Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 671/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 671/2023 promossa da
(c.f. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Simone Vignola e Antonino Palamara, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 140
appellante contro
(c.f. , nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, difesa dagli avv.ti Sergio Monticone e Simona Canola, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 71 appellata
Conclusioni
1
01/03/2023 e notificata il 19 aprile 2023, resa nel procedimento n. R.G. 16410/2021, premesso ogni opportuno accertamento e declaratoria, pure in via incidentale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A) IN VIA PRINCIPALE: - respinta ogni contraria istanza ed eccezione di improcedibilità, in accoglimento dei motivi tutti sopra esposti, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di € 49.521,04 oltre interessi o di quell'altra somma maggiore o Parte_1 minore che sarà accertata in giudizio e/o ritenuta di giustizia anche a titolo di risarcimento del danno indebito arricchimento / arricchimento senza causa della convenuta;
In reconventio reconventionis, accertare e dichiarare che ha causato alla Controparte_2 danni d'immagine nonché danni patrimoniali e per l'effetto condannare Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare a Controparte_2 Pt_1
a titolo di risarcimento danni tutti, nessuno escluso l'importo di € 53.000,00. - In via
[...] subordinata, nella denegata ipotesi che si ritenesse accoglibile l'eccezione preliminare formulata dalla convenuta si chiede la concessione di un termine per l'introduzione di procedura di negoziazione assistita. Con riserva di ogni diritto ed azione nei confronti della società . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio come per CP_3 legge. Salva e riservata ogni ulteriore facoltà di legge. Si dichiara che il valore del presente procedimento ai fini del contributo unificato è pari ad € 49.521,04. La reitera Parte_1 espressamente la richiesta di ammissione degli articolati propri mezzi istruttori – già rigettate dal Tribunale –con l'atto di citazione e con le memorie ex art. 183, n. 2 e n. 3, VI° co, cpc. di seguito trascritti: richieste istruttorie. 1) Istanza di esibizione ex art. 210 cpc si chiede che il Tribunale Voglia ingiungere alla la produzione della Controparte_1 seguente documentazione: a) contratti sottoscritti con il cast artistico, troupe, personale tecnico (scenografo, direttore della fotografia, ecc.), location, costumi, scenografie e fornitori;
b) rendicontazione analitica dei costi sostenuti per la realizzazione del film;
c) contratti sottoscritti per la vendita dei diritti di sfruttamento del film con i broadcaster e piattaforme digitali ad esempio: RAI, Mediaset, SKY, Netflix, Amazon, Disney Plus ecc.; d) PNA (Print and Advertaisment) piano di distribuzione;
e) richieste di contributi governativi e domande di Tax Credit Interno ed Esterno;
f) contratto di distribuzione cinematografica;
g) Budget di produzione;
h) Piano di lavorazione;
i) il girato del film;
l) buste paga e LUL cast e troupe;
m)
Piano finanziario con giustificativi (il documento prodotto dalla convenuta è privo di
2 giustificativi e rimane una mera elencazione di voci prive di riscontro che si contestano); n) rendiconto società di distribuzione con proventi cinematografici / theatrical;
***** 2) Si chiede l'ammissione di interpello con il legale rappresentate della ed Controparte_1 all'esito prova per testi con i sigg.ri: 1) residente in [...]
Olivella, 81; 2) residente in [...]; 3) Testimone_2 [...]
(in arte ) residente in [...]; 4) residente in [...]; 5) Tes_3 Persona_1 Testimone_4
Direttore Generale p.t. del MiBact presso la sede in Roma Via del Collegio Romano, 27; 6)
residente in [...] bis;
7) c/o Kent Testimone_5 Testimone_6
Insurance Broker Srl con sede in Roma Via Frinico, 33; 8) Il legale rappresentate della Kent
Insurance Broker Srl con sede in Roma Via Frinico, 33; 9) residente in [...]
San Gillio (Torino) Via San Rocco 1/A; 10) residente in [...](Torino) Testimone_8
Via S. Bernardo, 30; 11) residente in [...]; 12) Testimone_9
residente in [...]; 13) c/o Testimone_10 Testimone_11 con sede in Roma Via Pellaro, 5. Sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. Parte_2 in arte in proprio e come legale rappresentate della Testimone_12 CP_1 CP_1 aveva promesso alla prima della sottoscrizione del contratto nel 2018 –
[...] Parte_1
2019 la sicura partecipazione al film di importanti professionisti del mondo dello spettacolo quali la sig.ra la sig.ra la sig.ra il sig. CP_4 Parte_3 Parte_4
ed il sig. (v. doc. 11 – 12 brochure); 2) Vero che la sig.ra Testimone_4 Testimone_10
ed il sig. parteciparono insieme nel mese di ottobre Testimone_13 Testimone_12
2020 al webinar organizzato dalla Regione Piemonte per i contributi da richiedere per la realizzazione del film L'UO che NÒ IO;
3) Vero che il sig. in arte Testimone_12 CP_1 in proprio e come legale rappresentate della nel mese di ottobre
[...] Controparte_1
2020 decideva di procedere alla produzione del film L'UO che NÒ IO nei mesi di novembre – dicembre 2020 e gennaio 2021; 4) Vero che la Kent Insurance Broker Ltd rifiutò di intermediare la stipula di contratto di assicurazione sul film L'UO che NÒ IO
(assicurazione fermo riprese, blocco causa covid-19, polizza infortuni) per il periodo del covid-19 a partire dal mese di gennaio 2020 ed in particolare per i mesi dal novembre 2020 al gennaio 2021 per l'attore indicando che il covid-19 non era considerato Persona_1 infortunio risarcibile;
5) Vero che il sig. (in arte ) comunicava al sig. Testimone_12 CP_1 in particolare nel mese di novembre 2020 che lo stesso era intenzionato a Testimone_2 realizzare il film contenendo al massimo i costi e di voler ingaggiare il cast tecnico ed artistico e pagarlo ai minimi degli stipendi sindacali;
6) Vero che tra il sig. in Testimone_12
3 arte ed il sig. venne discusso ed approvato il budget di produzione CP_1 Testimone_2 che le si mostra (v. doc. 13 A e B); 7) Vero che il film L'UO che NÒ IO è stato girato dalla e dalla società nel mese di aprile – maggio 2021; 8) Controparte_1 CP_5
Vero che il cast tecnico ed artistico del film lungometraggio L'UO che EG IO è composto dai sigg.ri , , Parte_5 Persona_1 Parte_6 Parte_7 Pt_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
; 9) Vero che il sig. in data 28/10/2020 invio mail alla Persona_2 Testimone_4
, al sig. (in arte ), al sig. (in arte Controparte_1 Testimone_12 CP_1 Testimone_3
) ed al sig. con la quale rappresentava che a causa del Covid-19 Persona_1 Testimone_2
e delle modalità di realizzazione del film riteneva rischioso per la sua salute procedere con l'incarico e per questo rifiutava di collaborare;
10) Vero che il film L'UO che NÒ IO aveva come location un grande edificio in Torino dove riunire tutte le ambientazioni del film e che si sarebbe girato al chiuso nei mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 (v. doc. 10); 11) Vero che il sig. affermava che a causa della pandemia da Testimone_10
Covid – 19 gli ambienti location del film, un palazzo vuoto in Torino nel periodo di novembre/dicembre/gennaio 2020 – 2021, nei tempi richiesti dalla (girare CP_1 nei mesi da novembre 2020 a gennaio 2021), erano insalubri vista la pandemia in corso;
12) Vero che la sig.ra ha rifiutato di partecipare alla realizzazione del Film CP_4
L'uomo che NÒ IO in quanto l'offerta economica messa a disposizione per tale ingaggio era solo di 150.000 dollari (v. doc. 14)”; 13) Vero che i sigg.ri , Testimone_4
e contatati da nel periodo novembre Testimone_10 Testimone_3 Parte_1 dicembre 2020 e gennaio 2021 per procedere alla realizzazione del film L'UO che
NÒ IO si sono rifiutati causa della pandemia da Covid -19; 14) Vero che le società assicuratrice hanno rifiutato di stipulare polizze a copertura del rischio lavoro dei componenti del cast del film L'uomo che NÒ IO in considerazione della pandemia da
Covid-19 e per l'età avanzata del cast tecnico ed artistico;
15) Vero che la
[...]
è un'entità – società di fatto riferibile alla Controparte_6
/ sig. avendo la stessa partita iva;
16) Vero che il sig. CP_1 CP_1 Persona_3 ha effettuato le seguenti prestazioni in favore della Testimone_2 Controparte_1 collocamento personale, organizzatore casting, preproduzione per il film L'UO che
NÒ IO;
17) Vero che le banche interpellate per la cessione dei crediti hanno rifiutato l'erogazione di anticipazioni in quanto il film non poteva essere girato durante la pandemia da Covid-19; 18) Vero che le domande per tax credit interno ed esterno e preventivo
4 possono essere fatte solo a seguito dell'inizio delle riprese e che nel mese di novembre 2020 il portale ministeriale era chiuso;
19) Vero che le richieste di differimento dell'inizio della produzione di un film sono concesse dal MiBact a semplice richiesta in considerazione dell'impossibilità di girare stante la pandemia da Covid-19; 20) Vero che il credito di imposta Tax Credit preventivo può essere richiesto solo se vi è data certa di inizio delle riprese e se il MiBact procede all'apertura del portale internet nel quale inserire la domanda e per quanto riguarda il film L'UO che NÒ IO non è mai stato aperto dal febbraio
2020 al gennaio 2021; 21) Vero che il sig. pretese che la sig.ra Testimone_12 [...]
sua stretta collaboratrice venisse collocata sul film e fosse pagata dalla Pt_13 Parte_1 come indicato anche nella mail del 5 novembre 2020 inviata dal sig. (in arte Testimone_12
) al sig. 22) Vero che la assunse la sig.ra CP_1 Testimone_2 Parte_1 [...]
ed ha proceduto al pagamento del relativo stipendio;
23) Vero che il sig. Pt_13 Tes_12 chiese che si svolgessero in Torino nel mese di ottobre del 2020 i provini per il film
[...]
L'UO che Disegno IO ed il sig. organizzo tali provini partecipandovi”; 24) Testimone_2
Vero che nel mese di ottobre 2020 il sig. (in arte ) partecipò ai Testimone_3 Persona_1 provini per la realizzazione del film L'UO che NÒ IO in Torino e che le spese furono sostenute da 25) Vero che la Open Space Srl è un'agenzia di viaggio che si è Parte_1 occupata nel mese di ottobre 2020 della prenotazione ed emissione di biglietti e prenotazioni di alberghi su incarico della per la realizzazione del film L'UO che Parte_1
NÒ IO;
26) Vero che la società Il Velo di Maya è una società che si occupa di casting in
Torino proposta dal sig. alla per organizzare provini in Torino nel Testimone_12 Parte_1 mese di ottobre 2020; 27) Vero che la ha sottoscritto con la Kent Insurance Parte_1
Broker Srl contratto assicurativo per lo svolgimento di casting in Torino;
28) Vero che i sigg.ri , e sono stati assunti da su Testimone_7 Tes_14 Testimone_9 Parte_1 richiesta del sig. della per la produzione del film L'UO che Testimone_12 CP_1
NÒ IO;
29) Vero che il sig. ha seguito la realizzazione del film L'UO Testimone_2 che NÒ IO collaborando con il sig. della coordinando le Testimone_12 CP_1 maestranze, organizzando i casting;
30) Vero che nei mesi giugno 2020 dicembre 2020 il sig. (in arte ) e la sig.ra si sono scambiati gli Testimone_12 CP_1 Testimone_13 allegati messaggi WhatsApp (v. doc. 12); 31) Vero che il sig. ed il sig. Testimone_2 [...] hanno richiesto più volte per le vie brevi nel mese di marzo – aprile 2021 e poi per Tes_1 pec in data 01/04/2021 e 13/04/2021 di procedere all'inizio delle riprese del film L'UO che Disegno IO senza che la o il sig. si rendessero disponibili CP_1 CP_1 Testimone_12
5 a procedere. ***** c) Richiesta di CTU Si chiede se ritenuto opportuno la nomina di CTU al fine di esaminare la documentazione prodotta dalle parti e quella richiesta ex art. 210 cpc al fine di verificare che le somme corrisposte dalla alla siano state Parte_1 CP_1 impegnate al fine della realizzazione del film L'UO che NÒ IO. Si formula opposizione avverso l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalla convenuta ed in subordine l'ammissione alla prova contraria con i propri testi e con quelli avversari. Fermo quanto ulteriormente dedotto e prodotto in atti e nei verbali di causa che si danno per richiamati e trascritti. In ogni caso, con il favore delle spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario ex art. 14 Tariffa forense da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari». ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Torino, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, In via preliminare Dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di appello di ex art. 342 c.p.c. per i motivi di cui in Parte_1 atti. Nel merito Previo rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da Parte_1
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Rigettare l'avversario appello e ogni domanda formulata da sia in via principale che in reconventio reconventionis e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 909/2023 in ogni sua parte. In ogni caso, con il favore delle spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario ex art. 14 Tariffa forense».
Svolgimento del processo
1. Con citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 49.521,04, o della somma accertanda, oltre agli interessi, a titolo di risarcimento del danno ovvero di arricchimento ingiustificato, importo corrispondente alle spese preparatorie sostenute per l'esecuzione del contratto per la produzione del film dal titolo “L'uomo che EG IO”, stipulato il 17 settembre 2020 e successivamente risolto su iniziativa della controparte.
In riconvenzione, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 53.000,00, quale risarcimento dei danni d'immagine e patrimoniali.
2. ha contestato la pretesa avversaria, assumendo che l'attrice Controparte_1 si era resa inadempiente nel compimento di quanto necessario alla realizzazione del film,
e ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 181.224,51, oltre
6 agli interessi, corrispondente al compenso per la produzione che le era stato riconosciuto e ai costi sostenuti che sarebbero stati a carico dell'attrice.
3. Con sentenza n. 909/2023 del 1° marzo 2023, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande attoree, ha accolto la domanda risarcitoria della convenuta, liquidando il danno in euro 181.224,51, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, e ha condannato l'attrice alla refusione delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, notificata il 19 aprile 2023, ha proposto appello Parte_1 con quattro motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado. ha dedotto l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di appello ha carattere complesso come si evince già dalla rubrica
(“Errata valutazione delle prove;
inammissibilità delle domande della convenuta;
erroneità e contraddittorietà della sentenza, violazione dell'artt. 112 c.p.c.; infondatezza delle domande riconvenzionali della convenuta;
erroneità e contraddittorietà della sentenza”, p. 9 cit. app.).
Occorre pertanto esaminare le censure partitamente.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
L'appellante ha anzitutto lamentato che il giudice di primo grado «ha erroneamente valutato le prove offerte e ingiustamente ha rigettato le richieste istruttorie di in Parte_1 particolare l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc, la prova per interpello del legale rappresentante della nonché la prova per testi che insieme a tutti Controparte_2 documenti, fatti e circostanze che meritavano di essere sottoposte all'esame del giudice che, invece ha ritenuto di emettere una sentenza errata sostanzialmente senza istruttoria e senza conoscere la reale dinamica dei rapporti in un momento così critico» (pp. 8 s. cit. app.).
Il motivo è in questa parte inammissibile.
L'appellante si è limitato a fare l'elenco delle istanze istruttorie formulate, omettendo di indicare per ciascuna di esse in cosa sarebbe consistito l'errore di valutazione.
7 L'appellante ha più precisamente omesso di indicare a quale accertamento giudiziale la censura è rivolta, cioè quale circostanza ritenuta provata voleva trattare, di richiamare precisamente l'istanza istruttoria – quale prova, se orale o documentale –, avendo cura di specificare l'oggetto della stessa, cioè la circostanza dedotta nel capitolo di prova o rappresentata dal documento invocato, infine di argomentare la ricorrenza di un errore nella decisione di non ammissione della prova (cfr. in tema Cass. civ., sez. III^, ord. 21 maggio 2024, n. 14167).
La restante parte del motivo inerisce all'accertato inadempimento dell'appellante.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata, per la verità con riguardo all'intero appello, in quanto l'appellante ha prospettato le censure, indicando la parte o l'argomento della sentenza, così soddisfacendo l'onere ex art. 342 c.p.c. (così anche per il secondo e il quarto motivo d'appello); è altro aspetto l'idoneità delle censure, in virtù del loro tenore, a contrastare la decisione.
Per questa parte il motivo è infondato.
L'appellante ha inteso contestare sia l'accertamento della mancata esecuzione delle prestazioni, sia i passaggi con cui il giudice di primo grado ha argomentato la ricorrenza di un inadempimento colpevole, quindi della responsabilità dell'appellante per l'esito infausto dell'esecuzione del contratto.
Con riguardo al primo, il giudice di primo grado ha statuito che « si sia resa Pt_1 inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, che le imponevano, sostanzialmente, di compiere le operazioni necessarie per la realizzazione del film» (p. 5 sent.).
Giova riportare testualmente la censura dell'appellante: «la motivazione è priva di pregio poiché non considera in alcun modo che nel caso della produzione cinematografica,
l'inadempimento contrattuale a causa della COVID-19 può presentare diverse sfide specifiche. Poiché l'industria cinematografica coinvolge molte parti interessate, tra cui produttori, registi, attori, distributori e fornitori di servizi, gli impatti della pandemia possono variare a seconda dei ruoli e delle responsabilità contrattuali. || È ingiusto non valorizzare la forza maggiore che ha impedito ha FO di adempiere in un momento tragico per il mondo intero» (p. 10 cit. app.)
La censura non è pertinente.
Il capo della decisione ha ad oggetto l'inadempimento dell'appellante, la quale non ha compiuto le operazioni necessarie per la realizzazione del film previste dal contratto.
8 La censura attiene invece al profilo della colpa dell'inadempiente, come in modo chiaro si evince dall'invocazione della figura della forza maggiore, mentre è muta sulle prestazioni che l'appellante avrebbe eseguito, la cui allegazione era la sola difesa idonea a contrastare l'accertamento dell'inadempimento.
Va soggiunto che il giudice di primo grado ha motivato la prova dell'inadempimento, attraverso il criterio della non contestazione: «Ora, posto che il mancato adempimento è non contestato, va valutato se la giustificazione addotta dalla difesa di valga ad Pt_1 esonerarla da ogni sindacato di colpa» (p. 5 sent.).
Infatti, la difesa dell'appellante nel giudizio di primo grado, giusta rilievo del giudice, che non ha ricevuto contestazione, riguardava solo la colpa dell'inadempimento: «Le parti avevano concordato la realizzazione in comune del film “L'uomo che EG IO” con contratto del 17.09.2020 che prevedeva determinate tempistiche per l'avanzamento del film
(inizio riprese entro fine 2020, fine riprese febbraio 2021, montaggio entro aprile 2023 e copia campione entro il termine definito essenziale del maggio 2021), tempistiche che spettava a FO garantire essendo lei, in concreto, il soggetto che doveva realizzare il film.|| Ciò non è quindi pacificamente avvenuto, secondo FO a causa delle restrizioni alla possibilità di girare i film imposti dalla normativa emergenziale anti-Covid, mentre secondo la convenuta sarebbe stato possibile girare il film, con conseguente inadempimento grave dell'attrice, come sanzionato dalle diffide ad adempiere inviate, con conseguente risoluzione di diritto del contratto» (p. 4 sent.).
Sull'inadempimento dell'appellante, qualificato in sentenza come “pressoché totale”
(p. 6), è dunque calato il giudicato.
Le difese dell'appellante strumentali a dimostrare l'assenza di colpa sono per la verità sintetizzabili nell'assunto per cui l'inadempimento è dipeso dal contesto in cui si doveva operare, connotato dall'emergenza sanitaria da “Covid-19”.
Il giudice di primo grado ha statuito che «il contratto è stato stipulato nel mese di settembre 2020, allorquando era già esistente la normativa emergenziale, sicché FO, quale professionista, era perfettamente consapevole del contesto normativo in cui avrebbe dovuto realizzare il film: deve pertanto ritenersi, anche per il principio di autoresponsabilità ed in un'ottica di interpretazione secondo buona fede, che essa ritenesse di essere in grado di rispettare le tempistiche per la realizzazione del film concordate con la società convenuta»
(p. 5 sent.).
9 Secondo l'appellante, questa «motivazione non ha pregio non essendo condivisibile affermare che chi ha intrapreso una iniziativa commerciale o di produzione cinematografica durante il periodo emergenziale non merita la tutela al bene primario della salute. Non si può sostenere che doveva rispettare le tempistiche contrattuali anche mettendo a Parte_1 rischio della vita di operatori, attori, macchinisti, scenografi ecc che si rifiutavano di lavorare peraltro in un ambiente chiuso e durante l'inverno. || […] era sotto gli occhi di tutti la strage causata dalla pandemia specie in persone in là con gli anni e, quindi, fragili.
Riteniamo che non si tratti di affermazioni generiche poiché è un fatto noto al mondo intero l'emergenza sanitaria» (pp. 10 s. cit. app.).
Gli enunciati sono irrilevanti perché contengono petizioni di principio (prima parte) e perché astratti (seconda parte).
Inoltre, non fanno che corroborare l'assunto del tribunale.
È pacifico che il contratto è stato stipulato il 17 settembre 2020, quindi nel periodo emergenziale, come definito dallo stesso appellante.
È anche pacifico, in difetto di censura, che si erano pattuite “determinate tempistiche per l'avanzamento del film”, che spettava all'appellante rispettare, in quanto “soggetto che doveva realizzare il film”.
Si rivela allora controproducente l'argomento del contesto sanitario a giustificazione dell'inadempimento praticamente integrale.
L'appellante ha accettato un impegno connotato da precise scansioni temporali, nonostante fosse consapevole del contesto sanitario ed allora: o sapeva sin dal principio di non potere rispettare il programma, così palesandosi un soggetto sleale, o non ha fatto le dovute valutazioni in ordine all'effettiva possibilità di adempiere, così palesandosi un soggetto non serio;
non è dato ad un imprenditore diligente ignorare o sottovalutare l'emergenza sanitaria nel momento in cui si presenta l'occasione di fare affari – quindi nel momento di concludere il contratto –, per poi poco dopo spenderla come causa esclusiva del proprio inadempimento.
Il giudice di primo grado ha accertato che «le attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, aventi codice ATECO 59.11.00, non venivano sospese nemmeno nelle c.d. “zone rosse” dal DPCM del 03.11.2020» (p. 6 sent.).
A fronte di questo dato, significativo del fatto che la pandemia non fosse causa di oggettivo impedimento alla realizzazione del film, l'appellante ha introdotto una difesa per comparazione eccentrica – la parte ha introdotto un paragone con l'attività degli avvocati
10 che, durante l'emergenza sanitaria, poteva essere espletata, ma che «ciò non significa che poteva[n]o entrare nei tribunali, nelle banche, negli uffici pubblici, nei ristoranti, nei cinema ecc…» (p. 11 cit. app.) – e ha allegato circostanze generiche, laddove ha asserito che la
«pandemia […] ha causato l'interruzione o il ritardo delle riprese cinematografiche in molti paesi» (ibidem).
L'unica circostanza utile concreta allegata dall'appellante è la comunicazione di
, possibile direttore della fotografia, che «rifiutava di procedere con il film Testimone_4 perché molto preoccupato della situazione sanitaria vista la scelta della di CP_1 girare in inverno invece che in estate (le produzioni cinematografiche vengono effettuate – qualsiasi sia il periodo narrato nella storia – in estate per avere più luce e tempo a disposizione) e dell'impossibilità di garantire un minimo di sicurezza sanitaria» (p. 12 cit. app.).
Tuttavia, la questione di fondo non è la possibilità o meno che l'esecuzione di un contratto sia contrassegnata da incidenti, anche di arresti, dovuti alle mille variabili del concreto, di cui l'emergenza sanitaria ne costituiva un esempio.
La questione è se ricorresse un'impossibilità oggettiva all'esecuzione del contratto.
L'emergenza sanitaria richiamata dall'appellante non integrava siffatta impossibilità, come poco sopra esposto.
Sicché, ci si sarebbe potuti attivare per incaricare un altro direttore della fotografia.
Tanto è vero che, in argomento, il giudice di prime cure, nel giudicare che «[a]lla luce di un così radicale inadempimento diviene allora irrilevante sapere se l'attrice CP_4 poteva o non poteva essere effettivamente assoldata, o se uno specifico direttore della fotografia non voleva impegnarsi temendo il contagio […] FO, infatti, era colpevolmente in ritardo sull'intera organizzazione del film» (p. 7), ha accertato che il rifiuto del direttore della fotografia «non era certo ostativo alla realizzazione del film tanto la stessa era Pt_1 alla ricerca di un altro direttore della fotografia» (ibidem).
Su quest'ultimo accertamento alcuna critica ha mosso l'appellante.
Pertanto, l'appellante stessa ha dimostrato che, a fronte del rifiuto di una persona di assumere l'incarico di direttore della fotografia, l'iniziativa da intraprendere era la ricerca di un'altra persona e che non vi erano ragioni ostative.
Il giudice di primo grado ha accertato non soltanto la possibilità di realizzare i film durante il periodo controverso, ma anche che essa si è concretizzata, in quanto, in
Piemonte, si sono registrate molte produzioni sia italiane sia straniere.
11 In continuità con questo dato, fondato su riscontro documentale («si veda sul punto il doc. n. 42 di parte convenuta», p. 6 sent.) e rimasto incontestato in questa sede, si pone l'ulteriore, ugualmente pacifico, sempre in difetto di specifica censura, che «[i]l film, alla fine, è stato girato dalla convenuta in proprio, utilizzando un proprio marchio quale apparente produttore (“L'altro film”), il che vuol dire che tutte le spese necessarie per la realizzazione alla fine sono state sostenute direttamente da » (p. 4 sent.). Controparte_1
L'argomento dell'emergenza sanitaria come impedimento alla realizzazione del film è dunque radicalmente sconfessato.
Il giudice di primo grado ha accertato che l'appellante non ha neanche compiuto le attività preparatorie contrattuali o amministrative, “insensibili alle emergenze sanitarie”
(p. 6 sent.); il giudice ne ha fornito un elenco a titolo esemplificativo.
L'appellante ha preso posizione su questo elenco.
La prima prestazione era l'impegno a scontare i contratti presso le banche o ad anticipare le somme necessarie a coprire la spesa della produzione del film ed ottenere la liquidità per iniziare le riprese.
L'appellante ha scritto che «[i]l giudice non ha svolto alcuna istruttoria sul punto e non ha considerato per nulla quanto eccepito puntualmente da infatti nessuna Parte_1 banca avrebbe ed ha voluto effettuare alcuno sconto/anticipazione visto che il film non poteva essere girato per un periodo di tempo indeterminato stante la pandemia e, quindi, era impossibile stabilire se e soprattutto quando gli importi figurativi dei contratti indicati sarebbero stati effettivamente erogati da enti e società» (p. 14 cit. app.)
La prima parte della censura è vana, visto che l'appellante non ha indicato le istanze istruttorie ingiustamente pretermesse dal giudice (l'ha fatto tardivamente in comparsa conclusionale), mentre la seconda parte si scontra con il dato contrario, accertato, della possibilità di realizzare il film nel periodo di cui si tratta;
inoltre, in concreto, non è stata allegata precisamente, e sul piano temporale e sul piano soggettivo, alcuna iniziativa da cui trarre l'assunto che non vi erano banche disposte ad effettuare sconti o anticipazioni.
La seconda e la terza prestazione erano l'anticipazione del “tax credit” al
[...]
e la presentazione della documentazione Controparte_7 utile a dare avvio alla produzione del film.
Per l'appellante, «non è stato considerato che per dare esecuzione ad un film/iniziare le riprese questo deve essere possibile e programmabile. Cosa avrebbe dovuto fare FO
12 Srl indicare al MiBact che in un futuro incerto ed imprevedibile avrebbe iniziato a girare un film senza produrre un piano di lavorazioni con date precise?» (p. 15).
Tuttavia, il mancato avvio delle riprese è riferibile all'appellante, che, come accertato dal giudice di primo grado e incontestato, era il «il soggetto che doveva realizzare il film»
(p. 4 sent.).
La stessa conclusione, perché riferibile alla censura dello stesso tenore, riguarda il mancato compimento di quanto necessario ad ottenere il credito d'imposta.
L'appellante avrebbe dovuto fare sottoscrivere un contratto all'attore e Parte_5 al suo agente.
L'appellante si è difeso, asserendo che «il giudice di primo grado non considera che la contrattualizzazione degli attori deve essere fatta con previsioni di impegno sul set ben precise con indicazione delle settimane. Nel caso di specie era impossibile» (p. 15 cit. app.).
Anche in questo caso l'appellante rappresenta scenari ipotetici e al contempo privi di compiuta illustrazione.
L'appellante non ha spiegato perché era impossibile programmare gli impegni sul set cinematografico dell'attore da scritturare.
Se il riferimento inespresso è al contesto sanitario, ancora una volta va ribadito che l'argomento del contesto emergenziale si è rivelato vano in concreto.
L'appellante avrebbe dovuto fare sottoscrivere un contratto di consulenza artistica editoriale a ( . CP_1 Testimone_12
L'appellante ha assunto, nuovamente, che per procedere all'operazione, occorreva avere una data certa di inizio del film.
L'appellante avrebbe dovuto spiegare perché non era stata fissata la data di inizio del film, cosa aveva impedito di fissarla e come si era attivata per raggiungere questo obiettivo, atteso che, nuovamente si ribadisce, su di essa gravava la realizzazione del film.
Un'ulteriore obbligazione a carico dell'appellante aveva ad oggetto l'assunzione del personale di scenografia entro il 14 dicembre 2020.
Ha scritto l'appellante che «si devono trovare le persone disposte a lavorare durante la e cosa altrettanto importante ci deve essere una data certa di inizio del film Pt_14 che purtroppo non c'era come mancava anche il direttore della fotografia che si rifiutava di partecipare alla produzione» (p. 16 cit. app.).
13 Gli enunciati, di tenore identico ai precedenti, si prestano alla reiterata censura di astrazione (ricerca delle persone) e di genericità (il motivo dell'assenza della data di avvio delle riprese), che rivelano la totale inerzia dell'appellante.
Con riguardo alla formulazione di una proposta economica all'attrice CP_4 entro il 28 ottobre 2020, l'appellante ha rappresentato che «ingaggiare l'attrice era semplicemente fuori budget ed impossibile da realizzare per una piccola produzione ed era una velleità del sig. che era impossibile realizzare anche per l'indisponibilità Tes_12 dell'attrice che nel cast era prevista la sicura partecipazione dell'attore che Parte_5 coinvolto nei noti scandali negli Stati Uniti non ha più lavorato negli ultimi 5 anni» (ibidem).
Anche questi enunciati scontano il difetto di essere ipotetici.
Si tratta infatti di mere supposizioni non suffragate da riscontri;
l'appellante non ha allegato di avere tentato invano di ingaggiare l'attrice.
In ultimo, l'appellante contesta il passaggio della sentenza, in cui il giudice di primo grado ha accertato che «[l]e polizze assicurative a tutela del cast, inoltre, potevano essere stipulate, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di tanto che Pt_1 successivamente esse sono state stipulate direttamente dalla convenuta» (p. 7 sent.).
Le difese dell'appellante sono eccentriche.
Il fatto che l'appellata non ha allegato di avere eseguito il pagamento è irrilevante perché non inficia l'accertamento della possibilità di contrarre contratti di assicurazione, compito che spettava svolgere all'appellante, mentre la questione del pagamento è una vicenda inerente ad un rapporto obbligatorio a cui l'appellante è estranea.
La contestazione della copia prodotta all'originale è solo annunciata dall'appellante, ma non è per nulla illustrata.
La circostanza che il contratto assicurativo risale al mese di aprile 2021, «quando si era aperta la finestra per girare e non al mese di dicembre 2020» (p. 16 cit. app.), contrasta con il dato contrario plurime volte ribadito circa la possibilità di realizzare il film anche nel periodo immediatamente successivo alla stipulazione del contratto.
Il fatto che non pare all'appellante che l'assicurazione coprisse il rischio da “Covid-
19”, di modo da indurla a chiedersi «cosa sarebbe successo se ci fosse stato un caso covid? Senza assicurazione?» (p. 17 cit. app.), esprime una sorta di premura per soggetti terzi e non una difesa della bontà del proprio operato.
Si deve allora concludere che il giudizio di colpa dell'appellante di cui alla sentenza appellata è ineccepibile.
14 Nella parte finale del motivo, l'appellante ha criticato la condotta della controparte, avvertendo che essa «non ha preso in considerazione metodi di produzione alternativi, revisione delle scadenze o altre misure adeguate per adattarsi alle circostanze straordinarie per conservare il contratto ed agire secondo buona fede, ovvero in modo onesto, leale e ragionevole nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali. Con una emergenza sanitaria mondiale l'interpretazione secondo buona fede può richiedere una comunicazione aperta e trasparente tra le parti, nonché uno sforzo collaborativo per trovare soluzioni che siano equilibrate e ragionevoli per entrambe le parti, adottando una visione flessibile e adattabile per far fronte ai cambiamenti imprevisti causati dalla COVID-19» (pp.
17 s. cit. app., cfr. anche p. 14: «L'assenza del direttore della fotografia rendeva necessario avviare negoziati per rinegoziare i termini contrattuali. Questo doveva includere una modifica delle scadenze, dei pagamenti o delle responsabilità in modo da adattarsi alla nuova situazione»), sicché «[i]l tribunale ha dunque immotivatamente statuito che il contratto è stato legittimamente risolto dalla » (p. 18 cit. app.). CP_2
Gli enunciati sono all'evidenza astratti, non avendo l'appellante assunto di avere proposto all'appellata una revisione del programma negoziale, e comunque generici, non avendo l'appellante riferito di quali metodi di produzione alternativi, di quale revisione delle scadenze o di quali misure di adeguamento alle circostanze straordinarie occorreva discutere.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato l'accoglimento della domanda risarcitoria avversaria.
Il tribunale ha ritenuto provato il danno patito dall'appellata per questa ragione: «La non contestazione specifica, peraltro, non riguarda solamente le voci di danno lamentate dalla convenuta, ma anche il budget ed il piano finanziario del film come allegati già con la comparsa costitutiva» (p. 9 cit. app.).
L'appellante ha affermato che «[i]l Tribunale non doveva porre a base della sua decisione un preventivo che peraltro non era stato allegato al contratto, infatti, non risultano prodotti l'Allegato A l'allegato C richiamati nell'art.
4.a del contratto. || Il documento 21 di controparte nulla prova di quanto in esso contenuto, infatti, non è sottoscritto da nessuno, pertanto i costi e le cifre in esso contenute non possono giustificare la decisione del
Tribunale che sulla sola base degli allegati ha ritenuto che controparte ha “…dettagliato quali sono stati i costi sostenuti o i mancati introiti, […] || La documentazione prodotta
15 da è stata contestata in giudizio pertanto la prova di quanto allegato da CP_2 controparte doveva essere verificata anche tramite una CTU per verificare se effettivamente quei costi fossero stati effettivamente sostenuti per la realizzazione del film e se vi era il nesso causale tra l'asserito inadempimento di e il diritto de ad Pt_1 Controparte_2 ottenere € 181.224,51 a titolo di danni. || Si richiama l'attenzione sul doc. 22 di controparte che rappresenta un semplice foglio di calcolo redatto a piacimento ed al quale viene riconosciuto il rango di prova da porre a base della decisione impugnata. || La tesi del giudice di primo grado sulla non contestazione specifica delle voci di danno lamentate dalla convenuta, del budget e del piano finanziario del film non coglie nel segno. || FO ha contestato l'intera pretesa risarcitoria e la documentazione allegata dalla CP_2
e ciò era sufficiente per invertire l'onere della prova» (pp. 18 ss. cit. app.).
Il motivo è infondato.
La prova del danno risiede, per il giudice, nella non contestazione specifica delle voci allegate dall'appellata, del budget e del piano finanziario.
L'appellante non ha dedotto alcuna violazione di legge in relazione all'applicazione del criterio decisionale (o principio) della non contestazione (art. 115, co. 1, c.p.c.).
La mancata allegazione al contratto del preventivo, la mancata sottoscrizione del documento n. 21, la formazione unilaterale del documento n. 22 sono eccezioni irrilevanti perché, si ripete, per il giudice di primo grado la prova riposa sulla non contestazione specifica delle difese avversarie.
Tra l'altro, i documenti richiamati dall'appellante (nn. 21 e 22 fasc. primo grado appellata) corrispondono proprio al budget e al piano finanziario, ritenuti non contestati dal giudice di primo grado, i quali si devono ritenere appartenenti alla sfera di conoscenza del soggetto preposto alla realizzazione di un film.
Avuto riguardo al tema della non contestazione [«(l])documentazione prodotta da
[...]
è stata contestata in giudizio (…) FO ha contestato l'intera pretesa risarcitoria CP_2
e la documentazione allegata dalla ], vale la censura di genericità. CP_2
L'appellante non ha esposto precisamente quali contestazioni aveva mosso, avendo cura di riprodurle e di indicare gli atti difensivi in cui erano contenute, sì da consentire alla controparte ogni migliore difesa e a questa corte ogni migliore accertamento anche in punto di tempestività della contestazione.
Inoltre, va osservato che il tribunale non ha affermato che l'appellante non aveva fatto contestazioni, ma che non lo aveva fatto specificamente.
16 Con questa difesa, l'appellante è ricaduto nel vizio già rilevato dal giudice allora, vale a dire il compimento di un'attività assertiva generica.
Il motivo è rigettato.
3. Con il terzo motivo, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, proposta in riconvenzione.
Il tribunale ha così motivato la statuizione: la domanda «è radicalmente infondata sia perché, come visto nei paragrafi che precedono, la responsabilità per la risoluzione del contratto è da addebitare a (e dunque la parte inadempiente non è legittimata a Pt_1 chiedere il risarcimento del danno in quanto danno “giusto” e non ingiusto), sia per totale mancanza di elementi di prova a suo supporto, il che impedisce pure la liquidazione in via equitativa, mancando anzi addirittura le necessarie allegazioni degli elementi costitutivi dei danni patiti. || Parte attrice, nel caso di specie, neppure ha allegato quali sarebbero gli elementi costitutivi o di prova, anche presuntivi, di tale danno, il quale non può ritenersi sussistente in re ipsa» (p. 10 sent.).
Merita di essere riprodotto il motivo d'appello alla lettera: «Come si evince dagli atti di causa ha fornito elementi di prova a sostegno della sua domanda ed ha chiesto Pt_1
l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta nonché l'ammissione alla prova per testi, ma il giudice di primo grado immotivatamente non ha valutato la produzione documentale, le specificazioni in atti ed ha rigettato tutte le istanze ritenendo la causa matura per la decisione» (p. 20 cit. app.).
Il motivo è manifestamente inammissibile per plurimi motivi.
In primo luogo, va evidenziato che la statuizione è fondata su plurime rationes, vale a dire la responsabilità dell'appellante per la sorte infausta (dell'esecuzione) del contratto, la mancanza di elementi di prova e (prima ancora) l'allegazione degli elementi costitutivi della domanda.
L'appellante si è limitato a censurare la seconda ragione – la mancanza di prova – e nulla ha detto con riguardo alle altre ragioni e segnatamente all'assenza di asserzioni che fossero rappresentative dell'illecito imputabile alla controparte.
Così facendo, l'appellante non ha soddisfatto l'onere a suo carico prescritto al fine di evitare la formazione del giudicato sul capo impugnato [«è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione
17 avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza», Cass. civ., sez.
III^, sent. 6 luglio 2020, n. 13880].
In secondo luogo, l'appellante ha fatto un generico richiamo alle istanze istruttorie, anziché proporre uno specifico motivo di appello sul rigetto delle medesime.
Non è certo dovere del giudice compulsare le singole istanze per selezionare quelle che potrebbero rivestire un'apparente utilità per la posizione dell'appellante, operazione che si rivelerebbe arbitraria, a maggior ragione in presenza di un'attività assertiva di parte assolutamente lacunosa, secondo l'accertamento (incontrastato) del tribunale.
Il motivo è rigettato (in rito).
4. Con il quarto motivo, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza inerente al rigetto della domanda di condanna dell'appellata al pagamento delle spese preparatorie sostenute per l'esecuzione del contratto per la produzione del film.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Il giudice di primo grado ha negato la ripetibilità delle spese allegate dall'appellante,
«in quanto, qualora ciò avvenisse, la convenuta vedrebbe accrescersi il delta fra costo del film e Contributi pubblici, delta che, tuttavia, secondo le previsioni contrattuali, erano a carico di || In altre parole, dal momento che le somme oggetto della domanda Pt_1 principale di parte attrice sono eccedenti rispetto ai contributi pubblici ricevuti da CP_1
, esse non possono essere retrocesse a in quanto, se ciò fosse disposto, la
[...] Pt_1 convenuta vedrebbe aumentato il danno di cui ha chiesto ristoro in questa sede» (p. 13 sent.).
L'appellante ha anzitutto assunto che la decisione «è errata poiché il tribunale non ha considerato che non ha potuto adempiere a causa di forza maggiore come non ha Pt_1 considerato che i calcoli, le prove offerte e le spese che sostiene di aver CP_2 affrontato non erano né certe né liquide ed anzi sono state contestate da per essere Pt_1 in molti casi dei semplici fogli redatti dalla convenuta. Pertanto era necessario istruire la causa per verificare la bontà dei documenti e l'effettivo dare/avere tra le parti» (p. 21 cit. app.).
Gli enunciati sono all'evidenza inconferenti rispetto alla questione in esame.
L'appellante ha ripreso, tra l'altro genericamente, le difese circa l'assenza di colpa nell'inadempimento e la mancanza di prova dei danni patiti dalla controparte, mentre il capo censurato riguarda la ripetibilità delle spese da essa sostenute.
Per questa parte, il motivo è inammissibile.
18 L'appellante ha poi dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Il motivo è in questa parte infondato.
L'appellante ha rilevato che, siccome l'appellata aveva chiesto in subordine la compensazione tra la somma cui aveva diritto per i danni patiti e quella dovuta alla controparte a titolo di restituzione delle spese, il giudice ha violato il divieto di ultrapetizione, non avendo dato seguito alla compensazione: «se il Tribunale ha accertato che la convenuta deve avere € 181.224,51 e che all'attrice vanno restituiti € 49.521,04 avrebbe dovuto detrarre questa somma dall'importo riconosciuto alla convenuta in ossequio alla domanda di controparte invece di negare la restituzione affermando che in tal caso la convenuta subirebbe un danno», così si è espressa l'appellante (p. 21 cit. app.)
L'assunto parte dalla premessa errata che il giudice di primo grado ha accertato il diritto dell'appellante alla restituzione della somma.
Pertanto, non ricorre il vizio denunciato.
Il motivo è rigettato.
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dalla somma del valore dei crediti pretesi dall'appellante con le due domande proposte ai sensi dell'art. 10, co. 2 c.p.c. (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 9.991,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
19
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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