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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 332/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 332/2019 promossa da:
Parte_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti C. Fiumanò e Monica Falcomatà;
[...]
Attore rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Naso;
Parte_2
Intervenuta
contro
,; Controparte_1
Controparte_2
;
[...]
Convenuti Contumaci
Nonché contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.ti Elga Ruberto e Silvana Aloisio Controparte_3
Convenuto
; Controparte_4
Convenuto- Contumace
OGGETTO: Azione di restituzione immobili e indennità di occupazione;
Azione di risarcimento danni ex art. 2051 cc
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: Come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 21.1.2019 la Parte_3
, convenivano in giudizio la ,
[...] Controparte_1 Controparte_1
, Controparte_2 CP_2
nonchè , premettendo che che: a) in data 5 settembre1997 tra
[...] Controparte_3
l'allora e la Controparte_5 veniva sottoscritto un atto di sottomissione e Parte_4
liquidazione delle indennità di ogni genere dovute alla Parte_4 ai sensi degli artt. 50 e 51 R.D. n.3267 del 30 dicembre 1923, giusto il progetto
[...] approvato dalla – Progetto Cal. P.R.P. -86I-14 – da valersi quale “pubblico rogito Controparte_1 notarile”; b) L'art. 50 R.D. n.3267 del 30 dicembre 1923 (c.d. Legge Serpieri): l'occupazione dei fondi privati da parte dell'Amministrazione forestale per l'esecuzione di lavori tra i quali il rimboschimento dei terreni, una volta che il bosco è utilizzabile economicamente, vengono riconsegnati al proprietario, al quale spetta un indennizzo corrispondente al mancato reddito;
c)
Detto atto di sottomissione e liquidazione indennità, veniva sottoscritto il 5 settembre 1997 ma, per espressa previsione contrattuale, doveva considerarsi in vigore dal 20 giugno 1986 ”Atto sottoscritto ora per allora” dal momento in cui l'amministrazione forestale è stata immessa nel possesso. La durata dell'occupazione veniva prevista in 10 anni “e si intende tacitamente prorogata d'anno in anno dopo il primo [….]” e il compenso annuo veniva stabilito in £ 660.100
(euro 340,91) con decorrenza dal 20 giugno 1986, importo fisso ed invariabile per tutta la durata dell'occupazione; d) i terreni sottoposti al vincolo sono situati nel Comune di RI AB
(CS) località ed individuati al catasto al Fg 60, Part.10p, ettari 18,88.00; Fg 60, part. 7p, Pt_4 ettari 8,72.00; Fg60, part. 8, ettari1.05.30 e Fg 60 part.50p, ettari 4.35.20; e) a tutt'oggi nessuna indennità è stata corrisposta alla;
f) con atto stragiudiziale del 10 settembre 2014 Parte_4 notificato alla ed all' , Ente Controparte_1 Controparte_6
Strumentale della Regione istituita con L.R. n. 20/1992 per assolvere in modo unitario a CP_1 tutti gli interventi sul territorio nel campo della forestazione e del sottosuolo già in capo all , si CP_5
pagina 2 di 12 intimava anche, ai sensi dell'art. 1226 comma 2 del cod. civ., il rilascio immediato dei terreni sottoposti a vincolo da ogni possibile limitazione nonché l'immediato pagamento dell'indennità dovute e concordate per ciascun anno in cui si è protratta l'occupazione de quo, nonché gli interessi maturanti e maturandi dalle singole scadenze sino alla data dell'effettivo rilascio;
g) con nota prot. n. 0316835 del 9.10.2014 il Dirigente del dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste e
Forestazione Regione Calabria rimetteva copia dell'atto notificato ad Controparte_3
nonché ad affinchè: provvedesse alla attività CP_4 Controparte_4 Controparte_3
necessaria per la restituzione dei terreni occupati ed entrambi gli enti provvedessero alla liquidazione dell'indennità di occupazione per le annualità di pertinenza nonché di relazionare sulle attività per la restituzione dei terreni;
h) a fronte dell'assoluto disinteresse da parte degli Enti
Regionali preposti, la , nel marzo 2018, notificava alla un nuovo Parte_4 Controparte_1
atto stragiudiziale evidenziando che i terreni occupati nel mese di agosto 2017 venivano danneggiati da un importante incendio verificatosi per colpa unica ed esclusiva della CP_1
, o per essa dall' Ente Regionale preposto che aveva il controllo e la custodia del bosco a
[...]
causa di incuria nella gestione dei terreni e mancanza di interventi di prevenzione, riservandosi il diritto al risarcimento del danno;
i) nonostante i ripetuti solleciti, l'Amministrazione non provvedeva alla restituzione degli immobili occupati illegittimamente anche in considerazione del fatto che l'art. 24 comma I, L.R. n. 45/2012, in un'ottica di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale, prevede espressamente che “i terreni tenuti in occupazione temporanea, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione, devono essere riconsegnato entro il 31 dicembre 2017”.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”1.
Accertare e dichiarare il diritto della , alla restituzione degli immobili occupati con Parte_4
“atto di sottomissione” del 5 settembre 1997 da considerarsi in vigore a far data dal 20 giugno
1986 – “Atto sottoscritto oggi per allora” – siti nel Comune di RI AB – Località Pt_4
(ora RI NO (CS)); individuate al catasto: Fg. 60, part. 10p, di ettari 18.88.00; Fg. 60, part. 7p, di ettari 8.72.00; Fg. 60, part. 50p, di ettari 4.35.20 (verificata la nuova numerazione) e, per l'effetto ordinare l'immediata restituzione da parte dei convenuti, ciascuno in ragione delle loro attribuzioni e competenze, detti immobili liberi ad ogni tipo di vincolo e sgombri da persone e/o cose, con ogni consequenziale ulteriore effetto di legge e di ragione;
2. Accertare e dichiarare il diritto della , al pagamento delle indennità dovute per ciascun anno concordate in Parte_4
Lire 660.100 ed oggi euro 349,91, per l'occupazione avvenuta con l'atto di sottomissione de quo e così complessivamente euro 11.197,12 (salvo aggiornamento, euro 349,91 per 32 anni dal 20
pagina 3 di 12 giugno 1986 al giorno della domanda) e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro e/o in via alternativa, al pagamento di euro 11.197,12 o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre le indennità maturate successivamente alla domanda, gli interessi legali maturati e maturandi alle singole scadenze, e sino al giorno dell'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
3.Accertare e dichiarare il diritto della , al risarcimento di tutti i danni Parte_4 subiti e subendi conseguenti allo svilupparsi dell'incendio che deve ascriversi in via esclusiva alla responsabilità dei convenuti per inadempimento e comunque ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per aver omesso l'adozione delle misure previste dalla legge o, in ogni caso, idonee ad evitare l'evento dannoso e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e o in via alternativa, al pagamento di euro 92.023,00 come da CTU depositata e/o alla diversa somma che sarà accertata in corso del giudizio, anche eventualmente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
4.
Condannare gli Enti convenuti alla rifusione delle spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Si costituiva in giudizio la quale resisteva all'avversa domanda;
Eccepiva Controparte_3
il difetto di legittimazione passiva in quanto il contratto di occupazione veniva sottoscritto tra CP_5
e la , quando – prima- e -dopo- neanche Parte_4 CP_4 Controparte_3
esistevano; evidenziava che non sussiste nessun atto che dimostri il subentro di Controparte_3
nella gestione dei terreni in occupazione;
sosteneva di essere stata preceduta da ed
[...] CP_4
istituita con L.R. 251/2013 a far data dal 1.4.2014 e, pertanto, laddove la dovesse Parte_4
avere ragione e sempre che venga accertato il passaggio del contratto di occupazione stipulato con , la propria responsabilità riguardava soltanto un breve periodo dal aprile 2014 e solo CP_5 per l'indennità di occupazione e non anche per il risarcimento del danno derivante da incendio, in quanto tutti gli Enti interessati alla gestione di questi terreni sono ancora esistenti per cui ognuno è responsabile per le indennità degli anni di competenza, compreso che ancora oggi è in CP_4
liquidazione e dal quale sarebbe avvenuto il trasferimento del diritto che a non CP_3
risulta.
Concludeva, chiedendo la nullità o inefficacia dell'atto di citazione per difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto per assenza di responsabilità a carico della CP_3
convenuta.
All'udienza del 21.11.2019 la Società attrice, facendo espresso riferimento a quanto dedotto dalla convenuta , in comparsa di costituzione e risposta, in merito alla Controparte_3 responsabilità di per la liquidazione dell'indennità di occupazione di sua competenza, CP_4
pagina 4 di 12 chiedeva al Giudice Istruttore di voler disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, litisconsorte necessario nel presente giudizio. Il G.I. tratteneva la causa in riserva. CP_4
Con ordinanza del 8.12.2019, resa a scioglimento della riserva, il G.I. autorizzava la Società attrice alla chiamata in causa di , fissando l'udienza di comparizione delle parti al 9.7.2020. CP_4
Con atto di citazione del 14.5.2019 notificato il 30.01.2020, la Società attrice estendeva il contraddittorio nei confronti di , rimasta contumace nel presente giudizio. CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta ex art. 111 c.p.c. del 28.2.2023 interveniva nel presente giudizio la in qualità di nuovo proprietario dei terreni in Controparte_7
questione, a seguito di compravendita del 13.12.2022 intercorsa con la Parte_3
[...] Controparte_8
.
[...]
La nel riportarsi a tutte le richieste già avanzate negli atti Controparte_7 introduttivi dalla , così rassegnava le proprie conclusioni: “In via Parte_4 preliminare: Accertare e dichiarare in ragione di quanto esposto, la legittimazione e l'interesse della società visto l'art. 111 c.p.c., al subentro nella Controparte_7 procedura di cui al procedimento RG. 332/2019, così dichiarando l'estromissione della società attrice Parte_5
e per l'effetto: Nel merito: a) Accertare e dichiarare il diritto della
[...] Pt_4
(attrice) e per essa della alla restituzione degli
[...] Controparte_7 immobili occupati con “atto di sottomissione” del 5 settembre 1997 da considerarsi in vigore a far data dal 20 giugno 1986 – “Atto sottoscritto oggi per allora” – siti nel Comune di RI AB
– Località (ora RI NO (CS)); individuate al catasto: Fg. 60, part. 10p, di ettari Pt_4
18.88.00; Fg. 60, part. 7p, di ettari 8.72.00; Fg. 60, part. 50p, di ettari 4.35.20 (verificata la nuova numerazione) e, per l'effetto ordinare l'immediata restituzione da parte dei convenuti, ciascuno in ragione delle loro attribuzioni e competenze, detti immobili liberi ad ogni tipo di vincolo e sgombri da persone e/o cose, con ogni consequenziale ulteriore effetto di legge e di ragione;
b) Accertare e dichiarare il diritto della (attrice) e per essa della Parte_4 Controparte_7
al pagamento delle indennità dovute per ciascun anno concordate in Lire 660.100 ed oggi euro
[...]
349,91, per l'occupazione avvenuta con l'atto di sottomissione de quo e così complessivamente euro 11.197,12 (euro 349,91 per 32 anni dal 20 giugno 1986 al giorno della domanda) e, per
l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro e/o in via alternativa, al pagamento di euro
11.197,12, oltre le indennità maturate successivamente alla domanda, gli interessi legali maturati e maturandi alle singole scadenze, e sino al giorno dell'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
pagina 5 di 12 c) Accertare e dichiarare il diritto della (attrice) e per essa della Parte_4 [...]
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi conseguenti allo svilupparsi Controparte_7 dell'incendio che deve ascriversi in via esclusiva alla responsabilità dei convenuti per inadempimento e comunque ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per aver omesso l'adozione delle misure previste dalla legge o, in ogni caso, idonee ad evitare l'evento dannoso e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e o in via alternativa, al pagamento di euro 104.563,20
e/o alla maggior e/o minor somma che sarà accertata in corso del giudizio, anche eventualmente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
d) Condannare gli Enti convenuti alla rifusione delle spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per legge”
All'udienza del 6.2.2024, il G.I. dava atto dell'avvenuto deposito del fascicolo di parte, tratteneva la causa in decisione, con concessione termini per il deposito delle momorie conclusionali.
1. Sul difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_3
Così ricostruita la vicenda, in punto di fatto, risulta in atti che in data 5.9.1997 tra e la CP_5
veniva sottoscritto un “atto di sottomissione e liquidazione Parte_4 delle indennità di ogni genere dovute alla ditta ai Parte_4 sensi dell'art. 50 e 51 del R.D. n. 3267 del 30 dicembre1923, giusto progetto approvato dalla
-Progetto Cal. P.R.P. -86I-14”; I terreni sottoposti al vincolo forestale sono situati Controparte_1
in RI AB (CS), località , individuati incatasto al foglio 60 p.lla 10p di ettari Pt_4
18,88.00; foglio 60 p.lla 7 ettari 8,72.00; foglio 60 p.lla 8 ettari 1,05.30; foglio 60 p.lla 50p ettari
4.35.20.
Detto Atto di sottomissione, benchè sottoscritto il 5.9.1997, per espressa previsione contrattuale
“atto sottoscritto oggi per allora”, è da considerarsi in vigore a far data dal 20.6.1986 e cioè dal tempo in cui l'Amministrazione Forestale, eseguita la ricognizione dei terreni, veniva immessa nel possesso.
La durata dell'occupazione veniva prevista in dieci anni, con tacita proroga di anno in anno dopo il primo;
l'indennità di occupazione temporanea annua veniva stabilita il £. 660.100 (oggi euro
349,91) con decorrenza dal 20.6.1986.
Il suddetto procedimento di occupazione di cui agli artt. 50-51 RD n.3267 del 30.12.1923, giusto progetto approvato dalla Regione Calabria -Progetto Cal. P.R.P. -86I-14, inizialmente in gestione di , con cui la società attrice ebbe, in origine, a stipulare il contratto di sottomissione del CP_5
5.9.1997,veniva poi gestito da altro Ente Pubblico AFOR -Azienda Forestale Regionale- ,ad oggi pagina 6 di 12 soppressa e posta in liquidazione, ed infine dal 1.4.2014 in gestione di Controparte_3
istituita con L.R. n. 25/2013;
L'eccezione sul difetto di legittimazione passiva di non è fondata nei limiti Controparte_3
di seguito indicati.
Nel caso in esame, come detto, viene in rilievo una successione degli Enti Pubblici nella gestione del procedimento, e precisamente da istituita con L.R. n.20/1992 e da CP_9 CP_4 quest'ultima ad istituita con L.R. n. 25/2013 che all' art. 4 comma 1 lett. a) Controparte_3
così dispone: 1. L' ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a Controparte_3
livello distrettuale ed esercita: a) le funzioni dell' Controparte_6 non connesse alla procedura di liquidazione in corso; art. 13 comma 3: “Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall' a Controparte_3 decorrere dall'1 aprile 2014, data a partire dalla quale l acquisisce di diritto Controparte_3 la piena operatività gestionale”; All' art. 13 comma 7 : “In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell' possono gravare sull' .” CP_4 Controparte_3
Così richiamata la legge regionale istitutiva di , si può affermare il subentro Controparte_3
della stessa nelle funzioni di , con decorrenza dalla data (1.4.2014) di acquisizione di diritto CP_4
della piena operatività gestionale, con espressa esclusione di accollo dei debiti pregressi di
[...]
. Controparte_4
D'altro canto, incombeva su l'onere di dimostrare l'eventuale esclusione Controparte_3
nella specifica gestione del procedimento di occupazione per cui è causa.
In considerazione di quanto sopra esposto, ne consegue la legittimazione passiva dell'azienda
, nell' ambito del giudizio di che trattasi, nei limiti dell'esercizio delle funzioni CP_3
gestionali dei terreni in occupazione in cui essa è subentrata ex lege alla precedente
Amministrazione Pubblica e con decorrenza dal 1.4.2014.
2. Sul diritto alla restituzione dei beni immobili soggetti al vincolo di occupazione.
Venendo adesso al merito della vicenda per cui è causa, il rapporto giuridico in contestazione tra le parti riguarda un contratto di sottomissione del 5.9.1997 in relazione al quale la società attrice deduce il diritto alla restituzione degli immobili di proprietà, ad oggi, illegittimamente occupati, nonchè il diritto all'indennità di occupazione sino alla data della domanda giudiziale.
Osserva questo giudice che la vicenda in esame, si inserisce nell'ambito di una procedura di occupazione di fondi privati da parte dell'Amministrazione forestale e deve essere ricondotta nell'alveo dell'istituto dell'occupazione di fondi privati da parte dell'amministrazione forestale di cui all'art. 50 del R.D. 3267/1923, secondo cui l'occupazione di fondi privati da parte pagina 7 di 12 dell'Amministrazione forestale per l'esecuzione di lavori tra i quali il rimboschimento dei terreni che, una volta che il bosco è utilizzabile economicamente, vengono riconsegnati al proprietario, al quale spetta un indennizzo corrispondente al mancato reddito.
Dalla documentazione in atti, si evince che i terreni in questione erano stati già oggetto di proposta di restituzione (prot. 4450 del 12.7.2013) da parte della precedente Amministrazione , la CP_4
quale aveva espresso parere favorevole e richiesto al Dipartimento Regionale la predisposizione il piano di coltura e di conservazione per la definizione del procedimento ai sensi del RD n. 3267 del
30.12.1923.
Detto procedimento amministrativo, tuttavia, veniva sospeso dal (prot. 4450 del Controparte_1
12.7.2013) sul presupposto di dover garantire unitarietà del procedimento amministrativo, mediante l'inclusione di tutti i terreni in occupazione temporanea ricadenti nel bacino idrografico del fiume Crati in Agro del Comune di RI AB.
Dalla documentazione in atti non risultano altre comunicazione sugli sviluppi del procedimento in sospensione.
Al di là della trattazione del procedimento amministrativo di rilascio dei terreni occupati, non scrutinabile dal Giudice Ordinario adito, il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione dei terreni in questione trova fondamento nella disciplina ratione temporis applicabile, al caso in esame, in forza della Legge Regionale n. 45/2012 nell'ottica di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale, prevede espressamente all'art. 24 comma 1° che:“I terreni tenuti in occupazione temporanea, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello
Stato e della Regione, devono essere riconsegnati entro il 31 dicembre 2017”.
Tale disposizione legislativa, dunque, imponeva all'Amministrazione Regionale e per essa agli Enti
Pubblici interessati alla gestione dei terreni in occupazione, la restituzione dei terreni soggetti al vincolo entro il termine disposto dalla legge regionale.
Alla luce di quanto sopra, la domanda dell'attore merita accoglimento e, pertanto, deve dichiararsi il diritto della in qualità di legittimo proprietario ad ottenere Controparte_7
la restituzione dei terreni illegittimamente occupati, ad oggi, in gestione operativa di
[...]
. CP_3
3. Sul diritto all'indennità di occupazione dei terreni soggetti al vincolo.
La restituzione dei terreni in questione in favore della società attrice, determina il diritto della stessa all'indennità di occupazione maturata con decorrenza dal 20.06.1986 sino alla data della domanda giudiziale (5.2.2019 notifica atto di citazione) per un importo complessivo di euro
11.197,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 8 di 12 Detta somma, a titolo di indennità di occupazione, deve essere ripartita e posta a carico di
[...]
e , entrambe interessate della gestione dei terreni in Controparte_4 Controparte_3
questione, in relazione ai periodi di competenza gestionale;
E cosi la somma complessiva di euro 11.197,12 a titolo di indennità di occupazione, di cui euro
9.535,07(dal 1986 sino a marzo 2014) a carico di ed euro 1.661,99 (dal Controparte_4
1.4.2014 sino alla data della domanda del 5.2.2019) a carico di . Controparte_3
4.Sulla domanda di risarcimento del danno.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dalla società attrice a causa dell'incendio che avrebbe interessato i terreni in questione sottoposti al vincolo, la stessa è fondata e merita accoglimento.
La società attrice agisce nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche ritenendole responsabili, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del danneggiamento dei terreni sottoposti al vincolo, causato dall'incendio avvenuto nel 2017.
E' noto, in linea di principio generale, come “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno cagionato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza."
Il diritto al risarcimento del danno cagionato sorge dunque a prescindere da qualunque indagine in ordine al profilo soggettivo del custode, la cui condotta diligente o colposa, di conseguenza, non assume alcun rilievo in ordine al sorgere dell'obbligo risarcitorio"
Nel caso in esame, però, si deve tenere conto della disciplina regionale in materia di prevenzione dei danni da incendi boschivi di cui alla Legge Regionale n. 51 del 22.12.2017, “norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), che all'art. 7 comma 3 e 4, impone ai conduttori – a qualsiasi titolo- delle superfici boscate o agricole, di porre in essere con la dovuta diligenza tutti quegli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco.
L'amministrazione convenuta, custode dei terreni in questione, sulla quale incombe l'obbligo di vigilare e porre in essere interventi di prevenzione dei danni da incendi boschivi, è onerata di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Tali doverosi cenni in ordine alla natura della responsabilità ed al regime probatorio in materia di danno da cose in custodia, conducono a ritenere provato che il danno subito dall'attrice sia pagina 9 di 12 derivato da un incendio che ha interessato i terreni de quo, al tempo dell'incendio, in custodia da
. Controparte_3
Di contro, non ha prodotto alcun elemento, circa gli interventi idonei a Controparte_3
rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco, né vi è prova atti dell'asserito e non provato caso fortuito per esimerla dall'invocata responsabilità.
Tanto porta a concludere per la fondatezza della domanda attorea, accertando la responsabilità, ex art. 2051 c.c., della per i danni da incendio subiti dai terreni soggetti al Controparte_3
vincolo, durante il periodo di gestione degli stessi.
In punto alla quantificazione degli stessi, si richiama il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio
(deposito CTU 11.8.2023) redatta dal CTU Dott. , il quale ha accertato che: Persona_1
(pag.8) “Il bosco della è stato colpito da incendio ed è stato carbonizzato per 20 CP_7 ha, per come descritto ed anche appalesato fotograficamente, e che “I danni immediati consistono nella perdita di valore del materiale legnoso mentre i danni futuri sono dati dal mancato pascolo e dalle spese di ripristino per un valore complessivo (danni immediati e futuri) pari a 92.023,00 € novantaduemilaventitre/00”.
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento della domanda attorea deve dichiararsi il diritto al risarcimento del danno da incendio subiti nella misura di euro 92.023,00.
5.Sulla richiesta estromissione della;
Controparte_7
Con comparsa di costituzione per intervento ex art. 111 si costituiva nel presente giudizio la rilevando di essere nuovo titolare del diritto di proprietà dei Controparte_7
terreni in questione, ( giusta certificazione del Notaio di intervenuta compravendita del Persona_2
13.12.2022) e, quindi, la propria legittimazione ed interesse a subentrare nel diritto controverso.
In via preliminare, pertanto, chiedeva la estromissione della . Parte_4
Tale richiesta non può trovare accoglimento, in quanto non risulta in atti il consenso delle altre parti costituite ex art. 111 comma 3 cpc.
5.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
pagina 10 di 12 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 332/19 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea condanna Controparte_10
alla restituzione in favore dei terreni situati
[...] Controparte_7
in RI AB (CS), località , individuati incatasto al foglio 60 p.lla 10p di Pt_4
ettari 18,88.00; foglio 60 p.lla 7p ettari 8,72.00; foglio 60 p.lla 8 ettari 1,05.30; foglio 60 p.lla
50p ettari 4.35.20.
2. Dichiara il diritto della Parte_1
a percepire l'indennizzo per occupazione dei
[...]
terreni sottoposti al vincolo, con decorrenza dal 20.6.1986 e sino alla domanda giudiziale, per l'importo complessivo di euro 11.197,12 ponendo euro 9.535,07 a carico di
[...]
ed euro 1.661,99 a carico di oltre interessi legali e CP_4 Controparte_3
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo,
3. Dichiara la responsabilità ex art. 2051 cc di e per l'effetto la Controparte_3
condanna al risarcimento del danno in favore di
[...]
per la somma Parte_1
complessiva di euro 92.023,00.
4. Condanna le convenute e , al pagamento in Controparte_3 Controparte_1
favore di Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in euro 820,6 per esborsi ,
[...]
euro 7.052,00 oltre accessori di legge.
5. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU per come Controparte_3
liquidate nel corso del giudizio
Castrovillari, 24.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 11 di 12 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa
Talarico
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