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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 221/2025, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Muroni, n. Parte_1 C.F._1
5/C, presso lo studio dell'avv. Ettore Fais (C.F.: ), che lo rappresenta e difende C.F._2
per procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._3
26.12.1972 ed ivi residente in [...],
RESISTENTE-CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: «1)- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2)- Le spese del giudizio in caso di opposizione siano interamente poste a carico di controparte».
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 ss., c.c., depositato il 28.1.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con il Controparte_1
quale ebbe a contrarre matrimonio in Putifigari il 26.12.1996, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 1996, atto n. 4, parte II, serie A.
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie: ed entrambe Parte_2 Parte_3 maggiori di età ed economicamente indipendenti ( nata nell'anno 1997 svolge l'attività di Pt_2
parrucchiera e vive a Sassari in via Sorso n.10, ed nel 2005 lavora nel settore turistico-alberghiero Pt_3
e vive a Sassari in via Manzoni) ha dedotto che il rapporto fra i coniugi si era deteriorato e che era venuta a mancare da tempo tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, tanto che egli -con il consenso della moglie- aveva deciso di lasciare la casa coniugale per trasferirsi nell'abitazione della propria madre.
Sotto il profilo economico ha allegato di percepire redditi da pensione per € 4.100,00 annui, mentre la resistente presterebbe servizio presso l'AOU di Sassari, guadagnando circa € 25.000,00 annui, ed ha precisato di non formulare alcuna richiesta di mantenimento in proprio favore, poiché la coniuge contribuiva, al bisogno, a sostenere delle spese per le figlie e quindi non vorrebbe sottrarre le risorse destinate alla prole.
Ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 10.6.2025, il ricorrente è comparso personalmente davanti al Giudice relatore, ha confermato il ricorso ed ha affermato di percepire mensilmente € 333,00 a titolo di pensione di invalidità civile e di convivere con la madre, anch'essa pensionata.
La resistente, benché ritualmente citata non si è costituita nel presente giudizio, ed è comunque comparsa all'udienza fissata dichiarando di associarsi al ricorso.
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi dell'art. 151,
c. 1, c.c., essendo emerso dalle allegazioni del ricorrente, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Nessuna statuizione economica deve essere adottata non essendovi figli minori o maggiorenni non autosufficienti da tutelare e non essendo stata formulata domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede: pagina 2 di 3 1. dichiara la separazione personale dei coniugi tra (C.F.: Parte_1
) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] e C.F._1
(C.F.: ) nata ad [...], il Controparte_1 C.F._3
26.12.1972, ivi residente in [...], che hanno contratto matrimonio in
Putifigari il 26.12.1996, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune per l'anno 1996, atto n. 4, parte II, serie A, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Putifigari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 221/2025, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Muroni, n. Parte_1 C.F._1
5/C, presso lo studio dell'avv. Ettore Fais (C.F.: ), che lo rappresenta e difende C.F._2
per procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._3
26.12.1972 ed ivi residente in [...],
RESISTENTE-CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: «1)- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2)- Le spese del giudizio in caso di opposizione siano interamente poste a carico di controparte».
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 ss., c.c., depositato il 28.1.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con il Controparte_1
quale ebbe a contrarre matrimonio in Putifigari il 26.12.1996, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 1996, atto n. 4, parte II, serie A.
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie: ed entrambe Parte_2 Parte_3 maggiori di età ed economicamente indipendenti ( nata nell'anno 1997 svolge l'attività di Pt_2
parrucchiera e vive a Sassari in via Sorso n.10, ed nel 2005 lavora nel settore turistico-alberghiero Pt_3
e vive a Sassari in via Manzoni) ha dedotto che il rapporto fra i coniugi si era deteriorato e che era venuta a mancare da tempo tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, tanto che egli -con il consenso della moglie- aveva deciso di lasciare la casa coniugale per trasferirsi nell'abitazione della propria madre.
Sotto il profilo economico ha allegato di percepire redditi da pensione per € 4.100,00 annui, mentre la resistente presterebbe servizio presso l'AOU di Sassari, guadagnando circa € 25.000,00 annui, ed ha precisato di non formulare alcuna richiesta di mantenimento in proprio favore, poiché la coniuge contribuiva, al bisogno, a sostenere delle spese per le figlie e quindi non vorrebbe sottrarre le risorse destinate alla prole.
Ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 10.6.2025, il ricorrente è comparso personalmente davanti al Giudice relatore, ha confermato il ricorso ed ha affermato di percepire mensilmente € 333,00 a titolo di pensione di invalidità civile e di convivere con la madre, anch'essa pensionata.
La resistente, benché ritualmente citata non si è costituita nel presente giudizio, ed è comunque comparsa all'udienza fissata dichiarando di associarsi al ricorso.
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi dell'art. 151,
c. 1, c.c., essendo emerso dalle allegazioni del ricorrente, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Nessuna statuizione economica deve essere adottata non essendovi figli minori o maggiorenni non autosufficienti da tutelare e non essendo stata formulata domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede: pagina 2 di 3 1. dichiara la separazione personale dei coniugi tra (C.F.: Parte_1
) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] e C.F._1
(C.F.: ) nata ad [...], il Controparte_1 C.F._3
26.12.1972, ivi residente in [...], che hanno contratto matrimonio in
Putifigari il 26.12.1996, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune per l'anno 1996, atto n. 4, parte II, serie A, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Putifigari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3