Sentenza breve 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 07/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04077/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4077 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Pozzi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via della Guastalla n. 1;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data 20.3.2025 e notificato in data 12.5.2025, con cui veniva decretato il rigetto relativo all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, presentata dal ricorrente in data 15.2.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. CH OS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 3 ottobre 2025 e depositato il successivo 31 ottobre, l’esponente ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, l’epigrafato provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La motivazione di tale atto richiama la recente sentenza con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna, desumendone un giudizio di pericolosità sociale ostativo alla permanenza dello stesso nel territorio nazionale.
L’intimata Amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione inerente alla vicenda controversa.
All’udienza in camera di consiglio del 13 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente, è stata indicata alle parti, dandone atto a verbale, la questione afferente alla possibile inammissibilità del ricorso in quanto privo di sottoscrizione e proposto sulla base di una procura ad litem non firmata digitalmente e non asseverata. Su richiesta di parte ricorrente, la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata a data successiva onde consentire alla stessa parte di prendere posizione in forma scritta sulla questione come sopra rilevata d’ufficio.
Parte ricorrente ha depositato una memoria in data 19 novembre 2025, esponendo argomenti a favore dell’ammissibilità del gravame e, comunque, chiedendo che le fosse concesso un termine per depositare il ricorso e la procura firmati digitalmente.
All’udienza in camera di consiglio del 11 dicembre 2025, fissata per la prosecuzione della fase cautelare, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., il ricorso deve contenere “la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale”. Il successivo art. 44, comma 1, lett. a), stabilisce che “il ricorso è nullo … se manca la sottoscrizione”.
Nel caso in esame, è pacifico e incontestato che il ricorso non reca alcuna forma di sottoscrizione, digitale o autografa.
Tale carenza non viene meno in forza della sottoscrizione digitale apposta in formato PAdES sul modulo di deposito del ricorso, poiché la disposizione normativa invocata nella memoria difensiva di parte ricorrente, in forza della quale detta sottoscrizione si intende estesa a tutti i documenti allegati al modulo medesimo, compreso il ricorso e la procura alle liti, è stata abrogata ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. -OMISSIS-,
Il ricorso, in definitiva, è nullo in quanto mancante di sottoscrizione del difensore, come tale insuscettibile di regolarizzazione ex post e soggetto a declaratoria di inammissibilità.
Ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, come già rilevato a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a., si intravede in relazione alla mancanza della necessaria firma digitale sulla copia informatica della procura ad litem rilasciata dalla parte ricorrente nonché dell’asseverazione di conformità all’originale cartaceo.
Poiché la definizione del giudizio è dipesa dalla soluzione di una questione sollevata d’ufficio e l’Amministrazione resistente non ha svolto difese sostanziali, le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CH OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CH OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.