare il diritto alle differenze retributive, comprensive delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, ferie e permessi, 13esima mensilità, scatti di anzianità , tfr maturato in applicazione del trattamento retributivo previsto per il 3° livello del di categoria o di quello Org_1
ritenuto di giustizia;
b) condannare la ditta convenuta per i titoli e le causali dedotti in narrativa al pagamento in suo favore della somma lorda di € 172.366,42, di cui € 147.961,74
a titolo di mensilità e differenze retributive ed € 24.404,68 per tfr o di quella minore a risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
c) condannare la ditta convenuta a regolarizzare ed integrare i versamenti contributivi/assicurativi dovuti all' in suo favore CP_3 in ragione dell'attività effettivamente espletata, della natura del rapporto di lavoro e del diritto al superiore inquadramento;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, resisteva con memoria di costituzione contenente Pt_1
domanda riconvenzionale, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Assumeva che in data 19.12.2000, con apposito atto notarile, i sigg.ri ed CP_1 Pt_1 già titolare della ditta individuale con sede in EL (Ba) Via XXIV Parte_1
Maggio, 4, costituivano con decorrenza dal 01.01.2001, una “impresa familiare” ex art. 230 bis c.c. le cui quote di partecipazione agli utili venivano fissate nella misura del 51% per e del restante 49% in favore del Parte_1 CP_1
Il resistente contestava, pertanto, ogni pretesa retributiva del atteso che, in forza di CP_1
tale atto, ciascuno dei due collaboratori prestava la propria attività lavorativa presso l'officina in modo continuativo e prevalente, percependone gli utili sempre nella misura indicata.
L eccepiva in ogni caso la prescrizione totale o parziale del diritto azionato dal Pt_1
e spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il ristoro della somma di € CP_1
91.010,26 a titolo di quota parte della contribuzione base artigiani, di quota parte dei canoni
3 contratto di locazione, di quota parte dei canoni contratto di leasing, nonché per danni ad un macchinario provocati dal ricorrente e per ammanco attrezzatura (addebitabili al . CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, previa istruttoria orale, il Tribunale disponeva come innanzi, ponendo a fondamento della sentenza - con la premessa che non fosse in contestazione tra le parti la durata del rapporto e le mansioni svolte dal ricorrente, bensì
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - i seguenti punti motivazionali:
- I testi di parte ricorrente escussi hanno riferito circostanze che depongono per l'accertamento della subordinazione, mentre i testi di parte resistente non hanno saputo indicare con precisione i rapporti che vi erano tra le parti in causa o hanno riferito circostanze apprese dalle medesime parti senza averne cognizione diretta;
- ad eccezione della dichiarazione dei redditi del 2012 nulla ha depositato parte resistente in relazione ad altri anni del rapporto;
non è stato allegato alcun bilancio, né altra documentazione comprovante la suddivisione di utili tra le parti così come fissato nella scrittura privata del 2000;
- appare inverosimile che la misura degli utili sia sempre stata fissa nella misura di € 900,00, considerando che l' non ha specificatamente contestato detto pagamento;
né è stata Pt_1
fornita la prova di somme maggiori/minori che avrebbe versato il resistente a seconda degli utili ottenuti;
- va dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato atteso l'inserimento a pieno titolo del ricorrente nella organizzazione aziendale, alla osservanza dell'orario di lavoro in modo costante per tutto il periodo di attività lavorativa e alle direttive che impartiva l' Pt_1
- va affermato il diritto del ricorrente alle somme rivendicate, aderendo - in merito alla quantificazione delle somme spettanti - ai conteggi effettuati dalla parte non specificatamente contestati dalla parte resistente;
- non sono dovute le somme a titolo di lavoro straordinario poiché non provato dal
CP_1
- non sono dovuti i compensi in relazione alle ferie non godute poiché non vi è prova di prestazione lavorativa in giornate destinate alle ferie;
- infondata è l'eccezione di prescrizione poiché nei rapporti non assistiti da tutela reale, quale quello in esame, il termine della prescrizione inizia a decorrere solo alla fine del
4 rapporto avvenuta il 9.11.2016 e dunque il ricorso depositato il 22.6.2017 ha interrotto il decorso del termine della prescrizione;
- infondata è la domanda riconvenzionale, poiché stante l'insussistenza dell'impresa familiare non sono dovute le spese sopportate dall' per il pagamento dei contributi in Pt_1 favore del né quelle del contratto di locazione dell'immobile e delle rate dei CP_1
contratti di leasing per i macchinari utilizzati in officina.
- non è dovuto il ristoro per il lamentato danneggiamento del computer o per il prelievo di strumento e attrezzature dell'officina, poiché all'esito dell'istruttoria svolta non è provato che il ricorrente sia l'autore del danneggiamento e che abbia sottratto l'attrezzatura (non meglio specificata dal resistente) dall'officina.
Avverso detta statuizione, l' interponeva appello, dolendosi in sintesi: Pt_1
a) della carenza di motivazione, errata valutazione delle prove e omessa valutazione delle prove, stante la distorta ed estensiva interpretazione delle risultanze delle prove orali operata dal Tribunale che, compiendo una forzatura degli elementi ed indici emersi, giunge alla conclusione di ritenere confermati i caratteri propri della subordinazione. Parte appellante contesta l'avversa richiesta di riconoscimento della subordinazione in luogo della collaborazione nella forma di impresa familiare, poiché non sono risultati accertati l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale;
l'osservanza dell'orario di lavoro in modo costante, direttive impartite da parte del resistente, né ritiene provato l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. E' semmai emersa, a suo dire, dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente una situazione sostanzialmente paritaria tra i due soci nella conduzione e gestione dell'officina così comprovando l'esistenza della impresa familiare, peraltro già documentalmente provata,
l'assenza di qualsivoglia indice di subordinazione, così come l'abitudine del ricorrente di svolgere attività in proprio e di dedicarsi ai propri hobbies, sottraendosi ai costi dei quali la parte resistente si è sempre fatta carico.
b) in subordine, relativamente al quantum, si duole dell'errore di calcolo nelle somme riconosciute come dovute in favore del ricorrente, poiché a fronte del mancato riconoscimento dei compensi per lavoro straordinario e ferie non godute, anche l'importo dovuto a titolo di tfr andava necessariamente ridotto.
c) del mancato accoglimento delle richieste avanzate con domanda riconvenzionale, sebbene comprovate a mezzo documentazione ed espletata prova per testi.
5 Preliminarmente la Corte dà atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per assenza di appello incidentale da parte del lavoratore, nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'impugnativa di licenziamento e la richiesta di differenze retributive per lavoro straordinario e ferie non godute.
Il primo motivo di gravame, concernente l'erronea qualificazione data dal Tribunale al rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, che esulerebbe, a detta dell'appellante, dalla natura subordinata, è infondato, e va invece accolto il secondo rilievo censorio inerente il quantum della pretesa.
Poiché la risoluzione della presente controversia non può prescindere dall'esame degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, sul punto appare utile richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della lite sottoposta all'attenzione della Corte, sul presupposto che - come opportunamente ricordato nella statuizione gravata - è irrilevante la denominazione giuridica attribuita dalle parti al contratto (c.d. nomen iuris) dovendosi verificare il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo tra le parti, attribuendo maggior importanza all'effettivo comportamento che esse hanno avuto durante lo svolgimento del rapporto stesso rispetto alla volontà manifestata al momento della stipula.
Giova, dunque, preliminarmente evidenziare che la Suprema Corte ha graniticamente statuito, da ultimo con ordinanza 4 marzo 2020 - 5 luglio 2021 n. 18943, che “chi chiede il pagamento di crediti retributivi è tenuto a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro” la cui qualificazione in detti termini invoca, ribadendo la necessità per il lavoratore di dare prova degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta e, precisamente, della sussistenza dei requisiti della etero direzione e del potere di direzione e controllo del datore di lavoro nei suoi confronti.
Invero, la prova della sussistenza degli indici di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. grava sul soggetto che assume di aver prestato lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2967 c.c., a mente del quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, ha l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa.
Tale prova assume connotazioni di particolare rigore laddove tra le parti coinvolte vi sia un principio di prova scritta (nella specie, impresa familiare) in ordine ad una diversa
6 qualificazione giuridica del rapporto vantata, nel caso di specie, dal CP_1
Recita l'art. 2094 c.c. che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
In considerazione delle suddette norme, la giurisprudenza di legittimità rinviene l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (Cass. Ordinanza
05.07.2021, n. 18943, Cass. civ., Sez. Lav., 11.07.2018, n. 18253, Cass. nn. 1717/2009,
1153/2013).
Nello svolgimento della sua funzione nomofilattica, dunque, la Cassazione, (n. 1536/2009), ritiene determinante l'accertamento della sussistenza nel rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore a un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore
(cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660).
La Suprema Corte, dunque, ha dotato l'interprete di una cornice - l'eterodeterminazione,
7 unitamente allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo - nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa, attraverso il concorso di alcuni criteri qualificatori sussidiari. Tali indici devono, perciò, essere valutati globalmente al fine di integrare la prova della subordinazione;
quindi, il giudice deve valutare i criteri in esame «globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto» (Cassazione n. 4500/2007).
L'assoggettamento del lavoratore al potere di direzione, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, costituisce l'elemento determinante per l'individuazione del vincolo di subordinazione, risultando sussidiari gli altri indici connotativi, e cioè l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la collaborazione;
l'assenza del rischio in capo al lavoratore;
la natura della prestazione;
la continuità della prestazione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva;
il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro (da ultimo, Cass. 25711/2018).
Sono criteri sussidiari: - il nomen iuris dato al contratto di lavoro dalle parti: la volontà espressa dal contratto e il nomen iuris utilizzato dalle parti non costituiscono fattori assorbenti, ciò che prevale sono le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in quanto la qualificazione dell'atto scritto può derivare non solo da mero errore delle parti ma anche dalla dissimulazione della volontà di eludere o infrangere specifiche leggi
(Cassazione n. 17455/2009; 4476/2012); - l'oggetto della prestazione: deve rilevare non come risultato (opus) ma come energie lavorative (Cassazione n. 6803/2002); - l'esecuzione personale della prestazione: la sostituzione è possibile, in base alla natura della prestazione, solo in via eccezionale e con il consenso del datore (Cassazione n. 1274/2009); - la proprietà degli strumenti di lavoro (Cassazione n. 9812/2008); - l'assenza di rischio economico: per escludere la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con un altro soggetto, il giudice di merito deve accertare il rischio economico a carico del lavoratore (Cassazione n.5645/2009); - le modalità e la forma della retribuzione: con sentenza n. 9256 del 2009 la Cassazione ha considerato come criterio complementare alla subordinazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, slegata dal raggiungimento di un risultato;
- l'obbligo di osservare un orario di lavoro (in Cassazione n.
10313/2008): per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità nell'esecuzione, fra
8 gli elementi qualificatori vi è la regolamentazione dell'orario di lavoro (Cassazione n.
10029/2009 e Cassazione n. 17534/2002); - la continuità temporale: secondo la pronuncia della S.C. n. 58/2009 la saltuarietà della prestazione non è elemento sufficiente a qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, in quanto la subordinazione verrebbe a esistenza laddove il prestatore, pur svincolato dall'obbligo di tenersi a disposizione del datore, svolga il proprio lavoro sì saltuariamente ma anche assoggettato alle direttive da questo impartite
(Cassazione n. 21031/2008); - la giustificazione delle assenze: l'assenza di tale obbligo può assumere valore indiziario solo se verificata in concreto (Cassazione n. 21380/2008); -
l'insistenza del diritto alle ferie (Cassazione n. 14868/2009); - l'esclusività della prestazione: tale elemento non è ritenuto essenziale ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto, così come stabilito dalla sentenza n. 21380/2008 della S.C.; - la finalità della prestazione: nel caso di rapporto di lavoro subordinato la finalità della prestazione lavorativa è caratterizzata dalla "alienità", considerata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito.
Sulla scorta di queste considerazioni, e venendo al caso di specie, osserva la Corte che gravando pacificamente sul lavoratore l'onere di dimostrare la ricorrenza in CP_1
concreto degli indici indicativi della subordinazione, decisivi in tal senso si rivelano i riscontri probatori versati in atti.
Va subito detto che le dichiarazioni rese dai testi escussi inducono a ritenere infondate le censure mosse da parte appellante quanto al grado di attendibilità accordabile, in particolar modo, alle dichiarazioni rese in prime cure dai testi di parte ricorrente e sulla cui rilevanza, il giudice del primo grado, ha fondato il proprio convincimento.
Sul punto va, invero, osservato che la valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 3, 04.07.2017, n. 16467).
Il che significa che la valutazione va fatta caso per caso, e a tal fine è opportuno riportare i tratti salienti delle varie deposizioni testimoniali, ivi comprese quelle rese dai testi di parte
9 resistente delle quali l'appellante ne invoca un riesame, con particolare attenzione sia agli indici indicatori della subordinazione (poiché come condivisibilmente statuito in primo grado, non è in contestazione tra le parti la durata del rapporto né le mansioni) sia alla domanda riconvenzionale.
Il teste di parte ricorrente titolare di un negozio di detersivi situato di Testimone_1 fronte l'autofficina del sig. ha dichiarato: “ADR: Io ho l'attività dal 2009 e dal 2009 Pt_1 in poi ho sempre visto il ADR: Confermo che il riceveva l'ordine di CP_1 CP_1
Testi riparare una macchina che poi era capace di gestire autonomamente la riparazione;
Confermo la circostanza n. IV ( inerente gli orari indicati in ricorso) che mi viene letta e preciso che gli orari del mio negozio sono 8-13:30 e 16-20:30.; ADR: Confermo la circostanza n. V ( inerente il periodo di ferie) precisando che nelle 2 settimane a cavallo del ferragosto vedevo il cartello con la scritta “Chiuso” e nel resto dell'anno ho visto il sempre lavorare.” CP_1
Con riferimento all'attività fuori orario dichiara: “ADR: Posso dire che il sig. Pt_1 intorno alle 18-18:30 andava via dall'officina e il sig. rimaneva anche sino alle CP_1
21:00 per dedicarsi ai propri hobby. Preciso che la saracinesca veniva abbassata alle 19:00 circa. Il sig. rimaneva dentro e io a volte andavo a bussare e lo vedevo lavorare CP_1 all'interno con le sue cose anche fino alle 21:00-21:30.”
Il teste, di parte ricorrente, parente di entrambe le parti ha dichiarato: “ADR: Testimone_3 confermo la circostanza n. II e penso che il ha fatto il dipendente tant'è che era CP_1
a dirgli che orari rispettare e che macchine riparare. Molto spesso andava Pt_1 Pt_1
via alle 12:00 e rimaneva in autofficina fino alle 13:00 o 13:15 per chiudere CP_1
l'autofficina. ADR: Con riferimento alla circostanza III confermo la circostanza e preciso che quando lui vedeva una macchina lui valutava il danno e poi riferiva al sig. quali Pt_1
interventi riteneva che dovessero essere eseguiti anche individuando i pezzi da sostituire e chiedeva a di acquistarli”. ADR: Con riferimento alle circostanze N. IV posso dire Pt_1
che gli orari che il rispettava erano 8-8:15 di mattina fino alle 13-13:15 CP_1
pomeriggio dalle 15:30 -16:00 alle 20:00 …questo dal lunedì al venerdì' mentre di sabato dalle 8:15 fino alle 13:00 anche 13:30 in base ai lavori da finire. So questo perché ho lavorato per 10 anni ad EL e tuttora lavoro ad EL per cui spesso mi trovo a passare oppure perché facevo lavori nell'edilizia capitava che piovesse e non potendo lavorare andavo a fare visita e mi intrattenevo in autofficina. Stando sempre per lavoro nella zona di
10 EL posso dire che passavo sistematicamente dall'autofficina con frequenza praticamente giornaliera”
Il teste di parte ricorrente, , dichiara: “ADR: il sig. è stato Testimone_4 CP_1 dipendente dell'autofficina quanto meno dal 2006 al 2007. Mi ricordo con precisione gli anni dal 2006 al 2016 poiché in quel periodo ero agente di commercio e portavo spesso la mia macchina per le riparazioni in autofficina. Posso dire che il sig. era dipendente CP_1 del sig. titolare dell'autofficina. Preciso che ogni 2 mesi e ½ andavo in autofficina Pt_1
per la mia auto e in quelle occasioni mi rendevo conto che il sig. era un dipendente CP_1
perché per ogni decisione chiedeva sempre il parere o le autorizzazioni del sig. Pt_1
preciso altresì che se mi capitava di fare tardi io chiamavo il sig. il quale mi CP_1 attendeva anche dopo l'orario di chiusura che mi specificava;
ADR: Posso dire che anche in mia presenza capitava che il individuasse il problema dell'autovettura ma CP_1 chiedeva sempre il benestare del titolare”
Con riferimento agli orari di lavoro indicati in ricorso, il teste dichiara: “ADR: posso confermare gli orari di lavoro che mi vengono letti, preciso che a volte l'autofficina apriva alle 15:30 e che capitava anche che facendo io tardi per il ritiro della mia auto, il CP_1 mi aspettava anche dopo le 20:00 dopo la chiusura dell'autofficina; ADR: Posso dire che il faceva 2 settimane di vacanza a cavallo di ferragosto poiché andava in ferie con CP_1 mio cognato e io li seguivo sui social dove postavano le foto”
Il teste, fratello del ricorrente, nonché cugino del dichiara: Testimone_5 Pt_1
“ADR: Confermo la circostanza n. II del ricorso e preciso che il sig. dava ordini al Pt_1 sig. sui lavori da eseguire e quant'altro. Sono pensionato da tanti anni a seguito di CP_1
un incidente;
ADR: Preciso che il era in grado di portare a termine da solo le CP_1 riparazioni di una macchina”.
Il teste conferma gli orari di lavoro indicati dal ricorrente e precisa: “ADR: gli orari di lavoro erano quelli e tanto posso dire poiché non svolgendo alcuna attività lavorativa più volte al mese mi trovo ad EL già abitando a Cellamare. Ciò accadeva di andare in autofficina 2-3 volte al mese poiché mio fratello o mio cugino mi chiedevano qualcosa tipo portare il liquido delle sigarette…; ADR: posso dire che il ha portato con sé i suoi CP_1 attrezzi quali pinze e cose simili”.
Rispetto a tali concordanti e dettagliate deposizioni, gli ulteriori testi escussi, indicati da parte resistente, hanno invece tratteggiato un quadro narrativo generico, espressione di una
11 cognizione solo occasionale ed episodica dei fatti di causa, e dunque insuscettibile di comprovare, con sufficienti margini di evidenza, le opposte ragioni dell' Pt_1
Il teste di parte resistente, proprietario dell'immobile, sede Testimone_6 dell'autofficina, infatti, dichiara: “ ADR: posso solo dire che so soltanto che le due parti lavoravano insieme, posso solo dire che il contratto di locazione era a nome di entrambi e anche i successivi rinnovi;
ADR: posso solo dire che lavoravano insieme sin da piccoli ma non so se come impresa, ricordo che si presentarono come soci quando abbiamo fatto il contratto;
ADR: confermo la circostanza sub 4) poiché il era libero da orari e CP_1
Testi vincoli, operando in autonomia;
Confermo che la maggior parte delle volte gli orari erano quelli indicati nella circostanza sub 5)”;
Tale dichiarazione presenta una scarsa efficacia probatoria, non consentendo di rilevare con quale periodicità il teste si portasse presso la ditta convenuta e, conseguentemente, con quale frequenza avesse modo di vedere il ricorrente svolgere le mansioni rivendicate.
In ordine alla attività post lavoro, il teste dichiara: “ADR: quando andava via Tes_6
Urbiani, si chiudeva da dietro e dalla mia abitazione sentivo il rumore del CP_1
compressore e sentivo altri rumori. Confermo di avere visto con i miei occhi le voliere con gli uccelli e tanti motorini e biciclette d'epoca che il restaurava e collezionava” CP_1
Il teste di parte resistente amico del sig. nonché cliente Testimone_7 Pt_1 dell'officina, riferisce prevalentemente di circostanze apprese dalle parti.
Quanto all'orario di lavoro, il teste si rivela poco attendibile nell'atto in cui conferma gli orari di parte resistente e nel contempo dichiara di passare per l'officina nei momenti di pausa ora pranzo.
Infatti, ha dichiarato: “ADR: preciso di essere titolare di una impresa di costruzioni quindi potevo passare liberamente nei momenti di pausa ora pranzo per quanto riguarda le visite di cortesia, ovviamente se dovevo portate i mezzi ciò avveniva di mattina presto ore 9:00 -
10:00 o nel pomeriggio, se invece prendevo appuntamento alle 7:30 trovavo solo il sig.
. Sugli hobbies ha dichiarato: “ADR Confermo che il signor era Pt_1 Tes_7 CP_1
un amante dei restauri ed aveva la passione per i volatili tanto è vero che in officina vi erano delle gabbie di cui lui si occupava”
Il teste, di parte resistente, , dichiara: “ADR: Posso solo dire che i due Testimone_8
lavoravano assieme e tanto posso dire da circa 4 anni ossia da quando anche io sono presso la stessa Officina meccanica;
Circa gli orari posso dire che personalmente vedevo il sig.
12 arrivare più tardi rispetto al sig. poi andavamo via insieme verso le ore CP_1 Pt_1
18:00-19:00; ADR: Confermo che il era autonomo nello svolgimento delle CP_1
mansioni al massimo capitava che potesse chiedere un consiglio;
ADR: Confermo gli orari osservati dal indicati al punto b5) della memoria.” CP_1
Per nulla decisive, nel richiamato contesto probatorio, le dichiarazioni rese dalla teste
. Testimone_9
Alla luce di tanto, deve ritenersi infondato il primo motivo di appello, atteso che il convincimento espresso dal Giudice di prime cure, che questa Corte ritiene di condividere, in ordine alla sussistenza della subordinazione discende – in assenza di comprovanti opposte ragioni - dall'emersione all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori offerti dal CP_1
di circostanze di fatto dirimenti in tal senso.
E infatti emersa la presenza costante, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico dell'attività, eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, l'assenza di qualsivoglia autonomia organizzativa, la presenza quotidiana in autofficina per 15 anni, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e di un effettivo potere di auto-organizzazione in capo al prestatore, l'obbligo di svolgere incombenze pienamente riconducibili per tipologia al profilo professionale di un lavoratore inquadrato nel livello 3, la corresponsione di un compenso a cadenze fisse (circostanza, questa, maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la natura utili d'impresa).
Trattasi di elementi tutti riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza della
Cassazione di elementi sintomatici della subordinazione e come tali idonei ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell'attore.
La efficacia probatoria degli elementi offerti dal assume ulteriore rilevanza in CP_1
relazione alla valutazione della condotta del convenuto che nulla ha provato a sostegno della reale esistenza di un'impresa familiare.
La diversa natura della collaborazione, infatti, asserita dall'odierno appellante, è rimasta del tutto indimostrata, perché dall'istruttoria espletata non è emerso il minimo indizio che possa suffragare la predetta tesi, né è stata documentata l'esistenza di una effettiva attività
d'impresa.
Nonostante la sottoscrizione del contratto di impresa familiare e tenendo conto che deve valutarsi ciò che di fatto è avvenuto tra le parti, deve ritenersi che--in concreto-- è mancata
13 la prova di un autentico rapporto d'impresa familiare connotato dalla partecipazione del socio al rischio di impresa, con la partecipazione alla distribuzione non solo degli CP_1 utili, ma anche delle perdite, dalla sua ingerenza o controllo nella gestione dell'impresa o a qualsivoglia attività sociale che gli abbia permesso di controllare l'andamento effettivo dell'impresa.
A fronte della piena prova degli elementi costitutivi della pretesa da parte del lavoratore, che ha dedotto di aver percepito per 15 anni sempre il medesimo importo a titolo di stipendio, quantificati in € 900,00 mensili e non contestata dall' senza mai delle perdite Pt_1
risultanti da un rendiconto annuale o da un bilancio, spettava al datore di lavoro fornire la prova che si trattasse realmente di utili d'impresa.
In definitiva, dunque, all'esito di un'adeguata ponderazione del complesso degli elementi probatori disponibili, non può che condividersi la conclusione cui il primo giudice è pervenuto circa l'esistenza di una adeguata prova della subordinazione per il periodo in oggetto e, quindi, sulla infondatezza della domanda riconvenzionale fondata sulla sussistenza dell'impresa familiare.
Il secondo motivo di appello inerente all'ammontare del credito vantato dal è CP_1
invece fondato e merita accoglimento.
Premesso che in merito alla quantificazione possono condividersi i conteggi depositati in atti unitamente al ricorso introduttivo di primo grado, siccome correttamente sviluppati alla luce dei comprovati dati di partenza (percepito/dovuto in base al CCNL applicabile) e scevri da errori di calcolo, così come giustamente rilevato dal primo giudice e, altresì, virgola in considerazione della mancata contestazione specifica pure in questo grado di appello, va rilevato che il primo giudice ha erroneamente quantificato il TFR spettante al lavoratore tenendo conto di tutto il credito asseritamente vantato nel ricorso introduttivo.
Come correttamente rilevato dall'appellante, pur avendo il primo giudice rigettato la domanda in merito allo straordinario e alle somme a titolo di ferie non godute, ha riconosciuto il TFR tenendo conto anche di detti emolumenti.
Lo stesso appellato ha riconosciuto sostanzialmente la fondatezza di tale doglianza e ha ricalcolato il TFR in euro 13.877,55.
Trattasi di cifra condivisibile in quanto ancorata agli emolumenti spettanti al ricorrente.
A tale somma va aggiunta la somma di 85.404,14 a titolo di differenze retributive, per un totale di 99.281,69, oltre accessori come per legge.
14 Sul punto quindi la sentenza va riformata.
In ordine al terzo motivo di appello, concernente la spiegata domanda riconvenzionale, ritiene questa Corte che le doglianze espresse dall'appellante non siano idonee a sovvertire la statuizione di infondatezza della pretesa azionata, poiché alcune voci non possono ricadere sul altre non risultano provate. CP_1
In un rapporto di lavoro subordinato non spettano, infatti, al lavoratore i costi inerenti alla gestione dell'autofficina (contratto di locazione, leasing e contributi), non a caso interamente sostenuti dall' in qualità di datore di lavoro. Pt_1
Nessuna prova inoltre è emersa circa il danneggiamento del computer e la sottrazione di materiale da parte del risultando sul punto assai generica la doglianza espressa a CP_1
pag. 18 del gravame.
L'appello va, dunque, accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato al pagamento, in favore di della minor somma Pt_1 CP_1 di € 99.281,69, oltre rivalutazione e interessi sui ratei rivalutati a decorrere dalla scadenza monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.
Nel resto va confermata la sentenza, anche in punto spese.
Le spese di questo grado del giudizio vanno poste a totale carico dell'appellante, in virtù del principio della soccombenza, in misura proporzionata all'impegno profuso dal difensore e in applicazione delle vigenti tariffe professionali (DM n. 55/14 e succ. mod.).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 19.11.2021, avverso la sentenza resa in data 24.5.2021 dal Tribunale di Bari, giudice del lavoro, nei confronti di così provvede: Controparte_4 accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellante al pagamento di € 99281,69, in favore del oltre CP_1
rivalutazione e interessi sui ratei rivalutati a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo;
condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese di questo grado del CP_1 giudizio, che liquida in € 5000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari il 6/11/2023
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
15
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
16
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1643/2021
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv. ti G. Coroneo e C. Balducci
APPELLANTE
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zella
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza del 24.5.2021 il Tribunale di Bari, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva in parte la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e, per l'effetto, condannava parte resistente al pagamento in favore del ricorrente
[...] della complessiva somma di € 109.808,82 oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
rigettava la domanda riconvenzionale e condannava parte soccombente alle spese di giudizio liquidate in € 7.400,00 oltre accessori di legge. Con ricorso del 19.11.2021 l' interponeva appello, per i motivi che di seguito si Pt_1
riepilogano e si valutano, chiedendo pregiudizialmente la sospensione della provvisoria esecuzione della statuizione gravata e, nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi integralmente le domande avanzate dal in prime cure, con accoglimento CP_1
della riconvenzionale e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Ritualmente evocato in giudizio, il resisteva. CP_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà.
In punto di fatto va rilevato che con ricorso del 22.06.2017, il assumeva: CP_1
- di avere lavorato alle dirette dipendenze del sig. presso l'Autofficina sita in Pt_1
EL alla Via XXIV Maggio n. 4 senza soluzione di continuità dall'1.1.2001 al 9.11.2016; il rapporto lavorativo - ad eccezione del periodo 01.07.2012 / 31.01.2014 svolto “a nero” a sua insaputa - veniva regolarizzato con svariati contratti succedutisi nel tempo (contratti da coadiuvante, da dipendente full-time, part-time), predisposti unilateralmente da parte datoriale senza averne copia, con modalità di svolgimento differenti per quantità e qualità da quanto riportato nei contratti e nelle buste paga;
- di avere svolto per tutto il rapporto lavorativo la mansione di elettrauto (3° livello del
CCNL);
- di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 /8:30 fino alle 13:00 e dalle 16:00 fino alle 19:00/20:00; il sabato (tranne nei mesi di luglio e agosto) dalle ore 8:00/8:30 fino alle
13:00, per una media di 48/50 ore settimanali;
- di avere percepito sempre la retribuzione mensile di circa 900,00, in contanti e per 12 mensilità all'anno;
- di non avere beneficiato di una regolare posizione contributiva e lavorativa per tutta la durata del rapporto, e di non avere mai percepito alcunché a titolo di lavoro straordinario e/o festivo, di non avere goduto di tutte le ferie (ad eccezione di due settimane all'anno) e dei permessi prescritti, di non avere percepito alcunché a titolo di tredicesima mensilità, scatti di anzianità e quant'altro previsto dal CCNL di categoria;
- di essere stato licenziato oralmente, in data 09.11.2016, a seguito di accesa discussione con
2 cui recriminava le proprie spettanze;
- di non avere percepito la retribuzione per la mensilità di novembre 2016, né il trattamento di fine rapporto;
- di avere contestato l'illegittimo licenziamento con comunicazione pec del 10.03.2017 e di avere richiesto il pagamento delle spettanze maturate nel corso del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, il chiedeva di: a) accertare e dichiarare la sussistenza di un CP_1
CP_ rapporto di lavoro subordinato con la resistente dal 01.01.2001 al 9.11.2016 con mansioni e orari indicati in narrativa, e conseguentemente di ritenere e accertare il diritto alle differenze retributive, comprensive delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, ferie e permessi, 13esima mensilità, scatti di anzianità , tfr maturato in applicazione del trattamento retributivo previsto per il 3° livello del di categoria o di quello Org_1
ritenuto di giustizia;
b) condannare la ditta convenuta per i titoli e le causali dedotti in narrativa al pagamento in suo favore della somma lorda di € 172.366,42, di cui € 147.961,74
a titolo di mensilità e differenze retributive ed € 24.404,68 per tfr o di quella minore a risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
c) condannare la ditta convenuta a regolarizzare ed integrare i versamenti contributivi/assicurativi dovuti all' in suo favore CP_3 in ragione dell'attività effettivamente espletata, della natura del rapporto di lavoro e del diritto al superiore inquadramento;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, resisteva con memoria di costituzione contenente Pt_1
domanda riconvenzionale, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Assumeva che in data 19.12.2000, con apposito atto notarile, i sigg.ri ed CP_1 Pt_1 già titolare della ditta individuale con sede in EL (Ba) Via XXIV Parte_1
Maggio, 4, costituivano con decorrenza dal 01.01.2001, una “impresa familiare” ex art. 230 bis c.c. le cui quote di partecipazione agli utili venivano fissate nella misura del 51% per e del restante 49% in favore del Parte_1 CP_1
Il resistente contestava, pertanto, ogni pretesa retributiva del atteso che, in forza di CP_1
tale atto, ciascuno dei due collaboratori prestava la propria attività lavorativa presso l'officina in modo continuativo e prevalente, percependone gli utili sempre nella misura indicata.
L eccepiva in ogni caso la prescrizione totale o parziale del diritto azionato dal Pt_1
e spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il ristoro della somma di € CP_1
91.010,26 a titolo di quota parte della contribuzione base artigiani, di quota parte dei canoni
3 contratto di locazione, di quota parte dei canoni contratto di leasing, nonché per danni ad un macchinario provocati dal ricorrente e per ammanco attrezzatura (addebitabili al . CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, previa istruttoria orale, il Tribunale disponeva come innanzi, ponendo a fondamento della sentenza - con la premessa che non fosse in contestazione tra le parti la durata del rapporto e le mansioni svolte dal ricorrente, bensì
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - i seguenti punti motivazionali:
- I testi di parte ricorrente escussi hanno riferito circostanze che depongono per l'accertamento della subordinazione, mentre i testi di parte resistente non hanno saputo indicare con precisione i rapporti che vi erano tra le parti in causa o hanno riferito circostanze apprese dalle medesime parti senza averne cognizione diretta;
- ad eccezione della dichiarazione dei redditi del 2012 nulla ha depositato parte resistente in relazione ad altri anni del rapporto;
non è stato allegato alcun bilancio, né altra documentazione comprovante la suddivisione di utili tra le parti così come fissato nella scrittura privata del 2000;
- appare inverosimile che la misura degli utili sia sempre stata fissa nella misura di € 900,00, considerando che l' non ha specificatamente contestato detto pagamento;
né è stata Pt_1
fornita la prova di somme maggiori/minori che avrebbe versato il resistente a seconda degli utili ottenuti;
- va dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato atteso l'inserimento a pieno titolo del ricorrente nella organizzazione aziendale, alla osservanza dell'orario di lavoro in modo costante per tutto il periodo di attività lavorativa e alle direttive che impartiva l' Pt_1
- va affermato il diritto del ricorrente alle somme rivendicate, aderendo - in merito alla quantificazione delle somme spettanti - ai conteggi effettuati dalla parte non specificatamente contestati dalla parte resistente;
- non sono dovute le somme a titolo di lavoro straordinario poiché non provato dal
CP_1
- non sono dovuti i compensi in relazione alle ferie non godute poiché non vi è prova di prestazione lavorativa in giornate destinate alle ferie;
- infondata è l'eccezione di prescrizione poiché nei rapporti non assistiti da tutela reale, quale quello in esame, il termine della prescrizione inizia a decorrere solo alla fine del
4 rapporto avvenuta il 9.11.2016 e dunque il ricorso depositato il 22.6.2017 ha interrotto il decorso del termine della prescrizione;
- infondata è la domanda riconvenzionale, poiché stante l'insussistenza dell'impresa familiare non sono dovute le spese sopportate dall' per il pagamento dei contributi in Pt_1 favore del né quelle del contratto di locazione dell'immobile e delle rate dei CP_1
contratti di leasing per i macchinari utilizzati in officina.
- non è dovuto il ristoro per il lamentato danneggiamento del computer o per il prelievo di strumento e attrezzature dell'officina, poiché all'esito dell'istruttoria svolta non è provato che il ricorrente sia l'autore del danneggiamento e che abbia sottratto l'attrezzatura (non meglio specificata dal resistente) dall'officina.
Avverso detta statuizione, l' interponeva appello, dolendosi in sintesi: Pt_1
a) della carenza di motivazione, errata valutazione delle prove e omessa valutazione delle prove, stante la distorta ed estensiva interpretazione delle risultanze delle prove orali operata dal Tribunale che, compiendo una forzatura degli elementi ed indici emersi, giunge alla conclusione di ritenere confermati i caratteri propri della subordinazione. Parte appellante contesta l'avversa richiesta di riconoscimento della subordinazione in luogo della collaborazione nella forma di impresa familiare, poiché non sono risultati accertati l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale;
l'osservanza dell'orario di lavoro in modo costante, direttive impartite da parte del resistente, né ritiene provato l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. E' semmai emersa, a suo dire, dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente una situazione sostanzialmente paritaria tra i due soci nella conduzione e gestione dell'officina così comprovando l'esistenza della impresa familiare, peraltro già documentalmente provata,
l'assenza di qualsivoglia indice di subordinazione, così come l'abitudine del ricorrente di svolgere attività in proprio e di dedicarsi ai propri hobbies, sottraendosi ai costi dei quali la parte resistente si è sempre fatta carico.
b) in subordine, relativamente al quantum, si duole dell'errore di calcolo nelle somme riconosciute come dovute in favore del ricorrente, poiché a fronte del mancato riconoscimento dei compensi per lavoro straordinario e ferie non godute, anche l'importo dovuto a titolo di tfr andava necessariamente ridotto.
c) del mancato accoglimento delle richieste avanzate con domanda riconvenzionale, sebbene comprovate a mezzo documentazione ed espletata prova per testi.
5 Preliminarmente la Corte dà atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per assenza di appello incidentale da parte del lavoratore, nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'impugnativa di licenziamento e la richiesta di differenze retributive per lavoro straordinario e ferie non godute.
Il primo motivo di gravame, concernente l'erronea qualificazione data dal Tribunale al rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, che esulerebbe, a detta dell'appellante, dalla natura subordinata, è infondato, e va invece accolto il secondo rilievo censorio inerente il quantum della pretesa.
Poiché la risoluzione della presente controversia non può prescindere dall'esame degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, sul punto appare utile richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della lite sottoposta all'attenzione della Corte, sul presupposto che - come opportunamente ricordato nella statuizione gravata - è irrilevante la denominazione giuridica attribuita dalle parti al contratto (c.d. nomen iuris) dovendosi verificare il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo tra le parti, attribuendo maggior importanza all'effettivo comportamento che esse hanno avuto durante lo svolgimento del rapporto stesso rispetto alla volontà manifestata al momento della stipula.
Giova, dunque, preliminarmente evidenziare che la Suprema Corte ha graniticamente statuito, da ultimo con ordinanza 4 marzo 2020 - 5 luglio 2021 n. 18943, che “chi chiede il pagamento di crediti retributivi è tenuto a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro” la cui qualificazione in detti termini invoca, ribadendo la necessità per il lavoratore di dare prova degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta e, precisamente, della sussistenza dei requisiti della etero direzione e del potere di direzione e controllo del datore di lavoro nei suoi confronti.
Invero, la prova della sussistenza degli indici di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. grava sul soggetto che assume di aver prestato lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2967 c.c., a mente del quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, ha l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa.
Tale prova assume connotazioni di particolare rigore laddove tra le parti coinvolte vi sia un principio di prova scritta (nella specie, impresa familiare) in ordine ad una diversa
6 qualificazione giuridica del rapporto vantata, nel caso di specie, dal CP_1
Recita l'art. 2094 c.c. che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
In considerazione delle suddette norme, la giurisprudenza di legittimità rinviene l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (Cass. Ordinanza
05.07.2021, n. 18943, Cass. civ., Sez. Lav., 11.07.2018, n. 18253, Cass. nn. 1717/2009,
1153/2013).
Nello svolgimento della sua funzione nomofilattica, dunque, la Cassazione, (n. 1536/2009), ritiene determinante l'accertamento della sussistenza nel rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore a un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore
(cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660).
La Suprema Corte, dunque, ha dotato l'interprete di una cornice - l'eterodeterminazione,
7 unitamente allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo - nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa, attraverso il concorso di alcuni criteri qualificatori sussidiari. Tali indici devono, perciò, essere valutati globalmente al fine di integrare la prova della subordinazione;
quindi, il giudice deve valutare i criteri in esame «globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto» (Cassazione n. 4500/2007).
L'assoggettamento del lavoratore al potere di direzione, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, costituisce l'elemento determinante per l'individuazione del vincolo di subordinazione, risultando sussidiari gli altri indici connotativi, e cioè l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la collaborazione;
l'assenza del rischio in capo al lavoratore;
la natura della prestazione;
la continuità della prestazione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva;
il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro (da ultimo, Cass. 25711/2018).
Sono criteri sussidiari: - il nomen iuris dato al contratto di lavoro dalle parti: la volontà espressa dal contratto e il nomen iuris utilizzato dalle parti non costituiscono fattori assorbenti, ciò che prevale sono le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in quanto la qualificazione dell'atto scritto può derivare non solo da mero errore delle parti ma anche dalla dissimulazione della volontà di eludere o infrangere specifiche leggi
(Cassazione n. 17455/2009; 4476/2012); - l'oggetto della prestazione: deve rilevare non come risultato (opus) ma come energie lavorative (Cassazione n. 6803/2002); - l'esecuzione personale della prestazione: la sostituzione è possibile, in base alla natura della prestazione, solo in via eccezionale e con il consenso del datore (Cassazione n. 1274/2009); - la proprietà degli strumenti di lavoro (Cassazione n. 9812/2008); - l'assenza di rischio economico: per escludere la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con un altro soggetto, il giudice di merito deve accertare il rischio economico a carico del lavoratore (Cassazione n.5645/2009); - le modalità e la forma della retribuzione: con sentenza n. 9256 del 2009 la Cassazione ha considerato come criterio complementare alla subordinazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, slegata dal raggiungimento di un risultato;
- l'obbligo di osservare un orario di lavoro (in Cassazione n.
10313/2008): per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità nell'esecuzione, fra
8 gli elementi qualificatori vi è la regolamentazione dell'orario di lavoro (Cassazione n.
10029/2009 e Cassazione n. 17534/2002); - la continuità temporale: secondo la pronuncia della S.C. n. 58/2009 la saltuarietà della prestazione non è elemento sufficiente a qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, in quanto la subordinazione verrebbe a esistenza laddove il prestatore, pur svincolato dall'obbligo di tenersi a disposizione del datore, svolga il proprio lavoro sì saltuariamente ma anche assoggettato alle direttive da questo impartite
(Cassazione n. 21031/2008); - la giustificazione delle assenze: l'assenza di tale obbligo può assumere valore indiziario solo se verificata in concreto (Cassazione n. 21380/2008); -
l'insistenza del diritto alle ferie (Cassazione n. 14868/2009); - l'esclusività della prestazione: tale elemento non è ritenuto essenziale ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto, così come stabilito dalla sentenza n. 21380/2008 della S.C.; - la finalità della prestazione: nel caso di rapporto di lavoro subordinato la finalità della prestazione lavorativa è caratterizzata dalla "alienità", considerata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito.
Sulla scorta di queste considerazioni, e venendo al caso di specie, osserva la Corte che gravando pacificamente sul lavoratore l'onere di dimostrare la ricorrenza in CP_1
concreto degli indici indicativi della subordinazione, decisivi in tal senso si rivelano i riscontri probatori versati in atti.
Va subito detto che le dichiarazioni rese dai testi escussi inducono a ritenere infondate le censure mosse da parte appellante quanto al grado di attendibilità accordabile, in particolar modo, alle dichiarazioni rese in prime cure dai testi di parte ricorrente e sulla cui rilevanza, il giudice del primo grado, ha fondato il proprio convincimento.
Sul punto va, invero, osservato che la valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 3, 04.07.2017, n. 16467).
Il che significa che la valutazione va fatta caso per caso, e a tal fine è opportuno riportare i tratti salienti delle varie deposizioni testimoniali, ivi comprese quelle rese dai testi di parte
9 resistente delle quali l'appellante ne invoca un riesame, con particolare attenzione sia agli indici indicatori della subordinazione (poiché come condivisibilmente statuito in primo grado, non è in contestazione tra le parti la durata del rapporto né le mansioni) sia alla domanda riconvenzionale.
Il teste di parte ricorrente titolare di un negozio di detersivi situato di Testimone_1 fronte l'autofficina del sig. ha dichiarato: “ADR: Io ho l'attività dal 2009 e dal 2009 Pt_1 in poi ho sempre visto il ADR: Confermo che il riceveva l'ordine di CP_1 CP_1
Testi riparare una macchina che poi era capace di gestire autonomamente la riparazione;
Confermo la circostanza n. IV ( inerente gli orari indicati in ricorso) che mi viene letta e preciso che gli orari del mio negozio sono 8-13:30 e 16-20:30.; ADR: Confermo la circostanza n. V ( inerente il periodo di ferie) precisando che nelle 2 settimane a cavallo del ferragosto vedevo il cartello con la scritta “Chiuso” e nel resto dell'anno ho visto il sempre lavorare.” CP_1
Con riferimento all'attività fuori orario dichiara: “ADR: Posso dire che il sig. Pt_1 intorno alle 18-18:30 andava via dall'officina e il sig. rimaneva anche sino alle CP_1
21:00 per dedicarsi ai propri hobby. Preciso che la saracinesca veniva abbassata alle 19:00 circa. Il sig. rimaneva dentro e io a volte andavo a bussare e lo vedevo lavorare CP_1 all'interno con le sue cose anche fino alle 21:00-21:30.”
Il teste, di parte ricorrente, parente di entrambe le parti ha dichiarato: “ADR: Testimone_3 confermo la circostanza n. II e penso che il ha fatto il dipendente tant'è che era CP_1
a dirgli che orari rispettare e che macchine riparare. Molto spesso andava Pt_1 Pt_1
via alle 12:00 e rimaneva in autofficina fino alle 13:00 o 13:15 per chiudere CP_1
l'autofficina. ADR: Con riferimento alla circostanza III confermo la circostanza e preciso che quando lui vedeva una macchina lui valutava il danno e poi riferiva al sig. quali Pt_1
interventi riteneva che dovessero essere eseguiti anche individuando i pezzi da sostituire e chiedeva a di acquistarli”. ADR: Con riferimento alle circostanze N. IV posso dire Pt_1
che gli orari che il rispettava erano 8-8:15 di mattina fino alle 13-13:15 CP_1
pomeriggio dalle 15:30 -16:00 alle 20:00 …questo dal lunedì al venerdì' mentre di sabato dalle 8:15 fino alle 13:00 anche 13:30 in base ai lavori da finire. So questo perché ho lavorato per 10 anni ad EL e tuttora lavoro ad EL per cui spesso mi trovo a passare oppure perché facevo lavori nell'edilizia capitava che piovesse e non potendo lavorare andavo a fare visita e mi intrattenevo in autofficina. Stando sempre per lavoro nella zona di
10 EL posso dire che passavo sistematicamente dall'autofficina con frequenza praticamente giornaliera”
Il teste di parte ricorrente, , dichiara: “ADR: il sig. è stato Testimone_4 CP_1 dipendente dell'autofficina quanto meno dal 2006 al 2007. Mi ricordo con precisione gli anni dal 2006 al 2016 poiché in quel periodo ero agente di commercio e portavo spesso la mia macchina per le riparazioni in autofficina. Posso dire che il sig. era dipendente CP_1 del sig. titolare dell'autofficina. Preciso che ogni 2 mesi e ½ andavo in autofficina Pt_1
per la mia auto e in quelle occasioni mi rendevo conto che il sig. era un dipendente CP_1
perché per ogni decisione chiedeva sempre il parere o le autorizzazioni del sig. Pt_1
preciso altresì che se mi capitava di fare tardi io chiamavo il sig. il quale mi CP_1 attendeva anche dopo l'orario di chiusura che mi specificava;
ADR: Posso dire che anche in mia presenza capitava che il individuasse il problema dell'autovettura ma CP_1 chiedeva sempre il benestare del titolare”
Con riferimento agli orari di lavoro indicati in ricorso, il teste dichiara: “ADR: posso confermare gli orari di lavoro che mi vengono letti, preciso che a volte l'autofficina apriva alle 15:30 e che capitava anche che facendo io tardi per il ritiro della mia auto, il CP_1 mi aspettava anche dopo le 20:00 dopo la chiusura dell'autofficina; ADR: Posso dire che il faceva 2 settimane di vacanza a cavallo di ferragosto poiché andava in ferie con CP_1 mio cognato e io li seguivo sui social dove postavano le foto”
Il teste, fratello del ricorrente, nonché cugino del dichiara: Testimone_5 Pt_1
“ADR: Confermo la circostanza n. II del ricorso e preciso che il sig. dava ordini al Pt_1 sig. sui lavori da eseguire e quant'altro. Sono pensionato da tanti anni a seguito di CP_1
un incidente;
ADR: Preciso che il era in grado di portare a termine da solo le CP_1 riparazioni di una macchina”.
Il teste conferma gli orari di lavoro indicati dal ricorrente e precisa: “ADR: gli orari di lavoro erano quelli e tanto posso dire poiché non svolgendo alcuna attività lavorativa più volte al mese mi trovo ad EL già abitando a Cellamare. Ciò accadeva di andare in autofficina 2-3 volte al mese poiché mio fratello o mio cugino mi chiedevano qualcosa tipo portare il liquido delle sigarette…; ADR: posso dire che il ha portato con sé i suoi CP_1 attrezzi quali pinze e cose simili”.
Rispetto a tali concordanti e dettagliate deposizioni, gli ulteriori testi escussi, indicati da parte resistente, hanno invece tratteggiato un quadro narrativo generico, espressione di una
11 cognizione solo occasionale ed episodica dei fatti di causa, e dunque insuscettibile di comprovare, con sufficienti margini di evidenza, le opposte ragioni dell' Pt_1
Il teste di parte resistente, proprietario dell'immobile, sede Testimone_6 dell'autofficina, infatti, dichiara: “ ADR: posso solo dire che so soltanto che le due parti lavoravano insieme, posso solo dire che il contratto di locazione era a nome di entrambi e anche i successivi rinnovi;
ADR: posso solo dire che lavoravano insieme sin da piccoli ma non so se come impresa, ricordo che si presentarono come soci quando abbiamo fatto il contratto;
ADR: confermo la circostanza sub 4) poiché il era libero da orari e CP_1
Testi vincoli, operando in autonomia;
Confermo che la maggior parte delle volte gli orari erano quelli indicati nella circostanza sub 5)”;
Tale dichiarazione presenta una scarsa efficacia probatoria, non consentendo di rilevare con quale periodicità il teste si portasse presso la ditta convenuta e, conseguentemente, con quale frequenza avesse modo di vedere il ricorrente svolgere le mansioni rivendicate.
In ordine alla attività post lavoro, il teste dichiara: “ADR: quando andava via Tes_6
Urbiani, si chiudeva da dietro e dalla mia abitazione sentivo il rumore del CP_1
compressore e sentivo altri rumori. Confermo di avere visto con i miei occhi le voliere con gli uccelli e tanti motorini e biciclette d'epoca che il restaurava e collezionava” CP_1
Il teste di parte resistente amico del sig. nonché cliente Testimone_7 Pt_1 dell'officina, riferisce prevalentemente di circostanze apprese dalle parti.
Quanto all'orario di lavoro, il teste si rivela poco attendibile nell'atto in cui conferma gli orari di parte resistente e nel contempo dichiara di passare per l'officina nei momenti di pausa ora pranzo.
Infatti, ha dichiarato: “ADR: preciso di essere titolare di una impresa di costruzioni quindi potevo passare liberamente nei momenti di pausa ora pranzo per quanto riguarda le visite di cortesia, ovviamente se dovevo portate i mezzi ciò avveniva di mattina presto ore 9:00 -
10:00 o nel pomeriggio, se invece prendevo appuntamento alle 7:30 trovavo solo il sig.
. Sugli hobbies ha dichiarato: “ADR Confermo che il signor era Pt_1 Tes_7 CP_1
un amante dei restauri ed aveva la passione per i volatili tanto è vero che in officina vi erano delle gabbie di cui lui si occupava”
Il teste, di parte resistente, , dichiara: “ADR: Posso solo dire che i due Testimone_8
lavoravano assieme e tanto posso dire da circa 4 anni ossia da quando anche io sono presso la stessa Officina meccanica;
Circa gli orari posso dire che personalmente vedevo il sig.
12 arrivare più tardi rispetto al sig. poi andavamo via insieme verso le ore CP_1 Pt_1
18:00-19:00; ADR: Confermo che il era autonomo nello svolgimento delle CP_1
mansioni al massimo capitava che potesse chiedere un consiglio;
ADR: Confermo gli orari osservati dal indicati al punto b5) della memoria.” CP_1
Per nulla decisive, nel richiamato contesto probatorio, le dichiarazioni rese dalla teste
. Testimone_9
Alla luce di tanto, deve ritenersi infondato il primo motivo di appello, atteso che il convincimento espresso dal Giudice di prime cure, che questa Corte ritiene di condividere, in ordine alla sussistenza della subordinazione discende – in assenza di comprovanti opposte ragioni - dall'emersione all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori offerti dal CP_1
di circostanze di fatto dirimenti in tal senso.
E infatti emersa la presenza costante, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico dell'attività, eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, l'assenza di qualsivoglia autonomia organizzativa, la presenza quotidiana in autofficina per 15 anni, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e di un effettivo potere di auto-organizzazione in capo al prestatore, l'obbligo di svolgere incombenze pienamente riconducibili per tipologia al profilo professionale di un lavoratore inquadrato nel livello 3, la corresponsione di un compenso a cadenze fisse (circostanza, questa, maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la natura utili d'impresa).
Trattasi di elementi tutti riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza della
Cassazione di elementi sintomatici della subordinazione e come tali idonei ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell'attore.
La efficacia probatoria degli elementi offerti dal assume ulteriore rilevanza in CP_1
relazione alla valutazione della condotta del convenuto che nulla ha provato a sostegno della reale esistenza di un'impresa familiare.
La diversa natura della collaborazione, infatti, asserita dall'odierno appellante, è rimasta del tutto indimostrata, perché dall'istruttoria espletata non è emerso il minimo indizio che possa suffragare la predetta tesi, né è stata documentata l'esistenza di una effettiva attività
d'impresa.
Nonostante la sottoscrizione del contratto di impresa familiare e tenendo conto che deve valutarsi ciò che di fatto è avvenuto tra le parti, deve ritenersi che--in concreto-- è mancata
13 la prova di un autentico rapporto d'impresa familiare connotato dalla partecipazione del socio al rischio di impresa, con la partecipazione alla distribuzione non solo degli CP_1 utili, ma anche delle perdite, dalla sua ingerenza o controllo nella gestione dell'impresa o a qualsivoglia attività sociale che gli abbia permesso di controllare l'andamento effettivo dell'impresa.
A fronte della piena prova degli elementi costitutivi della pretesa da parte del lavoratore, che ha dedotto di aver percepito per 15 anni sempre il medesimo importo a titolo di stipendio, quantificati in € 900,00 mensili e non contestata dall' senza mai delle perdite Pt_1
risultanti da un rendiconto annuale o da un bilancio, spettava al datore di lavoro fornire la prova che si trattasse realmente di utili d'impresa.
In definitiva, dunque, all'esito di un'adeguata ponderazione del complesso degli elementi probatori disponibili, non può che condividersi la conclusione cui il primo giudice è pervenuto circa l'esistenza di una adeguata prova della subordinazione per il periodo in oggetto e, quindi, sulla infondatezza della domanda riconvenzionale fondata sulla sussistenza dell'impresa familiare.
Il secondo motivo di appello inerente all'ammontare del credito vantato dal è CP_1
invece fondato e merita accoglimento.
Premesso che in merito alla quantificazione possono condividersi i conteggi depositati in atti unitamente al ricorso introduttivo di primo grado, siccome correttamente sviluppati alla luce dei comprovati dati di partenza (percepito/dovuto in base al CCNL applicabile) e scevri da errori di calcolo, così come giustamente rilevato dal primo giudice e, altresì, virgola in considerazione della mancata contestazione specifica pure in questo grado di appello, va rilevato che il primo giudice ha erroneamente quantificato il TFR spettante al lavoratore tenendo conto di tutto il credito asseritamente vantato nel ricorso introduttivo.
Come correttamente rilevato dall'appellante, pur avendo il primo giudice rigettato la domanda in merito allo straordinario e alle somme a titolo di ferie non godute, ha riconosciuto il TFR tenendo conto anche di detti emolumenti.
Lo stesso appellato ha riconosciuto sostanzialmente la fondatezza di tale doglianza e ha ricalcolato il TFR in euro 13.877,55.
Trattasi di cifra condivisibile in quanto ancorata agli emolumenti spettanti al ricorrente.
A tale somma va aggiunta la somma di 85.404,14 a titolo di differenze retributive, per un totale di 99.281,69, oltre accessori come per legge.
14 Sul punto quindi la sentenza va riformata.
In ordine al terzo motivo di appello, concernente la spiegata domanda riconvenzionale, ritiene questa Corte che le doglianze espresse dall'appellante non siano idonee a sovvertire la statuizione di infondatezza della pretesa azionata, poiché alcune voci non possono ricadere sul altre non risultano provate. CP_1
In un rapporto di lavoro subordinato non spettano, infatti, al lavoratore i costi inerenti alla gestione dell'autofficina (contratto di locazione, leasing e contributi), non a caso interamente sostenuti dall' in qualità di datore di lavoro. Pt_1
Nessuna prova inoltre è emersa circa il danneggiamento del computer e la sottrazione di materiale da parte del risultando sul punto assai generica la doglianza espressa a CP_1
pag. 18 del gravame.
L'appello va, dunque, accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato al pagamento, in favore di della minor somma Pt_1 CP_1 di € 99.281,69, oltre rivalutazione e interessi sui ratei rivalutati a decorrere dalla scadenza monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.
Nel resto va confermata la sentenza, anche in punto spese.
Le spese di questo grado del giudizio vanno poste a totale carico dell'appellante, in virtù del principio della soccombenza, in misura proporzionata all'impegno profuso dal difensore e in applicazione delle vigenti tariffe professionali (DM n. 55/14 e succ. mod.).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 19.11.2021, avverso la sentenza resa in data 24.5.2021 dal Tribunale di Bari, giudice del lavoro, nei confronti di così provvede: Controparte_4 accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellante al pagamento di € 99281,69, in favore del oltre CP_1
rivalutazione e interessi sui ratei rivalutati a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo;
condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese di questo grado del CP_1 giudizio, che liquida in € 5000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari il 6/11/2023
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
15
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
16