Art. 17. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'universita' e' autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa complessiva di lire 1.900.000 milioni, di cui lire 950.000 milioni di parte corrente e lire 950.000 milioni di parte capitale.
2. Per gli anni 1990-1992 la spesa e' determinata, per la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale in lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992. A decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente di parte corrente e di parte capitale, sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 . A decorrere dal 1996 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi della lettera d) del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 .
3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare all'incremento delle dotazioni organiche di personale tecnico e amministrativo e di ricercatori di cui all'articolo 11 e' determinata rispettivamente in lire 30.000 milioni ed in lire 14.500 milioni.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:
a) quanto a lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Istituzione di nuove universita' statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590 ";
b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Piano quadriennale per le universita'".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 17:
- Il testo dell' art. 11, comma 3, lettere c) e d), della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), cosi' come sostituito dall' art. 5 della legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato), e' il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria).
(Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
(Omissis);
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
- Per la legge n. 590/1982 vedi precedente nota all'art. 1.
2. Per gli anni 1990-1992 la spesa e' determinata, per la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale in lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992. A decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente di parte corrente e di parte capitale, sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 . A decorrere dal 1996 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi della lettera d) del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 .
3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare all'incremento delle dotazioni organiche di personale tecnico e amministrativo e di ricercatori di cui all'articolo 11 e' determinata rispettivamente in lire 30.000 milioni ed in lire 14.500 milioni.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:
a) quanto a lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Istituzione di nuove universita' statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590 ";
b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Piano quadriennale per le universita'".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 17:
- Il testo dell' art. 11, comma 3, lettere c) e d), della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), cosi' come sostituito dall' art. 5 della legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato), e' il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria).
(Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
(Omissis);
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
- Per la legge n. 590/1982 vedi precedente nota all'art. 1.