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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/10/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 442 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 28/03/2025 comunicata il 31/03/2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
, nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(cod. fis. ), nato a [...] il C.F._2 Parte_3
30>/08/1965 (cod. fis. ) e nata a C.F._3 Parte_4
Milazzo il 05/08/1939 (cod. fis. tutti elettivamente domiciliati in C.F._4
Milazzo Via Cumbo Borgia 122 (ex 74) presso lo studio dell'avv. Rosaria Composto
( che li rappresenta e difende per procura in atti Email_1
APPELLANTI
E
, nato a [...] il [...] (cod. fis. ) CP_1 C.F._5 elettivamente domiciliato in Messina Via dei Verdi n. 55 (Studio Legale Avv. Roberto Materia) recapito dell'Avv. Fabio Romagnolo del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto
( che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_2 APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
Avverso l'ordinanza del 06/05/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento sommario di cognizione RG 548/2018 instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.,
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 28/03/2018, esponeva di CP_1 essere proprietario dell'immobile adibito a magazzino, sito in Milazzo alla via
Acqueviole n. 6, piano terra, individuato al N.C.E.U. fg. 8 partt. 163 sub 9 e 1287, acquistato in virtù dell'atto pubblico del 09/10/2008 ai rogiti del Notaio da Per_1 potere di , e ed ubicato al Parte_3 Parte_2 Controparte_2 piano terra di un fabbricato composto, altresì, da un ulteriore piano primo e annessa terrazza di copertura in proprietà degli stessi venditori. Esponeva quindi che il magazzino era del tutto inutilizzabile stante le sue pessime condizioni dovute alle infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo di copertura di proprietà dei resistenti, che avevano interessato il solaio e che per tale ragione aveva inviato diverse missive finalizzate ad ottenere, in via stragiudiziale, un intervento risolutore dei danni più volte rappresentati già a partire già dal dicembre 2009, senza però ottenere alcun concreto riscontro;
per tale motivo era stato costretto a proporre ricorso ai sensi dell'art 696 e 696 bis c.p.c. (iscritto al n. R.G. 616/2014 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) onde accertare lo stato dei luoghi, le condizioni del magazzino, descrivere e quantificare i danni, le cause delle infiltrazioni, indicare le opere necessarie per la loro eliminazione e calcolare il valore locativo dell'immobile e nell'ambito del giudizio era disposta CTU affidata all'Ing. Sulla scorta dell'esito della relazione peritale ed Persona_2 aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, ha evocato in giudizio i CP_1 resistenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
risultanti proprietari dell'immobile sovrastante anche in forza di successione
[...] di , chiedendone, previa l'acquisizione degli atti del procedimento Controparte_2
pag. 2/10 di ATP, la condanna all'eliminazione delle infiltrazioni all'interno del proprio magazzino, provenienti dal terrazzo di loro esclusiva proprietà, tramite l'esecuzione dei lavori descritti dal perito nominato nell'ATP ed al risarcimento del danno quantificato in misura pari al valore locativo e, segnatamente, pari al canone mensile del magazzino, stimato in Euro 271,88, dalla messa in mora dei resistenti (gennaio 2014) fino al deposito dell'ATP e quindi in Euro 407,82 dal dì successivo al deposito dell'ATP sino al ripristino dell'immobile, con vittoria di spese e compensi anche del procedimento di
ATP.
Nell'instaurato giudizio R.G. 548/2018 si costituivano Parte_1 Parte_2
, e che contestavano la fondatezza di
[...] Parte_3 Parte_4 tutte le pretese del ricorrente, rilevando di aver più volte manifestato la disponibilità ad intervenire, addebitando la responsabilità della mancata esecuzione dei lavori al rifiuto del ricorrente di sottoscrivere le istanze per ottenere le dovute autorizzazioni dalle autorità e procedere alla sostituzione del solaio.
La causa era istruita documentalmente e quindi decisa con ordinanza del 06/05/2022 con la quale il Tribunale ha così disposto: “ACCOGLIE la domanda proposta da per le causali e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, CP_1 condanna , , Parte_4 Parte_3 Parte_1
E alla esecuzione di tutti i lavori riportati nel
[...] Parte_2 computo metrico redatto dal CTU alle pagine da 21 a 28 (come riassunte alle pagg. 31-
32), come dallo stesso descritti e quantificati economicamente;
NA
, , Parte_4 Parte_3 Parte_1
E a versare in favore di a titolo di Parte_2 CP_1 risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. il canone locativo mensile pari ad euro 271,88 corredato da rivalutazione (a partire dal mese successivo a quello del deposito della
ATP nel giudizio R.G. n. 616/2014) e degli interessi, al tasso legale a far data dal gennaio 2014 sino all'effettivo soddisfo;
- NA i convenuti soccombenti alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.618,00 (di cui euro 438,00 per fase studio;
euro 370,00 per fase introduttiva;
nulla per fase istruttoria;
euro 810,00 per fase decisoria) oltre rimborso al 15% IVA e
CPA come per legge, nonché euro 839,00 a titolo di spese forfetarie (C.U., diritti di pag. 3/10 cancelleria); PONE a carico di parte soccombente la refusione delle spese di ATP pari ad euro 1.613,16”.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ. anche sulla scorta della relazione peritale resa nel giudizio di ATP.
Avverso la suddetta ordinanza , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto impugnazione;
nell'instaurato giudizio
[...] Parte_4 in secondo grado si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 proponendo a sua volta appello incidentale.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
28/03/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il proprio atto di impugnazione gli appellanti contestano la decisione di prime cure nella parte in cui ha disposto la condanna ex art. 1223 cod. civ. al pagamento del canone locativo sul bene a titolo risarcitorio;
in particolare sostengono che nessuna condanna in tal senso andava comminata in quanto il danno subito dal proprietario non può ritenersi "in re ipsa", ma deve essere sempre provato, ancorché attraverso il ricorso a presunzioni semplici, che comunque rivelino l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, dovendo, inoltre, la liquidazione equitativa dello stesso compiersi sulla base di un prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza del pregiudizio nel caso concreto, essendo il giudice chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.
Sul punto gli appellanti, richiamando alcune pronunce giurisprudenziali, sostengono che il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, da allegare e provare, diverse dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo;
osservano inoltre che il sig. , ritenutosi CP_1
danneggiato, era tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare pag. 4/10 il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, ma nella specie, nulla è stato dedotto e dimostrato da parte dell'attore e pertanto e la condanna al pagamento del risarcimento è da ritenersi ingiusta.
L'appello è fondato.
Il danno per mancato godimento di un immobile costituisce quella fattispecie dal danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal proprietario di un immobile che non può utilizzarlo, direttamente o indirettamente (ad esempio, locandolo), a causa di un fatto illecito o di un inadempimento altrui.
Osserva la Corte che sul punto proprio di recente la Suprema Corte di Cassazione, Seconda sezione, con ordinanza| 03/02/2025| n. 2610 si è pronunciata sull'argomento in una fattispecie nascente da occupazione abusiva affermando che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Pertanto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ancor prima con sentenza 30791 del 02/12/2024 sempre la Suprema Corte si era pronunciata su una fattispecie sostanzialmente identica a quella per cui oggi è causa, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento per il mancato godimento di un bene da parte del proprietario a causa di infiltrazioni addebitabili al;
in detta sentenza la Suprema Corte richiama la CP_3
stessa pronuncia n. 33645/2022 delle SS.UU. fornendo una interpretazione e lettura della stessa ed all'uopo definendo e chiarendo la portata del principio di diritto ivi enunciato.
pag. 5/10 Afferma la Suprema Corte che “Sul punto, deve essere richiamata la nota pronuncia delle
Sezioni Unite del 15/11/2022, n.33645, che, in tema di prova del danno da perdita di godimento del bene, ha ammesso la prova presuntiva. Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione
Civile. Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione
Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto"
o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. La sentenza delle Sezioni Unite definisce, altresì, la nozione di danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce cosi fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che & stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”.
Confermato il suddetto principio, la Corte di legittimità ribadisce la facoltà per il richiedente di supportare l'onere probatorio della sua domanda anche a mezzo di sole presunzioni, affermando allo stesso tempo che “Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni,
l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.
Conclude la suprema Corte che “Il principio enunciato dalle Sezioni Unite, riferito alla perdita della disponibilità/godimento dell'immobile per la diversa ipotesi di occupazione senza titolo da parte di un terzo, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta alla inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi”.
Se, quindi, da un lato il riconoscimento può avvenire sulla base di mere presunzioni, dall'altro il richiedente è comunque tenuto a fornire una qualche allegazione a dimostrazione della fondatezza della sua domanda;
in particolare nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del pag. 6/10 godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
In materia di presunzioni va certamente ricordato il principio espresso da Cass. Sez. II,
Ordinanza del 21/03/2022, n. 9054 secondo il quale “Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass. n. 19894/2005). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova
(anche Cass. n. 3703/2012).
Nel giudizio di prime cure il ricorrente non ha fornito alcun elemento utile o conducenti a concretizzare la piena prova presuntiva e non ha nemmeno allegato il pregiudizio subito, neanche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, ove la prova sia fornita attraverso presunzioni.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ossia nel ricorso ex art. 702 bis del
26/02/2018 il ricorrente lamenta la generale condizione dell'immobile ma si limita solamente a richiamare il contenuto della CTU depositata nel procedimento ex art. 696 c.p. da lui stesso in precedenza introitato per richiedere l'accertamento dei luoghi;
nel suddetto ricorso viene fatto riferimento al possibile valore locativo del bene indicando lo stesso quale corrispondente del pag. 7/10 mancato godimento, ma il ricorrente non fornisce alcuna ulteriore allegazione di alcun tipo sull'effettivo mancato godimento dell'immobile, su possibili tentativi di locarlo o venderlo, sulla impossibilità di utilizzarlo in proprio o comunque su quella che era la sua reale intenzione di utilizzo del bene e sulla successiva impossibilità di realizzare lo scopo prefissatosi;
dalla documentazione in atti e proprio dalla stessa relazione del CTU non emerge in alcun modo che l'immobile fosse interamente e totalmente inutilizzabile, ed anzi risulta che solo una parte di esso era interessato dalle infiltrazioni e cioè quello sottostante alla corrispondente terrazza degli appellanti, e comunque che dal quadro generale per come illustrato dal consulente,
l'immobile non risulta essere del tutto inutilizzabile o addirittura inagibile.
Può quindi affermarsi che il ricorrente, non fornendo alcuna utile allegazione, non ha posto le condizioni per dimostrare l'esistenza del nesso di causalità giuridica che si radica fra la violazione del diritto di godere della cosa, quale evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Ciò che doveva e che deve rilevarsi, in definitiva, è accertare se, a causa delle infiltrazioni non risolte e quindi se dal comportamento colposo di terzi, la parte richiedente il ristoro abbia perso il godimento sia diretto sia indiretto, mediante locazione, del suo immobile, in quanto non poteva né goderlo, né concederlo a terzi in caso di inabitabilità, circostanza che nella fattispecie per cui è causa non si è concretizzata e pertanto il chiesto risarcimento non può essere riconosciuto.
Viene inoltre all'esame della Corte l'appello incidentale di che ha chiesto il CP_1
riconoscimento del risarcimento per mancato godimento del bene in misura superiore rispetto al canone locativo per come indicato dal CTU e dal Giudice di prime cure;
stante l'accoglimento dell'appello principale, la domanda incidentale viene assorbita e rigettata senza necessità di suo esame specifico.
L'impugnata sentenza va pertanto parzialmente riformata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato, seguono la soccombenza nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito dell'intero giudizio che vede l'accoglimento solo parziale delle domande di , e CP_1 pertanto possono essere disposte quanto per metà a carico in solido di , Parte_1
pag. 8/10 , e , compensandosi fra le parti le Parte_2 Parte_3 Parte_4 restante metà.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello incidentale sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante incidentale per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e sull'appello incidentale proposto da avverso l'ordinanza del
[...] CP_1
06/05/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento sommario di cognizione RG 548/2018 instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria ex art. 1223 cod. civ. per mancato godimento del bene proposta da . CP_1
2) Conferma per il resto l'impugnata ordinanza.
3) DA , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido fra essi, al rimborso in favore di di metà di spese e
[...] CP_1 compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida, già ridotte a metà, per il primo grado in
Euro 1.206,58 per spese compresa ATP ed Euro 1.450,00 per compensi e per il presente grado in Euro 1.750,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A.; compensa fra le parti la restante metà.
4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pag. 9/10 per la condanna di parte appellante incidentale al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 11/09/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 10/10