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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1574/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Antonella Allegra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1574/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1
BOLOGNA con domicilio in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento di
Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del 7 gennaio 2021 del Tribunale di Bologna.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Luisa Poppi;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (alias ) Controparte_1 Persona_1
impugnava avanti il Tribunale di Bologna il provvedimento del Questore di Ravenna nella parte in cui era stata negata la sussistenza del diritto alla protezione umanitaria, chiedendo il rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o in subordine per motivi speciali ex art. 19, comma
1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 19.07.2021, comunicata il 20.07.2021, riconosceva al ricorrente il permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d bis T.U.I.
Il proponeva appello ritenendo l'ordinanza illegittima e ingiusta per i seguenti motivi Parte_1
1. Violazione dell'art. 112 c.p.c. - nullità dell'ordinanza per vizio di extrapetizione:
Il ricorrente aveva impugnato avanti il Tribunale di Bologna il provvedimento del Questore di Ravenna
nella parte in cui ha negato la sussistenza del diritto alla protezione umanitaria, chiedendo il rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o in subordine per motivi speciali ex art. 19,
comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020. Il ricorrente, in particolare, non avrebbe mai formulato domanda di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, né in sede amministrativa nè
in sede giurisdizionale. Tuttavia, il Tribunale di Bologna non si è pronunciato sulle domande formulate nel ricorso, riconoscendo invece al ricorrente un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19,
comma 2, lett. d bis T.U.I.
2. Inammissibilità della domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria:
Il ricorrente non documenterebbe alcun rischio attuale di persecuzione o tortura in caso di rimpatrio in
Guinea e neppure alcuna situazione di vulnerabilità.
3. Infondatezza dell'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria ai sensi del previgente art. 5, comma 6 d. lgs. 286/1998 e del permesso per protezione speciale:
Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi pagina 2 di 8 umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza.
Concludeva, pertanto, l'appellante per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata
ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe, e, per l'effetto,
- in via principale, dichiarare nulla l'ordinanza appellata perché emessa in violazione dell'art. 112
c.p.c. (vizio di extrapetizione);
- in via subordinata, dichiarare inammissibile la domanda volta al riconoscimento della protezione
sussidiaria
- in via di estremo subordine, dichiarare infondata la domanda volta al riconoscimento della
protezione umanitaria/protezione speciale
- revocando ex art. 136 T.U. spese di giustizia il patrocinio a spese dello Stato e condannando il
ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
Nessuno si è costituito per (alias ), di cui, Controparte_1 Persona_1
pertanto, deve dichiararsi la contumacia.
E' intervenuto il Procuratore Generale che ha concluso con nota del 23.22.21 chiedendo l'accoglimento dell'appello del . Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.25.
*****
Va premesso, in punto di diritto, che le disposizioni in tema di protezione umanitaria possono continuare a trovare applicazione in relazione alla fattispecie che ci occupa, nonostante la relativa disciplina sostanziale sia stata modificata in un primo momento con l'abolizione della protezione umanitaria da parte del D Lvo 113/18 e successivamente dal DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020,
che ha riformulato i rilevanti art. 5 co VI e 19 D. Lvo 286/98, essendo stata la domanda di rinnovo di pagina 3 di 8 permesso presentata, in sede amministrativa, in data 29.05.2018 e dunque antecedentemente al
05.10.2018 (Cass. 16459/19).
Il principio di diritto sopra espresso ha trovato, d'altra parte, conferma in pronuncia delle Sezioni Unite
della Suprema Corte (v. Cass. S.U. Civili 24 settembre-13 novembre 2019 n.29460), con la quale è
stato affermato “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il
diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in
Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la
domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue
che la normativa introdotta con il D.L. 113 del 2018, convertito con Legge 132/2018, nella parte in cui
ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art.5 comma 6 del D.Lgs. 286 del 1998 e
dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di
riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore
(5 ottobre 2018) della nuova legge;
tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della
normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi, l'accertamento della
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla
base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 113/2018 convertito nella Legge n.132
del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'art.1 comma
9 del suddetto decreto legge”.
Nel caso che qui occupa, il Giudice di prime cure non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria (oggetto della domanda) che, come sopra visto, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali. Per altro, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, riconoscerebbe il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, che deve fondarsi su una “effettiva valutazione comparativa”
(cfr. Cass. Ord. 4455/2018) della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al pagina 4 di 8 paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità
personale in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
A ciò si aggiunga che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari necessita che l'interessato alleghi specifiche e qualificate condizioni di vulnerabilità, insussistenti nel caso concreto
(cfr. Cass., Sez. I, 24.09.2019 n. 23757). In questo caso, infatti, il richiedente ha dichiarato di aver abbandonato la Guinea per ragioni estranee a qualunque condizione di vulnerabilità o a fattori di persecuzione o di tortura: la protezione umanitaria gli venne originariamente rilasciata in quanto soccorso nell'ambito dell'operazione “Mare nostrum” nel percorso di migrazione forzata dalla Libia,
senza che esistessero condizioni di vulnerabilità legate al suo Paese di provenienza. Infatti, nel corso dell'audizione avvenuta all'udienza del 7.7.21 ha dichiarato di aver lasciato in Guinea la moglie con i tre figli (che abitano con il suocero “in campagna”) ed avrebbe dichiarato di aver lasciato il paese di origine con volo aereo per la Libia insieme al proprio datore di lavoro.
Appare dunque evidente come la migrazione del ricorrente sia di “natura economica”, le cui ragioni esulano dai requisiti di riconoscimento della protezione umanitaria.
Anche sotto il profilo della valutazione comparativa della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, si osserva che il ricorrente risulta aver lavorato solo 7 giorni nel 2016, 6 giorni nel 2017, 48 giorni nel 2018 e 8 giorni nel 2019; non risulta che parli correntemente la lingua italiana (per quanto risulti aver frequentato un corso di italiano per stranieri “BY PIEDI”, nell'ambito del progetto istituzionale “Insieme per il lavoro” organizzato dal Comune di Bologna, dalla Città Metropolitana e dall'Archidiocesi di Bologna),
in quanto nel corso dello svolgimento dell'udienza del 7.7.21 è stato necessario l'intervento di un interprete ed il primo motivo di ricorso ex art. 702 bis è stato proprio il “vizio di mancata traduzione
del Decreto di rigetto nella lingua effettivamente conosciuta dallo straniero o in una delle lingue
veicolari previste, con la conseguente violazione di legge in relazione all'art. 3 comma 3 del D.P.R.
pagina 5 di 8 394/99 e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.”.
Dunque, non pare che il ricorrente abbia i requisiti per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, che -si ribadisce ancora una volta-, neppure il Giudice di prime cure ha riconosciuto.
Dunque, la domanda deve essere valutata per verificare o meno l'applicabilità -riconosciuta, questa sì,
dal Giudice di primo grado- della diversa disciplina di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, lettera d) bis che così recita: “degli stranieri che versano in condizioni di salute
di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un
rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In
tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla
certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le
condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”.
Sul punto la Suprema Corte si è chiaramente espressa con Ordinanza n. 23898 del 29/10/2020
affermando il seguente principio di diritto: “in materia di protezione internazionale, la condizione giuridica di vulnerabilità, per problematiche di salute, addotta dal richiedente la protezione per ragioni umanitarie, in ipotesi di presentazione della domanda in data anteriore all'entrata in vigore del d.I.113/2018, convertito in I. n. 132 del 2018, deve essere vagliata, in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.
1. n. 113 del 2018, convertito nella I. 132 del 2018, e comporterà il rilascio del permesso di soggiorno «per casi speciali» previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto-legge,
«della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato», e non del nuovo permesso per motivi di salute introdotto dall'art.19, comma 2 lett. d) bis,
del d.lgs. 286/1998, come modificato dall' art.1 coma 9 d.I.113/2018, conv. in L132/2018, avente contenuto e durata più restrittivi”.
Nella stessa decisione, dunque, la Cassazione chiarisce che le Sezioni Unite '19 -sopra richiamate-
hanno distinto: da un lato, la valutazione giuridica dei fatti già accaduti, posti a base del riconoscimento pagina 6 di 8 per via giudiziale del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che deve essere compiuta alla luce della disciplina normativa vigente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale;
dall'altro lato, anche nelle ipotesi in cui l'accertamento del diritto, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, sia in itinere, il provvedimento del questore, in caso di positivo accertamento delle condizioni di legge, dovrà avere il contenuto e la durata stabiliti dal comma 9, necessitando il rilascio del permesso di soggiorno di una conseguente e necessaria fase attuativa successiva al provvedimento della commissione territoriale o a quello emesso in sede giudiziale, che non può che esplicarsi sulla base della nuova normativa vigente (cfr. Cass
4890/2018).
E' stato ulteriormente precisato (Cass.7599/2020) che «per concedere il permesso di soggiorno nei casi speciali previsto dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla I. n. 132 del 2018,
quando ricorrano i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis" alle domande di protezione proposte prima dell'entrata in vigore del predetto d. I. n. 113 del 2018, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili,
considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata”.
Ritiene, dunque, la Corte che il Giudice di primo grado non avrebbe potuto riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere il permesso per motivi di salute introdotto dall'art.19, comma 2 lett. d) bis, del d.lgs.
286/1998, dovendo al più verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113
del 2018, conv. con modif. dalla I. n. 132 del 2018, qualora fossero stati sussistenti i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La valutazione comparativa che la giurisprudenza di legittimità, dunque, non pare poter portare, nel pagina 7 di 8 caso che qui occupa, all'accoglimento della domanda del ricorrente, in quanto non è emerso il “rischio
di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o
ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti
inviolabili”: con particolare riferimento alle condizioni di salute, si osserva che l'incidente è occorso allo straniero in occasione di svolgimento di attività lavorativa irregolare, ma non è stato causato da quella attività (caduta accidentale per sfuggire al morso di un cane), in epoca ampiamente successiva alla presentazione del ricorso, e la documentazione medica in atti attesta l'ampio periodo di cure mediche ricevute e la semplice necessità di successivi controlli.
Pertanto, l'appello del essere accolto. Parte_1
Stante la complessità dell'interpretazione delle norme applicabili, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposta dal con riforma dell'ordinanza 19.07.2021 e Controparte_2
conseguente rigetto del ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. da (alias Controparte_1
) in data 18.3.21. Persona_1
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Antonella Allegra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1574/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1
BOLOGNA con domicilio in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento di
Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del 7 gennaio 2021 del Tribunale di Bologna.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Luisa Poppi;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (alias ) Controparte_1 Persona_1
impugnava avanti il Tribunale di Bologna il provvedimento del Questore di Ravenna nella parte in cui era stata negata la sussistenza del diritto alla protezione umanitaria, chiedendo il rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o in subordine per motivi speciali ex art. 19, comma
1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 19.07.2021, comunicata il 20.07.2021, riconosceva al ricorrente il permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d bis T.U.I.
Il proponeva appello ritenendo l'ordinanza illegittima e ingiusta per i seguenti motivi Parte_1
1. Violazione dell'art. 112 c.p.c. - nullità dell'ordinanza per vizio di extrapetizione:
Il ricorrente aveva impugnato avanti il Tribunale di Bologna il provvedimento del Questore di Ravenna
nella parte in cui ha negato la sussistenza del diritto alla protezione umanitaria, chiedendo il rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o in subordine per motivi speciali ex art. 19,
comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020. Il ricorrente, in particolare, non avrebbe mai formulato domanda di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, né in sede amministrativa nè
in sede giurisdizionale. Tuttavia, il Tribunale di Bologna non si è pronunciato sulle domande formulate nel ricorso, riconoscendo invece al ricorrente un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19,
comma 2, lett. d bis T.U.I.
2. Inammissibilità della domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria:
Il ricorrente non documenterebbe alcun rischio attuale di persecuzione o tortura in caso di rimpatrio in
Guinea e neppure alcuna situazione di vulnerabilità.
3. Infondatezza dell'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria ai sensi del previgente art. 5, comma 6 d. lgs. 286/1998 e del permesso per protezione speciale:
Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi pagina 2 di 8 umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza.
Concludeva, pertanto, l'appellante per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata
ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe, e, per l'effetto,
- in via principale, dichiarare nulla l'ordinanza appellata perché emessa in violazione dell'art. 112
c.p.c. (vizio di extrapetizione);
- in via subordinata, dichiarare inammissibile la domanda volta al riconoscimento della protezione
sussidiaria
- in via di estremo subordine, dichiarare infondata la domanda volta al riconoscimento della
protezione umanitaria/protezione speciale
- revocando ex art. 136 T.U. spese di giustizia il patrocinio a spese dello Stato e condannando il
ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
Nessuno si è costituito per (alias ), di cui, Controparte_1 Persona_1
pertanto, deve dichiararsi la contumacia.
E' intervenuto il Procuratore Generale che ha concluso con nota del 23.22.21 chiedendo l'accoglimento dell'appello del . Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.25.
*****
Va premesso, in punto di diritto, che le disposizioni in tema di protezione umanitaria possono continuare a trovare applicazione in relazione alla fattispecie che ci occupa, nonostante la relativa disciplina sostanziale sia stata modificata in un primo momento con l'abolizione della protezione umanitaria da parte del D Lvo 113/18 e successivamente dal DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020,
che ha riformulato i rilevanti art. 5 co VI e 19 D. Lvo 286/98, essendo stata la domanda di rinnovo di pagina 3 di 8 permesso presentata, in sede amministrativa, in data 29.05.2018 e dunque antecedentemente al
05.10.2018 (Cass. 16459/19).
Il principio di diritto sopra espresso ha trovato, d'altra parte, conferma in pronuncia delle Sezioni Unite
della Suprema Corte (v. Cass. S.U. Civili 24 settembre-13 novembre 2019 n.29460), con la quale è
stato affermato “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il
diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in
Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la
domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue
che la normativa introdotta con il D.L. 113 del 2018, convertito con Legge 132/2018, nella parte in cui
ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art.5 comma 6 del D.Lgs. 286 del 1998 e
dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di
riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore
(5 ottobre 2018) della nuova legge;
tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della
normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi, l'accertamento della
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla
base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 113/2018 convertito nella Legge n.132
del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'art.1 comma
9 del suddetto decreto legge”.
Nel caso che qui occupa, il Giudice di prime cure non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria (oggetto della domanda) che, come sopra visto, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali. Per altro, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, riconoscerebbe il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, che deve fondarsi su una “effettiva valutazione comparativa”
(cfr. Cass. Ord. 4455/2018) della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al pagina 4 di 8 paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità
personale in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
A ciò si aggiunga che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari necessita che l'interessato alleghi specifiche e qualificate condizioni di vulnerabilità, insussistenti nel caso concreto
(cfr. Cass., Sez. I, 24.09.2019 n. 23757). In questo caso, infatti, il richiedente ha dichiarato di aver abbandonato la Guinea per ragioni estranee a qualunque condizione di vulnerabilità o a fattori di persecuzione o di tortura: la protezione umanitaria gli venne originariamente rilasciata in quanto soccorso nell'ambito dell'operazione “Mare nostrum” nel percorso di migrazione forzata dalla Libia,
senza che esistessero condizioni di vulnerabilità legate al suo Paese di provenienza. Infatti, nel corso dell'audizione avvenuta all'udienza del 7.7.21 ha dichiarato di aver lasciato in Guinea la moglie con i tre figli (che abitano con il suocero “in campagna”) ed avrebbe dichiarato di aver lasciato il paese di origine con volo aereo per la Libia insieme al proprio datore di lavoro.
Appare dunque evidente come la migrazione del ricorrente sia di “natura economica”, le cui ragioni esulano dai requisiti di riconoscimento della protezione umanitaria.
Anche sotto il profilo della valutazione comparativa della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, si osserva che il ricorrente risulta aver lavorato solo 7 giorni nel 2016, 6 giorni nel 2017, 48 giorni nel 2018 e 8 giorni nel 2019; non risulta che parli correntemente la lingua italiana (per quanto risulti aver frequentato un corso di italiano per stranieri “BY PIEDI”, nell'ambito del progetto istituzionale “Insieme per il lavoro” organizzato dal Comune di Bologna, dalla Città Metropolitana e dall'Archidiocesi di Bologna),
in quanto nel corso dello svolgimento dell'udienza del 7.7.21 è stato necessario l'intervento di un interprete ed il primo motivo di ricorso ex art. 702 bis è stato proprio il “vizio di mancata traduzione
del Decreto di rigetto nella lingua effettivamente conosciuta dallo straniero o in una delle lingue
veicolari previste, con la conseguente violazione di legge in relazione all'art. 3 comma 3 del D.P.R.
pagina 5 di 8 394/99 e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.”.
Dunque, non pare che il ricorrente abbia i requisiti per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, che -si ribadisce ancora una volta-, neppure il Giudice di prime cure ha riconosciuto.
Dunque, la domanda deve essere valutata per verificare o meno l'applicabilità -riconosciuta, questa sì,
dal Giudice di primo grado- della diversa disciplina di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, lettera d) bis che così recita: “degli stranieri che versano in condizioni di salute
di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un
rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In
tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla
certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le
condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”.
Sul punto la Suprema Corte si è chiaramente espressa con Ordinanza n. 23898 del 29/10/2020
affermando il seguente principio di diritto: “in materia di protezione internazionale, la condizione giuridica di vulnerabilità, per problematiche di salute, addotta dal richiedente la protezione per ragioni umanitarie, in ipotesi di presentazione della domanda in data anteriore all'entrata in vigore del d.I.113/2018, convertito in I. n. 132 del 2018, deve essere vagliata, in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.
1. n. 113 del 2018, convertito nella I. 132 del 2018, e comporterà il rilascio del permesso di soggiorno «per casi speciali» previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto-legge,
«della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato», e non del nuovo permesso per motivi di salute introdotto dall'art.19, comma 2 lett. d) bis,
del d.lgs. 286/1998, come modificato dall' art.1 coma 9 d.I.113/2018, conv. in L132/2018, avente contenuto e durata più restrittivi”.
Nella stessa decisione, dunque, la Cassazione chiarisce che le Sezioni Unite '19 -sopra richiamate-
hanno distinto: da un lato, la valutazione giuridica dei fatti già accaduti, posti a base del riconoscimento pagina 6 di 8 per via giudiziale del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che deve essere compiuta alla luce della disciplina normativa vigente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale;
dall'altro lato, anche nelle ipotesi in cui l'accertamento del diritto, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, sia in itinere, il provvedimento del questore, in caso di positivo accertamento delle condizioni di legge, dovrà avere il contenuto e la durata stabiliti dal comma 9, necessitando il rilascio del permesso di soggiorno di una conseguente e necessaria fase attuativa successiva al provvedimento della commissione territoriale o a quello emesso in sede giudiziale, che non può che esplicarsi sulla base della nuova normativa vigente (cfr. Cass
4890/2018).
E' stato ulteriormente precisato (Cass.7599/2020) che «per concedere il permesso di soggiorno nei casi speciali previsto dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla I. n. 132 del 2018,
quando ricorrano i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis" alle domande di protezione proposte prima dell'entrata in vigore del predetto d. I. n. 113 del 2018, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili,
considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata”.
Ritiene, dunque, la Corte che il Giudice di primo grado non avrebbe potuto riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere il permesso per motivi di salute introdotto dall'art.19, comma 2 lett. d) bis, del d.lgs.
286/1998, dovendo al più verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113
del 2018, conv. con modif. dalla I. n. 132 del 2018, qualora fossero stati sussistenti i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La valutazione comparativa che la giurisprudenza di legittimità, dunque, non pare poter portare, nel pagina 7 di 8 caso che qui occupa, all'accoglimento della domanda del ricorrente, in quanto non è emerso il “rischio
di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o
ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti
inviolabili”: con particolare riferimento alle condizioni di salute, si osserva che l'incidente è occorso allo straniero in occasione di svolgimento di attività lavorativa irregolare, ma non è stato causato da quella attività (caduta accidentale per sfuggire al morso di un cane), in epoca ampiamente successiva alla presentazione del ricorso, e la documentazione medica in atti attesta l'ampio periodo di cure mediche ricevute e la semplice necessità di successivi controlli.
Pertanto, l'appello del essere accolto. Parte_1
Stante la complessità dell'interpretazione delle norme applicabili, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposta dal con riforma dell'ordinanza 19.07.2021 e Controparte_2
conseguente rigetto del ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. da (alias Controparte_1
) in data 18.3.21. Persona_1
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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