Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 6892
CASS
Sentenza 14 marzo 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, si è pronunciata sul ricorso proposto da una persona fisica avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a due sanzioni amministrative. La ricorrente era stata sanzionata per aver parcheggiato in zona regolamentata senza titolo autorizzativo e per aver sostato in uno spazio riservato ai veicoli delle persone invalide senza esporre il relativo contrassegno. Il Tribunale aveva ritenuto che il contrassegno invalidi non fosse sufficiente per la sosta in zona regolamentata, poiché tale beneficio è meramente economico e non di mobilità, e che per la sosta negli spazi riservati agli invalidi fosse necessario esibire il contrassegno in originale, non una fotocopia, la cui esibizione in tale formato confermava la mancata autorizzazione al momento dell'infrazione. La ricorrente aveva sollevato due motivi di ricorso: il primo, concernente la violazione dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992, lamentando che il Tribunale non avesse considerato che l'originale del contrassegno era stato riconsegnato per il rinnovo e che fosse ancora efficace; il secondo, relativo alla medesima norma, contestando l'interpretazione secondo cui il contrassegno invalidi non legittimasse la sosta negli spazi a pagamento qualora non vi fossero posti riservati ai disabili. Il Comune di Bari si era costituito in resistenza.

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. In relazione al primo motivo, ha chiarito che l'art. 381 del D.P.R. 495/1992, come modificato, impone l'esposizione del contrassegno invalidi in originale per la sosta negli spazi riservati, al fine di consentire i controlli e assicurare l'uso personale dell'autorizzazione, non essendo ammissibile l'utilizzo di fotocopie, nemmeno in pendenza della pratica di rinnovo. Ha sottolineato che, in caso di necessità di continuità nell'uso del contrassegno, è onere del titolare richiedere un titolo autorizzatorio temporaneo o un duplicato, non potendo la riconsegna dell'originale per il rinnovo giustificare l'esposizione di una copia. Per quanto concerne il secondo motivo, la Corte ha affermato che, alla data dell'infrazione, l'art. 188 del Codice della Strada non prevedeva alcuna esenzione dal pagamento della sosta nelle aree a pagamento per i titolari di permesso disabili, salvo che per gli stalli a loro espressamente riservati. Ha precisato che la gratuità della sosta in tali aree, introdotta solo successivamente con il D.L. n. 121/2021, configura un vantaggio meramente economico e non di mobilità, e che la facoltà di sosta in deroga ai divieti generali è limitata alle ipotesi in cui il divieto sia stato stabilito con provvedimento specifico dell'autorità competente e non costituisca grave intralcio al traffico. Pertanto, il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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Massime1

Ai fini della sosta negli spazi riservati ai veicoli a servizio delle persone invalide è necessario che l'apposito contrassegno sia esposto in originale, al fine di assicurare l'uso personale dello stesso ed agevolare i prescritti controlli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato l'opposizione alla sanzione amministrativa per violazione dell'art. 381 d.P.R. n. 495 del 1992, irrogata a una persona invalida che aveva esposto il contrassegno in fotocopia, avendo riconsegnato l'originale al Comune ai fini del rinnovo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 6892
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6892
    Data del deposito : 14 marzo 2025

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