Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/06/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Procedimento unitario R.G. n. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Marco Bottallo Giudice rel. dott. Andrea Carena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, p.i. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 20 e sede effettiva in P.IVA_1
Cocconato d'Asti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Alberto Giovanardi, Andrea De Filippi,
Veronica Zanetta e Emanuele Caretti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. dei predetti difensori Email_1
, e Email_2 Email_3
Email_4
***
visto il ricorso con il quale la ha Controparte_1
chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
esaminata la documentazione in atti;
1
considerato che la società non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società ricorrente sede legale in
Milano, ma trovandosi il centro dei suoi interessi principali in Cocconato d'Asti, dove sono ubicati tutti gli uffici direzionali e amministrativi come dalla stessa precisato;
ritenuto che la società debba essere considerata quale imprenditore commerciale, avuto riguardo all'attività in concreto dalla stessa esercitata come risulta dagli atti e che le soglie dimensionali prescritte appaiono integrate, come risulta dalla documentazione in atti;
rilevato che le misure protettive confermate ai sensi dell'art. 54, comma 2, CCII sono scadute il
20.5.2025;
considerato che la ricorrente aveva presentato domanda per l'ammissione al concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, con riserva di deposito della proposta, del piano e dei documenti e che non vi ha provveduto entro il termine giudizialmente assegnato, avendo nelle more depositato l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
rilevato che dall'esame della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalla istante società
risulta documentato il superamento dell'importo minimo di euro 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
2 ritenuto, inoltre, che sotto il profilo oggettivo sussista lo stato di insolvenza della debitrice, desumibile dalle circostanze esposte nel ricorso cui si rimanda;
visto l'art. 49 CCII
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 20 e sede effettiva in Cocconato d'Asti;
NOMINA
il dott. Marco Bottallo Giudice Delegato alla procedura e l'avv. Alessandro Todeschini curatore;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1)
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
3 l'udienza del 13.10.2025, ore 11,10, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa debitrice;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
MANDA
4 alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 28.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Marco Bottallo Gian Andrea Morbelli
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