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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11614 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 54893 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Parte_1
SS AC e dall'Avv. Giulio Lanzetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio Lanzetti sito in Roma, Via Tigrè n. 6,
Parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Gianluca De Micco Padula, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Mario Fani 20
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento lesioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società e, Controparte_2 per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento in favore di parte attrice, per le lesioni subite, quantificato in euro 60.327,27, oltre lucro cessante, od in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella del soddisfo;
condannare, altresì, la società convenuta, al risarcimento in favore dell'attrice per le spese legali della fase stragiudiziale a titolo di lucro cessante quantificate in euro 1.000,00; condannare, altresì, la medesima, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
Assumeva parte attrice che “…in data 15.12.2020, ore 11,15 c.ca, la sig.ra Parte_1
, si trovava presso la Stazione Ferroviaria di Roma Olgiata, quando, una
[...] volta scesa dalla scala mobile che dal piano terra porta al binario n. 1, al fine di prendere il treno delle ore 11.20 per recarsi all'Ospedale San Filippo Neri di Roma, a causa del pavimento bagnato a seguito delle pulizie eseguite dal personale addetto e non segnalato, rovinava violentemente a terra;
a seguito dell'evento, la sig.ra
[...]
, riportava gravi lesioni, e veniva immediatamente trasportata con Pt_1 autombulanza, presso il P.S. dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma…secondo la relazione medico legale redatta dal consulente di parte Dott. , la Persona_1 sig.ra ha diritto a vedersi riconosciute le seguenti voci di danno: danno Pt_1 biologico 15% euro 13.365,00, invalidità temporanea assoluta giorni 90 euro 8.910,00, invalidità temporanea relativa giorni 90 euro 4.455,00, spese mediche euro 409,04. Per un totale di euro 60.327,27 (con personalizzazione massima). l'odierna attrice inviava richiesta di risarcimento danni alla società convenuta, la quale non provvedeva a risarcire il danno patito…a nulla sono valsi i tentativi più volte esperiti al fine di comporre bonariamente la vertenza…”
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedendo “…in via principale rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla Sig.ra in quanto infondata in fatto e diritto, per Pt_1 tutti i motivi esposti in narrativa;
in via gradata, accertare la responsabilità esclusiva e/o concorrente della Sig.ra nella causazione dell'evento per cui è Pt_1 causa ex art. 1227 c.c. e, in tale ultimo caso, ridurre in misura percentuale pari alla responsabilità accertata, l'importo che eventualmente dovrà essere liquidato a titolo di danni in favore della medesima;
con vittoria di spese e compensi professionali maggiorati di I.V.A, C.A.P. e spese generali al 15%...”
La causa veniva istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testi e Consulenza medico – legale.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva,
o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057). Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatta cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Si tratta di valutare e di tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e - superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare i fatti del presente giudizio.
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata alle dichiarazioni rese da parte attrice durante l'interrogatorio formale e ai testi regolarmente escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, devono ritenersi adeguatamente provati i fatti come esposti da parte attrice. Non è invece risultato provato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno lamentato. Come è noto, a norma dell'art. 2051 c.c., richiamato dall'attrice, a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che, per inciso, può consistere col fatto dello stesso danneggiato, che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode, non può pertanto prescindersi dalla prova che grava su colui che lamenta il danno.
In sede di interrogatorio parte attrice dichiara di frequentare abitualmente la Stazione Ferroviaria di Roma Olgiata. Il teste di parte attrice, sig.ra dichiara:”…in data 15.12.2020, Testimone_1 intorno alle ore 11,15 circa, si trovava presso la Stazione Ferroviaria di Roma Olgiata…Io ero in stazione ad aspettare il treno e ho visto cadere la signora. l'ho vista cadere all'uscita della scala mobile…Il pavimento era bagnato. Ho visto che era bagnato quando mi sono avvicinata…il percorso che ho fatto era lo stesso dell'attrice, ma io non ho notato se il pavimento fosse bagnato…”
Il teste di parte convenuta sig. dichiara, in qualità all'epoca dei fatti, Testimone_2 di addetto al servizio pulizie di “…trovarsi al piano superiore della stazione di Roma Olgiata intento a lavare il pavimento in qualità di addetto al Servizio Pulizie…indossando giacca catarifrangente…Preciso che i cartelli erano posizionati, come da prassi, all'entrata della stazione e al primo piano dove si arriva con i treni…io vedevo arrivare dalla scala mobile l'attrice che mi diceva “fermi il treno per favore “in quanto le porte del treno che avrebbe dovuto prendere si stavano chiudendo…la signora è caduta appena uscita dalla rampa della scala mobile. Io l'ho aiutata a rialzarsi. Avendo perso il treno, aveva delle buste. Io l'ho accompagnata alle panchine all'esterno della stazione, abbiamo chiamato ambulanza e io sono risalito per lavorare. Dalla vetrata ho visto la signora posare le buste in macchina e dopo un po' andare via con l'ambulanza…”
Ed ancora, agli atti non risultano depositate, da parte attrice foto che ritraggono lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La Corte di Cassazione civile, in riferimento ai sinistri stradali, ma di certo attribuibile ad analoghe situazioni, sezione VI, con sentenza (ud. 14/06/2022, dep. 05/10/2022) n. 28924, intervenendo a proposito dell'onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di incidente stradale, ha negato il risarcimento dei danni per mancata produzione delle foto. “ Ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non venga fatta alcuna foto del sinistro…
Pertanto, tali essendo le risultanze acquisite agli atti, se da un lato è stata raggiunta la prova del fatto storico, deve però ritenersi raggiunta la prova del caso fortuito, coincidente col fatto dello stesso danneggiato. Parte attrice ha concorso in via esclusiva con la sua condotta al verificarsi dell'evento. Con la normale diligenza avrebbe potuto evitare la caduta.
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di parte attrice, non potendo ritenersi, la richiesta di parte attrice, prime facie infondata e/o pretestuosa. Inoltre, l'aver parte convenuta non rispettato il termine di adesione alla negoziazione assistita inviata da parte attrice.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti del convenuto, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
-) compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente Giudizio;
-) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 4 agosto 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 54893 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Parte_1
SS AC e dall'Avv. Giulio Lanzetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio Lanzetti sito in Roma, Via Tigrè n. 6,
Parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Gianluca De Micco Padula, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Mario Fani 20
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento lesioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società e, Controparte_2 per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento in favore di parte attrice, per le lesioni subite, quantificato in euro 60.327,27, oltre lucro cessante, od in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella del soddisfo;
condannare, altresì, la società convenuta, al risarcimento in favore dell'attrice per le spese legali della fase stragiudiziale a titolo di lucro cessante quantificate in euro 1.000,00; condannare, altresì, la medesima, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
Assumeva parte attrice che “…in data 15.12.2020, ore 11,15 c.ca, la sig.ra Parte_1
, si trovava presso la Stazione Ferroviaria di Roma Olgiata, quando, una
[...] volta scesa dalla scala mobile che dal piano terra porta al binario n. 1, al fine di prendere il treno delle ore 11.20 per recarsi all'Ospedale San Filippo Neri di Roma, a causa del pavimento bagnato a seguito delle pulizie eseguite dal personale addetto e non segnalato, rovinava violentemente a terra;
a seguito dell'evento, la sig.ra
[...]
, riportava gravi lesioni, e veniva immediatamente trasportata con Pt_1 autombulanza, presso il P.S. dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma…secondo la relazione medico legale redatta dal consulente di parte Dott. , la Persona_1 sig.ra ha diritto a vedersi riconosciute le seguenti voci di danno: danno Pt_1 biologico 15% euro 13.365,00, invalidità temporanea assoluta giorni 90 euro 8.910,00, invalidità temporanea relativa giorni 90 euro 4.455,00, spese mediche euro 409,04. Per un totale di euro 60.327,27 (con personalizzazione massima). l'odierna attrice inviava richiesta di risarcimento danni alla società convenuta, la quale non provvedeva a risarcire il danno patito…a nulla sono valsi i tentativi più volte esperiti al fine di comporre bonariamente la vertenza…”
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedendo “…in via principale rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla Sig.ra in quanto infondata in fatto e diritto, per Pt_1 tutti i motivi esposti in narrativa;
in via gradata, accertare la responsabilità esclusiva e/o concorrente della Sig.ra nella causazione dell'evento per cui è Pt_1 causa ex art. 1227 c.c. e, in tale ultimo caso, ridurre in misura percentuale pari alla responsabilità accertata, l'importo che eventualmente dovrà essere liquidato a titolo di danni in favore della medesima;
con vittoria di spese e compensi professionali maggiorati di I.V.A, C.A.P. e spese generali al 15%...”
La causa veniva istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testi e Consulenza medico – legale.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva,
o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057). Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatta cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Si tratta di valutare e di tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e - superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare i fatti del presente giudizio.
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata alle dichiarazioni rese da parte attrice durante l'interrogatorio formale e ai testi regolarmente escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, devono ritenersi adeguatamente provati i fatti come esposti da parte attrice. Non è invece risultato provato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno lamentato. Come è noto, a norma dell'art. 2051 c.c., richiamato dall'attrice, a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che, per inciso, può consistere col fatto dello stesso danneggiato, che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode, non può pertanto prescindersi dalla prova che grava su colui che lamenta il danno.
In sede di interrogatorio parte attrice dichiara di frequentare abitualmente la Stazione Ferroviaria di Roma Olgiata. Il teste di parte attrice, sig.ra dichiara:”…in data 15.12.2020, Testimone_1 intorno alle ore 11,15 circa, si trovava presso la Stazione Ferroviaria di Roma Olgiata…Io ero in stazione ad aspettare il treno e ho visto cadere la signora. l'ho vista cadere all'uscita della scala mobile…Il pavimento era bagnato. Ho visto che era bagnato quando mi sono avvicinata…il percorso che ho fatto era lo stesso dell'attrice, ma io non ho notato se il pavimento fosse bagnato…”
Il teste di parte convenuta sig. dichiara, in qualità all'epoca dei fatti, Testimone_2 di addetto al servizio pulizie di “…trovarsi al piano superiore della stazione di Roma Olgiata intento a lavare il pavimento in qualità di addetto al Servizio Pulizie…indossando giacca catarifrangente…Preciso che i cartelli erano posizionati, come da prassi, all'entrata della stazione e al primo piano dove si arriva con i treni…io vedevo arrivare dalla scala mobile l'attrice che mi diceva “fermi il treno per favore “in quanto le porte del treno che avrebbe dovuto prendere si stavano chiudendo…la signora è caduta appena uscita dalla rampa della scala mobile. Io l'ho aiutata a rialzarsi. Avendo perso il treno, aveva delle buste. Io l'ho accompagnata alle panchine all'esterno della stazione, abbiamo chiamato ambulanza e io sono risalito per lavorare. Dalla vetrata ho visto la signora posare le buste in macchina e dopo un po' andare via con l'ambulanza…”
Ed ancora, agli atti non risultano depositate, da parte attrice foto che ritraggono lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La Corte di Cassazione civile, in riferimento ai sinistri stradali, ma di certo attribuibile ad analoghe situazioni, sezione VI, con sentenza (ud. 14/06/2022, dep. 05/10/2022) n. 28924, intervenendo a proposito dell'onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di incidente stradale, ha negato il risarcimento dei danni per mancata produzione delle foto. “ Ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non venga fatta alcuna foto del sinistro…
Pertanto, tali essendo le risultanze acquisite agli atti, se da un lato è stata raggiunta la prova del fatto storico, deve però ritenersi raggiunta la prova del caso fortuito, coincidente col fatto dello stesso danneggiato. Parte attrice ha concorso in via esclusiva con la sua condotta al verificarsi dell'evento. Con la normale diligenza avrebbe potuto evitare la caduta.
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di parte attrice, non potendo ritenersi, la richiesta di parte attrice, prime facie infondata e/o pretestuosa. Inoltre, l'aver parte convenuta non rispettato il termine di adesione alla negoziazione assistita inviata da parte attrice.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti del convenuto, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
-) compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente Giudizio;
-) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 4 agosto 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso