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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 428/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emanuela Germano Cortese Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 428/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ROMEO CHRISTIAN, Parte_1 P.IVA_1
PESENTI MARCO ( ), TOFFOLETTO TO ( ), C.F._1 C.F._2
LETTENMAYER FLORA IN DA ( ), CI IA C.F._3
( ), DAMINELLI SI ( ) per procura allegata ex art. C.F._4 C.F._5
83, 3° co., cpc all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2 parte appellata OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), accogliendo l'appello proposto da per l'effetto, riformando integralmente – siccome erronea – la sentenza n. Parte_1
3832/2023, pubblicata il 6 ottobre 2023 e non notificata, nella causa iscritta al n. 8427/2023 R.G. del Tribunale di Torino, terza sezione civile, Giudice Ill.mo Dott. Guglielmo Rende:
- annullare il decreto opposto per violazione dei termini previsti dall'art. 69, comma II, del D. Lgs. 231/2007.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e oneri di legge”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO La vicenda processuale trae origine da un'operazione bancaria effettuata in data 20 luglio 2020 presso la filiale di Settimo Torinese, consistente nel versamento sul proprio conto corrente, da Parte_1 parte del sig. , di un assegno bancario dell'importo di euro 10.000,00, tratto su Intesa San Parte_2
pagina 1 di 7 Paolo S.p.A., firmato per girata dal medesimo in qualità di beneficiario, ma privo della clausola di Pt_2 non trasferibilità obbligatoriamente prevista per gli assegni di importo pari o superiore a euro 1.000,00. L'irregolarità dell'operazione veniva rilevata da Intesa San Paolo S.p.A. che, con comunicazione del 24 luglio 2020, provvedeva a segnalare alla l'infrazione della Controparte_2 normativa antiriciclaggio, trasmettendo copia dell'assegno negoziato in violazione dell'art. 49 comma 5 del D.Lgs. n. 231/2007. A seguito della ricezione di tale segnalazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 1 febbraio 2021, inoltrava ad una richiesta volta ad ottenere le generalità dell'intestatario del conto Parte_1 corrente su cui l'assegno era stato versato, nonché informazioni in merito all'eventuale invio della comunicazione di infrazione da parte della banca negoziatrice e, in caso negativo, all'identificazione degli autori materiali dell'infrazione. riscontrava tale richiesta con comunicazione via PEC dell'8 febbraio 2021, fornendo le Parte_1 generalità complete del sig. , confermando il mancato invio della comunicazione dell'infrazione e Pt_2 indicando le generalità della sig.ra quale soggetto che, secondo la normativa interna della Controparte_3
Banca, doveva considerarsi responsabile della mancata segnalazione. Sulla base di tali elementi, il Ufficio antiriciclaggio di Torino-Aosta adottava in data 17 febbraio CP_4
2021 il Processo Verbale di Contestazione, notificato alla Banca in data 3 marzo 2021, con il quale veniva contestata alla sig.ra quale responsabile principale, e ad in qualità di CP_3 Parte_1 responsabile solidale, la violazione dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 per l'omessa comunicazione al dell'operazione finanziaria effettuata in Controparte_1 violazione dell'art. 49 comma 5 del medesimo decreto. presentava al , in data 19 marzo 2021, deduzioni Parte_1 Controparte_1 difensive con le quali richiedeva l'archiviazione del procedimento, sostenendo la decadenza del termine per la contestazione previsto dall'art. 14 della Legge n. 689/1981 e rilevando che il titolo, ancorché privo della clausola "non trasferibile", fosse regolarmente circolato in quanto era presente una sola girata, naturalmente riconducibile al beneficiario dell'assegno. L'Autorità amministrativa, ritenendo non accoglibili le osservazioni formulate dalla emetteva il CP_5 decreto sanzionatorio n. 797592/A/TO del 3 marzo 2023, notificato in data 24 marzo 2023, con il quale irrogava alla sig.ra in solido con la sanzione amministrativa pecuniaria di Controparte_3 Parte_1 euro 3.000,00 prevista dall'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 231/2007.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO Il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del rito speciale dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011. La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti, essendo la controversia incentrata esclusivamente su questioni in diritto relative alla tempestività degli atti del procedimento sanzionatorio e alla sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione. L'opponente ha prodotto in giudizio:
- la comunicazione di Intesa San Paolo S.p.A. del 24 luglio 2020 di segnalazione dell'infrazione; Contr
- la richiesta di informazioni del a del 1° febbraio 2021; Parte_1
- la risposta di via PEC dell'8 febbraio 2021; Parte_1
- il processo verbale di contestazione del 17 febbraio 2021 notificato il 3 marzo 2021; Contr
- le deduzioni difensive presentate al il 19 marzo 2021;
- il decreto sanzionatorio impugnato. pagina 2 di 7 Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
All'udienza del 27 settembre 2023 ha richiamato, sulla decorrenza del termine biennale ex Parte_1 art. 69 comma 2 D.Lgs. n. 231/2007, la sentenza n. 4672/2022 del Tribunale di Torino, secondo cui tale termine decorre dalla data di adozione della contestazione. Il ha contestato la pertinenza di tale CP_1 precedente, evidenziando come nel caso oggetto della sentenza n. 4672/2022 la contestazione provenisse da altro organo accertatore. Il giudice ha rinviato per la decisione all'udienza del 6 ottobre 2023, all'esito della quale, previa discussione ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e camera di consiglio, ha pronunciato sentenza nelle forme dell'art. 429 c.p.c. La sentenza di primo grado non è stata notificata e il non ha Controparte_1 proposto appello incidentale né si è costituito nel presente grado.
3. DECISIONE OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE Con la sentenza impugnata, pronunciata ex art. 429 c.p.c. e 6 D.Lgs. n. 150/2011, il Tribunale di Torino ha respinto l'opposizione proposta da confermando il decreto sanzionatorio n. Parte_1
797592/A/TO del 3 marzo 2023 e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.360,80 per compensi, oltre accessori di legge. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondati tutti i motivi di opposizione articolati dall'istituto di credito. In particolare, quanto al primo motivo, concernente la violazione del termine biennale ex art. 69 comma 2 D.Lgs. n. 231/2007, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in cui la contestazione sia effettuata dalla stessa amministrazione procedente, il dies a quo debba coincidere con la data di notifica della contestazione al destinatario della sanzione, e non con la data di adozione dell'atto. Tale interpretazione è stata motivata sulla base della necessità di garantire una data certa di decorrenza del termine e della coerenza con il sistema sanzionatorio complessivo. Con riferimento al secondo motivo di opposizione, relativo alla violazione del termine di novanta giorni ex art. 14 L. 689/1981, il Tribunale ha ritenuto che il tempo impiegato dall'amministrazione per acquisire gli elementi necessari alla contestazione fosse congruo e ragionevole, in considerazione della natura tecnica degli accertamenti da compiere e della necessaria interlocuzione con gli istituti bancari coinvolti. Il giudice ha infine disatteso il terzo motivo di opposizione, concernente l'illegittimità della sanzione per assenza di offensività in concreto della condotta, richiamando il principio secondo cui la valutazione circa l'offensività del comportamento non rileva nelle violazioni di carattere formale, essendo l'idoneità lesiva della condotta già valutata ex ante dal legislatore.
4. LE DIFESE DELL'APPELLANTE L'appello proposto da si articola in due motivi di gravame, entrambi relativi alla Parte_1 tempestività degli atti del procedimento sanzionatorio. Con il primo motivo viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'adozione del decreto sanzionatorio rispetto al termine biennale previsto dall'art. 69 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007. L'appellante sostiene che, nel caso in cui sia la stessa amministrazione procedente ad adottare la contestazione, il termine di due anni per la conclusione del procedimento sanzionatorio debba necessariamente decorrere dalla data di adozione della contestazione e non dalla sua notifica al destinatario. Tale interpretazione troverebbe conferma nella seconda parte della norma, laddove dispone che la conclusione del procedimento avviene con l'adozione del decreto sanzionatorio e non con la sua successiva notifica. L'appellante contesta inoltre la motivazione del primo giudice sulla necessità di ancorare il dies a quo alla data di notifica della contestazione per avere una data certa, evidenziando come anche l'adozione pagina 3 di 7 della contestazione abbia una data certa grazie alla protocollazione. A sostegno della propria tesi interpretativa, viene richiamata la sentenza n. 4672/2022 del Tribunale di Torino. Con il secondo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la notifica della contestazione rispetto al termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981. L'appellante contesta la necessità, affermata dal primo giudice, di acquisire ulteriori informazioni dalla banca negoziatrice prima di procedere alla contestazione. Secondo la difesa dell'istituto di credito, nel caso di assegno privo della clausola di non trasferibilità, l'amministrazione deve esclusivamente verificare la correttezza della segnalazione e l'effettiva assenza della clausola sul titolo, non essendo necessaria alcuna complessa attività valutativa. L'immotivato ritardo di sei mesi nell'avvio del procedimento e la richiesta di informazioni ultronee avrebbero quindi determinato la violazione del termine di legge. Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nel Controparte_1 presente grado, non ha proposto appello incidentale né ha svolto difese in relazione ai motivi di gravame articolati dall'appellante. Le argomentazioni della parte appellata possono quindi essere ricostruite solo sulla base delle difese svolte nel giudizio di primo grado, come riportate nella sentenza impugnata, incentrate sulla necessità di un'adeguata istruttoria prima di procedere alla contestazione e sulla decorrenza del termine biennale dalla notifica della contestazione al destinatario della sanzione.
5. TEMA DEL CONTENDERE Il thema decidendum nel presente grado di giudizio risulta circoscritto alla legittimità del procedimento sanzionatorio sotto il profilo della tempestività degli atti che lo compongono. Non è stata infatti riproposta in appello la questione, oggetto del terzo motivo di opposizione in primo grado, relativa all'illegittimità della sanzione per assenza di offensività in concreto della condotta, su cui si è quindi formato il giudicato interno. La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni che regolano i termini del procedimento sanzionatorio in materia di violazioni della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento a due profili. Il primo concerne l'individuazione del dies a quo del termine biennale previsto dall'art. 69 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007 per la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - la contestazione sia effettuata dalla stessa amministrazione che poi emette il provvedimento sanzionatorio. Si tratta di stabilire se tale termine decorra dalla data di adozione della contestazione, come sostenuto dall'appellante, ovvero dalla sua notifica al destinatario della sanzione, come ritenuto dal primo giudice. Il secondo profilo attiene alla tempestività della contestazione rispetto al termine di novanta giorni dall'accertamento dell'illecito stabilito dall'art. 14 della legge n. 689/1981. La questione si incentra sulla valutazione del tempo impiegato dall'amministrazione per acquisire le informazioni dalla banca negoziatrice: se esso possa considerarsi giustificato dalla necessità di completare l'accertamento, come ritenuto dal Tribunale, ovvero se costituisca un'immotivata dilatazione dei tempi del procedimento, come sostenuto dall'appellante.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di appello, è opportuno richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di termini del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i termini procedimentali in materia sanzionatoria devono essere interpretati in modo rigoroso quando sono posti a tutela dei diritti di difesa. Come affermato da pagina 4 di 7 Cons. Stato sent. n. 4694/2024, in fattispecie sanzionatoria diversa ma con affermazione di principi generali con riguardo alla natura dei termini in materia sanzionatoria, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio ha natura perentoria, in conformità ai principi costituzionali di eguaglianza, legalità, diritto di difesa e buon andamento dell'amministrazione. Tale perentorietà impone che le cause di sospensione e proroga del termine siano tassativamente previste dalla legge, senza possibilità di interpretazione estensiva o analogica. Con specifico riferimento al termine di 90 giorni ex art. 14 L. 689/1981, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il dies a quo non coincide con la mera acquisizione materiale del fatto da parte dell'autorità, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare l'esistenza della violazione segnalata. Come affermato da Cass. ord. n. 26555/2024, tale principio non può tuttavia essere interpretato in modo da consentire una dilatazione ingiustificata dei tempi procedimentali, soprattutto quando si tratti di violazioni di carattere meramente formale che non richiedono complesse attività di verifica. Alla luce di questi principi, vanno esaminati i motivi di appello proposti da Parte_1
Il primo motivo di appello è fondato. La questione controversa attiene all'individuazione del dies a quo del termine biennale previsto dall'art. 69 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007 per la conclusione del procedimento sanzionatorio nel caso in cui la contestazione sia effettuata dalla stessa amministrazione che poi emette il provvedimento sanzionatorio. La norma in esame dispone testualmente che 'dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente'. Come evidenziato da Cass. ord. n. 10348/2024, i procedimenti sanzionatori sono soggetti a termini perentori quando questi siano espressamente previsti dalla legge, dovendosi in tali casi procedere ad un'interpretazione rigorosa che garantisca l'effettività del diritto di difesa e la certezza dei tempi procedimentali. Nel caso di specie, il termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio decorre dal momento in cui l'amministrazione procedente ha ricevuto la notificazione della contestazione della violazione. Tuttavia, tale principio postula che la contestazione provenga da un organo accertatore diverso dall'amministrazione competente ad irrogare la sanzione. Nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, sia la stessa amministrazione procedente ad effettuare la contestazione, il dies a quo non può che coincidere con la data di adozione della contestazione da parte dell'amministrazione. Tale interpretazione si impone per diverse ragioni:
1) la ratio della norma è quella di garantire la certezza dei tempi del procedimento sanzionatorio e la posizione del destinatario della sanzione, evitando che l'amministrazione possa dilatare arbitrariamente i termini attraverso il ritardo nella notifica degli atti;
2) la seconda parte della norma dispone espressamente che 'il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione'. Come correttamente rilevato dall'appellante, così come è l'adozione del decreto - e non la successiva notifica - a determinare l'ultimo giorno del termine biennale, analogamente deve essere la data di adozione della contestazione - e non la successiva notifica - il termine iniziale da cui lo stesso termine deve decorrere;
3) non può condividersi l'argomento del primo giudice secondo cui sarebbe necessario ancorare il dies a quo alla data di notifica della contestazione per avere una data certa, atteso che anche l'adozione della contestazione ha una data certa grazie alla protocollazione sempre riportata sull'atto.
pagina 5 di 7 Contr Nel caso di specie, risulta dagli atti che il ha adottato il processo verbale di contestazione in data 17 febbraio 2021, mentre il decreto sanzionatorio è stato adottato in data 3 marzo 2023, oltre il termine biennale previsto dalla normativa. Ne consegue che il decreto sanzionatorio impugnato deve essere annullato per violazione dell'art. 69 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007. L'accoglimento del primo motivo di appello ha carattere assorbente. Può comunque osservarsi, per completezza argomentativa, che anche il secondo motivo appare fondato. Come affermato da Corte App. Roma, sent. n. 1657/2021, l'omessa segnalazione di operazioni sospette costituisce una violazione di carattere meramente formale, per la cui contestazione non sono necessarie complesse attività istruttorie. Nel caso di specie, l'amministrazione disponeva sin dal luglio 2020 di tutti gli elementi necessari per contestare la violazione, essendo ultronea rispetto all'accertamento dell'illecito la successiva richiesta di informazioni alla banca negoziatrice, intervenuta solo nel febbraio 2021. L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'annullamento del decreto sanzionatorio impugnato.
7. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE In accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata e, per l'effetto, deve essere annullato il decreto sanzionatorio n. 797592/A/TO del 03.03.2023 emesso dal
[...]
. Controparte_6
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Per il primo grado, applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 (Tabella 2), si liquidano:
- fase di studio: € 510,00 (valore medio)
- fase introduttiva: € 510,00 (valore medio)
- fase istruttoria: € 320,00 (valore minimo)
- fase decisionale: € 847,00 (valore minimo) per un totale di € 2.187,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Per il grado di appello, applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra
€ 1.100,01 e € 5.200,00 (Tabella 12), si liquidano:
- fase di studio: € 590,00 (valore medio)
- fase introduttiva: € 510,00 (valore medio)
- fase decisionale: € 398,00 (valore minimo) per un totale di € 1.498,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. La liquidazione così operata rispetta i criteri consolidati di questa Corte, che applica i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale in caso di decisione orale, nonché per la fase istruttoria quando, come nel caso di specie, non vi sia stata attività istruttoria in senso stretto. Vanno inoltre riconosciuti gli esborsi documentati, che si liquidano in € 200,00 per il primo grado ed € 200,00 per il grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro con ricorso ex artt. 6 dlgs. 150/2011 e Controparte_1
434 c.p.c. depositato in data 5.4.2024, così provvede: 1) in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, annulla il decreto sanzionatorio n. 797592/A/TO del 03.03.2023 emesso dal
[...]
; Controparte_6
pagina 6 di 7 2) condanna il a rimborsare a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo grado, che liquida in € 2.187,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna il a rimborsare a le spese del Controparte_1 Parte_1 presente grado di appello, che liquida in € 1.498,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Torino, 29 aprile 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emanuela Germano Cortese Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 428/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ROMEO CHRISTIAN, Parte_1 P.IVA_1
PESENTI MARCO ( ), TOFFOLETTO TO ( ), C.F._1 C.F._2
LETTENMAYER FLORA IN DA ( ), CI IA C.F._3
( ), DAMINELLI SI ( ) per procura allegata ex art. C.F._4 C.F._5
83, 3° co., cpc all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2 parte appellata OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), accogliendo l'appello proposto da per l'effetto, riformando integralmente – siccome erronea – la sentenza n. Parte_1
3832/2023, pubblicata il 6 ottobre 2023 e non notificata, nella causa iscritta al n. 8427/2023 R.G. del Tribunale di Torino, terza sezione civile, Giudice Ill.mo Dott. Guglielmo Rende:
- annullare il decreto opposto per violazione dei termini previsti dall'art. 69, comma II, del D. Lgs. 231/2007.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e oneri di legge”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO La vicenda processuale trae origine da un'operazione bancaria effettuata in data 20 luglio 2020 presso la filiale di Settimo Torinese, consistente nel versamento sul proprio conto corrente, da Parte_1 parte del sig. , di un assegno bancario dell'importo di euro 10.000,00, tratto su Intesa San Parte_2
pagina 1 di 7 Paolo S.p.A., firmato per girata dal medesimo in qualità di beneficiario, ma privo della clausola di Pt_2 non trasferibilità obbligatoriamente prevista per gli assegni di importo pari o superiore a euro 1.000,00. L'irregolarità dell'operazione veniva rilevata da Intesa San Paolo S.p.A. che, con comunicazione del 24 luglio 2020, provvedeva a segnalare alla l'infrazione della Controparte_2 normativa antiriciclaggio, trasmettendo copia dell'assegno negoziato in violazione dell'art. 49 comma 5 del D.Lgs. n. 231/2007. A seguito della ricezione di tale segnalazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 1 febbraio 2021, inoltrava ad una richiesta volta ad ottenere le generalità dell'intestatario del conto Parte_1 corrente su cui l'assegno era stato versato, nonché informazioni in merito all'eventuale invio della comunicazione di infrazione da parte della banca negoziatrice e, in caso negativo, all'identificazione degli autori materiali dell'infrazione. riscontrava tale richiesta con comunicazione via PEC dell'8 febbraio 2021, fornendo le Parte_1 generalità complete del sig. , confermando il mancato invio della comunicazione dell'infrazione e Pt_2 indicando le generalità della sig.ra quale soggetto che, secondo la normativa interna della Controparte_3
Banca, doveva considerarsi responsabile della mancata segnalazione. Sulla base di tali elementi, il Ufficio antiriciclaggio di Torino-Aosta adottava in data 17 febbraio CP_4
2021 il Processo Verbale di Contestazione, notificato alla Banca in data 3 marzo 2021, con il quale veniva contestata alla sig.ra quale responsabile principale, e ad in qualità di CP_3 Parte_1 responsabile solidale, la violazione dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 per l'omessa comunicazione al dell'operazione finanziaria effettuata in Controparte_1 violazione dell'art. 49 comma 5 del medesimo decreto. presentava al , in data 19 marzo 2021, deduzioni Parte_1 Controparte_1 difensive con le quali richiedeva l'archiviazione del procedimento, sostenendo la decadenza del termine per la contestazione previsto dall'art. 14 della Legge n. 689/1981 e rilevando che il titolo, ancorché privo della clausola "non trasferibile", fosse regolarmente circolato in quanto era presente una sola girata, naturalmente riconducibile al beneficiario dell'assegno. L'Autorità amministrativa, ritenendo non accoglibili le osservazioni formulate dalla emetteva il CP_5 decreto sanzionatorio n. 797592/A/TO del 3 marzo 2023, notificato in data 24 marzo 2023, con il quale irrogava alla sig.ra in solido con la sanzione amministrativa pecuniaria di Controparte_3 Parte_1 euro 3.000,00 prevista dall'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 231/2007.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO Il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del rito speciale dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011. La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti, essendo la controversia incentrata esclusivamente su questioni in diritto relative alla tempestività degli atti del procedimento sanzionatorio e alla sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione. L'opponente ha prodotto in giudizio:
- la comunicazione di Intesa San Paolo S.p.A. del 24 luglio 2020 di segnalazione dell'infrazione; Contr
- la richiesta di informazioni del a del 1° febbraio 2021; Parte_1
- la risposta di via PEC dell'8 febbraio 2021; Parte_1
- il processo verbale di contestazione del 17 febbraio 2021 notificato il 3 marzo 2021; Contr
- le deduzioni difensive presentate al il 19 marzo 2021;
- il decreto sanzionatorio impugnato. pagina 2 di 7 Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
All'udienza del 27 settembre 2023 ha richiamato, sulla decorrenza del termine biennale ex Parte_1 art. 69 comma 2 D.Lgs. n. 231/2007, la sentenza n. 4672/2022 del Tribunale di Torino, secondo cui tale termine decorre dalla data di adozione della contestazione. Il ha contestato la pertinenza di tale CP_1 precedente, evidenziando come nel caso oggetto della sentenza n. 4672/2022 la contestazione provenisse da altro organo accertatore. Il giudice ha rinviato per la decisione all'udienza del 6 ottobre 2023, all'esito della quale, previa discussione ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e camera di consiglio, ha pronunciato sentenza nelle forme dell'art. 429 c.p.c. La sentenza di primo grado non è stata notificata e il non ha Controparte_1 proposto appello incidentale né si è costituito nel presente grado.
3. DECISIONE OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE Con la sentenza impugnata, pronunciata ex art. 429 c.p.c. e 6 D.Lgs. n. 150/2011, il Tribunale di Torino ha respinto l'opposizione proposta da confermando il decreto sanzionatorio n. Parte_1
797592/A/TO del 3 marzo 2023 e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.360,80 per compensi, oltre accessori di legge. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondati tutti i motivi di opposizione articolati dall'istituto di credito. In particolare, quanto al primo motivo, concernente la violazione del termine biennale ex art. 69 comma 2 D.Lgs. n. 231/2007, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in cui la contestazione sia effettuata dalla stessa amministrazione procedente, il dies a quo debba coincidere con la data di notifica della contestazione al destinatario della sanzione, e non con la data di adozione dell'atto. Tale interpretazione è stata motivata sulla base della necessità di garantire una data certa di decorrenza del termine e della coerenza con il sistema sanzionatorio complessivo. Con riferimento al secondo motivo di opposizione, relativo alla violazione del termine di novanta giorni ex art. 14 L. 689/1981, il Tribunale ha ritenuto che il tempo impiegato dall'amministrazione per acquisire gli elementi necessari alla contestazione fosse congruo e ragionevole, in considerazione della natura tecnica degli accertamenti da compiere e della necessaria interlocuzione con gli istituti bancari coinvolti. Il giudice ha infine disatteso il terzo motivo di opposizione, concernente l'illegittimità della sanzione per assenza di offensività in concreto della condotta, richiamando il principio secondo cui la valutazione circa l'offensività del comportamento non rileva nelle violazioni di carattere formale, essendo l'idoneità lesiva della condotta già valutata ex ante dal legislatore.
4. LE DIFESE DELL'APPELLANTE L'appello proposto da si articola in due motivi di gravame, entrambi relativi alla Parte_1 tempestività degli atti del procedimento sanzionatorio. Con il primo motivo viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'adozione del decreto sanzionatorio rispetto al termine biennale previsto dall'art. 69 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007. L'appellante sostiene che, nel caso in cui sia la stessa amministrazione procedente ad adottare la contestazione, il termine di due anni per la conclusione del procedimento sanzionatorio debba necessariamente decorrere dalla data di adozione della contestazione e non dalla sua notifica al destinatario. Tale interpretazione troverebbe conferma nella seconda parte della norma, laddove dispone che la conclusione del procedimento avviene con l'adozione del decreto sanzionatorio e non con la sua successiva notifica. L'appellante contesta inoltre la motivazione del primo giudice sulla necessità di ancorare il dies a quo alla data di notifica della contestazione per avere una data certa, evidenziando come anche l'adozione pagina 3 di 7 della contestazione abbia una data certa grazie alla protocollazione. A sostegno della propria tesi interpretativa, viene richiamata la sentenza n. 4672/2022 del Tribunale di Torino. Con il secondo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la notifica della contestazione rispetto al termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981. L'appellante contesta la necessità, affermata dal primo giudice, di acquisire ulteriori informazioni dalla banca negoziatrice prima di procedere alla contestazione. Secondo la difesa dell'istituto di credito, nel caso di assegno privo della clausola di non trasferibilità, l'amministrazione deve esclusivamente verificare la correttezza della segnalazione e l'effettiva assenza della clausola sul titolo, non essendo necessaria alcuna complessa attività valutativa. L'immotivato ritardo di sei mesi nell'avvio del procedimento e la richiesta di informazioni ultronee avrebbero quindi determinato la violazione del termine di legge. Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nel Controparte_1 presente grado, non ha proposto appello incidentale né ha svolto difese in relazione ai motivi di gravame articolati dall'appellante. Le argomentazioni della parte appellata possono quindi essere ricostruite solo sulla base delle difese svolte nel giudizio di primo grado, come riportate nella sentenza impugnata, incentrate sulla necessità di un'adeguata istruttoria prima di procedere alla contestazione e sulla decorrenza del termine biennale dalla notifica della contestazione al destinatario della sanzione.
5. TEMA DEL CONTENDERE Il thema decidendum nel presente grado di giudizio risulta circoscritto alla legittimità del procedimento sanzionatorio sotto il profilo della tempestività degli atti che lo compongono. Non è stata infatti riproposta in appello la questione, oggetto del terzo motivo di opposizione in primo grado, relativa all'illegittimità della sanzione per assenza di offensività in concreto della condotta, su cui si è quindi formato il giudicato interno. La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni che regolano i termini del procedimento sanzionatorio in materia di violazioni della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento a due profili. Il primo concerne l'individuazione del dies a quo del termine biennale previsto dall'art. 69 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007 per la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - la contestazione sia effettuata dalla stessa amministrazione che poi emette il provvedimento sanzionatorio. Si tratta di stabilire se tale termine decorra dalla data di adozione della contestazione, come sostenuto dall'appellante, ovvero dalla sua notifica al destinatario della sanzione, come ritenuto dal primo giudice. Il secondo profilo attiene alla tempestività della contestazione rispetto al termine di novanta giorni dall'accertamento dell'illecito stabilito dall'art. 14 della legge n. 689/1981. La questione si incentra sulla valutazione del tempo impiegato dall'amministrazione per acquisire le informazioni dalla banca negoziatrice: se esso possa considerarsi giustificato dalla necessità di completare l'accertamento, come ritenuto dal Tribunale, ovvero se costituisca un'immotivata dilatazione dei tempi del procedimento, come sostenuto dall'appellante.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di appello, è opportuno richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di termini del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i termini procedimentali in materia sanzionatoria devono essere interpretati in modo rigoroso quando sono posti a tutela dei diritti di difesa. Come affermato da pagina 4 di 7 Cons. Stato sent. n. 4694/2024, in fattispecie sanzionatoria diversa ma con affermazione di principi generali con riguardo alla natura dei termini in materia sanzionatoria, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio ha natura perentoria, in conformità ai principi costituzionali di eguaglianza, legalità, diritto di difesa e buon andamento dell'amministrazione. Tale perentorietà impone che le cause di sospensione e proroga del termine siano tassativamente previste dalla legge, senza possibilità di interpretazione estensiva o analogica. Con specifico riferimento al termine di 90 giorni ex art. 14 L. 689/1981, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il dies a quo non coincide con la mera acquisizione materiale del fatto da parte dell'autorità, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare l'esistenza della violazione segnalata. Come affermato da Cass. ord. n. 26555/2024, tale principio non può tuttavia essere interpretato in modo da consentire una dilatazione ingiustificata dei tempi procedimentali, soprattutto quando si tratti di violazioni di carattere meramente formale che non richiedono complesse attività di verifica. Alla luce di questi principi, vanno esaminati i motivi di appello proposti da Parte_1
Il primo motivo di appello è fondato. La questione controversa attiene all'individuazione del dies a quo del termine biennale previsto dall'art. 69 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007 per la conclusione del procedimento sanzionatorio nel caso in cui la contestazione sia effettuata dalla stessa amministrazione che poi emette il provvedimento sanzionatorio. La norma in esame dispone testualmente che 'dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente'. Come evidenziato da Cass. ord. n. 10348/2024, i procedimenti sanzionatori sono soggetti a termini perentori quando questi siano espressamente previsti dalla legge, dovendosi in tali casi procedere ad un'interpretazione rigorosa che garantisca l'effettività del diritto di difesa e la certezza dei tempi procedimentali. Nel caso di specie, il termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio decorre dal momento in cui l'amministrazione procedente ha ricevuto la notificazione della contestazione della violazione. Tuttavia, tale principio postula che la contestazione provenga da un organo accertatore diverso dall'amministrazione competente ad irrogare la sanzione. Nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, sia la stessa amministrazione procedente ad effettuare la contestazione, il dies a quo non può che coincidere con la data di adozione della contestazione da parte dell'amministrazione. Tale interpretazione si impone per diverse ragioni:
1) la ratio della norma è quella di garantire la certezza dei tempi del procedimento sanzionatorio e la posizione del destinatario della sanzione, evitando che l'amministrazione possa dilatare arbitrariamente i termini attraverso il ritardo nella notifica degli atti;
2) la seconda parte della norma dispone espressamente che 'il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione'. Come correttamente rilevato dall'appellante, così come è l'adozione del decreto - e non la successiva notifica - a determinare l'ultimo giorno del termine biennale, analogamente deve essere la data di adozione della contestazione - e non la successiva notifica - il termine iniziale da cui lo stesso termine deve decorrere;
3) non può condividersi l'argomento del primo giudice secondo cui sarebbe necessario ancorare il dies a quo alla data di notifica della contestazione per avere una data certa, atteso che anche l'adozione della contestazione ha una data certa grazie alla protocollazione sempre riportata sull'atto.
pagina 5 di 7 Contr Nel caso di specie, risulta dagli atti che il ha adottato il processo verbale di contestazione in data 17 febbraio 2021, mentre il decreto sanzionatorio è stato adottato in data 3 marzo 2023, oltre il termine biennale previsto dalla normativa. Ne consegue che il decreto sanzionatorio impugnato deve essere annullato per violazione dell'art. 69 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007. L'accoglimento del primo motivo di appello ha carattere assorbente. Può comunque osservarsi, per completezza argomentativa, che anche il secondo motivo appare fondato. Come affermato da Corte App. Roma, sent. n. 1657/2021, l'omessa segnalazione di operazioni sospette costituisce una violazione di carattere meramente formale, per la cui contestazione non sono necessarie complesse attività istruttorie. Nel caso di specie, l'amministrazione disponeva sin dal luglio 2020 di tutti gli elementi necessari per contestare la violazione, essendo ultronea rispetto all'accertamento dell'illecito la successiva richiesta di informazioni alla banca negoziatrice, intervenuta solo nel febbraio 2021. L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'annullamento del decreto sanzionatorio impugnato.
7. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE In accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata e, per l'effetto, deve essere annullato il decreto sanzionatorio n. 797592/A/TO del 03.03.2023 emesso dal
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. Controparte_6
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Per il primo grado, applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 (Tabella 2), si liquidano:
- fase di studio: € 510,00 (valore medio)
- fase introduttiva: € 510,00 (valore medio)
- fase istruttoria: € 320,00 (valore minimo)
- fase decisionale: € 847,00 (valore minimo) per un totale di € 2.187,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Per il grado di appello, applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra
€ 1.100,01 e € 5.200,00 (Tabella 12), si liquidano:
- fase di studio: € 590,00 (valore medio)
- fase introduttiva: € 510,00 (valore medio)
- fase decisionale: € 398,00 (valore minimo) per un totale di € 1.498,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. La liquidazione così operata rispetta i criteri consolidati di questa Corte, che applica i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale in caso di decisione orale, nonché per la fase istruttoria quando, come nel caso di specie, non vi sia stata attività istruttoria in senso stretto. Vanno inoltre riconosciuti gli esborsi documentati, che si liquidano in € 200,00 per il primo grado ed € 200,00 per il grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro con ricorso ex artt. 6 dlgs. 150/2011 e Controparte_1
434 c.p.c. depositato in data 5.4.2024, così provvede: 1) in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, annulla il decreto sanzionatorio n. 797592/A/TO del 03.03.2023 emesso dal
[...]
; Controparte_6
pagina 6 di 7 2) condanna il a rimborsare a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo grado, che liquida in € 2.187,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna il a rimborsare a le spese del Controparte_1 Parte_1 presente grado di appello, che liquida in € 1.498,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Torino, 29 aprile 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Emanuela Germano Cortese
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