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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5885 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14838/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, nella causa indicata in epigrafe, promossa dal dott. (C.F. ), con gli avv.ti Alessio Parte_1 C.F._1
NE e RA OS
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
resistente contumace ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
in punto: pagamento compensi professionista intellettuale
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente: “Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto del Dott. di ottenere dal Sig. - quale corrispettivo Pt_1 Controparte_1 per l'attività professionale svolta – il pagamento degli importi risultanti dai pro forma di parcella emessi, per le ragioni esposte nella sovrascritta narrativa e, per l'effetto, condannare il Sig. a Controparte_1 corrispondergli l'importo complessivo di € 28.275,68, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori da calcolarsi dalla data di scadenza dei singoli pro forma sopra riportati, per i titoli indicati in atti ovvero la diversa somma ritenuta dovuta;
pag. 1 di 5 - accertare e dichiarare la mancata adesione del resistente all'invito alla stipulazione di Controparte_1 una convenzione di negoziazione assistita e per l'effetto condannare al pagamento in Controparte_1 favore del dr. della somma di euro 1.000,00 o quella diversa, maggior o minore, somma Parte_1 ritenuta di giustizia da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa;
- condannare il Sig. alla rifusione dei compensi e spese del presente giudizio e della fase Controparte_1 anticipatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/6/2025 , dottore commercialista, ha riferito Parte_1 di aver svolto in favore del resistente prestazioni professionali consistenti nell'averlo difeso ed assistito in alcuni contenziosi tributari avverso l'Agenzia delle Entrate presso la C.T.P e la C.T.R. di Venezia, iscritti rispettivamente ai n. 641/2013 e 1997/2016 di R.G., e di aver pertanto emesso 3 pro forma, n. 14/2019 per l'importo di € 13.793,60, n. 15/2019 per l'importo di € 12.179,21 e n. 17/2022 per l'importo di € 2.302,87.
Il ricorrente ha versato in atti la documentazione afferente all'attività svolta in favore del cliente (docc.
1-21 ricorrente), il cui dettaglio è stato riportato anche nei suddetti pro forma, specificando di aver parametrato gli importi richiesti sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 140/2012.
Ha altresì rappresentato e documentato di aver inviato il resistente alla negoziazione assistita senza aver ottenuto riscontro alcuno e di aver quindi proposto la presente causa.
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, emesso in data 16/7/2025, sono stati regolarmente notificati entro il termine di legge al resistente, nelle forme dell'art. 143 c.p.c., non essendo risultato reperibile presso l'indirizzo dell'ultima residenza conosciuta.
All'udienza del 27/11/2025, stante la mancata comparizione delle parti, si è rinviato ex art. 181 c.p.c. all'udienza 9/12/2025, alla quale, comparso il procuratore del ricorrente e considerata la mancata costituzione del resistente, che è stato pertanto dichiarato contumace, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
La domanda del ricorrente è parzialmente fondata e va accolta, per i motivi seguenti.
Il dott. ha documentato di aver svolto in favore del resistente l'attività di Pt_1 studio, assistenza e rappresentanza tributaria relativa all'accertamento n.
847010400689/2010, avendo proposto ricorso presso la C.T.P. di Venezia con istanza cautelare di sospensione della cartella esattoriale, il cui procedimento di primo grado è stato iscritto al N. 641/2013 R.G., conclusosi con sentenza di accoglimento del ricorso ed annullamento della sanzione irrogata emessa in data 19/1/2016.
pag. 2 di 5 Tenuto conto del valore della causa, riguardante l'irrogazione di una sanzione del complessivo importo di € 13.651,00, applicati i parametri previsti dalla tabella n. 23 allegata al D.M. 55/2014, nella versione vigente al 19/1/2016, applicate per tutte le fasi del procedimento, inclusa quella cautelare, i parametri medi dello scaglione tra gli € 5.201,00 e gli €.26.000,00, spetta al ricorrente un compenso dell'importo di € 3.980,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, C.P. al 4% ed IVA al 22%, e così per un totale di
€.5.807,30 accessori inclusi, il tutto oltre interessi nella misura legale dalla scadenza del termine di pagamento prevista alla data di proposizione del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione del ricorso al saldo effettivo.
Il dott. ha altresì documentato di aver svolto in favore del resistente l'attività Pt_1 di assistenza e rappresentanza tributaria per il grado d'appello relativo al medesimo accertamento n. 847010400689/2010, avendo resistito all'impugnazione proposta dall' di Venezia presso la C.T.R. di Venezia, il Parte_2 cui procedimento di secondo grado è stato iscritto al N. 1997/2016 R.G., conclusosi con sentenza di rigetto dell'appello emessa in data 20/9/2019.
Tenuto conto del medesimo valore della causa, applicati i parametri previsti dalla tabella n.
24 allegata al D.M. 55/2014, nella versione vigente al 20/9/2019, applicate per tutte le fasi del procedimento, esclusa quella cautelare, i parametri medi dello scaglione tra gli
€.5.201,00 e gli €.26.000,00, spetta al ricorrente un compenso dell'importo di € 3.775,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, C.P. al 4% ed IVA al 22%, e così per un totale di € 5.508,19 accessori inclusi, il tutto oltre interessi nella misura legale dalla scadenza del termine di pagamento prevista alla data di proposizione del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione del ricorso al saldo effettivo.
Per detti giudizi spetta inoltre il rimborso al ricorrente delle anticipazioni sostenute, pari ad
€ 192,06, sempre oltre interessi nella misura legale dalla scadenza del termine di pagamento prevista alla data di proposizione del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione del ricorso al saldo effettivo.
Pertanto, in luogo della somma richiesta nel pro forma n. 14/2019, va accolta la domanda del ricorrente nella minor misura di € 11.507,55 e condannato il resistente a corrispondere al ricorrente per le prestazioni suindicate, la suddetta complessiva somma, oltre interessi nella misura legale dalla scadenza del termine di pagamento prevista alla data di proposizione del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione del ricorso al saldo effettivo.
pag. 3 di 5 In particolare si osserva che essendo le attività di consulenza state svolte, come dedotto, in connessione con l'attività giudiziale, esse rientrano nell'attività di studio, non avendo infatti avuto una autonoma rilevanza. Inoltre, quanto alle tariffe applicabili, non è corretta l'indicazione del D.M. 140/2012, dovendosi fare riferimento all'epoca alla quale la causa è stata definita, e pertanto alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 (Cass. 22029/2024).
Il ricorrente ha poi rappresentato di aver prestato in favore del resistente l'attività di studio, assistenza e rappresentanza tributaria relativa agli accertamenti n. T6305FC01909/2012 e
T6305FC01910/2012, avendo proposto ricorso presso la C.T.P. di Venezia con istanza cautelare di sospensione della cartella esattoriale e successiva attività anche in relazione al giudizio di appello presso la C.T.R., dimettendo a riprova di tali attività i docc. 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21 ed avendo per esse emesso i pro forma n. 15/2019 e 17/2022.
Detti documenti tuttavia non contengono la prova di quanto sopra indicato, riferendosi alle medesime cause proposte innanzi alla C.T.P. e C.T.R. n. 641/2013 e 1997/2016 R.G.
Il ricorrente non ha del resto prodotto né indicato in atti in quali giudizi le asserite attività giudiziali siano confluite e quali ne siano stati gli esiti, né ha prodotto in atti le relative sentenze, né gli avvisi di accertamento stessi.
Ne consegue che per tali ulteriori dedotte prestazioni, di cui ai pro forma n. 15/2019 e
17/2022, nulla può essere riconosciuto al ricorrente, per carenza di prova.
Quanto alla mancata partecipazione del resistente alla procedura di negoziazione assistita, si ritiene che non vada accolta la domanda di condanna in via equitativa del resistente, trattandosi di attività stragiudiziale che non risulta aver comportato un danno per il ricorrente e che non integra comunque mala fede, colpa grave o pretestuosità della condotta del resistente.
Va infine condannato il resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano con riferimento alla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di accoglimento della domanda (scaglione € 5.201 - € 26.000) mediante applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e dei valori minimi per le fasi di trattazione- istruttoria e decisionale, non avendo la difesa del ricorrente espletato attività istruttoria - oltre a non aver prodotto in tale sede come detto la documentazione necessaria all'accoglimento integrale della domanda - e non avendo prestato consistente attività nella fase decisionale - nella quale ha peraltro omesso di partecipare senza giustificazione all'udienza fissata per la comparizione delle parti al 27/11/2025 - e così per complessivi
€.3.387,00, oltre rimborso al 15 % delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge se dovuta, oltre al rimborso delle anticipazioni, documentate in € 545,00.
pag. 4 di 5 Spetta inoltre al ricorrente il rimborso delle spese legali sostenute per la sola fase introduttiva della procedura di negoziazione assistita, che tenuto conto del valore della causa ed applicato il valore medio della fase introduttiva, porta al riconoscimento dell'ulteriore importo di €.441,00 oltre rimborso al 15 % delle spese generali, C.P.A. ed
I.V.A di legge se dovuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- condanna il resistente al pagamento al ricorrente, a titolo di compensi professionali per le attività di consulenza, assistenza e difesa nei giudizi presso la C.T.P. di Venezia n. 641/2013
R.G. e presso la C.T.R. di Venezia n. 1997/2016 R.G., della complessiva somma di
€.11.507,55 accessori di legge inclusi, oltre interessi nella misura legale dalla scadenza del termine di pagamento prevista fino alla data di proposizione del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso fino al saldo effettivo;
- condanna altresì la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per spese processuali ed in ulteriori € 441,00 per spese della procedura di negoziazione assistita, oltre rimborso al 15% delle spese generali, C.P.A. ed
I.V.A di legge se dovuta e delle anticipazioni, pari ad € 545,00.
Venezia, 10/12/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, nella causa indicata in epigrafe, promossa dal dott. (C.F. ), con gli avv.ti Alessio Parte_1 C.F._1
NE e RA OS
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
resistente contumace ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
in punto: pagamento compensi professionista intellettuale
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente: “Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto del Dott. di ottenere dal Sig. - quale corrispettivo Pt_1 Controparte_1 per l'attività professionale svolta – il pagamento degli importi risultanti dai pro forma di parcella emessi, per le ragioni esposte nella sovrascritta narrativa e, per l'effetto, condannare il Sig. a Controparte_1 corrispondergli l'importo complessivo di € 28.275,68, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori da calcolarsi dalla data di scadenza dei singoli pro forma sopra riportati, per i titoli indicati in atti ovvero la diversa somma ritenuta dovuta;
pag. 1 di 5 - accertare e dichiarare la mancata adesione del resistente all'invito alla stipulazione di Controparte_1 una convenzione di negoziazione assistita e per l'effetto condannare al pagamento in Controparte_1 favore del dr. della somma di euro 1.000,00 o quella diversa, maggior o minore, somma Parte_1 ritenuta di giustizia da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa;
- condannare il Sig. alla rifusione dei compensi e spese del presente giudizio e della fase Controparte_1 anticipatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/6/2025 , dottore commercialista, ha riferito Parte_1 di aver svolto in favore del resistente prestazioni professionali consistenti nell'averlo difeso ed assistito in alcuni contenziosi tributari avverso l'Agenzia delle Entrate presso la C.T.P e la C.T.R. di Venezia, iscritti rispettivamente ai n. 641/2013 e 1997/2016 di R.G., e di aver pertanto emesso 3 pro forma, n. 14/2019 per l'importo di € 13.793,60, n. 15/2019 per l'importo di € 12.179,21 e n. 17/2022 per l'importo di € 2.302,87.
Il ricorrente ha versato in atti la documentazione afferente all'attività svolta in favore del cliente (docc.
1-21 ricorrente), il cui dettaglio è stato riportato anche nei suddetti pro forma, specificando di aver parametrato gli importi richiesti sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 140/2012.
Ha altresì rappresentato e documentato di aver inviato il resistente alla negoziazione assistita senza aver ottenuto riscontro alcuno e di aver quindi proposto la presente causa.
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, emesso in data 16/7/2025, sono stati regolarmente notificati entro il termine di legge al resistente, nelle forme dell'art. 143 c.p.c., non essendo risultato reperibile presso l'indirizzo dell'ultima residenza conosciuta.
All'udienza del 27/11/2025, stante la mancata comparizione delle parti, si è rinviato ex art. 181 c.p.c. all'udienza 9/12/2025, alla quale, comparso il procuratore del ricorrente e considerata la mancata costituzione del resistente, che è stato pertanto dichiarato contumace, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
La domanda del ricorrente è parzialmente fondata e va accolta, per i motivi seguenti.
Il dott. ha documentato di aver svolto in favore del resistente l'attività di Pt_1 studio, assistenza e rappresentanza tributaria relativa all'accertamento n.
847010400689/2010, avendo proposto ricorso presso la C.T.P. di Venezia con istanza cautelare di sospensione della cartella esattoriale, il cui procedimento di primo grado è stato iscritto al N. 641/2013 R.G., conclusosi con sentenza di accoglimento del ricorso ed annullamento della sanzione irrogata emessa in data 19/1/2016.
pag. 2 di 5 Tenuto conto del valore della causa, riguardante l'irrogazione di una sanzione del complessivo importo di € 13.651,00, applicati i parametri previsti dalla tabella n. 23 allegata al D.M. 55/2014, nella versione vigente al 19/1/2016, applicate per tutte le fasi del procedimento, inclusa quella cautelare, i parametri medi dello scaglione tra gli € 5.201,00 e gli €.26.000,00, spetta al ricorrente un compenso dell'importo di € 3.980,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, C.P. al 4% ed IVA al 22%, e così per un totale di
€.5.807,30 accessori inclusi, il tutto oltre interessi nella misura legale dalla scadenza del termine di pagamento prevista alla data di proposizione del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione del ricorso al saldo effettivo.
Il dott. ha altresì documentato di aver svolto in favore del resistente l'attività Pt_1 di assistenza e rappresentanza tributaria per il grado d'appello relativo al medesimo accertamento n. 847010400689/2010, avendo resistito all'impugnazione proposta dall' di Venezia presso la C.T.R. di Venezia, il Parte_2 cui procedimento di secondo grado è stato iscritto al N. 1997/2016 R.G., conclusosi con sentenza di rigetto dell'appello emessa in data 20/9/2019.
Tenuto conto del medesimo valore della causa, applicati i parametri previsti dalla tabella n.
24 allegata al D.M. 55/2014, nella versione vigente al 20/9/2019, applicate per tutte le fasi del procedimento, esclusa quella cautelare, i parametri medi dello scaglione tra gli
€.5.201,00 e gli €.26.000,00, spetta al ricorrente un compenso dell'importo di € 3.775,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, C.P. al 4% ed IVA al 22%, e così per un totale di € 5.508,19 accessori inclusi, il tutto oltre interessi nella misura legale dalla scadenza del termine di pagamento prevista alla data di proposizione del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione del ricorso al saldo effettivo.
Per detti giudizi spetta inoltre il rimborso al ricorrente delle anticipazioni sostenute, pari ad
€ 192,06, sempre oltre interessi nella misura legale dalla scadenza del termine di pagamento prevista alla data di proposizione del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione del ricorso al saldo effettivo.
Pertanto, in luogo della somma richiesta nel pro forma n. 14/2019, va accolta la domanda del ricorrente nella minor misura di € 11.507,55 e condannato il resistente a corrispondere al ricorrente per le prestazioni suindicate, la suddetta complessiva somma, oltre interessi nella misura legale dalla scadenza del termine di pagamento prevista alla data di proposizione del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione del ricorso al saldo effettivo.
pag. 3 di 5 In particolare si osserva che essendo le attività di consulenza state svolte, come dedotto, in connessione con l'attività giudiziale, esse rientrano nell'attività di studio, non avendo infatti avuto una autonoma rilevanza. Inoltre, quanto alle tariffe applicabili, non è corretta l'indicazione del D.M. 140/2012, dovendosi fare riferimento all'epoca alla quale la causa è stata definita, e pertanto alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 (Cass. 22029/2024).
Il ricorrente ha poi rappresentato di aver prestato in favore del resistente l'attività di studio, assistenza e rappresentanza tributaria relativa agli accertamenti n. T6305FC01909/2012 e
T6305FC01910/2012, avendo proposto ricorso presso la C.T.P. di Venezia con istanza cautelare di sospensione della cartella esattoriale e successiva attività anche in relazione al giudizio di appello presso la C.T.R., dimettendo a riprova di tali attività i docc. 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21 ed avendo per esse emesso i pro forma n. 15/2019 e 17/2022.
Detti documenti tuttavia non contengono la prova di quanto sopra indicato, riferendosi alle medesime cause proposte innanzi alla C.T.P. e C.T.R. n. 641/2013 e 1997/2016 R.G.
Il ricorrente non ha del resto prodotto né indicato in atti in quali giudizi le asserite attività giudiziali siano confluite e quali ne siano stati gli esiti, né ha prodotto in atti le relative sentenze, né gli avvisi di accertamento stessi.
Ne consegue che per tali ulteriori dedotte prestazioni, di cui ai pro forma n. 15/2019 e
17/2022, nulla può essere riconosciuto al ricorrente, per carenza di prova.
Quanto alla mancata partecipazione del resistente alla procedura di negoziazione assistita, si ritiene che non vada accolta la domanda di condanna in via equitativa del resistente, trattandosi di attività stragiudiziale che non risulta aver comportato un danno per il ricorrente e che non integra comunque mala fede, colpa grave o pretestuosità della condotta del resistente.
Va infine condannato il resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano con riferimento alla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di accoglimento della domanda (scaglione € 5.201 - € 26.000) mediante applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e dei valori minimi per le fasi di trattazione- istruttoria e decisionale, non avendo la difesa del ricorrente espletato attività istruttoria - oltre a non aver prodotto in tale sede come detto la documentazione necessaria all'accoglimento integrale della domanda - e non avendo prestato consistente attività nella fase decisionale - nella quale ha peraltro omesso di partecipare senza giustificazione all'udienza fissata per la comparizione delle parti al 27/11/2025 - e così per complessivi
€.3.387,00, oltre rimborso al 15 % delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge se dovuta, oltre al rimborso delle anticipazioni, documentate in € 545,00.
pag. 4 di 5 Spetta inoltre al ricorrente il rimborso delle spese legali sostenute per la sola fase introduttiva della procedura di negoziazione assistita, che tenuto conto del valore della causa ed applicato il valore medio della fase introduttiva, porta al riconoscimento dell'ulteriore importo di €.441,00 oltre rimborso al 15 % delle spese generali, C.P.A. ed
I.V.A di legge se dovuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- condanna il resistente al pagamento al ricorrente, a titolo di compensi professionali per le attività di consulenza, assistenza e difesa nei giudizi presso la C.T.P. di Venezia n. 641/2013
R.G. e presso la C.T.R. di Venezia n. 1997/2016 R.G., della complessiva somma di
€.11.507,55 accessori di legge inclusi, oltre interessi nella misura legale dalla scadenza del termine di pagamento prevista fino alla data di proposizione del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso fino al saldo effettivo;
- condanna altresì la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per spese processuali ed in ulteriori € 441,00 per spese della procedura di negoziazione assistita, oltre rimborso al 15% delle spese generali, C.P.A. ed
I.V.A di legge se dovuta e delle anticipazioni, pari ad € 545,00.
Venezia, 10/12/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
pag. 5 di 5