Sentenza 13 aprile 2007
Massime • 1
L'eventuale maggior danno, rispetto agli interessi legali, richiesto a colui che abbia ricevuto in buona fede un pagamento indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., riguarda il periodo successivo alla presentazione della domanda; irrilevante, di conseguenza, è l'allegazione e dimostrazione di aver dovuto far ricorso ad oneroso credito bancario in periodo precedente la presentazione della domanda di restituzione (principio affermato con riferimento al pagamento di indebite prestazioni da parte dell'INPS) .
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2007, n. 8921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8921 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA SCRL in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio dell'avvocato LEONARDI Sergio, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
sul 2^ ricorso n. 04328/04 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA SCRL in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio dell'avvocato SERGIO LEONARDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3152/02 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 20/01/03 - R.G.N. 498/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/02/07 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello l'I.N.P.S. impugnava la sentenza emessa il 25 novembre 1997 dal Pretore di Casetta, che, in accoglimento della domanda del ricorrente Consorzio Agrario Provinciale di Caserta, aveva condannato l'appellante a pagare in favore del Consorzio la somma di L. 1.379.000.000, oltre gli interessi e il maggior danno subito ex art. 1224 c.c., comma 2, commisurato alla differenza tra il tasso annuale medio per le anticipazioni effettuate dagli istituti di credito al Consorzio per il periodo 1983/1988 e il tasso di interesse legale, dalla domanda amministrativa al soddisfo.
L'appellante contestava la natura industriale del consorzio, la spettanza degli sgravi aggiuntivi oltre quelli generali, la decorrenza di interessi e rivalutazione, la prova del maggior danno riconosciuto. Eccepiva in compensazione altri crediti vantati nei confronti del Consorzio.
L'appellato resisteva.
Con sentenza del 15 novembre 2002/20 gennaio 2003 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere accoglieva solo in parte l'appello, riducendo la somma attribuita al Consorzio ad Euro 506.173,55. Sottraeva infatti da quanto spettante al Consorzio, per effetto degli sgravi contributivi spettanti, quanto dallo stesso dovuto all'I.N.P.S. per effetto dell'ammissione al passivo della somma di L. 407.460.709, rilevando che non di compensazione si trattava ma di accertamento di reciproche partite di dare ed avere all'interno di un unico rapporto. Confermava decorrenza e misura degli interessi legali e del maggior danno.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, il Consorzio Agrario Provinciale di Caserta, società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa. L'I.N.P.S. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con unico motivo, cui resiste con controricorso il Consorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso principale e ricorso incidentale, registrati con differenti numeri di ruolo, vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., la difesa del Consorzio deduce che i giudici di appello sono incorsi nel vizio di ultrapetizione, perché, invece di limitarsi ad accertare l'importo spettante al ricorrente consorzio a titolo di sgravi non fruiti nel periodo 1.6.81-30.4.87 e limitare la condanna al pagamento degli interessi e del maggior danno, come richiesto nelle conclusioni (che riporta) del ricorso introduttivo, hanno invece condannato l'Istituto previdenziale al pagamento dell'indebito, peraltro ridotto.
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 c.c., e vizio di motivazione, la difesa del Consorzio deduce che i Giudici di appello hanno comunque errato nel detrarre il credito dell'I.N.P.S. di L. 407.460.709, maturato il 24.12.1994, dal credito capitale del Consorzio di L. 1.379.000.000, maturato il 10.6.1991; il credito dell'I.N.P.S. avrebbe dovuto essere imputato prima agli interessi e alle spese.
4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale l'I.N.P.S. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 2697 c.c., in relazione all'art. 2033 c.c.; nonché vizio di motivazione. Assume che erroneamente i Giudici di appello hanno considerato quale maggior danno la differenza fra il tasso di interesse praticato dagli istituti bancari nel periodo 1983/1988 (epoca cui si riferiscono gli sgravi contributivi non operati) e il tasso degli interessi legali. Atteso che l'obbligo di restituzione e risarcimento è sorto solo dalla data della domanda amministrativa del 13 giugno 1991, il maggior danno avrebbe dovuto essere dimostrato con riferimento ai costi sostenuti per aver fatto ricorso al credito bancario a decorrere da tale data e non certo con riferimento ad un periodo precedente.
Poiché nessuna prova era stata fornita dal Consorzio con riferimento al periodo successivo alla costituzione in mora dell'I.N.P.S., nessuna somma ulteriore, in aggiunta agli interessi, avrebbe potuto essere riconosciuta.
5. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile per mancanza di interesse.
Il fatto che la pronuncia di secondo grado non si sia limitata ad un accertamento, ma abbia condannato il percettore dell'indebito alla restituzione dello stesso, non costituisce un vizio di cui si possa dolere il titolare del diritto alla restituzione, che non subisce danno da una tale pronuncia.
L'accertamento delle varie partite di dare e avere dell'unico rapporto fra Consorzio e I.N.P.S. non avrebbe apportato vantaggi al ricorrente principale.
6. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile, atteso che, da un lato non si deduce che la questione sia stata posta al Giudice di appello e, dall'altro, non vengono riportati elementi che dimostrino il fondamento e l'esattezza delle date di indicata insorgenza del credito fatto valere dall'I.N.P.S..
7. Il ricorso incidentale è fondato.
Dall'esame dell'atto di appello risulta che l'I.N.P.S. contestava l'attribuzione di somme a titolo di maggior danno, criticando, in particolare, la liquidazione della rivalutazione per il periodo dal 1983 al 1988, perché anteriore alla domanda amministrativa e quindi al dedotto ritardo nella restituzione. Aggiungeva che, se pure si volesse applicare la rivalutazione per il periodo successivo alla domanda, non vi era stata alcuna allegazione (nè fornito alcun elemento di prova) per tale periodo (pag. 4 del ricorso in appello dell'I.N.P.S.).
I Giudici di appello hanno ritenuto corretti i criteri seguiti dal primo Giudice per la determinazione del maggior danno. Tale decisione si pone in contrasto con l'art. 2033 c.c., che prevede che colui che abbia eseguito un pagamento indebito ha diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Poiché non è mai stata in discussione la buona fede dell'I.N.P.S., gli interessi e l'eventuale maggior danno avrebbero dovuto esser chiesti e provati con riferimento al periodo successivo alla presentazione della domanda amministrativa (18 giugno 1991). Del tutto irrilevante è la allegazione dei costi sostenuti per far ricorso al credito bancario per un periodo anteriore a quello in cui era sorto l'obbligo di restituzione.
In conclusione il ricorso principale va rigettato, mentre va accolto quello incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro Giudice di secondo grado, che si indica nella Corte di Appello di Napoli. Il Giudice di rinvio, cui si demanda anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità, applicherà il seguente principio di diritto: "L'eventuale maggior danno, rispetto agli interessi legali, richiesto a colui che abbia ricevuto in buona fede un pagamento indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., riguarda il periodo successivo alla presentazione della domanda;
irrilevante, di conseguenza, è la allegazione e dimostrazione di aver dovuto far ricorso ad oneroso credito bancario in periodo precedente la presentazione della domanda di restituzione".
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007