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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2947 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Sica;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionari dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1
instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda. Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite.
In data odierna, dopo breve discussione orale delle parti, il giudicante si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'indennità di accompagnamento ed ai benefici ex Legge 104/92.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 15/10/2024, in sede di conferimento dell'incarico e di giuramento del CTU, era stata fissata la data del 7/11/2024 per la visita peritale in cui la parte non si presentava tant'è che il nominato CTU Dott. ne informava il giudicante. Persona_1
Veniva fissata l'udienza del 9/12/2024 cui il procuratore di parte ricorrente compariva ed insisteva nella richiesta di fissazione di una nuova visita peritale.
Risulta ingiustificata la mancata presenza alla visita peritale del ricorrente che produceva certificazione medica solo in data successiva alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
A ciò si aggiunga che la mancata comparizione non è dovuta ad una casualità imprevista tale da determinare l'impedimento della parte a comunicare al CTU, anche per il tramite del procuratore costituito, la mancata comparizione alla visita nella data indicata in sede di conferimento dell'incarico.
Ritiene questo giudicante che detto comportamento, in sede giudiziaria, determini implicitamente il disinteresse della parte alla procedura incardinata che non ha giustificato tempestivamente l'impossibilità a presentarsi alla visita peritale fissata.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 24 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2947 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Sica;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionari dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1
instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda. Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite.
In data odierna, dopo breve discussione orale delle parti, il giudicante si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'indennità di accompagnamento ed ai benefici ex Legge 104/92.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 15/10/2024, in sede di conferimento dell'incarico e di giuramento del CTU, era stata fissata la data del 7/11/2024 per la visita peritale in cui la parte non si presentava tant'è che il nominato CTU Dott. ne informava il giudicante. Persona_1
Veniva fissata l'udienza del 9/12/2024 cui il procuratore di parte ricorrente compariva ed insisteva nella richiesta di fissazione di una nuova visita peritale.
Risulta ingiustificata la mancata presenza alla visita peritale del ricorrente che produceva certificazione medica solo in data successiva alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
A ciò si aggiunga che la mancata comparizione non è dovuta ad una casualità imprevista tale da determinare l'impedimento della parte a comunicare al CTU, anche per il tramite del procuratore costituito, la mancata comparizione alla visita nella data indicata in sede di conferimento dell'incarico.
Ritiene questo giudicante che detto comportamento, in sede giudiziaria, determini implicitamente il disinteresse della parte alla procedura incardinata che non ha giustificato tempestivamente l'impossibilità a presentarsi alla visita peritale fissata.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 24 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari