Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 1217/23 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, decisa all'udienza del 12.03.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. mediante deposito telematico del dispositivo e della motivazione e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Mendicino (Cs), alla via Martin Luther King 17, elettivamente domiciliata in Rende (CS), alla Piazza Martin Luther King n. 10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Delmorgine (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti. C.F._2
Appellante
E
con sede legale in Roma, Via TE
Giuseppe Grezar n. 14 (c.f. e p. iva n. ) in persona del suo procuratore P.IVA_1
Dott.ssa in qualità di Responsabile Atti Successivi del Giudizio Calabria, a ciò CP_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 rappresentata e difesa giusto mandato in atti dall'Avv. Maurizio Cimino (c.f. ) presso il cui CodiceFiscale_3 studio in Messina Viale Regina Elena n.325 (Tel 3497041208 - Fax 1782718283) è elettivamente domiciliata appellata appellata
1
Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
E
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del l.r.p.t.,
[...] codice fiscale e partita IVA n. , via Calabria 46, 00187 Roma RM;
P.IVA_2 appellata - contumace
CONCLUSIONI:
Per l'appellante come da note scritte depositate con modalità telematiche Parte_1 in data 7 marzo 2025:
“chiede pertanto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio, sussistendone le condizioni, essendo venuto meno ogni interesse delle parti alla definizione della causa nel merito, in ragione della sopravvenuta circostanza della emissione del provvedimento di discarico da parte dell'ente impositore e del relativo provvedimento di sgravio da parte dell'ente riscossore. Inoltre occorre altresì tenere in considerazione il comportamento processuale ed extra processuale tenuto da parte attrice, che è addivenuta nelle more del giudizio ad un accordo con l'ente impositore, provvedendo a corrispondere integralmente l'importo pattuito in via transattiva”.
Per l'appellata , come da comparsa di costituzione: TE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione 1) Rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza n. 1177/2023 emessa dal Tribunale Civile di Cosenza il 29/06/2023; 2) Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 1177/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Cosenza il 29/06/2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riconoscere e dichiarare la legittimità dell'impugnata sentenza e conseguentemente rigettare il proposto gravame;
4) Riconoscere e dichiarare la legittimità e l'avvenuta regolare notifica dell'opposta cartella di pagamento n. 03420190030739668000; 5) Riconoscere e dichiarare la legittimità dell'attività posta in essere dall'Agente della Riscossione;
6) Riconoscere e dichiarare la legittimità e la validità della pretesa impositiva sottesa alla cartella di pagamento n. 03420190030739668000; 7) Riconoscere e dichiarare carenza di legittimazione passiva dell' per tutte le contestazioni afferenti la TE presunta omessa notifica dell'ingiunzione sottesa alla contestata cartella di pagamento e illegittimità e/o infondatezza della relativa pretesa impositiva;
8) In subordine e solo per scrupolo difensivo nel caso di accoglimento della proposta opposizione per motivazioni attinenti la legittimità e/o la fondatezza della pretesa impositiva condannare l'Ente impositore titolare della stessa a manlevare e garantire l'Agenzia delle Entrate – Riscossione spa in ordine a tutte le somme che a qualsiasi titolo dovesse essere costretta a corrispondere a chiunque in relazione ed in conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto difensore”.
FATTO E DIRITTO
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Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
1. Con sentenza n. 1177/2023 resa il 29 giugno 2023 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti dell' e di TE [...]
ogni contraria istanza, Controparte_3 deduzione ed eccezione disattesa, ha così deciso:
“1) rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
03420190030739668000 notificata il 13/09/2021 per il pagamento della somma di €. 22.617,84;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
[...]
che si liquidano in € Controparte_3
2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta TE che si liquidano in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese
[...] generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
2. con citazione tempestivamente notificata, ha interposto appello avverso Parte_1 la detta sentenza, affidandolo ad un unico motivo di gravame con cui contesta la “erronea, illogica e contraddittoria valutazione e motivazione in ordine alle risultanze istruttorie acquisite e su circostanze decisive ai fini della decisione”.
3. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo la infondatezza
[...] dell'appello, del quale ha pertanto chiesto il rigetto, col favore delle spese di lite.
Non si è, invece, costituita Controparte_3
restando contumace.
[...]
4. Con istanza depositata per via telematica in data 26 gennaio 2024 l'appellante, evidenziato che nelle more del giudizio la sig.ra avvalendosi Parte_1 dell'opportunità previsto dal d.l. 109/2018 Decreto Genova, addiveniva ad un accordo con l'ente impositore, provvedendo a corrispondere integralmente l'importo pattuito in via transattiva e che, pertanto, l'attrice non ha più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, rinunciava per il tramite del difensore, agli atti del giudizio R.G. n. 1217/2023
Corte d'Appello di Catanzaro con espressa richiesta di compensazione delle spese legali.
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All'esito dell'udienza del 14 ottobre 2024 la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata rinviata all'udienza collegiale del giorno 12 marzo 2025 assegnando alle parti termine fino a venti giorni prima di detta udienza per il deposito di note.
All'esito dell'udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. mediante deposito telematico del dispositivo e della motivazione.
5. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di
[...]
, la quale, pur ritualmente Controparte_3 evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi.
6. Si è già detto che l'appellante ha rinunciato all'impugnazione. Parte_1
Trova pertanto applicazione la regola iuris secondo cui nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr.
Cass. civ., 20191/2011, in motivazione: “Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n.
18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99)”. Si veda analogamente Cass. 5250 del
2018: “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale
o parziale compensazione”).
La rinuncia all'impugnazione – a cui consegue l'estinzione del giudizio – determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
7. Alla rinuncia all'impugnazione si applica la regola dell'art. 306, quarto comma, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. civ., 5250/2018; conf. Cass. civ., 11034/2022).
Tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione
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delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06: “L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art.
91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi”).
Poiché nel caso di specie la rinuncia è intervenuta successivamente alla costituzione in giudizio della controparte, l'appellante va pertanto condannato al pagamento delle spese del grado in favore della . TE
Esse si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 (valore della causa: € 22.617,84) alla tariffa minima prevista dal
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 – tenuto conto della particolare semplicità dell'unica questione trattata – per le tre fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale, non essendo stata fatta alcuna istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 TE
e
[...] Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1173/2023 resa e
[...] pubblicata il 29.06.2023, così provvede:
a. Dichiara la contumacia di Controparte_3
;
[...]
b. Dichiara l'estinzione del procedimento d'appello per l'intervenuta rinuncia alla impugnazione da parte dell'appellante, e, per l'effetto, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
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c. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite liquidate, per ciascuna delle parti appellate, TE in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovute, come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il giorno 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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