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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/10/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1095/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1095/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PANI MASSIMILIANO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. MANA MARINA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia il Tribunale di Cuneo modificare le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e in relazione al punto n. 5) delle Parte_1 Controparte_1 predette, come in premessa riportate, e per l'effetto In via unica e principale
- dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di € 350,00, oltre rivalutazione ISTAT sino ad ora corrisposto dal padre alla madre a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio ora maggiorenne, ed ora autosufficiente C.F. Parte_2
pagina 1 di 3 , in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato C.F._3 concesso in sede di divorzio;
- dichiarare non più dovuto il 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.N.N. scolastiche (ivi comprese quelle di trasporlo scolastico), sportive e ludiche, sino ad ora corrisposte dal padre alla madre per il figlio, ora maggiorenne, ed ora Parte_1 Controparte_1 autosufficiente C.F. ), in ragione del venir meno dei presupposti Parte_2 C.F._3 per cui il medesimo era stato concesso in sede di divorzio;
- dichiarare la riduzione dell'assegno mensile di € 350,00, sino ad ora corrisposto dal padre
[...]
alla madre a titolo di mantenimento del figlio, maggiorenne, Parte_1 Controparte_1 ancora studente universitario non ancora autosufficiente, (C.F: Parte_3
), in ragione della perdita del posto di lavoro e della importante riduzione della C.F._4 capacità reddituale del padre nella più corretta ed equa misura di € 300,00. Parte_1 per il mutamento dei presupposti reddituali per i quali il medesimo era stato quantificato e concesso in sede di divorzio dando atto che Signora si farà carico del 100% delle spese CP_1 straordinarie mediche non coperte dal SNN scolastiche (ivi comprese quelle di trasporlo scolastico), sportive e ludiche, sostenute nell'interesse del figlio.
Dichiarare l'efficacia delle modifiche delle predette condizioni dalla data del raggiungimento del predetto accordo.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 15/05/2025, Parte_1 proponeva domanda di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 135/2020 emessa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 17/02/2020. parti in data 15.10.2025.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c., depositata in data 18/08/2025, si costituiva in giudizio che, associandosi alla domanda predetta, dava atto di aver Controparte_1 nelle more raggiunto l'accordo con il ricorrente sulla modifica delle condizioni economiche di divorzio in epigrafe trascritte.
Le parti non provvedevano, pertanto, al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 15/10/2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate;
i difensori delle parti, pertanto, precisavano le conclusioni congiunte di cui alla comparsa di costituzione e risposta della resistente e procedevano alla discussione orale della causa ex art. 473.bis.22 c.p.c. che veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte.
***
pagina 2 di 3 Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che il figlio
[...]
, nato a [...] il [...], è oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
quanto Pt_2 al figlio , nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente Parte_3 autosufficiente, le nuove condizioni concordate per il mantenimento rispondono all'interesse del medesimo.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 473 bis.29 c.p.c.;
visto il parere del P.M.;
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 135/2020, emessa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 17/02/2020;
DISPONE sui rapporti economico patrimoniali tra le parti, sul mantenimento dei figli , Parte_2 oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , maggiorenne ma non Parte_3 economicamente autosufficiente, e su ogni altra questione connessa in conformità alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione di parte resistente e confermate in udienza, che qui si intendono trascritte;
FERMO il resto;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1095/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PANI MASSIMILIANO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. MANA MARINA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia il Tribunale di Cuneo modificare le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e in relazione al punto n. 5) delle Parte_1 Controparte_1 predette, come in premessa riportate, e per l'effetto In via unica e principale
- dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di € 350,00, oltre rivalutazione ISTAT sino ad ora corrisposto dal padre alla madre a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio ora maggiorenne, ed ora autosufficiente C.F. Parte_2
pagina 1 di 3 , in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato C.F._3 concesso in sede di divorzio;
- dichiarare non più dovuto il 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.N.N. scolastiche (ivi comprese quelle di trasporlo scolastico), sportive e ludiche, sino ad ora corrisposte dal padre alla madre per il figlio, ora maggiorenne, ed ora Parte_1 Controparte_1 autosufficiente C.F. ), in ragione del venir meno dei presupposti Parte_2 C.F._3 per cui il medesimo era stato concesso in sede di divorzio;
- dichiarare la riduzione dell'assegno mensile di € 350,00, sino ad ora corrisposto dal padre
[...]
alla madre a titolo di mantenimento del figlio, maggiorenne, Parte_1 Controparte_1 ancora studente universitario non ancora autosufficiente, (C.F: Parte_3
), in ragione della perdita del posto di lavoro e della importante riduzione della C.F._4 capacità reddituale del padre nella più corretta ed equa misura di € 300,00. Parte_1 per il mutamento dei presupposti reddituali per i quali il medesimo era stato quantificato e concesso in sede di divorzio dando atto che Signora si farà carico del 100% delle spese CP_1 straordinarie mediche non coperte dal SNN scolastiche (ivi comprese quelle di trasporlo scolastico), sportive e ludiche, sostenute nell'interesse del figlio.
Dichiarare l'efficacia delle modifiche delle predette condizioni dalla data del raggiungimento del predetto accordo.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 15/05/2025, Parte_1 proponeva domanda di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 135/2020 emessa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 17/02/2020. parti in data 15.10.2025.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c., depositata in data 18/08/2025, si costituiva in giudizio che, associandosi alla domanda predetta, dava atto di aver Controparte_1 nelle more raggiunto l'accordo con il ricorrente sulla modifica delle condizioni economiche di divorzio in epigrafe trascritte.
Le parti non provvedevano, pertanto, al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 15/10/2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate;
i difensori delle parti, pertanto, precisavano le conclusioni congiunte di cui alla comparsa di costituzione e risposta della resistente e procedevano alla discussione orale della causa ex art. 473.bis.22 c.p.c. che veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte.
***
pagina 2 di 3 Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che il figlio
[...]
, nato a [...] il [...], è oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
quanto Pt_2 al figlio , nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente Parte_3 autosufficiente, le nuove condizioni concordate per il mantenimento rispondono all'interesse del medesimo.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 473 bis.29 c.p.c.;
visto il parere del P.M.;
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 135/2020, emessa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 17/02/2020;
DISPONE sui rapporti economico patrimoniali tra le parti, sul mantenimento dei figli , Parte_2 oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , maggiorenne ma non Parte_3 economicamente autosufficiente, e su ogni altra questione connessa in conformità alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione di parte resistente e confermate in udienza, che qui si intendono trascritte;
FERMO il resto;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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