Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2988 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. RE Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2988 /2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in TO IO (VA), via Solferino n. 3, presso lo studio dell'avv. PASSERINI MARIA GRAZIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nato ad [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._2
TO IO (VA), via Solferino n. 3, presso lo studio dell'avv. PASSERINI MARIA GRAZIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“ 1) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e RE ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 ed anagrafico presso la madre;
2) confermare l'assegnazione alla RA dell'immobile coniugale sito in Castelletto Sopra Ticino (NO), via S. Parte_1
Belfanti n. 16/c di proprietà della nonna paterna, così come recentemente ampliato e con tutto quanto lo arreda, che lo abiterà con i figli;
3) disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla madre l'importo CP_1 mensile di euro 630,00 a mezzo bonifico bancario – coordinate IBAN: [...] da versarsi in via anticipata entro e non oltre il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) confermare che le spese straordinarie relative ai figli, in aggiunta al contributo al mantenimento come sopra determinato, saranno determinate come da linee guida della Corte d'Appello di Torino e saranno poste a carico della RA Parte_1
, alla prosecuzione del canto per complessivi euro 250,00 circa mensili nonché alla prosecuzione delle lezioni del Per_1 corso di orientamento per circa 150,00 all'anno, oltre eventuali ulteriori spese connesse. Dette spese di cui sopra saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5) confermare che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo quanto di seguito indicato:
- quando i figli trascorrono il weekend con il padre, il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola;
il venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando li accompagnerà presso la madre dopo aver cenato;
- quando i figli trascorrono il weekend con la madre, il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola;
il venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina quando li accompagnerà presso la madre;
si precisa che i weekend si intendono alternati;
- due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro la fine di maggio di ogni anno;
ad anni alterni il giorno di Natale e il periodo 1-6 gennaio, oppure da Santo Stefano al 31 dicembre;
ad anni alterni dividendo le vacanze scolastiche pasquali in due periodi di cui il primo comprendente il giorno di Pasqua e il secondo comprendente il Lunedì dell'Angelo;
- il tutto salvo diverso accordo che i genitori vorranno prendere di volta in volta anche tenuto conto dei relativi impegni lavorativi, delle esigenze dei figli minori di svago e di studio in ogni caso al fine di consentire ai minori la paritetica frequentazione dei genitori. Tali variazioni saranno concordate direttamente dai genitori e non per il tramite dei figli. Dare infine atto che entrambi i genitori confermano il loro impegno a non trascorrere il tempo di loro spettanza con i figli alla presenza di eventuali nuovi partner per tutto l'anno 2024. L'eventuale presentazione di nuovi partner potrà comunque avvenire, previo benestare in tal senso da parte della psicologa e secondo le indicazioni dalla medesima fornite;
6) dare atto che gli animali domestici e precisamente i n. 3 gatti e n. 1 cane restano collocati presso la RA . Parte_1
E' facoltà per il signor di accompagnare il cane in passeggiata due volte alla settimana, comunicandolo CP_1 preventivamente alla RA . Le spese sia alimentari sia mediche sia eventuali ulteriori che si rendessero necessarie Parte_1 restano divise al 50% tra i coniugi;
7) confermare che i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
8) dare atto che i coniugi rinunciano espressamente ad ogni impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio;
9) confermare che i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori. Spese compensate.”
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per le determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Sesto Parte_1 Controparte_1
DE (VA) in data 22/07/2005 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 16, parte I, anno 2005 Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (27.12.2006) e RE, (3.6.2009). Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 22/01/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un decreto di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sesto DE (VA) in data 22/07/2005 da e con atto iscritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del predetto comune al n. 16, parte I, anno 2005;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sesto DE (VA) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 31.1.2025
IL PRESIDENTE dott. RE Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
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