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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2208/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott.ssa Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2208 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: regolamentazione congiunta delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Benevento, al viale Mellusi Parte_1 C.F._1
n. 98, presso lo studio dell'avv. Antonio Leone, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Maria Concetta Iannelli, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025; il p.m., con visto del 6.10.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Gli odierni ricorrenti chiedevano al sopra intestato Tribunale di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato il [...] a [...]
Benevento da un rapporto di convivenza tra i medesimi.
In base a tale accordo:
1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ed avrà residenza presso la madre;
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: a settimane alterne, il martedì ed il giovedì il minore verrà prelevato a scuola o a casa alle ore
16,30 circa;
pernotterà presso il padre ed il giorno seguente, verrà accompagnato a scuola dal padre ed all'uscita verrà prelevato dalla madre: La stessa modalità per il giovedì. La settimana del week end spettante al padre, il minore verrà prelevato a scuola o a casa della madre alle ore
16,30, pernotterà nei giorni del venerdì e di sabato sera a casa del padre per poi essere riaccompagnato a casa della madre la domenica estiva entro le ore 22,30, mentre le domeniche invernali alle ore 20,30. Si precisa che quando il minore pernotta il martedì e giovedì dal padre poi potrà pernottare nuovamente la settimana successiva dal venerdì alla domenica. Il padre avrà il diritto di telefonata con il figlio due volte al giorno fissando gli orari di chiamata alle ore 17 circa ed alle ore 21,00 circa: In caso di variazione di giorni oppure di orario, il padre avrà
l'obbligo di avvisare la madre almeno 48 ore prima. Per ciò che concerne le festività, ad anni alterni, se una parte avrà il 24, 25 e 26 dicembre, l'altra parte il 31 dicembre, il 1gennaio, il 6 gennaio, per le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, per il compleanno e per le altre festività ad anni alterni, previa comunicazione da inviarsi almeno una settimana prima in caso di impedimenti imprevisti, il compleanno personale di ciascuna delle parti darà diritto alla presenza del minore. In merito alle ferie estive, il minore potrà stare con il padre per 10 giorni consecutivi previa comunicazione da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima, in caso di impedimenti imprevisti, sempre compatibilmente con le esigenze del minore, tenendo conto, per quanto possibile, della sua volontà;
4) Il sig. corrisponderà un assegno di mantenimento, entro il 25 di ogni mese, nella CP_1 misura di € 200,00 alla sig.ra , da rivalutarsi annualmente, secondo l'indice ISTAT, oltre Pt_1 il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Benevento;
5) Il sig. rinuncia all'assegno unico-universale che verrà riscosso interamente CP_1 dalla sig.ra , in quanto collocataria del figlio minore;
nel caso di revoca di tale beneficio Pt_1 il sig. si impegna, sin da ora, a versare la somma di € 300,00, a titolo di mantenimento;
CP_1
6) Spese legali compensate.
Orbene, considerato che la domanda non è contraria agli interessi della prole, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, va accolta e gli accordi possono essere recepiti nella presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore Persona_2
(n. a Benevento il 21.8.2017) sia regolamentato tra i genitori (n. a
[...] Parte_1
Benevento il 26.2.1992) e (n. a Benevento il 11.2.1988) secondo le condizioni di Controparte_1 cui al ricorso congiuntamente depositato e riportate in parte motiva.
Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21
e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott.ssa Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2208 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: regolamentazione congiunta delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Benevento, al viale Mellusi Parte_1 C.F._1
n. 98, presso lo studio dell'avv. Antonio Leone, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Maria Concetta Iannelli, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025; il p.m., con visto del 6.10.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Gli odierni ricorrenti chiedevano al sopra intestato Tribunale di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato il [...] a [...]
Benevento da un rapporto di convivenza tra i medesimi.
In base a tale accordo:
1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ed avrà residenza presso la madre;
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: a settimane alterne, il martedì ed il giovedì il minore verrà prelevato a scuola o a casa alle ore
16,30 circa;
pernotterà presso il padre ed il giorno seguente, verrà accompagnato a scuola dal padre ed all'uscita verrà prelevato dalla madre: La stessa modalità per il giovedì. La settimana del week end spettante al padre, il minore verrà prelevato a scuola o a casa della madre alle ore
16,30, pernotterà nei giorni del venerdì e di sabato sera a casa del padre per poi essere riaccompagnato a casa della madre la domenica estiva entro le ore 22,30, mentre le domeniche invernali alle ore 20,30. Si precisa che quando il minore pernotta il martedì e giovedì dal padre poi potrà pernottare nuovamente la settimana successiva dal venerdì alla domenica. Il padre avrà il diritto di telefonata con il figlio due volte al giorno fissando gli orari di chiamata alle ore 17 circa ed alle ore 21,00 circa: In caso di variazione di giorni oppure di orario, il padre avrà
l'obbligo di avvisare la madre almeno 48 ore prima. Per ciò che concerne le festività, ad anni alterni, se una parte avrà il 24, 25 e 26 dicembre, l'altra parte il 31 dicembre, il 1gennaio, il 6 gennaio, per le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, per il compleanno e per le altre festività ad anni alterni, previa comunicazione da inviarsi almeno una settimana prima in caso di impedimenti imprevisti, il compleanno personale di ciascuna delle parti darà diritto alla presenza del minore. In merito alle ferie estive, il minore potrà stare con il padre per 10 giorni consecutivi previa comunicazione da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima, in caso di impedimenti imprevisti, sempre compatibilmente con le esigenze del minore, tenendo conto, per quanto possibile, della sua volontà;
4) Il sig. corrisponderà un assegno di mantenimento, entro il 25 di ogni mese, nella CP_1 misura di € 200,00 alla sig.ra , da rivalutarsi annualmente, secondo l'indice ISTAT, oltre Pt_1 il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Benevento;
5) Il sig. rinuncia all'assegno unico-universale che verrà riscosso interamente CP_1 dalla sig.ra , in quanto collocataria del figlio minore;
nel caso di revoca di tale beneficio Pt_1 il sig. si impegna, sin da ora, a versare la somma di € 300,00, a titolo di mantenimento;
CP_1
6) Spese legali compensate.
Orbene, considerato che la domanda non è contraria agli interessi della prole, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, va accolta e gli accordi possono essere recepiti nella presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore Persona_2
(n. a Benevento il 21.8.2017) sia regolamentato tra i genitori (n. a
[...] Parte_1
Benevento il 26.2.1992) e (n. a Benevento il 11.2.1988) secondo le condizioni di Controparte_1 cui al ricorso congiuntamente depositato e riportate in parte motiva.
Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21
e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.