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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
Oggetto: SENTENZA Opposizione Decreto
nella causa civile iscritta al n.9925/22 del ruolo civile contenzioso, promossa Ingiuntivo. n.2185/2022 da ditta in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Muscatello mandato in atti
Attrice
Opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Marco Reale mandato in atti
Convenuta Opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 27.12.2022
regolarmente notificato la ditta persona del legale Parte_1
Controparte_ rappresentante pro - tempore conveniva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro-tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento provvisto di provvisoria esecutorietà n.2185/22 del
30.10.2022 avente ad oggetto fornitura e posa in opera infissi alluminio.
Sostanzialmente l'opponente asseriva la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto ( insussistenza della pretesa avanzata per difetto di un credito certo liquido ed 2
esigibile). Evidenziava, in ogni caso, che la fornitura effettuata dalla società
opposta veniva contestata dalla committenza ( dalla Contestava il Parte_2
regime Iva applicato dalla società Opposta.
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale nella piena impugnativa di
quanto ex adverso dedotto e rilevato concludeva chiedendo, chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed i diritto con risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite
La causa veniva istruita con produzione documentale precisate le conclusioni la causa veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 30.05.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
Premesso che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Attore
sostanziale) Cass. civ. sez. III, 03/03/2009, n. 5071
Nella specie al nostro esame gli assunti dell' opponente oltre che privi di pregio giuridico sono rimasti sprovvisti di idoneo supporto probatorio mentre,
per altro verso, l'opposta ha provato la fondatezza delle pretese fatte valere con il decreto ingiuntivo in oggetto.
Tanto avveniva attraverso la prova testimoniale e la produzione della documentazione versata in atti, in particolare il teste legale Tes_1
rappresentate della committente principale confermava l'avvenuta Parte_3
fornitura presso l'opificio industriale della per come descritta nei Parte_3
preventivi di spesa e nelle fatture nonché
l'assenza di Vizi e/o difetti degli infissi e degli accessori. 3
E, comunque, in generale attraverso la documentazione versata in atti, è
stato agevole ricostruire la dinamica dei rapporti intercorsi tra parti ed ha portato questo Giudicante a ritenere agevolmente provato l'importo richiesto dalla società opposta e posto a base del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto al contestato regime iva applicato alla società opposta, in disparte la genericità della contestazione, le fatture in oggetto concernono prestazioni “ di fornitura e posa in opera di infissi e come tali non si ritengono assoggettabili al meccanismo del “ reverse charge” alla luce della circolare n.37 del
22.12.2015 pure richiamata alla società opposta. Alla luce di quanto sopra è
evidente che l'opposizione va rigettata perché infondata in fatto ed in diritto
Disattesa, tuttavia, la richiesta di risarcimento ex art.96 c.p.c. perché non ne ricorrono i presupposti.
Quanto alle spese le stesse rimangono a carico dell'opponente, e, vengono determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni eccezione disattesa, così dispone:
1)Rigetta l' Opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1258/2022 emesso dal Tribunale di Lecce in data 30.10.2022
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in complessivi €. 3.800,00= di cui 200,00 per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge
Lecce, 30.05.2025 Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
Oggetto: SENTENZA Opposizione Decreto
nella causa civile iscritta al n.9925/22 del ruolo civile contenzioso, promossa Ingiuntivo. n.2185/2022 da ditta in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Muscatello mandato in atti
Attrice
Opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Marco Reale mandato in atti
Convenuta Opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 27.12.2022
regolarmente notificato la ditta persona del legale Parte_1
Controparte_ rappresentante pro - tempore conveniva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro-tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento provvisto di provvisoria esecutorietà n.2185/22 del
30.10.2022 avente ad oggetto fornitura e posa in opera infissi alluminio.
Sostanzialmente l'opponente asseriva la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto ( insussistenza della pretesa avanzata per difetto di un credito certo liquido ed 2
esigibile). Evidenziava, in ogni caso, che la fornitura effettuata dalla società
opposta veniva contestata dalla committenza ( dalla Contestava il Parte_2
regime Iva applicato dalla società Opposta.
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale nella piena impugnativa di
quanto ex adverso dedotto e rilevato concludeva chiedendo, chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed i diritto con risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite
La causa veniva istruita con produzione documentale precisate le conclusioni la causa veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 30.05.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
Premesso che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Attore
sostanziale) Cass. civ. sez. III, 03/03/2009, n. 5071
Nella specie al nostro esame gli assunti dell' opponente oltre che privi di pregio giuridico sono rimasti sprovvisti di idoneo supporto probatorio mentre,
per altro verso, l'opposta ha provato la fondatezza delle pretese fatte valere con il decreto ingiuntivo in oggetto.
Tanto avveniva attraverso la prova testimoniale e la produzione della documentazione versata in atti, in particolare il teste legale Tes_1
rappresentate della committente principale confermava l'avvenuta Parte_3
fornitura presso l'opificio industriale della per come descritta nei Parte_3
preventivi di spesa e nelle fatture nonché
l'assenza di Vizi e/o difetti degli infissi e degli accessori. 3
E, comunque, in generale attraverso la documentazione versata in atti, è
stato agevole ricostruire la dinamica dei rapporti intercorsi tra parti ed ha portato questo Giudicante a ritenere agevolmente provato l'importo richiesto dalla società opposta e posto a base del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto al contestato regime iva applicato alla società opposta, in disparte la genericità della contestazione, le fatture in oggetto concernono prestazioni “ di fornitura e posa in opera di infissi e come tali non si ritengono assoggettabili al meccanismo del “ reverse charge” alla luce della circolare n.37 del
22.12.2015 pure richiamata alla società opposta. Alla luce di quanto sopra è
evidente che l'opposizione va rigettata perché infondata in fatto ed in diritto
Disattesa, tuttavia, la richiesta di risarcimento ex art.96 c.p.c. perché non ne ricorrono i presupposti.
Quanto alle spese le stesse rimangono a carico dell'opponente, e, vengono determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni eccezione disattesa, così dispone:
1)Rigetta l' Opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1258/2022 emesso dal Tribunale di Lecce in data 30.10.2022
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in complessivi €. 3.800,00= di cui 200,00 per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge
Lecce, 30.05.2025 Il G.O. Marilena Caroppo