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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1466/2021 promossa da:
INC. TAX ID 86-1148772 , con sede in California (USA), Controparte_1
Nelson Evenue, 14022, (tax ID 86-1148772), con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO CECCHELLA e dell'Avv. BARBARA PINOCHI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. BARBARA LEMMI e dell'Avv. MONICA CALÒ;
PARTE APPELLATA con l'intervento di
PARTE INTERVENUTA avverso la sentenza n. 908/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 05/07/2021
CONCLUSIONI
In data 3.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
pagina 1 di 20 1) nel merito e in riforma della sentenza n. 908/2021, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 107/2013 del Tribunale di Pisa e di tutte le domande con la stessa opposizione svolte, con conseguente conferma del ridetto decreto e, per l'effetto, condannare
[...]
, al pagamento della somma di € 29.139,09, oltre interessi al tasso Controparte_2 di mora, con vittoria di spese del grado;
2) in via istruttoria, e previa revoca dell'ordinanza 3 febbraio 2015, si disponga la prosecuzione dell'istruttoria con i testi già ammessi, impartendo l'ordine di esibizione allo spedizioniere di cui al punto III della memoria 183, comma 6, n. 2) in atti Per_1 dell'esponente;
3) in ogni caso, e comunque con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese del grado”.
Per la parte appellata:
Voglia l'adita Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e conclusione disattesa, in via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello ex art. 342,348 bis e 348 ter cpc;
nel merito ed in ogni caso, dichiarando di non accettare contraddittorio alcuno su domande e conclusioni nuove, respingere per le motivazioni tutte di cui alla memoria difensiva in atti, sia le richieste istruttorie sia l'appello proposto dalla società in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Signor to in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della Parte_1 sentenza N.908/2021 pronunciata in data 5.7.2021 dal Tribunale di Pisa nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Martina Fontanelli nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G.N. 60839/2013.
In ogni caso, con vittoria di spese e di compenso di entrambi i gradi del giudizio, determinato ai sensi del decreto N.147/22, oltre rimborso spese generali 15%, Cap 4% ed IVA come di legge se dovuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 908/2021 pubblicata il 05/07/2021, ha così deciso:
1) accoglie l'opposizione e per la conseguenza revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
107/2013 emesso dal Tribunale di Pisa in data 8/2/2013;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
1.1 (di qui innanzi anche solo ), con ricorso depositato Controparte_3 CP_3 il 5.2.2013, aveva chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo contro Controparte_2
(di qui innanzi anche solo per la somma di € 29.139,09, oltre accessori e
[...] CP_2 spese.
A sostegno della domanda, aveva dedotto di avere comprato da Atema pellame di tipo pagina 2 di 20 Coda FA, come da fatture nn.:
(-) 189 del 10.3.2008 (€ 6.024,65),
(-) 244 del 27.3.2008 (€ 1.755,91),
(-) 245 del 27.3.2008 (€ 8.282,98) e
(-) 246 del 28.3.2008 (€ 16.254,23).
, a causa di difformità di parte del pellame, aveva chiesto, come risultava da CP_3 lettera di posta elettronica del 23.4.2008, di poter restituire alcune pelli (delle fatture 189,
244 e 245); e con e-mail del 28.4.2008, a firma della sua agente (in CP_2 CP_4 persona di , aveva accettato ( authorizes the return of the quantities you Persona_2 CP_2 are mentioning on your e-mail”).
, che aveva già pagato il prezzo, aveva allora emesso due note di debito: CP_3
(-) la n. 60608/09 di € 16.367,52;
(-) la n. 62806/09 di € 12.771,57, per complessivi € 29.139,09, che aveva ricevuto e contabilizzato. CP_2
Nondimeno, l'11.7.2008 era stata posta in liquidazione, per perdita di capitale;
e a CP_2 causa del suo stato di decozione, non aveva onorato il suo debito, nascente dall'accordo sulla restituzione di parte della merce.
1.2 aveva proposto tempestiva opposizione, chiedendo la revoca del decreto CP_2 ingiuntivo e il rigetto delle avverse domande.
Aveva sostenuto, per quanto ancora interessi, di non avere mai autorizzato alcun reso,
«[…] né tanto meno oggi riconosce e/o accetta le e.m. di presunta autorizzazione provenienti da terzi estranei alla società ( che comunque per quanto occorre e Persona_3 possa disconosce formalmente […]» (atto di citazione ex art. 645 c.p.c., pag. 3).
Inoltre, aveva negato l'esistenza dei vizi e aveva dedotto che il reso effettivamente posto in essere era inferiore a quello indicato e corrispondeva a soli mq 343,07 di pellame, per un valore «[…] di poco superiore a novemila euro […]» (ivi).
La e-mail di menzionata nel ricorso monitorio, infatti, faceva riferimento alle CP_3 sole fatture nn. 189 (mq 165,24), 244 (mq 48,16) e 245 (mq 227,18), non anche alla 246; e la pretesa autorizzazione di a sua volta, era riferita a quella merce (189: 1.835,82 piediq, Per_2
pagina 3 di 20 corrispondenti a mq 170; 244: 535,06 piediq pari a mq 49,70; 245: 2.351).
Le note di debito non erano mai state ricevute, men che meno contabilizzate: la n. 60608 non era stata neppure menzionata nella e-mail del 23.4.2008; e la n. 62806 indicava un redso di soli mq 97,51).
, costituitasi, aveva resistito all'opposizione, insistendo nella propria CP_5 domanda, contestando tutto quanto ex advero dedotto e ribadendo la versione dei fatti già sostenuta.
1.4 Il Tribunale, sulla base di istruttoria documentale e orale, ha preso la sua decisione così motivando:
Come evidenziato dal Giudice precedentemente assegnatario all'esito dell'escussione del teste (dipendente di sino al dicembre 2008), non risultano allegate le Tes_1 CP_2 note di debito nell'anno di competenza (ossia il 2008), poggiando la società ingiungente
la propria tesi su un documento datato 2009 “il che esclude in mancanza di CP_3 tempestive rettifiche, la esitabilità di accoglimento della domanda già espressa in sede monitoria” (cfr., verbale di udienza del 3/2/2015). Giudizio confermato poi anche con successivo provvedimento del 30/3/2015 in esito al rilievo mosso da parte convenuta opposta secondo cui, alla luce della giurisprudenza richiamata (cfr., Cass. Civ. n.
21169/2013, n. 3649/2012), la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso su un documento erroneo quanto alla data indicata nel documento stesso (nota di credito del 2009 anziché dl 2008) è priva di rilevanza quando nel merito è risultata la sussistenza del rapporto fondamentale che ha dato origine alla restituzione della merce. Si veda sul punto la citata ordinanza che questo Giudice ritiene pienamente condivisibile (cfr., ordinanza
30/3/2015, “Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui a verbale d'udienza 26.3.2015, osserva che condivisibile è il principio di diritto espresso della Suprema Corte menzionato dalla società (Cass. Civ. Sez. 1, 8/3/2012) secondo Controparte_6 cui “…l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto che ha la posizione sostanziale dell'attore - e delle eccezioni e delle difese dell'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - e non già stabilire - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria o dell'incidenza e delle spese della fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata, o non, legittimamente emessa. Pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che sia connessa a ragioni di
pagina 4 di 20 competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che si instaura con
l'opposizione…”, ma tale criterio ermeneutico viene parametrato in relazione ad una nullità reputata sovente rilevabile anche d'ufficio (salva espressa pattuizione scritta o intervenuto giudicato) qual'è l'anatocismo bancario, mentre la pronuncia n. 20163/2011 non pare pertinente alla fattispecie in disamina;
che – di conseguenza – devesi intendere preclusa
l'ipotesi di nuove deduzioni o integrazioni già dopo la prima memoria ex art. 183 comma VI del codice di rito, non essendo qui ravvisabile una rimessione in termini per un presunto errore materiale emerso sì in sede istruttoria, ma preceduto ab origine dalle deduzioni della società - come già anticipato in parte motiva nell'ordinanza riservata 29-30/5/2013 CP_2
(“…a prescindere dalle parziali distonie tra fatture di vendita, quantità e/o coincidenza del pellame oggetto del reso…”) con la quale veniva accolta la invocata sospensione della clausola ex art. 642 c.p.c.; che tale provvedimento avrebbe dovuto quanto meno allertare parte opposta al fine di fruire delle facoltà di cui alla prima memoria di rito suddetta”.
In effetti, non appare possibile trascurare i seguenti elementi: la ha sin da subito espressamente contestato e disconosciuto CP_2
l'accettazione del reso e di avere ricevuto le note di debito emesse dalla società ; le CP_3 dette note di debito (per la precisione la n. 60608 e la n. 62806, allegate sub doc. 7 e 8 al ricorso per d.i. e sulla cui base la società ha fondato la propria pretesa) recano CP_3 entrambe la data del 2/2/2009; i resi, di contro, risultano del luglio e agosto 2008; già in sede di decisione sull'istanza di sospensione il Giudice rilevava l'esistenza di “parziali distonie tra fatture di vendita, quantità e/o coincidenza di pellame oggetto del reso” (così come peraltro tempestivamente eccepito dall'opponente con particolare riferimento alla fattura n. 246 non elencata tra quelle dell'email 23/4/2008), nonché “l'inverosimiglianza della numerazione di note di debito che risulterebbero emesse in pari data” (entrambe febbraio 2009); nonostante siffatto quadro, nessuna nuova deduzione e/o integrazione è stata effettuata dalla parte convenuta opposta entro il termine ultimo della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con ciò dovendosi ritenere preclusa la possibilità di una rimessione in termini.
Orbene, stante l'impossibilità di collegare le note di debito 2009 poste a base della domanda ai resi effettuati 2008 – ed anche a prescindere dalle ulteriori considerazioni della non coincidenza dei quantitativi di reso con le forniture di cui alle fatture richiamate (189,
244 e 245) e dalla non provata legittimazione dei soggetti che avrebbero autorizzato il reso
pagina 5 di 20 – in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto emesso sulla base di un documento erroneo quanto alla data nello stesso indicata.
Nonostante l'esito della lite, appare equo, in ragione della singolarità, quale emersa, della situazione fattuale, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Controparte_3
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la
(di seguito anche appellata), proponendo Controparte_2 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Innanzitutto, ci si duole che il Tribunale, non avendo ammesso tutte le prove di
, era giunto a una ricostruzione erronea della fattispecie. CP_3
In ogni caso, era certo, in base all'istruttoria svolta, che la merce fosse stata restituita:
(-) (società statunitense), anche tenuto conto della distanza, non avrebbe CP_3 potuto restituire parte del pellame, se non lo avesse autorizzato;
CP_2
(-) liquidatore di aveva risposto a diffida stragiudiziale di CP_7 CP_2 pagamento asserendo che “… il pellame ci arrivò in Conceria … tutta la merce … è ancora intatta e completa in un magazzino” (doc. 11 monitorio);
(-) nella 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. di si leggeva che “risulta CP_2 incontestato che la merce de quo si trova in Italia regolarmente reimportata”.
La deposizione di (Capo dell'ufficio amministrativo contabile della Tes_2 CP_2
all'udienza del 3.2.2015 aveva confermato tutte le circostanze addotte a sostegno
[...] della domanda:
“sul cap. 1) Preciso che il reso è stato accettato nel mese di aprile 2008 … dai signori
e nella loro qualità di dirigenti aziendali”; Parte_2 CP_8
“sul cap. 2) Ribadisco che gli unici ad accettare e gestire i resi e gli ordini all'interno Cont della erano i sig.ri e il sig. all'interno Parte_2 Controparte_9 CP_7 della non ha mai avuto nessun poter in relazione agli ordini e/o all'accettazione CP_2 dei resi”;
“sul cap. 3) ADR io che ero addetto alla registrazione, ho contabilizzato due fatture di acquisto relative ai due resi della ditta per un totale di circa 30.000 euro nei mesi CP_3
pagina 6 di 20 di luglio, agosto e settembre 2008, annotando quindi un debito nei confronti del fornitore estero per tale importo”;
“sul cap. 4) Confermo che le quantità di pellame accettate in restituzione sono quelle indicate nel capitolo di prova”;
“sul cap. 5) Confermo che queste note di debito sono state inviate da me agli uffici doganali di competenza tramite lo spedizioniere che ha curato nell'occasione Per_1
l'importazione del pellame”
“sul cap. 6) confermo che ho registrato le due fatture che mi si mostrano (doc. 6 e 7 fascicolo ) e confermo che nella contabilità della allegate ad ogni CP_3 CP_2 singola fattura ci sono le relative bolle doganali di importazione in Italia dall'America, le note di debito della e le note di consegna della;
CP_3 Per_1
“sul cap. 7) Confermo e preciso che ho provveduto personalmente alla registrazione di tali documenti” (cfr. verbale ud. 3/02/2015).
V'era poi anche la prova indiretta data dalle fatture emesse dallo spedizioniere Gava
International Freight Consolidators Spa nei confronti dell'opponente (docc. 6 e 7 all. CP_2 alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.).
2.2 Col secondo mezzo si denuncia l'errore nel quale è incorso il Tribunale per avere revocato il decreto ingiuntivo, considerando illegittima la sua emissione, senza però esaminare nel merito la domanda, come se, cioè, l'opposizione fosse una mera querela nullitatis.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, previa assunzione delle ulteriori prove articolate, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, la , Controparte_2 nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame;
e ha comunque contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 7 di 20 Dopo avere ripercorso il primo grado di giudizio, l'appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.-
Nel merito, s'è opposta ai mezzi istruttori e ha contestato quanto dedotto dall'avversaria.
4. Con ordinanza del 12.4.2023 la Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
È stato acquisito il fascicolo di ufficio cartaceo della causa (n. 839/2013 rg, con all'interno quello monitorio n. 255/2013 rg).
La causa è stata trattenuta in decisione in data 3.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello, lungi dall'essere inammissibile per una delle ragioni, molto genericamente illustrate, indicate dalla parte appellata, è parzialmente fondato e, in corrispondente misura, va accolto.
5. È prioritario - perché concernente, in sostanza, la nullità della sentenza, per avere giudicato il Tribunale esclusivamente sulla legittimità dell'ingiunzione, anziché sul merito della pretesa – il secondo motivo, che, per come proposto, va rigettato.
5.1 Nessuno dubita, in linea di principio, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non sia una querela nullitatis il cui oggetto è limitato al controllo sull'ingiunzione; ma sia un ordinario giudizio di merito che, introdotto nelle forme speciale degli artt. 633 e segg. c.p.c., vede, nella sua fase a cognizione piena, pur solo eventuale, una causa ordinaria, il cui oggetto
è la pretesa avanzata dal creditore opposto (Cass. sez. 1^ civ.
8.3.2012 n. 3649; Cass. sez. 6^- lav. Ord. 28.5.2019 n. 14486 rv 654022-01).
Tuttavia, come risulta dalla motivazione, che si è trascritta, il primo giudice non si è limitato a valutare la mera legittimità dell'ingiunzione, ma ha preso in esame la pretesa alla luce dell'istruttoria svolta. pagina 8 di 20 5.2 È vero che il primo giudice, rammentando il principio di diritto appena enunciato, ha avuto modo di osservare che «[…] tale criterio ermeneutico viene parametrato in relazione ad una nullità reputata sovente rilevabile anche d'ufficio (salva espressa pattuizione scritta o intervenuto giudicato) qual'è [sic] l'anatocismo bancario, mentre la pronuncia n. 20163/2011 non pare pertinente alla fattispecie in disamina […]» (sent., pagg.
5-6), argomento senz'altro sbagliato;
tuttavia, tale ragionamento è stato effettuato al limitato fine di poter poi concludere che «[…] di conseguenza – devesi intendere preclusa l'ipotesi di nuove deduzioni o integrazioni già dopo la prima memoria ex art. 183 comma VI del codice di rito, non essendo qui ravvisabile una rimessione in termini per un presunto errore materiale emerso sì in sede istruttoria, ma preceduto ab origine dalle deduzioni della società
- come già anticipato in parte motiva nell'ordinanza riservata 29-30/5/2013 (“…a CP_2 prescindere dalle parziali distonie tra fatture di vendita, quantità e/o coincidenza del pellame oggetto del reso…”) con la quale veniva accolta la invocata sospensione della clausola ex art. 642 c.p.c.; che tale provvedimento avrebbe dovuto quanto meno allertare parte opposta al fine di fruire delle facoltà di cui alla prima memoria di rito suddetta”. […]», ossia, se si comprende bene, al fine di svalutare alcuni documenti dell'opposta società (le note di credito), negando la possibilità di correggerne la data che ivi figura (2009, anziché 2008); una questione, questa, che, come emergerà dal prosieguo (infra, § 6.2.b), è del tutto mal posta, ma attiene solo alla prova del credito.
5.3 Tuttavia, per quel che concerne il motivo in esame, sta di fatto che il primo giudice ha poi esaminato il merito della controversia, giungendo alla conclusione che il credito non era stato provato (non, semplicemente, ai fini dell'ingiunzione, ma anche rispetto alla cognizione piena della fase d'opposizione), ciò che smentisce la censura mossa con l'appello.
6. Merita invece d'essere parzialmente accolto il primo motivo, senza, peraltro, che vi sia necessità di scrutinare l'ammissibilità delle ulteriori prove addotte da , che sono, CP_3 ai fini del decidere, superflue.
6.1 La deposizione di è stata travisata dal Tribunale (che, nella sentenza, a Tes_1 ben vedere, neppure ne fa un esame critico specifico) ed è contestata dalla difesa appellata in modo generico e processualmente flebile: «[…] l'unica testimonianza assunta oltre a risultare contradditoria e contrastante con i documenti richiamati ( fatture nn.189/08,244/08,245/08 e 246/08, fatture e note di debito per quanto infra ) non Per_1
pagina 9 di 20 prova certo che all'interno della a pochi giorni dall'apertura della fase liquidativa con CP_2 serrata delle sedi operative (cifr. Visura CCIAA allegata) ci fossero soggetti diversi dal legale rappresentante sig. , poi nominato liquidatore, delegati a decidere la gestione CP_7 dei resi e/o delle reimportazioni […]» (comparsa di costituzione in appello, pag. 11).
In realtà, escusso all'udienza del 3.2.2015, ha una elevata Testimone_3 attendibilità oggettiva, dal momento che all'epoca dei fatti era Capo dell'ufficio amministrativo contabile della ruolo ricoperto dal 1989 al dicembre Controparte_2
2008; altrettanto forte la sua attendibilità soggettiva, tenuto conto che egli, dopo il dicembre
2008, lavora per altra conceria ed era quindi, al momento della deposizione, libero da vincoli con le parti.
Se certo è vero che egli ha riferito che l'accettazione del reso proposta da CP_3 proveniva, per da “ e nella loro qualità di dirigenti CP_2 Parte_2 CP_8 aziendali”; e che ha aggiunto di non sapere se «[…] il [n.d.r.: liquidatore e l.r.] era a CP_7 conoscenza di dette autorizzazioni rilasciate dai predetti dirigenti […]», altrettanto vero è che:
(-) dai documenti allegati al ricorso monitorio, risulta nominato liquidatore CP_7 dall'11.7/4.8.2008, sicché è naturale che egli non abbia avuto voce in capitolo rispetto a un reso pattuito nell'aprile 2008;
(-) il testimone ha ulteriormente spiegato che:
(=) non si occupava mai dei resi, aspetto esclusivamente curato da CP_7 Pt_2
e (che risultano anche soci di;
CP_8 CP_2
(=) la prassi era che il cliente (in questo caso ) denunciava l'esistenza di CP_3 vizi all'agente per l'estero di (“Agenzia AGIMPEX nella persona di CP_2 Per_2
), la quale trasmetteva la richiesta ad che decideva se accettare il reso o
[...] CP_2 meno.
L'accettazione del reso da parte di e è ampiamente provata: la deposizione Pt_2 CP_8 del è inequivocabile e non sono neppure stati messi in rilievo elementi validi per Tes_1 dubitarne.
Anche l'ordinaria prassi è stata dimostrata: (di il cui ruolo di Persona_2 CP_4 agente è attestata dal senza smentita di altre fonti;
anzi, , nel CP_2 Tes_1 CP_3 costituirsi nel giudizio d'opposizione, ha depositato il contratto di agenzia CP_10
pagina 10 di 20 nonché una dichiarazione a firma della di avere svolto per l'attività di agente per Per_2 CP_4 negli U.S.A. e che le note di debito de quibus erano state autorizzate dalla CP_2 rappresentata) scrisse il 28.4.2008 a che accettava la richiesta di reso (docc. 5 CP_3 CP_2
e 6 del monitorio).
L'obiezione, poi, che l'accettazione del reso non sarebbe efficace, perché non proveniente da smentita da una serie di elementi assolutamente inequivocabili: CP_7
(-) Non v'è motivo di dubitare dei poteri di e non ha negato Pt_2 CP_8 Tes_1 che essi lo potessero fare (ha solo specificato di non conoscere in modo specifico la loro posizione: “non sono a conoscenza di deleghe scritte o verbali che autorizzassero i sig.ri
e ad accettare i resi”) e, anzi, l'ha implicitamente, ma in modo indiscutibile, Pt_2 CP_8 attestato, quando ha precisato che non si occupava dei resi ( all'interno CP_7 CP_7 della società non ha mai avuto nessun potere in relazione agli ordini e/o CP_2 all'accettazione dei resi), che erano appannaggio esclusivo di e (Ribadisco che Pt_2 CP_8
Cont gli unici ad accettare e gestire i resi e gli ordini all'interno della erano i sig.ri Pt_2
e ).
[...] CP_8
Affermare che e non potevano accettare resi equivale a dire, dinanzi alle Pt_2 CP_8 informazioni fornite da che non ammetteva resi per principio: se, infatti, Tes_1 CP_2 quei due soggetti non avevano il potere di decidere in merito, pur occupandosi di quel settore,
e se non ha mai avuto nessun potere in relazione agli ordini e/o all'accettazione dei CP_7 resi, ciò significa che non aveva modo di trattare un reso e, dunque, non li accettava CP_2 neppure, conclusione questa chiaramente assurda, come tale da tralasciare in favore di quella perfettamente in linea con i dati noti ed emersi, ossia che i dirigenti e erano Pt_2 CP_8 proprio coloro che, all'interno dell'organizzazione imprenditoriale, avevano il compito – e, dunque, i relativi poteri – per accettare o non accettare i resi.
Non occorre una prova documentale, da rinvenire negli atti della società e nella sua organizzazione interna, per avere certezza del potere di e di accettare il reso, Pt_2 CP_8 perché la questione è a prova libera e gli elementi indicati sono esaustivi e concludenti.
(-) Come se non bastasse, c'è l'attività documentata della che nell'atto di Per_2 CP_2 citazione a decreto ingiuntivo, ha sostenuto essere soggetto pressoché sconosciuto, mentre era la persona che agiva per agente estero di la quale, in perfetta coerenza con il CP_4 CP_2 meccanismo descritto da ha trasmesso a l'accettazione del reso. Tes_1 CP_3
pagina 11 di 20 Certo, è pur sempre possibile che ella abbia agito in danno di sostenendo il falso, CP_2 ossia scrivendo che “ATEMA authorizes the return of the quiantities You are mentioning on
Your e-mail” (e.mail del 28.4.2008, citata) e, dunque, asserendo, contro il vero, che CP_2 autorizzava il reso;
ma, come ovvio, è assai più probabile – e, dunque, processualmente preferibile – che ella abbia agito legittimamente e cioè perché aveva davvero il benestare di condotta che si può presumere sia in generale, dovendosi ipotizzare che un agente non CP_2 sia infedele;
sia con specifico riferimento al caso in esame, perché non ha mai indicato CP_2 casi nei quali la abbia agito esondando dalle sue competenze. Per_2
6.2 Un'ulteriore prova che, argomentando ex art. 2709 c.c., rafforza la conclusione che il reso fosse stato pattuito e accettato dalla venditrice è costituito dalla registrazione nella sua contabilità delle già menzionate note di debito emesse da nn. 60608 e 62806. CP_3
6.2.a Esse (docc. 7 e 8 del fascicolo monitorio di parte) sono state mostrate al teste nell'ambito, in particolare, dei capitoli nn. 3), 7) e 8) articolati nella 2^ memoria Tes_1 ex art. 183 co. 6^ c.p.c. dell'opposta.
Sul capitolo n. 3) che chiedeva conto della corrispondenza fra pellame restituito e pellame indicato nelle due note, a manifestato un dubbio per quanto riguarda la Tes_1 datazione (anno) dei documenti, pure riconosciuti: «[…] Sul cap.3) preciso che la data indicata nei documenti che mi si mostrano è riferita al momento della richiesta del pagamento perché. Preciso inoltre che riconosco i documenti che mi si mostrano per come sono fatte ma non lo posso collegare alla fornitura di cui è causa. ADR io che ero addetto alla registrazione, ho contabilizzato due fatture di acquisto relative ai due resi della ditta
per un totale di circa 30.000 euro nei mesi di luglio, agosto, settembre 2008 CP_3 annotando quindi un debito nei confronti del fornitore estero per tale importo. […]»; spiegando, a chiarimento: «[…] ADR del Giudice: questi documenti ( doc.7 e 8 di ) li CP_3 ho già visti e li ho registrati nella contabilità del 2008 ad eccezione della data ivi indicata che espressamente disconosco. […]».
Sul capitolo 7), che chiedeva conto se fosse vero che a fronte dei ricavi delle CP_2 fatture de quibus (€ 32.317,77), avesse registrato a proprio debito gli importi delle due note di debito (€ 29.139,09), ha dichiarato: «[…] Sul cap.7) Confermo e preciso che ho provveduto personalmente alla registrazione di tali documenti. […]».
pagina 12 di 20 Infine, il teste, nel confermare pienamente il capitolo 8), ha riconosciuto la paternità e il contenuto della sua dichiarazione scritta depositata da (doc. 3 bis), che, in sostanza, CP_3 compendia e ribadisce quanto già indicato.
Ritiene il collegio che sia raggiunta ampia prova della avvenuta registrazione delle note di debito nella contabilità di e ciò perché il che ne aveva il potere e la CP_2 Tes_1 responsabilità in ragione del suo ruolo di Capo dell'ufficio amministrativo contabile, ha dichiarato espressamente due volte di avervi provveduto di persona.
I dubbi che egli ha espresso si sono concentrati sulla data erronea dei documenti, per il resto riconosciuti sia in generale (egli, a prescindere dai documenti esaminati in udienza, ha ricordato la circostanza della registrazione: ho contabilizzato due fatture di acquisto relative ai due resi della ditta per un totale di circa 30.000 euro nei mesi di luglio, agosto, CP_3 settembre 2008 annotando quindi un debito nei confronti del fornitore estero per tale importo); sia con particolare riguardo ai documenti nn. 7 e 8, pienamente riconosciuti tranne che per l'anno di emissione, che figura 2009, mentre il teste ha precisato trattarsi del 2008
(questi documenti (doc.7 e 8 di ) li ho già visti e li ho registrati nella contabilità del CP_3
2008 ad eccezione della data ivi indicata che espressamente disconosco).
Questa discrasia non riflette alcun serio dubbio sulla verità della circostanza che interessa in causa, la quale non è tanto se le note prodotte in causa siano esattamente quelle che registrò o se, nella copia prodotta in causa, rechino un qualche errore Tes_1 materiale;
ma se registrò in contabilità note a suo debito e in favore di del CP_2 CP_3 medesimo tenore, il che è un dato che il testimone ha rassegnato con assoluta certezza.
6.2.b Sin dall'udienza del 3.2.2015, conclusa l'assunzione della deposizione Tes_1 la difesa ha coltivato una querelle incentrata sul problema della datazione delle note di CP_2 debito: «[…] L'avv. Calò Monica eccepisce che i documenti n.7 e n.8 di parte opposta
posti a base del monitorio sono stati disconosciuti dal teste CP_3 Testimone_3 durante la propria deposizione, e pertanto contesta formalmente che gli stessi siano frutto di errore materiale e riportandosi alle proprie difese chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni previa revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove orali del 17/9/2014.
[…]».
Questa eccezione è manifestamente infondata sotto ogni profilo: prima di tutto, perché confonde il tema della prova, che, come si è appena spiegato, non era la corrispondenza delle note, ma la circostanza dell'avvenuta registrazione del debito che esse riconoscevano;
in pagina 13 di 20 secondo luogo, perché il teste non ha disconosciuto le note, se con tale parola si voglia significare la dichiarazione che esse erano ideologicamente false, essendosi limitato a indicare, come risulta dalla risposta sul chiarimento richiestogli, che ciò che era sbagliato era l'anno, per il resto in sostanza pienamente confermando di avere registrato proprio due note di debito come quelle che gli si mostravano, tranne che con datazione al 2008 anziché al
2009.
Il Tribunale, per contro, ha dato una valutazione del tutto erronea e fuorviante.
All'udienza, dinanzi all'eccezione di ha disposto: «[…] rilevato allo stato che non CP_2 risulta allegato le note di debito nell'anno di competenza ( ossia il 2008) rileva che la ingiungente società propria tesi su un documento datato 2009 il che CP_3 Parte_3 esclude in mancanza di tempestive rettifiche la esitabilità di accoglimento della domanda già espressa in sede monitoria […]»; e, in sentenza, ha confermato tale linea di pensiero (pag.
5: «[…] Come evidenziato dal Giudice precedentemente assegnatario all'esito dell'escussione del teste (dipendente di sino al dicembre 2008), non risultano allegate le Tes_1 CP_2 note di debito nell'anno di competenza (ossia il 2008), poggiando la società ingiungente
la propria tesi su un documento datato 2009 “il che esclude in mancanza di CP_3 tempestive rettifiche, la esitabilità di accoglimento della domanda già espressa in sede monitoria” (cfr., verbale di udienza del 3/2/2015). […]»), passando poi a negare che, in questo caso, possa soccorrere il principio secondo il quale il giudizio ex art. 645 c.p.c. è un ordinario giudizio di cognizione (piena).
La tesi del Tribunale è manifestamente fuorviante, anche se l'errore, che è stato in sé contestato col già esaminato secondo motivo, si è risolto non nella pretermissione del merito della lite (come il secondo motivo postulava), ma, più limitatamente, nell'escludere la prova
(data dalle note di credito) dal novero di quelle utili ai fini della decisione, il che è senz'altro sbagliato.
È il postulato dal quale muove il primo giudice a essere erroneo, nel senso che non è vero che “la ingiungente società poggia la propria tesi su un documento datato 2009”; CP_3 essa, al contrario, poggia la sua tesi (i.e., la sua domanda) su un patto intercorso col venditore per la restituzione di parte della merce e del corrispondente prezzo pagato.
Le due note di credito non sono l'unica prova di quel patto;
e, tutto sommato, neppure la più importante, tali essendo invece le altre già menzionate sin qui e, per quanto concerne i documenti nn. 7 e 8, non tanto la loro corrispondenza con le note, ma la circostanza che un pagina 14 di 20 debito di quell'importo complessivo sia stato registrato nella contabilità di fatto che il CP_2 teste a prescindere dai documenti esaminati, ha pienamente confermato. Tes_1
In definitiva, il compendio istruttorio esaminato in questo paragrafo, dà la piena prova che due note di credito identiche a quella prodotte come documenti nn. 7 e 8, ma datate 2008, anziché 2009, sono state registrate nella contabilità di CP_2
Questa prova rileva ai sensi dell'art. 2709 c.c.; e, peraltro, non costituisce l'unica prova del credito, ma contribuisce a completare e rafforzare quella che si era già desunta dai precedenti elementi esaminati (supra, § 6.1), di per sé soli esaustivi.
6.3 Accertata l'esistenza del patto di reciproca restituzione di parte della merce e di parte del prezzo, si constata che è stata offerta anche la valida prova dell'avvenuta restituzione.
6.3.a In primo luogo, ben a ragione l'appellante richiama la dichiarazione che CP_7 liquidatore e legale rappresentante di ha firmato e inviato alla controparte
[...] CP_2
(con raccomandata spedita il 23.1.2013: doc. 11 monitorio), come rappresentata dal suo legale, in risposta a una intimazione di pagamento (dell'8.1.2013: doc. 10). pur negando il CP_7 patto, ha però ammesso di avere ricevuto il reso della merce: «[…] il pellame ci arrivò in conceria e subito abbiamo rifiutato il reso perché non c'era nessun motivo tecnico o altro che commercialmente ci obbligava ad accettare il ritorno;
infatti tutta la merce spedita dalla vostra assistita è ancora intatta e completa in un magazzino […]».
Tenuto conto che l'intimazione di pagamento che ha indotto il a tale risposta era CP_7 estremamente dettagliata e faceva riferimento specifico alle fatture, alle note di debito e ai relativi importi, ritiene il collegio che la dichiarazione del legale rappresentante di si CP_2 atteggi, ai sensi dell'art. 2735 co. 1^ c.c., a confessione stragiudiziale non semplicemente della ricezione del pellame in generale, ma anche degli esatti quantitativi delle note di debito.
6.3.b Peraltro, ha documentato di avere affidato allo spedizioniere GAVA CP_3
International i pellami oggetto di reso (suoi docc. 6 e 7); e il teste ha confermato Tes_1 la ricezione (in risposta al capitolo n. 6).
6.4 Da ultimo, va verificata la difesa di secondo la quale la merce resa varrebbe CP_2 poco più di novemila euro e non 29mila euro oggetto di domanda.
Questa difesa, della quale s'è già dato atto (supra, § 1.2), fu svolta nell'opporre l'ingiunzione e, quantunque non specificatamente reiterata, va egualmente esaminata,
pagina 15 di 20 trattandosi di mera difesa e, dunque, di una questione rimessa necessariamente al controllo dell'ufficio.
Essa è, nei limiti che seguono, fondata.
6.4.a Occorre a tal fine premettere che la domanda monitoria, come poi confermata con la comparsa di costituzione dell'opposta e tenuta ferma per tutto il primo grado, aveva, quale titolo, l'accordo (che è del tutto superfluo, ai fini di causa e tenuto conto del dibattito in concreto svolto, qualificare più esattamente) intercorso fra venditore e compratore CP_2
( ) in merito alla restituzione di quantitativi di pellame denunciato come difforme e CP_3 relativo alle fatture nn. 189, 244 e 245.
Si tratta di un dato processuale incontestabile, perché è consacrato in tutti gli atti di
, a cominciare dal ricorso monitorio. CP_3
L'accordo è quello che si è perfezionato nello scambio di lettere di posta elettronica
(docc. 5 e 6 monitorio) fra l'agente di a ciò delegato, e . CP_2 CP_3
In quella sede è pattuita la restituzione di 1835,82 piedi quadrati (circa mq 170) di pellame BY FA della fattura 189 (BY RK from invoice 189, there is 1835.82 sq ft we need to return due to black spots and no luster), 535,06 (circa mq 49) della fattura 244
(Dk Brn RK froms invoice 244, there is 535.06 to return for no luster) e 2351,00 (circa mq 218) della fattura 245 (Espresso RK from invoice 245, there is 2351.00 sq ft to return for no luster): in tutto mq 437 di RK di vario tipo.
La fattura n. 246, da sola, concerne una vendita di mq 445 di . Persona_4
Le note di debito, a loro volta, riguardano:
(-) la nota n. 62806 circa mq 343,07 di pelle FA di vario tipo per un totale, al lordo di spese di spedizione (€ 263,24) di € 12.771,57; più esattamente, mq 161,83 sono di BY
RK, 137,28 di e 43,96 di (il prezzo al mq non varia fra i Controparte_11 Persona_5 diversi colori ed è di € 36,46);
(-) la nota n. 60608 circa mq 445,81 di pelle Black FA (anch'essa €/mq= 36,46), per un totale, al lordo delle spese di spedizione (€ 113,29), di € 16.367,52.
Ne discende, salvi arrotondamenti pressoché irrilevanti (o discrasie minime forse dovute anche a errori di conversione fra mq e sq ft), che:
(-) l'intero quantitativo della fattura 189 è stato oggetto del patto di restituzione;
pagina 16 di 20 (-) così pure per la fattura 244;
(-) per la fattura 245, mq 218 sui 227 venduti, sono stati oggetto di restituzione;
(-) l'accordo non concerne la fattura 245 (mq 445).
La nota di debito 60608 corrisponde, per colore (Black FA), per quantità (mq
445,81) e per importo (€ 16.254,23, al netto della spedizione) alla fattura n. 246 (mq 445,81 di
, € 16.254,23). Persona_6
6.4.b Il problema, dunque, che si pone è che quest'ultima somma portata dalla nota di debito 60608 non è mai stata oggetto di domanda.
La nota di debito, in sé, costituisce solo, in quanto registrata, un mezzo di prova del credito;
ma non vale a integrare una domanda giudiziale, rispetto alla quale il ricorso monitorio e gli atti successivi non solo sono del tutto silenti in proposito (nonostante la difesa sul punto specifica svolta dall'opponente con l'atto di citazione), ma soprattutto, sono inequivocabili nell'escludere quell'importo: si è infatti già dato esplicitamente atto che nel ricorso monitorio (pag. 2), il titolo dedotto è indicato nel patto di restituzione di merce riguardanti le fatture 189, 244 e 245 di cui allo scambio di e-mail fra l'agente di Per_2 CP_4
e ; la fattura 246 non è in alcun modo contemplata. CP_3
Per il resto, la difesa allega solo che «[…] per effetto dell'indicato reso, ed a CP_3 deconto di quanto già integralmente pagato all' per le suindicate forniture, la CP_2 emetteva due distinte note di debito […]» (ivi), sostenendo, dunque, Controparte_12 che le note di credito sarebbero state nient'altro che la conseguenza (per effetto dell'indicato reso) del patto formalizzato con le e-mail già menzionate.
All'esatto contrario, le e-mail menzionate non menzionano alcun reso che sia stato pattuito relativamente alla fattura n. 246, proprio come ha contestato con CP_2
l'opposizione.
La somma indicata nella nota di debito 60608, pertanto, non è mai stata efficacemente chiesta, per il semplice motivo che l'unico titolo dedotto a fondamento del credito, ossia il patto restitutorio, non la riguarda;
, del resto, non ha mai allegato in quali CP_3 circostanze e in quale forma, sarebbe stato concluso un patto di restituzione della merce della fattura 246, ma ha esclusivamente allegato il patto che riguarda, in modo preciso, gli altri quantitativi delle altre fatture.
pagina 17 di 20
6.4.c Sarebbe inutile osservare che ha comunque chiesto anche l'importo della CP_3 nota di credito 60608 e ha depositato a comprova quel documento, perché, sotto questo diverso angolo prospettico, si dovrebbe obiettare,
(-) in linea principale, che la richiesta è stata comunque proposta in modo inefficace, perché non è stato dedotto il titolo del diritto alla restituzione di quell'importo: la nota di debito, ci si vede costretti a ripetere, può essere una prova, non la fonte dell'obbligazione; e, se si legge il ricorso monitorio e gli ulteriori atti, si constata che ha sempre e solo CP_3 dedotto di avere raggiunto un accordo per restituire merce delle fatture nn. 189, 244 e 245, non certo quella della 246;
(-) in via gradata, che comunque non v'è adeguata prova del patto, a ciò non potendo valere esclusivamente la registrazione in contabilità (della nota 60608), che, come si è già motivato, è, in una situazione come la presente, senz'altro un valido elemento istruttorio, ma inidoneo di per sé solo a fornire la prova del credito.
6.5 Le prove insistite, peraltro in modo abbastanza generico, dalla parte appellante devono essere nuovamente rigettate, perché nessuna di esse, a ben vedere, potrebbe incidere, neppure in astratto, sulla decisione del merito della causa.
6.6 In conclusione, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, la domanda di va CP_3 accolta nella minor misura di € 12.771,57, coi chiesti interessi commerciali dalla nota di debito corrispondente al saldo.
Nel resto, il rigetto del Tribunale, pur secondo la diversa motivazione qui spesa, è confermato.
7. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza di che non è attenuata dalla CP_2 riduzione del quantum, articolandosi la domanda in unico capo (Cass. SSUU 31.10.2022 n.
32061).
Restano, però, a carico di i costi di difesa (non anche quelli per l'iscrizione a CP_3 ruolo) della fase monitoria, rivelatasi, ai sensi dell'art. 92 co. 1^ c.p.c., superflua, per l'eccessività del credito ivi dedotto.
La liquidazione, vista la nota prodotta (da ridurre come di seguito) si opera in base al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2, 12 e 25 bis tf, parametri medi, valore di causa commisurato alla somma effettivamente riconosciuta (scaglione sino a 26mila euro). pagina 18 di 20 Pertanto:
1^ grado: € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto
€ 5.077,00, oltre accessori e spese vive per € 233,00;
2^ grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3, € 1.911,00 fase 4, €
441,00 fase dell'attivazione ed € 882,00 fase della negoziazione, in tutto € 7.132,00, oltre accessori e spese vive per € 1.341,80 (iscrizione a ruolo, bollo, mediazione).
Non sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Controparte_3 nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_2
908/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 05/07/2021, in sua parziale riforma e con conferma nel resto:
1.a) condanna a pagare a Controparte_2
a titolo di restituzione del prezzo della merce resa con Controparte_3 riferimento alle fatture nn. 189/2008, 244/2008 e 245/2008, la somma di € 12.771,57, oltre agli interessi ex D. Lgs 231/2002 dalla data della relativa nota di debito al saldo effettivo;
1.b) condanna a rimborsare a Controparte_2
e spese processuali del giudizio di primo grado, esclusi gli Controparte_3 oneri di difesa della fase monitoria, e le liquida in complessivi € 5.310,00, di cui € 233,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna a rimborsare a Controparte_2 [...]
e spese processuali del presente grado, comprese quelle di mediazione Controparte_3 delegata, e le liquida in complessivi € 8.473,80, di cui € 1.341,80 per esborsi ed € 7.132,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
pagina 19 di 20 Firenze, camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1466/2021 promossa da:
INC. TAX ID 86-1148772 , con sede in California (USA), Controparte_1
Nelson Evenue, 14022, (tax ID 86-1148772), con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO CECCHELLA e dell'Avv. BARBARA PINOCHI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. BARBARA LEMMI e dell'Avv. MONICA CALÒ;
PARTE APPELLATA con l'intervento di
PARTE INTERVENUTA avverso la sentenza n. 908/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 05/07/2021
CONCLUSIONI
In data 3.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
pagina 1 di 20 1) nel merito e in riforma della sentenza n. 908/2021, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 107/2013 del Tribunale di Pisa e di tutte le domande con la stessa opposizione svolte, con conseguente conferma del ridetto decreto e, per l'effetto, condannare
[...]
, al pagamento della somma di € 29.139,09, oltre interessi al tasso Controparte_2 di mora, con vittoria di spese del grado;
2) in via istruttoria, e previa revoca dell'ordinanza 3 febbraio 2015, si disponga la prosecuzione dell'istruttoria con i testi già ammessi, impartendo l'ordine di esibizione allo spedizioniere di cui al punto III della memoria 183, comma 6, n. 2) in atti Per_1 dell'esponente;
3) in ogni caso, e comunque con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese del grado”.
Per la parte appellata:
Voglia l'adita Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e conclusione disattesa, in via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello ex art. 342,348 bis e 348 ter cpc;
nel merito ed in ogni caso, dichiarando di non accettare contraddittorio alcuno su domande e conclusioni nuove, respingere per le motivazioni tutte di cui alla memoria difensiva in atti, sia le richieste istruttorie sia l'appello proposto dalla società in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Signor to in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della Parte_1 sentenza N.908/2021 pronunciata in data 5.7.2021 dal Tribunale di Pisa nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Martina Fontanelli nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G.N. 60839/2013.
In ogni caso, con vittoria di spese e di compenso di entrambi i gradi del giudizio, determinato ai sensi del decreto N.147/22, oltre rimborso spese generali 15%, Cap 4% ed IVA come di legge se dovuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 908/2021 pubblicata il 05/07/2021, ha così deciso:
1) accoglie l'opposizione e per la conseguenza revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
107/2013 emesso dal Tribunale di Pisa in data 8/2/2013;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
1.1 (di qui innanzi anche solo ), con ricorso depositato Controparte_3 CP_3 il 5.2.2013, aveva chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo contro Controparte_2
(di qui innanzi anche solo per la somma di € 29.139,09, oltre accessori e
[...] CP_2 spese.
A sostegno della domanda, aveva dedotto di avere comprato da Atema pellame di tipo pagina 2 di 20 Coda FA, come da fatture nn.:
(-) 189 del 10.3.2008 (€ 6.024,65),
(-) 244 del 27.3.2008 (€ 1.755,91),
(-) 245 del 27.3.2008 (€ 8.282,98) e
(-) 246 del 28.3.2008 (€ 16.254,23).
, a causa di difformità di parte del pellame, aveva chiesto, come risultava da CP_3 lettera di posta elettronica del 23.4.2008, di poter restituire alcune pelli (delle fatture 189,
244 e 245); e con e-mail del 28.4.2008, a firma della sua agente (in CP_2 CP_4 persona di , aveva accettato ( authorizes the return of the quantities you Persona_2 CP_2 are mentioning on your e-mail”).
, che aveva già pagato il prezzo, aveva allora emesso due note di debito: CP_3
(-) la n. 60608/09 di € 16.367,52;
(-) la n. 62806/09 di € 12.771,57, per complessivi € 29.139,09, che aveva ricevuto e contabilizzato. CP_2
Nondimeno, l'11.7.2008 era stata posta in liquidazione, per perdita di capitale;
e a CP_2 causa del suo stato di decozione, non aveva onorato il suo debito, nascente dall'accordo sulla restituzione di parte della merce.
1.2 aveva proposto tempestiva opposizione, chiedendo la revoca del decreto CP_2 ingiuntivo e il rigetto delle avverse domande.
Aveva sostenuto, per quanto ancora interessi, di non avere mai autorizzato alcun reso,
«[…] né tanto meno oggi riconosce e/o accetta le e.m. di presunta autorizzazione provenienti da terzi estranei alla società ( che comunque per quanto occorre e Persona_3 possa disconosce formalmente […]» (atto di citazione ex art. 645 c.p.c., pag. 3).
Inoltre, aveva negato l'esistenza dei vizi e aveva dedotto che il reso effettivamente posto in essere era inferiore a quello indicato e corrispondeva a soli mq 343,07 di pellame, per un valore «[…] di poco superiore a novemila euro […]» (ivi).
La e-mail di menzionata nel ricorso monitorio, infatti, faceva riferimento alle CP_3 sole fatture nn. 189 (mq 165,24), 244 (mq 48,16) e 245 (mq 227,18), non anche alla 246; e la pretesa autorizzazione di a sua volta, era riferita a quella merce (189: 1.835,82 piediq, Per_2
pagina 3 di 20 corrispondenti a mq 170; 244: 535,06 piediq pari a mq 49,70; 245: 2.351).
Le note di debito non erano mai state ricevute, men che meno contabilizzate: la n. 60608 non era stata neppure menzionata nella e-mail del 23.4.2008; e la n. 62806 indicava un redso di soli mq 97,51).
, costituitasi, aveva resistito all'opposizione, insistendo nella propria CP_5 domanda, contestando tutto quanto ex advero dedotto e ribadendo la versione dei fatti già sostenuta.
1.4 Il Tribunale, sulla base di istruttoria documentale e orale, ha preso la sua decisione così motivando:
Come evidenziato dal Giudice precedentemente assegnatario all'esito dell'escussione del teste (dipendente di sino al dicembre 2008), non risultano allegate le Tes_1 CP_2 note di debito nell'anno di competenza (ossia il 2008), poggiando la società ingiungente
la propria tesi su un documento datato 2009 “il che esclude in mancanza di CP_3 tempestive rettifiche, la esitabilità di accoglimento della domanda già espressa in sede monitoria” (cfr., verbale di udienza del 3/2/2015). Giudizio confermato poi anche con successivo provvedimento del 30/3/2015 in esito al rilievo mosso da parte convenuta opposta secondo cui, alla luce della giurisprudenza richiamata (cfr., Cass. Civ. n.
21169/2013, n. 3649/2012), la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso su un documento erroneo quanto alla data indicata nel documento stesso (nota di credito del 2009 anziché dl 2008) è priva di rilevanza quando nel merito è risultata la sussistenza del rapporto fondamentale che ha dato origine alla restituzione della merce. Si veda sul punto la citata ordinanza che questo Giudice ritiene pienamente condivisibile (cfr., ordinanza
30/3/2015, “Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui a verbale d'udienza 26.3.2015, osserva che condivisibile è il principio di diritto espresso della Suprema Corte menzionato dalla società (Cass. Civ. Sez. 1, 8/3/2012) secondo Controparte_6 cui “…l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto che ha la posizione sostanziale dell'attore - e delle eccezioni e delle difese dell'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - e non già stabilire - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria o dell'incidenza e delle spese della fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata, o non, legittimamente emessa. Pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che sia connessa a ragioni di
pagina 4 di 20 competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che si instaura con
l'opposizione…”, ma tale criterio ermeneutico viene parametrato in relazione ad una nullità reputata sovente rilevabile anche d'ufficio (salva espressa pattuizione scritta o intervenuto giudicato) qual'è l'anatocismo bancario, mentre la pronuncia n. 20163/2011 non pare pertinente alla fattispecie in disamina;
che – di conseguenza – devesi intendere preclusa
l'ipotesi di nuove deduzioni o integrazioni già dopo la prima memoria ex art. 183 comma VI del codice di rito, non essendo qui ravvisabile una rimessione in termini per un presunto errore materiale emerso sì in sede istruttoria, ma preceduto ab origine dalle deduzioni della società - come già anticipato in parte motiva nell'ordinanza riservata 29-30/5/2013 CP_2
(“…a prescindere dalle parziali distonie tra fatture di vendita, quantità e/o coincidenza del pellame oggetto del reso…”) con la quale veniva accolta la invocata sospensione della clausola ex art. 642 c.p.c.; che tale provvedimento avrebbe dovuto quanto meno allertare parte opposta al fine di fruire delle facoltà di cui alla prima memoria di rito suddetta”.
In effetti, non appare possibile trascurare i seguenti elementi: la ha sin da subito espressamente contestato e disconosciuto CP_2
l'accettazione del reso e di avere ricevuto le note di debito emesse dalla società ; le CP_3 dette note di debito (per la precisione la n. 60608 e la n. 62806, allegate sub doc. 7 e 8 al ricorso per d.i. e sulla cui base la società ha fondato la propria pretesa) recano CP_3 entrambe la data del 2/2/2009; i resi, di contro, risultano del luglio e agosto 2008; già in sede di decisione sull'istanza di sospensione il Giudice rilevava l'esistenza di “parziali distonie tra fatture di vendita, quantità e/o coincidenza di pellame oggetto del reso” (così come peraltro tempestivamente eccepito dall'opponente con particolare riferimento alla fattura n. 246 non elencata tra quelle dell'email 23/4/2008), nonché “l'inverosimiglianza della numerazione di note di debito che risulterebbero emesse in pari data” (entrambe febbraio 2009); nonostante siffatto quadro, nessuna nuova deduzione e/o integrazione è stata effettuata dalla parte convenuta opposta entro il termine ultimo della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con ciò dovendosi ritenere preclusa la possibilità di una rimessione in termini.
Orbene, stante l'impossibilità di collegare le note di debito 2009 poste a base della domanda ai resi effettuati 2008 – ed anche a prescindere dalle ulteriori considerazioni della non coincidenza dei quantitativi di reso con le forniture di cui alle fatture richiamate (189,
244 e 245) e dalla non provata legittimazione dei soggetti che avrebbero autorizzato il reso
pagina 5 di 20 – in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto emesso sulla base di un documento erroneo quanto alla data nello stesso indicata.
Nonostante l'esito della lite, appare equo, in ragione della singolarità, quale emersa, della situazione fattuale, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Controparte_3
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la
(di seguito anche appellata), proponendo Controparte_2 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Innanzitutto, ci si duole che il Tribunale, non avendo ammesso tutte le prove di
, era giunto a una ricostruzione erronea della fattispecie. CP_3
In ogni caso, era certo, in base all'istruttoria svolta, che la merce fosse stata restituita:
(-) (società statunitense), anche tenuto conto della distanza, non avrebbe CP_3 potuto restituire parte del pellame, se non lo avesse autorizzato;
CP_2
(-) liquidatore di aveva risposto a diffida stragiudiziale di CP_7 CP_2 pagamento asserendo che “… il pellame ci arrivò in Conceria … tutta la merce … è ancora intatta e completa in un magazzino” (doc. 11 monitorio);
(-) nella 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. di si leggeva che “risulta CP_2 incontestato che la merce de quo si trova in Italia regolarmente reimportata”.
La deposizione di (Capo dell'ufficio amministrativo contabile della Tes_2 CP_2
all'udienza del 3.2.2015 aveva confermato tutte le circostanze addotte a sostegno
[...] della domanda:
“sul cap. 1) Preciso che il reso è stato accettato nel mese di aprile 2008 … dai signori
e nella loro qualità di dirigenti aziendali”; Parte_2 CP_8
“sul cap. 2) Ribadisco che gli unici ad accettare e gestire i resi e gli ordini all'interno Cont della erano i sig.ri e il sig. all'interno Parte_2 Controparte_9 CP_7 della non ha mai avuto nessun poter in relazione agli ordini e/o all'accettazione CP_2 dei resi”;
“sul cap. 3) ADR io che ero addetto alla registrazione, ho contabilizzato due fatture di acquisto relative ai due resi della ditta per un totale di circa 30.000 euro nei mesi CP_3
pagina 6 di 20 di luglio, agosto e settembre 2008, annotando quindi un debito nei confronti del fornitore estero per tale importo”;
“sul cap. 4) Confermo che le quantità di pellame accettate in restituzione sono quelle indicate nel capitolo di prova”;
“sul cap. 5) Confermo che queste note di debito sono state inviate da me agli uffici doganali di competenza tramite lo spedizioniere che ha curato nell'occasione Per_1
l'importazione del pellame”
“sul cap. 6) confermo che ho registrato le due fatture che mi si mostrano (doc. 6 e 7 fascicolo ) e confermo che nella contabilità della allegate ad ogni CP_3 CP_2 singola fattura ci sono le relative bolle doganali di importazione in Italia dall'America, le note di debito della e le note di consegna della;
CP_3 Per_1
“sul cap. 7) Confermo e preciso che ho provveduto personalmente alla registrazione di tali documenti” (cfr. verbale ud. 3/02/2015).
V'era poi anche la prova indiretta data dalle fatture emesse dallo spedizioniere Gava
International Freight Consolidators Spa nei confronti dell'opponente (docc. 6 e 7 all. CP_2 alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.).
2.2 Col secondo mezzo si denuncia l'errore nel quale è incorso il Tribunale per avere revocato il decreto ingiuntivo, considerando illegittima la sua emissione, senza però esaminare nel merito la domanda, come se, cioè, l'opposizione fosse una mera querela nullitatis.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, previa assunzione delle ulteriori prove articolate, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, la , Controparte_2 nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame;
e ha comunque contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 7 di 20 Dopo avere ripercorso il primo grado di giudizio, l'appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.-
Nel merito, s'è opposta ai mezzi istruttori e ha contestato quanto dedotto dall'avversaria.
4. Con ordinanza del 12.4.2023 la Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
È stato acquisito il fascicolo di ufficio cartaceo della causa (n. 839/2013 rg, con all'interno quello monitorio n. 255/2013 rg).
La causa è stata trattenuta in decisione in data 3.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello, lungi dall'essere inammissibile per una delle ragioni, molto genericamente illustrate, indicate dalla parte appellata, è parzialmente fondato e, in corrispondente misura, va accolto.
5. È prioritario - perché concernente, in sostanza, la nullità della sentenza, per avere giudicato il Tribunale esclusivamente sulla legittimità dell'ingiunzione, anziché sul merito della pretesa – il secondo motivo, che, per come proposto, va rigettato.
5.1 Nessuno dubita, in linea di principio, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non sia una querela nullitatis il cui oggetto è limitato al controllo sull'ingiunzione; ma sia un ordinario giudizio di merito che, introdotto nelle forme speciale degli artt. 633 e segg. c.p.c., vede, nella sua fase a cognizione piena, pur solo eventuale, una causa ordinaria, il cui oggetto
è la pretesa avanzata dal creditore opposto (Cass. sez. 1^ civ.
8.3.2012 n. 3649; Cass. sez. 6^- lav. Ord. 28.5.2019 n. 14486 rv 654022-01).
Tuttavia, come risulta dalla motivazione, che si è trascritta, il primo giudice non si è limitato a valutare la mera legittimità dell'ingiunzione, ma ha preso in esame la pretesa alla luce dell'istruttoria svolta. pagina 8 di 20 5.2 È vero che il primo giudice, rammentando il principio di diritto appena enunciato, ha avuto modo di osservare che «[…] tale criterio ermeneutico viene parametrato in relazione ad una nullità reputata sovente rilevabile anche d'ufficio (salva espressa pattuizione scritta o intervenuto giudicato) qual'è [sic] l'anatocismo bancario, mentre la pronuncia n. 20163/2011 non pare pertinente alla fattispecie in disamina […]» (sent., pagg.
5-6), argomento senz'altro sbagliato;
tuttavia, tale ragionamento è stato effettuato al limitato fine di poter poi concludere che «[…] di conseguenza – devesi intendere preclusa l'ipotesi di nuove deduzioni o integrazioni già dopo la prima memoria ex art. 183 comma VI del codice di rito, non essendo qui ravvisabile una rimessione in termini per un presunto errore materiale emerso sì in sede istruttoria, ma preceduto ab origine dalle deduzioni della società
- come già anticipato in parte motiva nell'ordinanza riservata 29-30/5/2013 (“…a CP_2 prescindere dalle parziali distonie tra fatture di vendita, quantità e/o coincidenza del pellame oggetto del reso…”) con la quale veniva accolta la invocata sospensione della clausola ex art. 642 c.p.c.; che tale provvedimento avrebbe dovuto quanto meno allertare parte opposta al fine di fruire delle facoltà di cui alla prima memoria di rito suddetta”. […]», ossia, se si comprende bene, al fine di svalutare alcuni documenti dell'opposta società (le note di credito), negando la possibilità di correggerne la data che ivi figura (2009, anziché 2008); una questione, questa, che, come emergerà dal prosieguo (infra, § 6.2.b), è del tutto mal posta, ma attiene solo alla prova del credito.
5.3 Tuttavia, per quel che concerne il motivo in esame, sta di fatto che il primo giudice ha poi esaminato il merito della controversia, giungendo alla conclusione che il credito non era stato provato (non, semplicemente, ai fini dell'ingiunzione, ma anche rispetto alla cognizione piena della fase d'opposizione), ciò che smentisce la censura mossa con l'appello.
6. Merita invece d'essere parzialmente accolto il primo motivo, senza, peraltro, che vi sia necessità di scrutinare l'ammissibilità delle ulteriori prove addotte da , che sono, CP_3 ai fini del decidere, superflue.
6.1 La deposizione di è stata travisata dal Tribunale (che, nella sentenza, a Tes_1 ben vedere, neppure ne fa un esame critico specifico) ed è contestata dalla difesa appellata in modo generico e processualmente flebile: «[…] l'unica testimonianza assunta oltre a risultare contradditoria e contrastante con i documenti richiamati ( fatture nn.189/08,244/08,245/08 e 246/08, fatture e note di debito per quanto infra ) non Per_1
pagina 9 di 20 prova certo che all'interno della a pochi giorni dall'apertura della fase liquidativa con CP_2 serrata delle sedi operative (cifr. Visura CCIAA allegata) ci fossero soggetti diversi dal legale rappresentante sig. , poi nominato liquidatore, delegati a decidere la gestione CP_7 dei resi e/o delle reimportazioni […]» (comparsa di costituzione in appello, pag. 11).
In realtà, escusso all'udienza del 3.2.2015, ha una elevata Testimone_3 attendibilità oggettiva, dal momento che all'epoca dei fatti era Capo dell'ufficio amministrativo contabile della ruolo ricoperto dal 1989 al dicembre Controparte_2
2008; altrettanto forte la sua attendibilità soggettiva, tenuto conto che egli, dopo il dicembre
2008, lavora per altra conceria ed era quindi, al momento della deposizione, libero da vincoli con le parti.
Se certo è vero che egli ha riferito che l'accettazione del reso proposta da CP_3 proveniva, per da “ e nella loro qualità di dirigenti CP_2 Parte_2 CP_8 aziendali”; e che ha aggiunto di non sapere se «[…] il [n.d.r.: liquidatore e l.r.] era a CP_7 conoscenza di dette autorizzazioni rilasciate dai predetti dirigenti […]», altrettanto vero è che:
(-) dai documenti allegati al ricorso monitorio, risulta nominato liquidatore CP_7 dall'11.7/4.8.2008, sicché è naturale che egli non abbia avuto voce in capitolo rispetto a un reso pattuito nell'aprile 2008;
(-) il testimone ha ulteriormente spiegato che:
(=) non si occupava mai dei resi, aspetto esclusivamente curato da CP_7 Pt_2
e (che risultano anche soci di;
CP_8 CP_2
(=) la prassi era che il cliente (in questo caso ) denunciava l'esistenza di CP_3 vizi all'agente per l'estero di (“Agenzia AGIMPEX nella persona di CP_2 Per_2
), la quale trasmetteva la richiesta ad che decideva se accettare il reso o
[...] CP_2 meno.
L'accettazione del reso da parte di e è ampiamente provata: la deposizione Pt_2 CP_8 del è inequivocabile e non sono neppure stati messi in rilievo elementi validi per Tes_1 dubitarne.
Anche l'ordinaria prassi è stata dimostrata: (di il cui ruolo di Persona_2 CP_4 agente è attestata dal senza smentita di altre fonti;
anzi, , nel CP_2 Tes_1 CP_3 costituirsi nel giudizio d'opposizione, ha depositato il contratto di agenzia CP_10
pagina 10 di 20 nonché una dichiarazione a firma della di avere svolto per l'attività di agente per Per_2 CP_4 negli U.S.A. e che le note di debito de quibus erano state autorizzate dalla CP_2 rappresentata) scrisse il 28.4.2008 a che accettava la richiesta di reso (docc. 5 CP_3 CP_2
e 6 del monitorio).
L'obiezione, poi, che l'accettazione del reso non sarebbe efficace, perché non proveniente da smentita da una serie di elementi assolutamente inequivocabili: CP_7
(-) Non v'è motivo di dubitare dei poteri di e non ha negato Pt_2 CP_8 Tes_1 che essi lo potessero fare (ha solo specificato di non conoscere in modo specifico la loro posizione: “non sono a conoscenza di deleghe scritte o verbali che autorizzassero i sig.ri
e ad accettare i resi”) e, anzi, l'ha implicitamente, ma in modo indiscutibile, Pt_2 CP_8 attestato, quando ha precisato che non si occupava dei resi ( all'interno CP_7 CP_7 della società non ha mai avuto nessun potere in relazione agli ordini e/o CP_2 all'accettazione dei resi), che erano appannaggio esclusivo di e (Ribadisco che Pt_2 CP_8
Cont gli unici ad accettare e gestire i resi e gli ordini all'interno della erano i sig.ri Pt_2
e ).
[...] CP_8
Affermare che e non potevano accettare resi equivale a dire, dinanzi alle Pt_2 CP_8 informazioni fornite da che non ammetteva resi per principio: se, infatti, Tes_1 CP_2 quei due soggetti non avevano il potere di decidere in merito, pur occupandosi di quel settore,
e se non ha mai avuto nessun potere in relazione agli ordini e/o all'accettazione dei CP_7 resi, ciò significa che non aveva modo di trattare un reso e, dunque, non li accettava CP_2 neppure, conclusione questa chiaramente assurda, come tale da tralasciare in favore di quella perfettamente in linea con i dati noti ed emersi, ossia che i dirigenti e erano Pt_2 CP_8 proprio coloro che, all'interno dell'organizzazione imprenditoriale, avevano il compito – e, dunque, i relativi poteri – per accettare o non accettare i resi.
Non occorre una prova documentale, da rinvenire negli atti della società e nella sua organizzazione interna, per avere certezza del potere di e di accettare il reso, Pt_2 CP_8 perché la questione è a prova libera e gli elementi indicati sono esaustivi e concludenti.
(-) Come se non bastasse, c'è l'attività documentata della che nell'atto di Per_2 CP_2 citazione a decreto ingiuntivo, ha sostenuto essere soggetto pressoché sconosciuto, mentre era la persona che agiva per agente estero di la quale, in perfetta coerenza con il CP_4 CP_2 meccanismo descritto da ha trasmesso a l'accettazione del reso. Tes_1 CP_3
pagina 11 di 20 Certo, è pur sempre possibile che ella abbia agito in danno di sostenendo il falso, CP_2 ossia scrivendo che “ATEMA authorizes the return of the quiantities You are mentioning on
Your e-mail” (e.mail del 28.4.2008, citata) e, dunque, asserendo, contro il vero, che CP_2 autorizzava il reso;
ma, come ovvio, è assai più probabile – e, dunque, processualmente preferibile – che ella abbia agito legittimamente e cioè perché aveva davvero il benestare di condotta che si può presumere sia in generale, dovendosi ipotizzare che un agente non CP_2 sia infedele;
sia con specifico riferimento al caso in esame, perché non ha mai indicato CP_2 casi nei quali la abbia agito esondando dalle sue competenze. Per_2
6.2 Un'ulteriore prova che, argomentando ex art. 2709 c.c., rafforza la conclusione che il reso fosse stato pattuito e accettato dalla venditrice è costituito dalla registrazione nella sua contabilità delle già menzionate note di debito emesse da nn. 60608 e 62806. CP_3
6.2.a Esse (docc. 7 e 8 del fascicolo monitorio di parte) sono state mostrate al teste nell'ambito, in particolare, dei capitoli nn. 3), 7) e 8) articolati nella 2^ memoria Tes_1 ex art. 183 co. 6^ c.p.c. dell'opposta.
Sul capitolo n. 3) che chiedeva conto della corrispondenza fra pellame restituito e pellame indicato nelle due note, a manifestato un dubbio per quanto riguarda la Tes_1 datazione (anno) dei documenti, pure riconosciuti: «[…] Sul cap.3) preciso che la data indicata nei documenti che mi si mostrano è riferita al momento della richiesta del pagamento perché. Preciso inoltre che riconosco i documenti che mi si mostrano per come sono fatte ma non lo posso collegare alla fornitura di cui è causa. ADR io che ero addetto alla registrazione, ho contabilizzato due fatture di acquisto relative ai due resi della ditta
per un totale di circa 30.000 euro nei mesi di luglio, agosto, settembre 2008 CP_3 annotando quindi un debito nei confronti del fornitore estero per tale importo. […]»; spiegando, a chiarimento: «[…] ADR del Giudice: questi documenti ( doc.7 e 8 di ) li CP_3 ho già visti e li ho registrati nella contabilità del 2008 ad eccezione della data ivi indicata che espressamente disconosco. […]».
Sul capitolo 7), che chiedeva conto se fosse vero che a fronte dei ricavi delle CP_2 fatture de quibus (€ 32.317,77), avesse registrato a proprio debito gli importi delle due note di debito (€ 29.139,09), ha dichiarato: «[…] Sul cap.7) Confermo e preciso che ho provveduto personalmente alla registrazione di tali documenti. […]».
pagina 12 di 20 Infine, il teste, nel confermare pienamente il capitolo 8), ha riconosciuto la paternità e il contenuto della sua dichiarazione scritta depositata da (doc. 3 bis), che, in sostanza, CP_3 compendia e ribadisce quanto già indicato.
Ritiene il collegio che sia raggiunta ampia prova della avvenuta registrazione delle note di debito nella contabilità di e ciò perché il che ne aveva il potere e la CP_2 Tes_1 responsabilità in ragione del suo ruolo di Capo dell'ufficio amministrativo contabile, ha dichiarato espressamente due volte di avervi provveduto di persona.
I dubbi che egli ha espresso si sono concentrati sulla data erronea dei documenti, per il resto riconosciuti sia in generale (egli, a prescindere dai documenti esaminati in udienza, ha ricordato la circostanza della registrazione: ho contabilizzato due fatture di acquisto relative ai due resi della ditta per un totale di circa 30.000 euro nei mesi di luglio, agosto, CP_3 settembre 2008 annotando quindi un debito nei confronti del fornitore estero per tale importo); sia con particolare riguardo ai documenti nn. 7 e 8, pienamente riconosciuti tranne che per l'anno di emissione, che figura 2009, mentre il teste ha precisato trattarsi del 2008
(questi documenti (doc.7 e 8 di ) li ho già visti e li ho registrati nella contabilità del CP_3
2008 ad eccezione della data ivi indicata che espressamente disconosco).
Questa discrasia non riflette alcun serio dubbio sulla verità della circostanza che interessa in causa, la quale non è tanto se le note prodotte in causa siano esattamente quelle che registrò o se, nella copia prodotta in causa, rechino un qualche errore Tes_1 materiale;
ma se registrò in contabilità note a suo debito e in favore di del CP_2 CP_3 medesimo tenore, il che è un dato che il testimone ha rassegnato con assoluta certezza.
6.2.b Sin dall'udienza del 3.2.2015, conclusa l'assunzione della deposizione Tes_1 la difesa ha coltivato una querelle incentrata sul problema della datazione delle note di CP_2 debito: «[…] L'avv. Calò Monica eccepisce che i documenti n.7 e n.8 di parte opposta
posti a base del monitorio sono stati disconosciuti dal teste CP_3 Testimone_3 durante la propria deposizione, e pertanto contesta formalmente che gli stessi siano frutto di errore materiale e riportandosi alle proprie difese chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni previa revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove orali del 17/9/2014.
[…]».
Questa eccezione è manifestamente infondata sotto ogni profilo: prima di tutto, perché confonde il tema della prova, che, come si è appena spiegato, non era la corrispondenza delle note, ma la circostanza dell'avvenuta registrazione del debito che esse riconoscevano;
in pagina 13 di 20 secondo luogo, perché il teste non ha disconosciuto le note, se con tale parola si voglia significare la dichiarazione che esse erano ideologicamente false, essendosi limitato a indicare, come risulta dalla risposta sul chiarimento richiestogli, che ciò che era sbagliato era l'anno, per il resto in sostanza pienamente confermando di avere registrato proprio due note di debito come quelle che gli si mostravano, tranne che con datazione al 2008 anziché al
2009.
Il Tribunale, per contro, ha dato una valutazione del tutto erronea e fuorviante.
All'udienza, dinanzi all'eccezione di ha disposto: «[…] rilevato allo stato che non CP_2 risulta allegato le note di debito nell'anno di competenza ( ossia il 2008) rileva che la ingiungente società propria tesi su un documento datato 2009 il che CP_3 Parte_3 esclude in mancanza di tempestive rettifiche la esitabilità di accoglimento della domanda già espressa in sede monitoria […]»; e, in sentenza, ha confermato tale linea di pensiero (pag.
5: «[…] Come evidenziato dal Giudice precedentemente assegnatario all'esito dell'escussione del teste (dipendente di sino al dicembre 2008), non risultano allegate le Tes_1 CP_2 note di debito nell'anno di competenza (ossia il 2008), poggiando la società ingiungente
la propria tesi su un documento datato 2009 “il che esclude in mancanza di CP_3 tempestive rettifiche, la esitabilità di accoglimento della domanda già espressa in sede monitoria” (cfr., verbale di udienza del 3/2/2015). […]»), passando poi a negare che, in questo caso, possa soccorrere il principio secondo il quale il giudizio ex art. 645 c.p.c. è un ordinario giudizio di cognizione (piena).
La tesi del Tribunale è manifestamente fuorviante, anche se l'errore, che è stato in sé contestato col già esaminato secondo motivo, si è risolto non nella pretermissione del merito della lite (come il secondo motivo postulava), ma, più limitatamente, nell'escludere la prova
(data dalle note di credito) dal novero di quelle utili ai fini della decisione, il che è senz'altro sbagliato.
È il postulato dal quale muove il primo giudice a essere erroneo, nel senso che non è vero che “la ingiungente società poggia la propria tesi su un documento datato 2009”; CP_3 essa, al contrario, poggia la sua tesi (i.e., la sua domanda) su un patto intercorso col venditore per la restituzione di parte della merce e del corrispondente prezzo pagato.
Le due note di credito non sono l'unica prova di quel patto;
e, tutto sommato, neppure la più importante, tali essendo invece le altre già menzionate sin qui e, per quanto concerne i documenti nn. 7 e 8, non tanto la loro corrispondenza con le note, ma la circostanza che un pagina 14 di 20 debito di quell'importo complessivo sia stato registrato nella contabilità di fatto che il CP_2 teste a prescindere dai documenti esaminati, ha pienamente confermato. Tes_1
In definitiva, il compendio istruttorio esaminato in questo paragrafo, dà la piena prova che due note di credito identiche a quella prodotte come documenti nn. 7 e 8, ma datate 2008, anziché 2009, sono state registrate nella contabilità di CP_2
Questa prova rileva ai sensi dell'art. 2709 c.c.; e, peraltro, non costituisce l'unica prova del credito, ma contribuisce a completare e rafforzare quella che si era già desunta dai precedenti elementi esaminati (supra, § 6.1), di per sé soli esaustivi.
6.3 Accertata l'esistenza del patto di reciproca restituzione di parte della merce e di parte del prezzo, si constata che è stata offerta anche la valida prova dell'avvenuta restituzione.
6.3.a In primo luogo, ben a ragione l'appellante richiama la dichiarazione che CP_7 liquidatore e legale rappresentante di ha firmato e inviato alla controparte
[...] CP_2
(con raccomandata spedita il 23.1.2013: doc. 11 monitorio), come rappresentata dal suo legale, in risposta a una intimazione di pagamento (dell'8.1.2013: doc. 10). pur negando il CP_7 patto, ha però ammesso di avere ricevuto il reso della merce: «[…] il pellame ci arrivò in conceria e subito abbiamo rifiutato il reso perché non c'era nessun motivo tecnico o altro che commercialmente ci obbligava ad accettare il ritorno;
infatti tutta la merce spedita dalla vostra assistita è ancora intatta e completa in un magazzino […]».
Tenuto conto che l'intimazione di pagamento che ha indotto il a tale risposta era CP_7 estremamente dettagliata e faceva riferimento specifico alle fatture, alle note di debito e ai relativi importi, ritiene il collegio che la dichiarazione del legale rappresentante di si CP_2 atteggi, ai sensi dell'art. 2735 co. 1^ c.c., a confessione stragiudiziale non semplicemente della ricezione del pellame in generale, ma anche degli esatti quantitativi delle note di debito.
6.3.b Peraltro, ha documentato di avere affidato allo spedizioniere GAVA CP_3
International i pellami oggetto di reso (suoi docc. 6 e 7); e il teste ha confermato Tes_1 la ricezione (in risposta al capitolo n. 6).
6.4 Da ultimo, va verificata la difesa di secondo la quale la merce resa varrebbe CP_2 poco più di novemila euro e non 29mila euro oggetto di domanda.
Questa difesa, della quale s'è già dato atto (supra, § 1.2), fu svolta nell'opporre l'ingiunzione e, quantunque non specificatamente reiterata, va egualmente esaminata,
pagina 15 di 20 trattandosi di mera difesa e, dunque, di una questione rimessa necessariamente al controllo dell'ufficio.
Essa è, nei limiti che seguono, fondata.
6.4.a Occorre a tal fine premettere che la domanda monitoria, come poi confermata con la comparsa di costituzione dell'opposta e tenuta ferma per tutto il primo grado, aveva, quale titolo, l'accordo (che è del tutto superfluo, ai fini di causa e tenuto conto del dibattito in concreto svolto, qualificare più esattamente) intercorso fra venditore e compratore CP_2
( ) in merito alla restituzione di quantitativi di pellame denunciato come difforme e CP_3 relativo alle fatture nn. 189, 244 e 245.
Si tratta di un dato processuale incontestabile, perché è consacrato in tutti gli atti di
, a cominciare dal ricorso monitorio. CP_3
L'accordo è quello che si è perfezionato nello scambio di lettere di posta elettronica
(docc. 5 e 6 monitorio) fra l'agente di a ciò delegato, e . CP_2 CP_3
In quella sede è pattuita la restituzione di 1835,82 piedi quadrati (circa mq 170) di pellame BY FA della fattura 189 (BY RK from invoice 189, there is 1835.82 sq ft we need to return due to black spots and no luster), 535,06 (circa mq 49) della fattura 244
(Dk Brn RK froms invoice 244, there is 535.06 to return for no luster) e 2351,00 (circa mq 218) della fattura 245 (Espresso RK from invoice 245, there is 2351.00 sq ft to return for no luster): in tutto mq 437 di RK di vario tipo.
La fattura n. 246, da sola, concerne una vendita di mq 445 di . Persona_4
Le note di debito, a loro volta, riguardano:
(-) la nota n. 62806 circa mq 343,07 di pelle FA di vario tipo per un totale, al lordo di spese di spedizione (€ 263,24) di € 12.771,57; più esattamente, mq 161,83 sono di BY
RK, 137,28 di e 43,96 di (il prezzo al mq non varia fra i Controparte_11 Persona_5 diversi colori ed è di € 36,46);
(-) la nota n. 60608 circa mq 445,81 di pelle Black FA (anch'essa €/mq= 36,46), per un totale, al lordo delle spese di spedizione (€ 113,29), di € 16.367,52.
Ne discende, salvi arrotondamenti pressoché irrilevanti (o discrasie minime forse dovute anche a errori di conversione fra mq e sq ft), che:
(-) l'intero quantitativo della fattura 189 è stato oggetto del patto di restituzione;
pagina 16 di 20 (-) così pure per la fattura 244;
(-) per la fattura 245, mq 218 sui 227 venduti, sono stati oggetto di restituzione;
(-) l'accordo non concerne la fattura 245 (mq 445).
La nota di debito 60608 corrisponde, per colore (Black FA), per quantità (mq
445,81) e per importo (€ 16.254,23, al netto della spedizione) alla fattura n. 246 (mq 445,81 di
, € 16.254,23). Persona_6
6.4.b Il problema, dunque, che si pone è che quest'ultima somma portata dalla nota di debito 60608 non è mai stata oggetto di domanda.
La nota di debito, in sé, costituisce solo, in quanto registrata, un mezzo di prova del credito;
ma non vale a integrare una domanda giudiziale, rispetto alla quale il ricorso monitorio e gli atti successivi non solo sono del tutto silenti in proposito (nonostante la difesa sul punto specifica svolta dall'opponente con l'atto di citazione), ma soprattutto, sono inequivocabili nell'escludere quell'importo: si è infatti già dato esplicitamente atto che nel ricorso monitorio (pag. 2), il titolo dedotto è indicato nel patto di restituzione di merce riguardanti le fatture 189, 244 e 245 di cui allo scambio di e-mail fra l'agente di Per_2 CP_4
e ; la fattura 246 non è in alcun modo contemplata. CP_3
Per il resto, la difesa allega solo che «[…] per effetto dell'indicato reso, ed a CP_3 deconto di quanto già integralmente pagato all' per le suindicate forniture, la CP_2 emetteva due distinte note di debito […]» (ivi), sostenendo, dunque, Controparte_12 che le note di credito sarebbero state nient'altro che la conseguenza (per effetto dell'indicato reso) del patto formalizzato con le e-mail già menzionate.
All'esatto contrario, le e-mail menzionate non menzionano alcun reso che sia stato pattuito relativamente alla fattura n. 246, proprio come ha contestato con CP_2
l'opposizione.
La somma indicata nella nota di debito 60608, pertanto, non è mai stata efficacemente chiesta, per il semplice motivo che l'unico titolo dedotto a fondamento del credito, ossia il patto restitutorio, non la riguarda;
, del resto, non ha mai allegato in quali CP_3 circostanze e in quale forma, sarebbe stato concluso un patto di restituzione della merce della fattura 246, ma ha esclusivamente allegato il patto che riguarda, in modo preciso, gli altri quantitativi delle altre fatture.
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6.4.c Sarebbe inutile osservare che ha comunque chiesto anche l'importo della CP_3 nota di credito 60608 e ha depositato a comprova quel documento, perché, sotto questo diverso angolo prospettico, si dovrebbe obiettare,
(-) in linea principale, che la richiesta è stata comunque proposta in modo inefficace, perché non è stato dedotto il titolo del diritto alla restituzione di quell'importo: la nota di debito, ci si vede costretti a ripetere, può essere una prova, non la fonte dell'obbligazione; e, se si legge il ricorso monitorio e gli ulteriori atti, si constata che ha sempre e solo CP_3 dedotto di avere raggiunto un accordo per restituire merce delle fatture nn. 189, 244 e 245, non certo quella della 246;
(-) in via gradata, che comunque non v'è adeguata prova del patto, a ciò non potendo valere esclusivamente la registrazione in contabilità (della nota 60608), che, come si è già motivato, è, in una situazione come la presente, senz'altro un valido elemento istruttorio, ma inidoneo di per sé solo a fornire la prova del credito.
6.5 Le prove insistite, peraltro in modo abbastanza generico, dalla parte appellante devono essere nuovamente rigettate, perché nessuna di esse, a ben vedere, potrebbe incidere, neppure in astratto, sulla decisione del merito della causa.
6.6 In conclusione, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, la domanda di va CP_3 accolta nella minor misura di € 12.771,57, coi chiesti interessi commerciali dalla nota di debito corrispondente al saldo.
Nel resto, il rigetto del Tribunale, pur secondo la diversa motivazione qui spesa, è confermato.
7. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza di che non è attenuata dalla CP_2 riduzione del quantum, articolandosi la domanda in unico capo (Cass. SSUU 31.10.2022 n.
32061).
Restano, però, a carico di i costi di difesa (non anche quelli per l'iscrizione a CP_3 ruolo) della fase monitoria, rivelatasi, ai sensi dell'art. 92 co. 1^ c.p.c., superflua, per l'eccessività del credito ivi dedotto.
La liquidazione, vista la nota prodotta (da ridurre come di seguito) si opera in base al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2, 12 e 25 bis tf, parametri medi, valore di causa commisurato alla somma effettivamente riconosciuta (scaglione sino a 26mila euro). pagina 18 di 20 Pertanto:
1^ grado: € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto
€ 5.077,00, oltre accessori e spese vive per € 233,00;
2^ grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3, € 1.911,00 fase 4, €
441,00 fase dell'attivazione ed € 882,00 fase della negoziazione, in tutto € 7.132,00, oltre accessori e spese vive per € 1.341,80 (iscrizione a ruolo, bollo, mediazione).
Non sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Controparte_3 nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_2
908/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 05/07/2021, in sua parziale riforma e con conferma nel resto:
1.a) condanna a pagare a Controparte_2
a titolo di restituzione del prezzo della merce resa con Controparte_3 riferimento alle fatture nn. 189/2008, 244/2008 e 245/2008, la somma di € 12.771,57, oltre agli interessi ex D. Lgs 231/2002 dalla data della relativa nota di debito al saldo effettivo;
1.b) condanna a rimborsare a Controparte_2
e spese processuali del giudizio di primo grado, esclusi gli Controparte_3 oneri di difesa della fase monitoria, e le liquida in complessivi € 5.310,00, di cui € 233,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna a rimborsare a Controparte_2 [...]
e spese processuali del presente grado, comprese quelle di mediazione Controparte_3 delegata, e le liquida in complessivi € 8.473,80, di cui € 1.341,80 per esborsi ed € 7.132,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
pagina 19 di 20 Firenze, camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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