Sentenza 30 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/01/2020, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/01/2020
N. 00250/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01920/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G.Davide Gulino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gesualdo Davide Gulino in NI, via Firenze n. 36;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per ottenere
L’OTTEMPERANZA GIUDICATO CIVILE: SENTENZA DI CONDANNA N. 2116/2017 - -OMISSIS- + NOMINA COMMISSARIO AD ACTA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato; espone che il Ministero intimato ha omesso di darvi esecuzione; chiede quindi che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese;
- il Ministero della Salute si è costituito in giudizio per il tramite dell’Avvocatura erariale, con memoria di mera forma;
- alla camera di consiglio del 29/1/2020, uditi i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Invero:
- risulta dalla documentazione di causa quanto segue: il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato munito di formula esecutiva ed è stato notificato al Ministero, presso la sua sede; sullo stesso si è formato il giudicato;
- è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in l. 30/1997 e s.m.i., dalla data di perfezionamento della notificazione alla p.a., nella sua sede, del titolo esecutivo di che trattasi in forma esecutiva, a quella di proposizione del presente ricorso;
Ritenuto pertanto che il ricorso, in quanto fondato, vada accolto;
Ritenuto, in conclusione che:
- va dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute, di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;
- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario generale del Ministero della Salute o un funzionario da questi delegato, in possesso della necessaria professionalità - affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60);
- le spese del giudizio (da liquidarsi in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia, assimilabile ai giudizi civili di esecuzione mobiliare – cfr., ex multis, T.a.r. Palermo, sez. II, 11/4/2017, n. 993) debbano seguire, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 900,00 (euro novecentovirgolazerozero), oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che ha reso le prescritte dichiarazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Brugaletta, Presidente, Estensore
Federica Cabrini, Consigliere
Agnese Anna Barone, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Brugaletta |
IL SEGRETARIO