Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 325/2024 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Pier Paolo Lanni giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di SAIRMA s.r.l. (C.F./P. I.V.A.: 04241820234, sede legale in via Antonio Salieri n. 11 – 37017 Lazise (VR); rappresentante legale/amministratrice unica Alessandrina ZANINELLI);
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 21.11.2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di SAIRMA s.r.l.; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII in data 27.11.2024, come risulta dalle attestazioni della Cancelleria e come dichiarato dalla stessa società convenuta con memoria di costituzione depositata in data 17.01.2025;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
ritenuta la legittimazione attiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, giusto il disposto degli artt. 37 comma secondo e 38 comma primo CCII;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente dalla elevata esposizione, neppure esplicitamente contestata dalla debitrice, nei confronti dell'Erario, per la somma di € 181.881,41 alla data del 04.12.2024, nonché dal mancato deposito dei bilanci di esercizio dal 2021 (ultimo bilancio depositato), in uno alla dichiarazione di sostanziale inattività dichiarata dalla stessa parte debitrice;
dall'ultimo bilancio di esercizio (2021) emergono peraltro perdite per € 168.949,00; lo stato di incapacità a provvedere regolarmente alle proprie obbligazioni, invero, emerge dalle stesse allegazioni difensive contenute nella comparsa di costituzione della società convenuta, nella parte in cui ammette di avere subito a causa dell'emergenza pandemica da VI -19 una progressiva dismissione delle proprie attività nell'ambito della ristorazione e perfino le dimissioni della propria impiegata addetta alla tenuta e controllo della contabilità societaria, nonché il blocco all'accesso ai servizi di contabilità del portale on-line; stante la mancata produzione dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio nonostante la costituzione in giudizio del debitore, su cui grava il relativo onere probatorio, non è stata fornita la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti, emergendo invero nei bilanci precedenti (fino al 2021) valori sopra soglia sia in riferimento ai ricavi, sia in riferimento all'ammontare complessivo dei debiti;
dalle dichiarazioni IVA 2024 (per l'anno 2023), peraltro, emergono operazioni imponibili per € 229.671,00; sicché deve escludersi che la società convenuta possa essere qualificata impresa minore, anche con riferimento all'ultimo triennio;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma quinto CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, dovendo considerarsi in particolare i rilevanti debiti erariali suindicati;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di SAIRMA s.r.l. (C.F./P. I.V.A.: 04241820234, sede legale in via Antonio Salieri n. 11 – 37017 Lazise (VR); rappresentante legale/amministratrice unica Alessandrina ZANINELLI);
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA curatore l'avv. Nicola CALTRONI in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII); 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17 aprile 2025 ore 9.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/01/2025.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio