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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'avv. ta Antonina Martines, nell'interesse dell'Amministrazione Condominiale “ appellante nonché Parte_1
dall'avv. Francesco Paolo Amalfa nell'interesse del Parte_2
appellato - visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 194/2019 R.G.
avente per oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in tema di canoni idrici
vertente tra
(C.F. ) in Parte_3 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Antonina Martines, giusta procura in atti. appellante
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 P.IVA_2
indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo
Amalfa, giusta procura in atti (in calce al ricorso per decreto ingiuntivo). appellato
Agente per la Riscossione della provincia di Controparte_1
SI (P. Iva ) oggi P.IVA_3 CP_2
1 appellata non costituita
in fatto e in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp.
att. c.p.c.
L'Amministrazione Condominiale “ ha interposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 31/2018 depositata/pubblicata il 26.06.2018 (mai notificata) resa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. a definizione del giudizio di opposizione ex art. 22 legge 689/1981 (R.G. n. 283/2010)
promosso avverso la cartella esattoriale n. 29520090023735157 - per la declaratoria di prescrizione di tutte le somme richieste per l'anno 2001 a titolo di consumi d'acqua, ad eccezione di quelle risultanti tra la differenza dei consumi di tutti i singoli contatori e quelle del contatore condominiale - contro la e contro il . Controparte_1 Parte_2
Nel giudizio di primo grado si sono costituite in resistenza: a)
l'amministrazione comunale, chiedendo dichiararsi dovuta, al Parte_2
, la somma di € 3.109,44 per la fornitura idrica effettuata nell'anno
[...]
2001; b) la eccependo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, in relazione alle censure proposte e, accertata la legittimità dell'operato, chiedendo il rigetto del ricorso o la manleva dell'Ente impositore.
pag. 2/17 Il gravame è stato affidato ai motivi inerenti a: a) erroneità del capo della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto come “correttamente eseguita”
la consulenza tecnica d'ufficio ponendo, i relativi risultati, a base della valutazione di esattezza dei conteggi prodotti “dai quali è scaturita la
differenza tra i consumi del contatore generale e quella dei singoli contatori” senza, invece, tenere in considerazione l'applicazione, da parte del comune di , di conteggi in via presuntiva sulla scorta di Pt_2
regolamento interno “senza che questo venisse notificato all'amministrazione condominiale o comunque accettato dal ” Parte_4
escluso nel quesito posto nel mandato (essendo “espressamente richiesta
nel quesito formulato dal Giudice di Pace la non applicabilità del
Regolamento”) così instando per la rinnovazione delle indagini peritali;
b)
erroneità della statuizione con cui è stata ritenuta “nulla la costituzione del nuovo procuratore in subentro come pure le sue richieste” per essere, la comparsa di costituzione di nuovo procuratore, afflitta da mero refuso costituito dal riferimento a condominio diverso ( Parte_4 CP_3
da quello opponente
[...] CP_4
al cospetto, peraltro, di “idonea procura rilasciata
[...]
dall'Amministratore pro tempore, posta in calce alla comparsa di costituzione in subentro” e senza l'assegnazione di termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, ex art. 182 co. II c.p.c.; c)
all'ingiustizia/erroneità della condanna alle spese di lite posta a carico del
. Parte_4
pag. 3/17 L'appello è stato trattato nella resistenza del solo comune di , Pt_2
concludente per il rigetto del gravame con conferma della sentenza appellata.
La causa – acquisito il fascicolo di primo grado RG n. 283/2010 (cfr.
ordinanza del 19.10.2021) e denegata la chiesta inibitoria con ordinanza pubblicata l'11.5.2023, recante delibazione sul filtro ex art. 348 bis c.p.c. -
viene decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Premessa la contumacia dell'appellata – oggi divenuta Controparte_1
in forza di successione ex lege Controparte_5
– attinto dalla notifica con PEC del 27.1.2019 il procuratore costituito in primo grado – restando, in ogni caso, per il principio della ragione più
liquida, irrilevante la posizione del concessionario della riscossione rispetto al tenore delle censure (attinenti alla pretesa creditoria facente capo all'ente impositore titolare del rapporto di fornitura idrica, ) Parte_2
come pure dei motivi di gravame articolati - procedendo - per una migliore esegesi dei motivi di gravame, in vista della delimitazione dell'effetto devolutivo a norma degli artt. 346 e 329 c.p.c. - alla lettura congiunta dell'atto d'appello, del ricorso in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado e della sentenza appellata, si ricava che con la sentenza n.
31/2018 sono stati respinti – seppur con motivazione sinteticamente espressa – i profili articolati nel ricorso in opposizione in termini di: a)
prescrizione della pretesa a titolo di canoni per consumi idrici relativi pag. 4/17 all'anno 2001 - richiesti dal comune di con raccomandata A/R del Pt_2
4.10.2007 – avendo, il primo giudice, affermato con riferimento alla fattura n. 8058/2003 “per il cui debito era(no) stati inviati al (i.e. Per_1
l'amministratore del condominio) atti idonei ad interrompere la prescrizione nel 2006 e 2007”; b) infondatezza della pretesa per i canoni idrici richiesti (relativi all'anno 2001) perché le somme – oggetto di ingiunzione/intimazione di pagamento attraverso la cartella esattoriale notificata dall'allora in data 11.3.2010 preceduta dalla raccomandata CP_1
del 4.10.2007 recante sollecito di pagamento della somma pari ad €
2.452,15 – richieste al “ ” sono state erroneamente Parte_4 Pt_1
conteggiate, non avendo, l'ente fornitore, provveduto alla lettura di molti dei singoli contatori – né comunicato al la difficoltà di lettura Parte_4
in guisa da attivare la richiesta di sostituzione/riparazione – e, dunque,
avendo illegittimamente conteggiato sul contatore generale i consumi facenti capo ai singoli contatori.
Con l'atto d'appello – scrutinato ai sensi degli artt. 342 e 346 c.p.c. – non risulta, anzitutto, riproposta in modo specifico l'eccezione di prescrizione.
Non rileva, infatti, in tal senso il richiamo al ricorso di primo grado contenuto nelle conclusioni rassegnate nell'appello - “Ritenere e dichiarare
fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, accogliere tutte le domande svolte dall Parte_3
in persona dell'amministratore pro tempore, con
[...]
l'opposizione a cartella esattoriale ex art. 22 l. 689/1981 - R.G. n.
pag. 5/17 283/2010, come proposta in primo grado, che qui devono intendersi integralmente riproposte e trascritte” (cfr. punto n. 6) conclusioni atto d'appello) – giacché privo del crisma della specificità e, altresì, in contrasto con il tenore delle conclusioni rassegnate nel punto successivo – aventi ad oggetto la rinnovazione della CTU “ al fine di verificare - con riferimento all'anno 2001 - l'esattezza dei conteggi effettuati dal e Parte_2
comunque se la somma richiesta sia stata ricavata o meno dalla differenza
tra i consumi del contatore generale del ed i Controparte_4
consumi dei singoli contatori effettivamente misurati” – (cfr. punto n. 7)
conclusioni atto d'appello).
Sicché, in quanto eccezione non riproposta, ne è precluso in questa sede il riesame.
Il gravame, invero, veicola (recte ripropone) la tesi della illegittimità della richiesta di pagamento – seguita dalla notifica della cartella a cura dell'allora – operata sulla base di un calcolo Controparte_1
presuntivo che prescinde dal consumo della singola utenza - in contrasto col dovere del , quale Ente gestore, di “provvedere alla Parte_2
ripartizione dei consumi mediante un'adeguata lettura dei contatori di proprietà dei singoli condomini” (cfr. pag. 6 appello) -lamentando la carenza di coerenza, logicità ed esaustività dei risultati della CTU posta a base della decisione, perché basata sull'uso del criterio presuntivo – tramite riferimento al regolamento interno del comune nel calcolo dei consumi,
presupposto come valido ed efficace ma oggetto, invece, di contestazione –
pag. 6/17 e, quindi, fonte della illegittima conclusione relativa alla correttezza del calcolo operato sub specie di inclusione dei consumi riferibili ai singoli contatori, al contatore generale.
Così circoscritto il tema di indagine va, altresì, premesso che non attinta dai motivi di gravame è la statuizione relativa alla esistenza di due contratti:
“uno per il consumo di ogni singolo condomino ed uno per il condominio”
(cfr. pag. 3 sentenza appellata).
Sicché, occorre verificare quale sia, al cospetto dell'esistenza di due contratti, la portata – vincolante o meno – del regolamento interno.
Quest'ultimo, infatti, viene additato dall'appellante quale fonte di regolazione del rapporto non applicabile, perché non oggetto di comunicazione al condominio – né a fortiori di adesione - titolare, come si evince dalle sue stesse deduzioni oltreché dal ricorso introduttivo, di un rapporto di fornitura preesistente alla adozione del regolamento sulla cui efficacia si basano le conclusioni della CTU – adottato – per come risulta dalle difese dell'appellato – in virtù di delibera del Commissario
straordinario n. 16 del 7.4.2000 (il cui art. 29 disciplina l'ipotesi della quantificazione dei consumi in caso di impossibilità di lettura dei misuratori individuali).
Dalla lettura della sentenza appellata e dalle difese spiegate sia dall'appellante, sia dal comune appellato, consta che la CTU – sulle cui conclusioni si è basata la sentenza gravata stessa – riportando la metodologia di calcolo fissata dal regolamento comunale, ha riscontrato la
pag. 7/17 correttezza dei conteggi applicati dal comune in via presuntiva secondo il regolamento vigente (cfr. note conclusive nell'interesse del Parte_4
opponente sub fascicolo prime cure;
pag. 7 comparsa responsiva del comune appellato).
Chiare, al riguardo, le difese dell'appellato, ricostruttive del motivo di appello principale articolato dal : “il Controparte_4 CP_4
afferma, anche in sede di appello, che le somme pretese dall
[...] Pt_5
per il consumo segnato dal contatore generale sarebbero non dovute e ciò
perché l'Ente, nella specie, non avrebbe effettuato la lettura dei contatori
dei singoli utenti (perché assenti o per illeggibilità del contatore) e,
dunque, avrebbe “caricato” sul contatore generale detto consumo individuale”(cfr. pagg.
2-3 memoria responsiva appellato).
Tanto chiarito, venendo, funditus, al cuore della fattispecie, va premesso che sotto il profilo metodologico non è riscontabile la lamentata carenza di coerenza della CTU e, anche per tali ragioni, non ne viene disposta la rinnovazione.
Le doglianze alla stessa rivolte, infatti, sono limitate al fatto in sé
dell'applicazione del criterio presuntivo prescritto dal regolamento
comunale per la individuazione del dato riferibile ai contatori dei singoli,
non leggibili o la cui lettura è stata registrata come non possibile.
Il riferimento, operato dalla CTU, al criterio presuntivo previsto dalla normativa regolamentare adottata in forza di delibera n. 16/2000 (7.4.2000)
risulta, del resto, dalla stessa sentenza appellata, tramite il riferimento pag. 8/17 all'esame, operato dalla CTU, alla scheda relativa al consumo di tutti i
singoli condomini, rivelatrice della applicazione, per taluni, del “consumo presuntivo” senza, poi, omettere l'attività di decurtazione, dal consumo imputabile al contatore generale, del consumo (i.e. della sommatoria)
riferibile ai contatori dei singoli condomini (per quelli con contatore illeggibile, dunque, computando la quota presuntiva).
Di questo procedimento, infatti, dà riscontro specifico la sentenza appellata
(cfr. pag. 4 sentenza appellata ove consta riferimento al periodo dal
23.1.2001-23.1.2002 in cui “il consumo idrico intestato alla scheda madre
del condominio era di mc 14.6218 la sottrazione di questo totale a quello
di tutti i condomini da come risultato è di mc 3972, che è quanto richiesto dal comune di al condominio con la fattura n. 8058/03”) Pt_2 Pt_1
Sicché, poiché, a ben vedere, le critiche dell'appellante si concentrano sul calcolo operato per i contatori di cinque condomini (“per n. 4 condomini
era stato applicato il criterio della media dei consumi, mentre per un
condominio era stato applicato il criterio del consumo presunto di mc
100”) senza, invece, riferirsi in modo specifico – ovvero con indicazione di quanto avrebbe dovuto sottrarsi dal consumo imputato al contatore generale
- ad una omessa sottrazione dei consumi dei singoli da quelli imputabili al contatore generale, la contestazione, per come proposta, non può condurre al riesame della questione e, quindi, non può dare vita a rinnovazione delle indagini non risultando, per quanto articolato nel relativo motivo di appello, la lamentata illogicità della CTU.
pag. 9/17 Poiché la somministrazione d'acqua è avvenuta in forza di rapporto di diritto comune – come dimostra la presenza, già accertata nella sentenza appellata e non investita dalle critiche dell'appellante, di due tipologie contrattuali costituenti fonte del vincolo sinallagmatico tra utenti (utente condominio e utenti singoli condomini) ed ente erogatore/gestore -
riconosciuta, altresì, dall'ente appellato (“nel caso in esame tra il
e il comune di è stato stipulato un contratto Parte_4 Pt_1 Pt_2
di fornitura idrica”) – vale ricordare che in tema di somministrazione, grava sul somministrante l'onere della prova della piena funzionalità del contatore, spettando, invece, al fruitore, la dimostrazione che l'eccessività
dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/11/2016,
n.23699).
Nella specie, ove le censure articolate dal tendano ad una Parte_4
contestazione del quantum dei consumi – sotto il profilo della loro onerosità – perché frutto di calcolo presuntivo, va osservato che già il compendio assertivo di cui al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione – oltreché l'atto di appello propositivo delle medesime questioni – è privo di riferimento ad anomalie incidenti come fattori esterni al controllo dei singoli condomini, non evitabili con un'attenta custodia. Le
pag. 10/17 deduzioni dell'appellante, infatti, lamentano che la lettura del contatore dei singoli sia stata operata – per cinque condomini – con metodo presuntivo e della media dei consumi, in virtù di fattori quali la assenza dei condomini medesimi ovvero la non intellegibilità del contatore (dati, questi,
indistintamente riferiti a tutti e cinque i condomini cui inerisce la lettura del contatore figlio).
Sicché, così impostata, la doglianza non veicola - già sotto il profilo della prospettazione - alcuna anomalia non imputabile di natura oggettiva esulante dalla sfera di controllo dei singoli.
Ciò, pertanto giustifica il riferimento al criterio presuntivo.
Né all'uso di tale criterio osta il fatto che lo stesso sia contemplato in una delibera del commissario straordinario che ha portato all'adozione di nuovo regolamento interno recante specifica disciplina dei consumi presuntivi,
applicabili in caso di illeggibilità del contatore (o all'ipotesi in cui la lettura non sia possibile per assenza del proprietario).
La modifica del contenuto del contratto – per ciò che qui rileva, a mezzo della delibera n. 16/2000 che l'effetto della modifica produce a seguito di iniziativa unilaterale dell'ente – è stata adottata in epoca (7.4.2000)
antecedente al periodo di applicazione (2001) oggetto di sollecito di pagamento con raccomandata del 4.10.2007; né, per ciò che viene in questa sede dedotto, ha riguardato direttamente le tariffe ma, piuttosto, le modalità
di riscontro dei consumi dei singoli condomini utenti attraverso lo pag. 11/17 strumento regolamentare adottato tramite della delibera (cfr. art. 29 sub
doc. n. 3 fascicolo appellato).
Sicché, poiché i motivi di opposizione non veicolano - né a ciò provvede l'appello – specifiche censure in termini di cattivo funzionamento del contatore – di quello generale e di quelli facenti capo ai singoli condomini
– né, ancora, si traducono in censure in termini di inesatto adempimento –
sub specie di omessa/imparziale/non continua erogazione della fornitura d'acqua ovvero eccessività della tariffa in rapporto a quanto pattuito, la sola contestazione del criterio presuntivo cristallizzato nel regolamento comunale costituente fonte del rapporto negoziale, adottato con la citata delibera n. 16/2000 è, allora, inidonea a condurre ad una valutazione di infondatezza della pretesa dell'ente, tenuto conto dell'accertamento della correttezza del conteggio insito nella espletata CTU (priva del vizio di illogicità denunciato dall'appellante).
Del resto, poiché le previsioni contenute nel regolamento comunale integrando il rapporto di somministrazione di acqua potabile concluso dal con il condominio quale soggetto privato, hanno natura negoziale Pt_2
- enucleando le condizioni generali del contratto di utenza pubblica e caratterizzandolo (anche) in termini di contratto per adesione, ex art. 1341,
comma 1, c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/07/2018, n. 19154) – in un contesto in cui anche le difese dell'appellante confermano la natura privatistica del rapporto – così ove consta il riferimento alla “produzione
del regolamento comunale di fornitura di acqua potabile che, come ovvio,
pag. 12/17 prende in considerazione una serie indefinita di rapporti, prescindendo dal singolo rapporto di fornitura con l'utente finale” (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2024) - la mancanza di deduzioni, già nel ricorso in opposizione introduttivo del giudizio di prime cure, preclude la disamina della questione – in quanto avulsa dal thema disputandum del presente appello – relativa all'applicazione di clausole vessatorie ovvero difformi dal paradigma richiesto ai sensi dell'art. 1341 co. II c.c.
Né, peraltro, a diverso esito può pervenirsi anche considerando il motivo di gravame come diretto a denunciare l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice tenuto conto, tra le altre, della genericità della doglianza “Erra il Giudice di Prime Cure sotto un duplice
aspetto:
1. perché non valuta le contestazioni tempestivamente e
reiteratamente mosse da questa difesa avverso l'elaborato peritale,
assolutamente deficitario e non rispondente ai quesiti posti;
2. perché non
considera la copiosa documentazione depositata da parte opponente” (cfr.
pagg.
7-8 appello).
È, al riguardo, sufficiente osservare che non è riscontrabile,
nell'esposizione del motivo, enunciazione tecnica specifica – anche attraverso l'eventuale trascrizione di segmenti pregnanti delle osservazioni mosse tramite tecnico in grado di interloquire, nel contraddittorio tecnico con il perito dell'ufficio – dei rilievi e del diverso risultato cui avrebbe dovuto pervenirsi – con ciò corroborandosi la inammissibilità della istanza di rinnovazione delle indagini peritali – vertendo, comunque, la pag. 13/17 documentazione cui si riferisce la difesa dell'appellante, alle sentenze di merito che hanno deciso altri ricorsi in opposizione proposti nei confronti del (costituenti, quindi, documenti rientranti nel libero Parte_2
apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c.).
Dall'atto d'appello, inoltre, emerge la deduzione della censura avverso la
CTU in termini – “Il CTU con relazione integrativa – in riferimento ai
contatori mancanti o non funzionanti – rimandava all'art. 34 del
Regolamento, il quale testualmente recita
“allorquando l'utente ritiene errate o improbabili le indicazioni del
contatore, il Servizio acquedotto, su richiesta dello stesso, provvederà alla
sostituzione del contatore o alla verifica mediante contatore campione.
Qualora la verifica dovesse riscontrare il lamentato difetto, le spese
relative alle prove resteranno a carico del e l'eccedenza di Pt_2
consumo contabilizzata verrà detratta in base alle indicazioni del nuovo contatore...” e concludeva asserendo che “non potendo entrare nel merito
della funzionalità o meno del singolo contatore, si era limitato a verificare
la correttezza dei conteggi applicati dal in via presuntiva secondo Pt_2
il regolamento vigente” (cfr. pag. 9 appello) – inquadrabili, anche in questa sede, come assenza di contestazione rispetto alle difese, specificamente articolate dall'ente sub specie di omessa contestazione, da parte del dei “ singoli atti di gestione contrattuale posti in essere Parte_4
annualmente dall'ente nelle forme contrattuali né, tanto meo,
l'amministratore del ovvero i singoli condomini, hanno mai Parte_4
pag. 14/17 sollevato alcuna obiezione, né in ordine alle modalità di lettura, né in
ordine alla registrazione dei consumi, né infine, con riferimento alle modalità di gestione del servizio”(cfr. pag. 6 memoria costituzione appellato).
Incontestata, in definitiva, è sia la fornitura idrica anche al condominio appellante sia la funzionalità del misuratore generale e dei singoli contatori.
Quanto al motivo d'appello enucleato– ovvero “riesame della sentenza sotto il profilo della eccepita nullita' della costituzione del nuovo procuratore di parte opponente” (cfr. lettera b) appello) – lo stesso, al di là
della non condivisibilità del percorso argomentativo cristallizzato nella sentenza appellata – così ove espone “Seppur ritenuta nulla la costituzione
del nuovo procuratore in subentro come pure le sue richieste, va fatta salva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta ab origine nel ricorso iniziale e
dallo stesso procuratore reiterata in udienza in data anteriore alla rinuncia al mandato” senza aver prima proceduto alla assegnazione del termine perentorio previsto ex art. 182 co. II c.p.c. (anche in ciò risiedendo la necessità di definire il presente gravame con sentenza e non con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. testo ratione temporis applicabile) – si rivela, nella sostanza, mancante di un interesse specifico, attuale e concreto.
La declaratoria – presupposta dal primo giudice – di nullità della comparsa recante costituzione di nuovo procuratore in subentro, con la conseguente nullità a cascata di tutti gli atti successivamente effettuati, non ha, infatti,
pag. 15/17 impedito la definizione, nel merito, dell'opposizione interposta avverso la cartella n. 29520090023735157.
Le spese del gravame, tuttavia, vanno compensate – tra tutte le parti - attesa la presenza – desumibile già dalle difese dell'appellante e dalle eccezioni dell'ente appellato, oltreché dai documenti prodotti sub specie di sentenze di merito in tema di somministrazione d'acqua (ferma, comunque, la eterogeneità delle fattispecie o, comunque, la non piena sovrapponibilità,
specie rispetto alla individuazione della irregolarità dei conteggi) - nella specifica materia della fornitura idrica, di statuizioni di merito uniformi.
Trova, tuttavia, applicazione – sussistendone i presupposti ex lege – l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che “quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 194/2019, così provvede:
RESPINGE nella contumacia dell'agente della riscossione – oggi in virtù di successione ex lege - il gravame proposto dalla CP_2
Amministrazione Condominiale “ANDALORO” avverso la sentenza n.
31/2018, per le causali e nei limiti spiegati in parte motiva;
pag. 16/17 COMPENSA le spese del giudizio d'appello;
DA' ATTO della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1
quater, D.M. 115/2002 per il pagamento da parte appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Barcellona P.G. 11.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'avv. ta Antonina Martines, nell'interesse dell'Amministrazione Condominiale “ appellante nonché Parte_1
dall'avv. Francesco Paolo Amalfa nell'interesse del Parte_2
appellato - visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 194/2019 R.G.
avente per oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in tema di canoni idrici
vertente tra
(C.F. ) in Parte_3 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Antonina Martines, giusta procura in atti. appellante
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 P.IVA_2
indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo
Amalfa, giusta procura in atti (in calce al ricorso per decreto ingiuntivo). appellato
Agente per la Riscossione della provincia di Controparte_1
SI (P. Iva ) oggi P.IVA_3 CP_2
1 appellata non costituita
in fatto e in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp.
att. c.p.c.
L'Amministrazione Condominiale “ ha interposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 31/2018 depositata/pubblicata il 26.06.2018 (mai notificata) resa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. a definizione del giudizio di opposizione ex art. 22 legge 689/1981 (R.G. n. 283/2010)
promosso avverso la cartella esattoriale n. 29520090023735157 - per la declaratoria di prescrizione di tutte le somme richieste per l'anno 2001 a titolo di consumi d'acqua, ad eccezione di quelle risultanti tra la differenza dei consumi di tutti i singoli contatori e quelle del contatore condominiale - contro la e contro il . Controparte_1 Parte_2
Nel giudizio di primo grado si sono costituite in resistenza: a)
l'amministrazione comunale, chiedendo dichiararsi dovuta, al Parte_2
, la somma di € 3.109,44 per la fornitura idrica effettuata nell'anno
[...]
2001; b) la eccependo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, in relazione alle censure proposte e, accertata la legittimità dell'operato, chiedendo il rigetto del ricorso o la manleva dell'Ente impositore.
pag. 2/17 Il gravame è stato affidato ai motivi inerenti a: a) erroneità del capo della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto come “correttamente eseguita”
la consulenza tecnica d'ufficio ponendo, i relativi risultati, a base della valutazione di esattezza dei conteggi prodotti “dai quali è scaturita la
differenza tra i consumi del contatore generale e quella dei singoli contatori” senza, invece, tenere in considerazione l'applicazione, da parte del comune di , di conteggi in via presuntiva sulla scorta di Pt_2
regolamento interno “senza che questo venisse notificato all'amministrazione condominiale o comunque accettato dal ” Parte_4
escluso nel quesito posto nel mandato (essendo “espressamente richiesta
nel quesito formulato dal Giudice di Pace la non applicabilità del
Regolamento”) così instando per la rinnovazione delle indagini peritali;
b)
erroneità della statuizione con cui è stata ritenuta “nulla la costituzione del nuovo procuratore in subentro come pure le sue richieste” per essere, la comparsa di costituzione di nuovo procuratore, afflitta da mero refuso costituito dal riferimento a condominio diverso ( Parte_4 CP_3
da quello opponente
[...] CP_4
al cospetto, peraltro, di “idonea procura rilasciata
[...]
dall'Amministratore pro tempore, posta in calce alla comparsa di costituzione in subentro” e senza l'assegnazione di termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, ex art. 182 co. II c.p.c.; c)
all'ingiustizia/erroneità della condanna alle spese di lite posta a carico del
. Parte_4
pag. 3/17 L'appello è stato trattato nella resistenza del solo comune di , Pt_2
concludente per il rigetto del gravame con conferma della sentenza appellata.
La causa – acquisito il fascicolo di primo grado RG n. 283/2010 (cfr.
ordinanza del 19.10.2021) e denegata la chiesta inibitoria con ordinanza pubblicata l'11.5.2023, recante delibazione sul filtro ex art. 348 bis c.p.c. -
viene decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Premessa la contumacia dell'appellata – oggi divenuta Controparte_1
in forza di successione ex lege Controparte_5
– attinto dalla notifica con PEC del 27.1.2019 il procuratore costituito in primo grado – restando, in ogni caso, per il principio della ragione più
liquida, irrilevante la posizione del concessionario della riscossione rispetto al tenore delle censure (attinenti alla pretesa creditoria facente capo all'ente impositore titolare del rapporto di fornitura idrica, ) Parte_2
come pure dei motivi di gravame articolati - procedendo - per una migliore esegesi dei motivi di gravame, in vista della delimitazione dell'effetto devolutivo a norma degli artt. 346 e 329 c.p.c. - alla lettura congiunta dell'atto d'appello, del ricorso in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado e della sentenza appellata, si ricava che con la sentenza n.
31/2018 sono stati respinti – seppur con motivazione sinteticamente espressa – i profili articolati nel ricorso in opposizione in termini di: a)
prescrizione della pretesa a titolo di canoni per consumi idrici relativi pag. 4/17 all'anno 2001 - richiesti dal comune di con raccomandata A/R del Pt_2
4.10.2007 – avendo, il primo giudice, affermato con riferimento alla fattura n. 8058/2003 “per il cui debito era(no) stati inviati al (i.e. Per_1
l'amministratore del condominio) atti idonei ad interrompere la prescrizione nel 2006 e 2007”; b) infondatezza della pretesa per i canoni idrici richiesti (relativi all'anno 2001) perché le somme – oggetto di ingiunzione/intimazione di pagamento attraverso la cartella esattoriale notificata dall'allora in data 11.3.2010 preceduta dalla raccomandata CP_1
del 4.10.2007 recante sollecito di pagamento della somma pari ad €
2.452,15 – richieste al “ ” sono state erroneamente Parte_4 Pt_1
conteggiate, non avendo, l'ente fornitore, provveduto alla lettura di molti dei singoli contatori – né comunicato al la difficoltà di lettura Parte_4
in guisa da attivare la richiesta di sostituzione/riparazione – e, dunque,
avendo illegittimamente conteggiato sul contatore generale i consumi facenti capo ai singoli contatori.
Con l'atto d'appello – scrutinato ai sensi degli artt. 342 e 346 c.p.c. – non risulta, anzitutto, riproposta in modo specifico l'eccezione di prescrizione.
Non rileva, infatti, in tal senso il richiamo al ricorso di primo grado contenuto nelle conclusioni rassegnate nell'appello - “Ritenere e dichiarare
fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, accogliere tutte le domande svolte dall Parte_3
in persona dell'amministratore pro tempore, con
[...]
l'opposizione a cartella esattoriale ex art. 22 l. 689/1981 - R.G. n.
pag. 5/17 283/2010, come proposta in primo grado, che qui devono intendersi integralmente riproposte e trascritte” (cfr. punto n. 6) conclusioni atto d'appello) – giacché privo del crisma della specificità e, altresì, in contrasto con il tenore delle conclusioni rassegnate nel punto successivo – aventi ad oggetto la rinnovazione della CTU “ al fine di verificare - con riferimento all'anno 2001 - l'esattezza dei conteggi effettuati dal e Parte_2
comunque se la somma richiesta sia stata ricavata o meno dalla differenza
tra i consumi del contatore generale del ed i Controparte_4
consumi dei singoli contatori effettivamente misurati” – (cfr. punto n. 7)
conclusioni atto d'appello).
Sicché, in quanto eccezione non riproposta, ne è precluso in questa sede il riesame.
Il gravame, invero, veicola (recte ripropone) la tesi della illegittimità della richiesta di pagamento – seguita dalla notifica della cartella a cura dell'allora – operata sulla base di un calcolo Controparte_1
presuntivo che prescinde dal consumo della singola utenza - in contrasto col dovere del , quale Ente gestore, di “provvedere alla Parte_2
ripartizione dei consumi mediante un'adeguata lettura dei contatori di proprietà dei singoli condomini” (cfr. pag. 6 appello) -lamentando la carenza di coerenza, logicità ed esaustività dei risultati della CTU posta a base della decisione, perché basata sull'uso del criterio presuntivo – tramite riferimento al regolamento interno del comune nel calcolo dei consumi,
presupposto come valido ed efficace ma oggetto, invece, di contestazione –
pag. 6/17 e, quindi, fonte della illegittima conclusione relativa alla correttezza del calcolo operato sub specie di inclusione dei consumi riferibili ai singoli contatori, al contatore generale.
Così circoscritto il tema di indagine va, altresì, premesso che non attinta dai motivi di gravame è la statuizione relativa alla esistenza di due contratti:
“uno per il consumo di ogni singolo condomino ed uno per il condominio”
(cfr. pag. 3 sentenza appellata).
Sicché, occorre verificare quale sia, al cospetto dell'esistenza di due contratti, la portata – vincolante o meno – del regolamento interno.
Quest'ultimo, infatti, viene additato dall'appellante quale fonte di regolazione del rapporto non applicabile, perché non oggetto di comunicazione al condominio – né a fortiori di adesione - titolare, come si evince dalle sue stesse deduzioni oltreché dal ricorso introduttivo, di un rapporto di fornitura preesistente alla adozione del regolamento sulla cui efficacia si basano le conclusioni della CTU – adottato – per come risulta dalle difese dell'appellato – in virtù di delibera del Commissario
straordinario n. 16 del 7.4.2000 (il cui art. 29 disciplina l'ipotesi della quantificazione dei consumi in caso di impossibilità di lettura dei misuratori individuali).
Dalla lettura della sentenza appellata e dalle difese spiegate sia dall'appellante, sia dal comune appellato, consta che la CTU – sulle cui conclusioni si è basata la sentenza gravata stessa – riportando la metodologia di calcolo fissata dal regolamento comunale, ha riscontrato la
pag. 7/17 correttezza dei conteggi applicati dal comune in via presuntiva secondo il regolamento vigente (cfr. note conclusive nell'interesse del Parte_4
opponente sub fascicolo prime cure;
pag. 7 comparsa responsiva del comune appellato).
Chiare, al riguardo, le difese dell'appellato, ricostruttive del motivo di appello principale articolato dal : “il Controparte_4 CP_4
afferma, anche in sede di appello, che le somme pretese dall
[...] Pt_5
per il consumo segnato dal contatore generale sarebbero non dovute e ciò
perché l'Ente, nella specie, non avrebbe effettuato la lettura dei contatori
dei singoli utenti (perché assenti o per illeggibilità del contatore) e,
dunque, avrebbe “caricato” sul contatore generale detto consumo individuale”(cfr. pagg.
2-3 memoria responsiva appellato).
Tanto chiarito, venendo, funditus, al cuore della fattispecie, va premesso che sotto il profilo metodologico non è riscontabile la lamentata carenza di coerenza della CTU e, anche per tali ragioni, non ne viene disposta la rinnovazione.
Le doglianze alla stessa rivolte, infatti, sono limitate al fatto in sé
dell'applicazione del criterio presuntivo prescritto dal regolamento
comunale per la individuazione del dato riferibile ai contatori dei singoli,
non leggibili o la cui lettura è stata registrata come non possibile.
Il riferimento, operato dalla CTU, al criterio presuntivo previsto dalla normativa regolamentare adottata in forza di delibera n. 16/2000 (7.4.2000)
risulta, del resto, dalla stessa sentenza appellata, tramite il riferimento pag. 8/17 all'esame, operato dalla CTU, alla scheda relativa al consumo di tutti i
singoli condomini, rivelatrice della applicazione, per taluni, del “consumo presuntivo” senza, poi, omettere l'attività di decurtazione, dal consumo imputabile al contatore generale, del consumo (i.e. della sommatoria)
riferibile ai contatori dei singoli condomini (per quelli con contatore illeggibile, dunque, computando la quota presuntiva).
Di questo procedimento, infatti, dà riscontro specifico la sentenza appellata
(cfr. pag. 4 sentenza appellata ove consta riferimento al periodo dal
23.1.2001-23.1.2002 in cui “il consumo idrico intestato alla scheda madre
del condominio era di mc 14.6218 la sottrazione di questo totale a quello
di tutti i condomini da come risultato è di mc 3972, che è quanto richiesto dal comune di al condominio con la fattura n. 8058/03”) Pt_2 Pt_1
Sicché, poiché, a ben vedere, le critiche dell'appellante si concentrano sul calcolo operato per i contatori di cinque condomini (“per n. 4 condomini
era stato applicato il criterio della media dei consumi, mentre per un
condominio era stato applicato il criterio del consumo presunto di mc
100”) senza, invece, riferirsi in modo specifico – ovvero con indicazione di quanto avrebbe dovuto sottrarsi dal consumo imputato al contatore generale
- ad una omessa sottrazione dei consumi dei singoli da quelli imputabili al contatore generale, la contestazione, per come proposta, non può condurre al riesame della questione e, quindi, non può dare vita a rinnovazione delle indagini non risultando, per quanto articolato nel relativo motivo di appello, la lamentata illogicità della CTU.
pag. 9/17 Poiché la somministrazione d'acqua è avvenuta in forza di rapporto di diritto comune – come dimostra la presenza, già accertata nella sentenza appellata e non investita dalle critiche dell'appellante, di due tipologie contrattuali costituenti fonte del vincolo sinallagmatico tra utenti (utente condominio e utenti singoli condomini) ed ente erogatore/gestore -
riconosciuta, altresì, dall'ente appellato (“nel caso in esame tra il
e il comune di è stato stipulato un contratto Parte_4 Pt_1 Pt_2
di fornitura idrica”) – vale ricordare che in tema di somministrazione, grava sul somministrante l'onere della prova della piena funzionalità del contatore, spettando, invece, al fruitore, la dimostrazione che l'eccessività
dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/11/2016,
n.23699).
Nella specie, ove le censure articolate dal tendano ad una Parte_4
contestazione del quantum dei consumi – sotto il profilo della loro onerosità – perché frutto di calcolo presuntivo, va osservato che già il compendio assertivo di cui al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione – oltreché l'atto di appello propositivo delle medesime questioni – è privo di riferimento ad anomalie incidenti come fattori esterni al controllo dei singoli condomini, non evitabili con un'attenta custodia. Le
pag. 10/17 deduzioni dell'appellante, infatti, lamentano che la lettura del contatore dei singoli sia stata operata – per cinque condomini – con metodo presuntivo e della media dei consumi, in virtù di fattori quali la assenza dei condomini medesimi ovvero la non intellegibilità del contatore (dati, questi,
indistintamente riferiti a tutti e cinque i condomini cui inerisce la lettura del contatore figlio).
Sicché, così impostata, la doglianza non veicola - già sotto il profilo della prospettazione - alcuna anomalia non imputabile di natura oggettiva esulante dalla sfera di controllo dei singoli.
Ciò, pertanto giustifica il riferimento al criterio presuntivo.
Né all'uso di tale criterio osta il fatto che lo stesso sia contemplato in una delibera del commissario straordinario che ha portato all'adozione di nuovo regolamento interno recante specifica disciplina dei consumi presuntivi,
applicabili in caso di illeggibilità del contatore (o all'ipotesi in cui la lettura non sia possibile per assenza del proprietario).
La modifica del contenuto del contratto – per ciò che qui rileva, a mezzo della delibera n. 16/2000 che l'effetto della modifica produce a seguito di iniziativa unilaterale dell'ente – è stata adottata in epoca (7.4.2000)
antecedente al periodo di applicazione (2001) oggetto di sollecito di pagamento con raccomandata del 4.10.2007; né, per ciò che viene in questa sede dedotto, ha riguardato direttamente le tariffe ma, piuttosto, le modalità
di riscontro dei consumi dei singoli condomini utenti attraverso lo pag. 11/17 strumento regolamentare adottato tramite della delibera (cfr. art. 29 sub
doc. n. 3 fascicolo appellato).
Sicché, poiché i motivi di opposizione non veicolano - né a ciò provvede l'appello – specifiche censure in termini di cattivo funzionamento del contatore – di quello generale e di quelli facenti capo ai singoli condomini
– né, ancora, si traducono in censure in termini di inesatto adempimento –
sub specie di omessa/imparziale/non continua erogazione della fornitura d'acqua ovvero eccessività della tariffa in rapporto a quanto pattuito, la sola contestazione del criterio presuntivo cristallizzato nel regolamento comunale costituente fonte del rapporto negoziale, adottato con la citata delibera n. 16/2000 è, allora, inidonea a condurre ad una valutazione di infondatezza della pretesa dell'ente, tenuto conto dell'accertamento della correttezza del conteggio insito nella espletata CTU (priva del vizio di illogicità denunciato dall'appellante).
Del resto, poiché le previsioni contenute nel regolamento comunale integrando il rapporto di somministrazione di acqua potabile concluso dal con il condominio quale soggetto privato, hanno natura negoziale Pt_2
- enucleando le condizioni generali del contratto di utenza pubblica e caratterizzandolo (anche) in termini di contratto per adesione, ex art. 1341,
comma 1, c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/07/2018, n. 19154) – in un contesto in cui anche le difese dell'appellante confermano la natura privatistica del rapporto – così ove consta il riferimento alla “produzione
del regolamento comunale di fornitura di acqua potabile che, come ovvio,
pag. 12/17 prende in considerazione una serie indefinita di rapporti, prescindendo dal singolo rapporto di fornitura con l'utente finale” (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2024) - la mancanza di deduzioni, già nel ricorso in opposizione introduttivo del giudizio di prime cure, preclude la disamina della questione – in quanto avulsa dal thema disputandum del presente appello – relativa all'applicazione di clausole vessatorie ovvero difformi dal paradigma richiesto ai sensi dell'art. 1341 co. II c.c.
Né, peraltro, a diverso esito può pervenirsi anche considerando il motivo di gravame come diretto a denunciare l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice tenuto conto, tra le altre, della genericità della doglianza “Erra il Giudice di Prime Cure sotto un duplice
aspetto:
1. perché non valuta le contestazioni tempestivamente e
reiteratamente mosse da questa difesa avverso l'elaborato peritale,
assolutamente deficitario e non rispondente ai quesiti posti;
2. perché non
considera la copiosa documentazione depositata da parte opponente” (cfr.
pagg.
7-8 appello).
È, al riguardo, sufficiente osservare che non è riscontrabile,
nell'esposizione del motivo, enunciazione tecnica specifica – anche attraverso l'eventuale trascrizione di segmenti pregnanti delle osservazioni mosse tramite tecnico in grado di interloquire, nel contraddittorio tecnico con il perito dell'ufficio – dei rilievi e del diverso risultato cui avrebbe dovuto pervenirsi – con ciò corroborandosi la inammissibilità della istanza di rinnovazione delle indagini peritali – vertendo, comunque, la pag. 13/17 documentazione cui si riferisce la difesa dell'appellante, alle sentenze di merito che hanno deciso altri ricorsi in opposizione proposti nei confronti del (costituenti, quindi, documenti rientranti nel libero Parte_2
apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c.).
Dall'atto d'appello, inoltre, emerge la deduzione della censura avverso la
CTU in termini – “Il CTU con relazione integrativa – in riferimento ai
contatori mancanti o non funzionanti – rimandava all'art. 34 del
Regolamento, il quale testualmente recita
“allorquando l'utente ritiene errate o improbabili le indicazioni del
contatore, il Servizio acquedotto, su richiesta dello stesso, provvederà alla
sostituzione del contatore o alla verifica mediante contatore campione.
Qualora la verifica dovesse riscontrare il lamentato difetto, le spese
relative alle prove resteranno a carico del e l'eccedenza di Pt_2
consumo contabilizzata verrà detratta in base alle indicazioni del nuovo contatore...” e concludeva asserendo che “non potendo entrare nel merito
della funzionalità o meno del singolo contatore, si era limitato a verificare
la correttezza dei conteggi applicati dal in via presuntiva secondo Pt_2
il regolamento vigente” (cfr. pag. 9 appello) – inquadrabili, anche in questa sede, come assenza di contestazione rispetto alle difese, specificamente articolate dall'ente sub specie di omessa contestazione, da parte del dei “ singoli atti di gestione contrattuale posti in essere Parte_4
annualmente dall'ente nelle forme contrattuali né, tanto meo,
l'amministratore del ovvero i singoli condomini, hanno mai Parte_4
pag. 14/17 sollevato alcuna obiezione, né in ordine alle modalità di lettura, né in
ordine alla registrazione dei consumi, né infine, con riferimento alle modalità di gestione del servizio”(cfr. pag. 6 memoria costituzione appellato).
Incontestata, in definitiva, è sia la fornitura idrica anche al condominio appellante sia la funzionalità del misuratore generale e dei singoli contatori.
Quanto al motivo d'appello enucleato– ovvero “riesame della sentenza sotto il profilo della eccepita nullita' della costituzione del nuovo procuratore di parte opponente” (cfr. lettera b) appello) – lo stesso, al di là
della non condivisibilità del percorso argomentativo cristallizzato nella sentenza appellata – così ove espone “Seppur ritenuta nulla la costituzione
del nuovo procuratore in subentro come pure le sue richieste, va fatta salva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta ab origine nel ricorso iniziale e
dallo stesso procuratore reiterata in udienza in data anteriore alla rinuncia al mandato” senza aver prima proceduto alla assegnazione del termine perentorio previsto ex art. 182 co. II c.p.c. (anche in ciò risiedendo la necessità di definire il presente gravame con sentenza e non con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. testo ratione temporis applicabile) – si rivela, nella sostanza, mancante di un interesse specifico, attuale e concreto.
La declaratoria – presupposta dal primo giudice – di nullità della comparsa recante costituzione di nuovo procuratore in subentro, con la conseguente nullità a cascata di tutti gli atti successivamente effettuati, non ha, infatti,
pag. 15/17 impedito la definizione, nel merito, dell'opposizione interposta avverso la cartella n. 29520090023735157.
Le spese del gravame, tuttavia, vanno compensate – tra tutte le parti - attesa la presenza – desumibile già dalle difese dell'appellante e dalle eccezioni dell'ente appellato, oltreché dai documenti prodotti sub specie di sentenze di merito in tema di somministrazione d'acqua (ferma, comunque, la eterogeneità delle fattispecie o, comunque, la non piena sovrapponibilità,
specie rispetto alla individuazione della irregolarità dei conteggi) - nella specifica materia della fornitura idrica, di statuizioni di merito uniformi.
Trova, tuttavia, applicazione – sussistendone i presupposti ex lege – l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che “quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 194/2019, così provvede:
RESPINGE nella contumacia dell'agente della riscossione – oggi in virtù di successione ex lege - il gravame proposto dalla CP_2
Amministrazione Condominiale “ANDALORO” avverso la sentenza n.
31/2018, per le causali e nei limiti spiegati in parte motiva;
pag. 16/17 COMPENSA le spese del giudizio d'appello;
DA' ATTO della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1
quater, D.M. 115/2002 per il pagamento da parte appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Barcellona P.G. 11.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 17/17