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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2506/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2506/21 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Bellieni n. Parte_1 C.F._1
5, presso e nello studio dell'avv. Gian Marco Mura (C.F. ) che lo rappresenta CodiceFiscale_2
e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Roma n. 31, presso e nello studio dell'avv. PIETRO FRESU (C.F. ) che lo CodiceFiscale_4
rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
E
(C.F. e P.I. , corrente in Roma Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 al Viale Cesare Pavese 385, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Romagnoli
( ) giusta procura generale alle liti del 12.5.2021, Notaio Dott. C.F._5 Persona_1
di Roma, rep. 90561 racc. 26619 a firma del dott.
[...] Persona_2
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: art. 2052 c.c. risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: “Piaccia al Tribunale di Sassari, causa cognita:
1. contrariis reiectis;
2. accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di , proprietario dell'animale danneggiante, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2052 c.c., in relazione al sinistro occorso a danno di 3. Parte_1 condannarlo, conseguentemente, al pagamento, in favore dell'attore, della somma compelssiva di €.
pagina 1 di 9 123.623,00= così determinata: danno non patrimoniale (22% X 4.807,78) €. 92.021,00=; ITT €. 4.950,00=; ITP €. 1980,00=; personalizzazione del danno €. 24.672,00= come da relazione del CTU Per_ dott. o altra ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata;
4. in via subordinata – ove ritenuto di non dover riconoscere la personalizzazione del danno - condannare
[...]
al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di €. 98.951,00= o altra CP_1 ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni altra istanza ed eccezione, così provvedere: a) In via principale, nel merito, ove accertata la dinamica come descritta in citazione, dichiarare l'esclusiva responsabilità della compagnia assicuratrice al risarcimento del danno, in virtù della Polizza RC "prefabbricato e vita privata", sottoscritta dalla e dall'odierno convenuto, CP_2 mallevando il da ogni e qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti da Controparte_1 [...]
b) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e Pt_1
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Per il terzo chiamato: “IN VIA PRINCIPALE - Rigettare la domanda giudiziale proposta dall'attore perché infondata in fatto ed in diritto. - Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle superiori conclusioni, respingere la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti di
[...] in ragione dell'inoperatività della garanzia assicurativa per i motivi tutti Controparte_2 suesposti. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi d'accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale proposta, accertata la sussistenza del fatto storico e delle sue esatte modalità, nonché la responsabilità del suo accadimento, determinare e liquidare l'eventuale risarcimento dovuto nella misura che parrà di giustizia tenuto conto ai sensi dell'art. 1227, co 1 c.c. del concorso di colpa a carico dell'attore In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
. CP_1
Ha dedotto che in data 27.11.18 si era recato in compagnia di e presso il Persona_4 Persona_5
fabbricato rurale di proprietà del convenuto, sito in Foresta Burgos, al fine eseguire un'attività di tosatura e toilettatura su un cavallo di proprietà del e che, poco dopo aver dato avvio alle CP_1
operazioni aveva subito una violenta zampata dell'animale in pieno volto.
Ha rappresentato, nello specifico, che durante la fase di rasatura del collo l'animale, solo apparentemente sottoposto alle adeguate misure di stabilizzazione da parte del proprietario, aveva manifestato un improvviso stato di agitazione a seguito del quale aveva sollevato repentinamente la testa e, contemporaneamente, l'arto sinistro, colpendolo e scaraventandolo bruscamente a terra.
Ha lamentato di aver subito in conseguenza del sinistro de quo lesioni personali da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica.
Ritenuta sussistente la responsabilità del convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2052 c.c. ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito il convenuto contestando genericamente qualsiasi responsabilità a suo carico.
Ha quindi dedotto di aver sottoscritto con la Compagnia di Assicurazioni una polizza con CP_2
copertura annuale comprendente una garanzia RC di tipo “fabbricato e vita privata più garanzia facoltativa cane” per un massimale di € 1.000.000,00 e ha allegato che con detta polizza era stato trasferito sull'assicuratore il rischio relativo agli animali da sella.
Ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata della Compagnia Assicuratrice e ha concluso come in epigrafe.
Autorizzata la chiamata si è costituita in giudizio la eccependo in via preliminare Controparte_3
l'inoperatività della polizza sottoscritta dal CP_1
Ha rilevato che sebbene all'art. 63 n. 2 lettera h)delle condizioni di assicurazione è prevista la copertura assicurativa in riferimento a “h) uso di cavalli e di altri animali da sella, nonché dalla proprietà degli stessi”, nondimeno all'art. 67 lettera e) è pur tuttavia stabilito che “L'assicurazione non comprende i danni: e) da esercizio da parte dell' o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni. Parte_2
Ha quindi rappresentato che era pacifico inter-partes che l'attore, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'evento dannoso dedotto in citazione, si trovava ad espletare attività di tolettatura del cavallo di proprietà dell'assicurato, che stesse, pertanto, svolgendo un'arte e/o professione, e che da ciò derivava che, nel caso di specie, in ragione dell'esclusione ut supra richiamata, i danni ex adverso reclamati non rientravano nell'ambito della garanzia assicurativa prestata, in quanto espressamente esclusi proprio perché riferibili all'esercizio di un'attività di tipo professionale.
pagina 3 di 9 La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, espletamento di interrogatorio formale e di Ctu medico legale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 28 novembre 2024 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi in appresso illustrati.
Come è noto l'art. 2052 cc sancisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La fattispecie che ci occupa, trattandosi di danno provocato da animali, è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale stesso, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato (Cass. 1210/2006 ).
La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
Ciò premesso in diritto è risultata provata in quanto ammessa dal convenuto la dinamica del sinistro come descritta in atto di citazione.
Il ha anche riferito che il cavallo era in sicurezza (“la tosatura si fa tenendo il cavallo fermo in CP_1 sicurezza”), che lui dopo aver messo una cavezza in corda al cavallo lo teneva fermo e lo tranquillizzava durante le fasi sia di rasatura che di toelettatura e che la cavalla era un animale tranquillo e abituato ad essere tosato.
Deve quindi ritenersi provata la responsabilità del convenuto ex art. 2052 c.c. sussistendone tutti i presupposti di legge.
In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 26972/08 secondo cui secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché
pagina 4 di 9 costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
È quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedere alla loro integrale riparazione.
Ciò posto per la quantificazione del danno devono richiamarsi le conclusioni a cui è pervenuto il CTU medico legale in quanto sorrette da motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di condividere.
L'ausiliario del Giudice ha accertato che in seguito al sinistro occorsogli in data Parte_1
27.11.18 ha riportato “trauma cranio facciale con frattura della parete anteriore e laterale del seno mascellare destro. Frattura delle ossa proprie del naso. Frattura dell'orbita destra. Frattura del seno frontale di sinistra con frattura composta dell'osso frontale. Cicatrici del volto da esiti delle ferite riportate nell'evento traumatico” e che “durante il ricovero è stato ripetutamente sottoposto a controllo presso la Chirurgia maxillofacciale che non ha ritenuto opportuno sottoporlo ad interventi chirurgici”.
Ha quindi accertato che la durata della inabilità temporanea totale è stata di giorni cinquanta di cui nove di ricovero ospedaliero, che la durata dell'inabilità temporanea parziale al 50% è stata di giorni quaranta e che sono residuati “postumi invalidanti di natura permanente ventidue per cento del totale, non suscettibili né di miglioramento, né di aggravamento e comunque tali da non incidere sulla capacità lavorativa”.
Ha aggiunto di non poter esprimere un giudizio sulla entità delle spese sostenute in quanto non sono state prodotte fatture agli atti di causa.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto).
La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme in assenza di previsione normativa.
pagina 5 di 9 Orbene a partire dal 2021 il Tribunale di Milano ha rivisitato la tabella del danno non patrimoniale, in base all'orientamento giurisprudenziale più recente, separando il "danno biologico"" dal cosiddetto
“incremento per sofferenza” e prevedendo in più il danno non patrimoniale complessivo (danno biologico + danno da sofferenza), utilizzabile nell'ipotesi in cui sia riconosciuta dall'organo giudicante anche la componente "morale".
Deve pertanto farsi applicazione del seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio” (cfr.
Cass. civ. Ord. n. 15733/2022).
Nel caso di specie, pertanto, applicando le tabelle di Milano si dovrà liquidare la totalità del danno non patrimoniale risarcibile, essendo ricompreso anche il danno morale, nella specie certamente risarcibile in conseguenza delle sofferenze a cui è inevitabilmente andato incontro il in conseguenza del fatto Pt_1
illecito.
Non spetta, invece, alcuna personalizzazione non essendo stati provati danni ad aspetti relativi alla vita dell'attore che non siano già contemplati nella liquidazione dell'intero ammontare tabellare.
Il ctu ha peraltro accertato che i postumi acclarati non incidono in modo alcuno sulla capacità lavorativa dell'attore.
Si ritiene, inoltre, di effettuare la liquidazione in base alle tabelle di Milano vigenti al momento della pronuncia della presente sentenza, così liquidandosi il danno all'attualità da ritenersi pienamente satisfattivo anche della rivalutazione monetaria ove il danno fosse stato liquidato al momento dell'evento.
Dalla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sino all'effettivo pagamento.
Ciò è conforme al principio secondo cui: “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
pagina 6 di 9 a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali”
(cfr. Cass. civ. ord. 18564/2018).
In conclusione deve, pertanto, essere liquidato all'attore il seguente danno: invalidità permanente
(comprensiva di danno biologico e di tutto il danno non patrimoniale) 22 % in soggetto di 37 anni (€
106.952,79); invalidità temporanea totale: giorni 50 (€ 5.750,00); invalidità temporanea parziale al
50%: giorni 40 (€ 2.300,00); e così per un totale dovuto di euro 115.002,70 oltre interessi legali fino al saldo.
Quanto alla domanda di manleva si osserva quanto segue.
Parte convenuta ha stipulato con la società la polizza ” che Controparte_3 CP_4
prevede che “le garanzie del settore Responsabilità Civile tengono indenni l'assicurato e i componenti del nucleo familiare dal risarcimento dovuto a terzi per danni, fisici o materiali, causati nell'ambito della vita privata (ad es. danni provocati da collaboratori familiari, dai giochi dei bambini, dall'uso di biciclette…) oppure legati alla proprietà o alla conduzione dell'abitazione”.
La ratio sottesa alla polizza è pertanto quella di trasferire all'assicuratore i rischi connessi alla sola vita privata o alla proprietà o alla conduzione dell'abitazione.
A specificazione di quanto sopra le condizioni generali prevedono difatti che “La Società si obbliga a tenere indenne l' e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano Parte_2
tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione: (…) a fatti della vita privata con garanzia estesa al mondo intero con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale”.
Ritiene quindi il Giudice adito che la circostanza della riconducibilità del sinistro alla vita familiare sia elemento costitutivo della fattispecie indennitaria.
pagina 7 di 9 La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per
l'applicazione di dette clausole” (Cass. Civ. sent. n. 1558/18 e cfr. in senso conforme sent. n.
31251/23).
In sostanza secondo la giurisprudenza di legittimità, per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è, teoricamente, esposto possono essere classificati in tre categorie:
o i rischi inclusi, per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo;
o i rischi esclusi, del tutto estranei al contratto, come ad esempio il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile;
o i rischi non compresi, ovvero quelli che, astrattamente, rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio, come ad esempio avviene in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, allorquando si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine.
Facendo corretta applicazione di tali principi al caso sub iudice deve ritenersi che l'onere di provare la circostanza che il danno provocato fosse legato alla vita familiare gravasse sull'attore, trattandosi di
“rischio compreso” in quanto elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, laddove la previsione dell'esclusione dell'indennizzo per fatti correlati all'esercizio dell'attività professionale, trattandosi di mera specificazione che individua e delimita l'oggetto del contratto e il rischio dell'assicuratore, non configura un'ipotesi di “rischi non compresi” che sono, difatti, esclusivamente quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio.
In sostanza e in definitiva posto che la polizza è stata stipulata per danni causati dalla vita privata l'elemento dello svolgimento dell'attività di tosatura e toelettatura con carattere non professionale doveva essere provato dall'attore, onere che non può ritenersi assolto dalla mera dichiarazione del CP_1
resa in sede di interrogatorio formale all'udienza del 21 febbraio 2023, il quale si è limitato a dichiarare che sarebbe amico da anni con l'attore e che le parti si aiutavano gratuitamente a vicenda “perché entrambi ci occupiamo di cavalli” (sic). pagina 8 di 9 La contraddittorietà della prova così resa va inevitabilmente a discapito dell'attore che, a fronte della contestazione della Compagnia sulla natura professionale dell'attività svolta e quindi non familiare, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Deve quindi condannarsi il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 115.002,70 oltre interessi legali dalla sentenza fino al saldo a titolo di risarcimento del danno ex art. 2052 c.c.
Deve invece rigettarsi la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata
Controparte_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base al d.m. 55/2014 applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile complessità bassa ed i valori minimi per tutte le fasi attesa la semplicità degli atti processuali e dell'istruttoria stessa.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. di per i motivi di cui in Controparte_1
espositiva, condanna il medesimo al risarcimento del danno in favore dell'attore che si liquida in complessivi Euro 115.002,70, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
2) condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore e della terza chiamata le spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.809,00 per ciascuna parte, oltre spese vive e accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) spese della Ctu definitivamente a carico del convenuto . Controparte_1
Sassari, 31 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2506/21 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Bellieni n. Parte_1 C.F._1
5, presso e nello studio dell'avv. Gian Marco Mura (C.F. ) che lo rappresenta CodiceFiscale_2
e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Roma n. 31, presso e nello studio dell'avv. PIETRO FRESU (C.F. ) che lo CodiceFiscale_4
rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
E
(C.F. e P.I. , corrente in Roma Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 al Viale Cesare Pavese 385, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Romagnoli
( ) giusta procura generale alle liti del 12.5.2021, Notaio Dott. C.F._5 Persona_1
di Roma, rep. 90561 racc. 26619 a firma del dott.
[...] Persona_2
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: art. 2052 c.c. risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: “Piaccia al Tribunale di Sassari, causa cognita:
1. contrariis reiectis;
2. accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di , proprietario dell'animale danneggiante, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2052 c.c., in relazione al sinistro occorso a danno di 3. Parte_1 condannarlo, conseguentemente, al pagamento, in favore dell'attore, della somma compelssiva di €.
pagina 1 di 9 123.623,00= così determinata: danno non patrimoniale (22% X 4.807,78) €. 92.021,00=; ITT €. 4.950,00=; ITP €. 1980,00=; personalizzazione del danno €. 24.672,00= come da relazione del CTU Per_ dott. o altra ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata;
4. in via subordinata – ove ritenuto di non dover riconoscere la personalizzazione del danno - condannare
[...]
al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di €. 98.951,00= o altra CP_1 ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni altra istanza ed eccezione, così provvedere: a) In via principale, nel merito, ove accertata la dinamica come descritta in citazione, dichiarare l'esclusiva responsabilità della compagnia assicuratrice al risarcimento del danno, in virtù della Polizza RC "prefabbricato e vita privata", sottoscritta dalla e dall'odierno convenuto, CP_2 mallevando il da ogni e qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti da Controparte_1 [...]
b) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e Pt_1
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Per il terzo chiamato: “IN VIA PRINCIPALE - Rigettare la domanda giudiziale proposta dall'attore perché infondata in fatto ed in diritto. - Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle superiori conclusioni, respingere la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti di
[...] in ragione dell'inoperatività della garanzia assicurativa per i motivi tutti Controparte_2 suesposti. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi d'accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale proposta, accertata la sussistenza del fatto storico e delle sue esatte modalità, nonché la responsabilità del suo accadimento, determinare e liquidare l'eventuale risarcimento dovuto nella misura che parrà di giustizia tenuto conto ai sensi dell'art. 1227, co 1 c.c. del concorso di colpa a carico dell'attore In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
. CP_1
Ha dedotto che in data 27.11.18 si era recato in compagnia di e presso il Persona_4 Persona_5
fabbricato rurale di proprietà del convenuto, sito in Foresta Burgos, al fine eseguire un'attività di tosatura e toilettatura su un cavallo di proprietà del e che, poco dopo aver dato avvio alle CP_1
operazioni aveva subito una violenta zampata dell'animale in pieno volto.
Ha rappresentato, nello specifico, che durante la fase di rasatura del collo l'animale, solo apparentemente sottoposto alle adeguate misure di stabilizzazione da parte del proprietario, aveva manifestato un improvviso stato di agitazione a seguito del quale aveva sollevato repentinamente la testa e, contemporaneamente, l'arto sinistro, colpendolo e scaraventandolo bruscamente a terra.
Ha lamentato di aver subito in conseguenza del sinistro de quo lesioni personali da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica.
Ritenuta sussistente la responsabilità del convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2052 c.c. ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito il convenuto contestando genericamente qualsiasi responsabilità a suo carico.
Ha quindi dedotto di aver sottoscritto con la Compagnia di Assicurazioni una polizza con CP_2
copertura annuale comprendente una garanzia RC di tipo “fabbricato e vita privata più garanzia facoltativa cane” per un massimale di € 1.000.000,00 e ha allegato che con detta polizza era stato trasferito sull'assicuratore il rischio relativo agli animali da sella.
Ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata della Compagnia Assicuratrice e ha concluso come in epigrafe.
Autorizzata la chiamata si è costituita in giudizio la eccependo in via preliminare Controparte_3
l'inoperatività della polizza sottoscritta dal CP_1
Ha rilevato che sebbene all'art. 63 n. 2 lettera h)delle condizioni di assicurazione è prevista la copertura assicurativa in riferimento a “h) uso di cavalli e di altri animali da sella, nonché dalla proprietà degli stessi”, nondimeno all'art. 67 lettera e) è pur tuttavia stabilito che “L'assicurazione non comprende i danni: e) da esercizio da parte dell' o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni. Parte_2
Ha quindi rappresentato che era pacifico inter-partes che l'attore, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'evento dannoso dedotto in citazione, si trovava ad espletare attività di tolettatura del cavallo di proprietà dell'assicurato, che stesse, pertanto, svolgendo un'arte e/o professione, e che da ciò derivava che, nel caso di specie, in ragione dell'esclusione ut supra richiamata, i danni ex adverso reclamati non rientravano nell'ambito della garanzia assicurativa prestata, in quanto espressamente esclusi proprio perché riferibili all'esercizio di un'attività di tipo professionale.
pagina 3 di 9 La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, espletamento di interrogatorio formale e di Ctu medico legale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 28 novembre 2024 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi in appresso illustrati.
Come è noto l'art. 2052 cc sancisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La fattispecie che ci occupa, trattandosi di danno provocato da animali, è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale stesso, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato (Cass. 1210/2006 ).
La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
Ciò premesso in diritto è risultata provata in quanto ammessa dal convenuto la dinamica del sinistro come descritta in atto di citazione.
Il ha anche riferito che il cavallo era in sicurezza (“la tosatura si fa tenendo il cavallo fermo in CP_1 sicurezza”), che lui dopo aver messo una cavezza in corda al cavallo lo teneva fermo e lo tranquillizzava durante le fasi sia di rasatura che di toelettatura e che la cavalla era un animale tranquillo e abituato ad essere tosato.
Deve quindi ritenersi provata la responsabilità del convenuto ex art. 2052 c.c. sussistendone tutti i presupposti di legge.
In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 26972/08 secondo cui secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché
pagina 4 di 9 costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
È quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedere alla loro integrale riparazione.
Ciò posto per la quantificazione del danno devono richiamarsi le conclusioni a cui è pervenuto il CTU medico legale in quanto sorrette da motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di condividere.
L'ausiliario del Giudice ha accertato che in seguito al sinistro occorsogli in data Parte_1
27.11.18 ha riportato “trauma cranio facciale con frattura della parete anteriore e laterale del seno mascellare destro. Frattura delle ossa proprie del naso. Frattura dell'orbita destra. Frattura del seno frontale di sinistra con frattura composta dell'osso frontale. Cicatrici del volto da esiti delle ferite riportate nell'evento traumatico” e che “durante il ricovero è stato ripetutamente sottoposto a controllo presso la Chirurgia maxillofacciale che non ha ritenuto opportuno sottoporlo ad interventi chirurgici”.
Ha quindi accertato che la durata della inabilità temporanea totale è stata di giorni cinquanta di cui nove di ricovero ospedaliero, che la durata dell'inabilità temporanea parziale al 50% è stata di giorni quaranta e che sono residuati “postumi invalidanti di natura permanente ventidue per cento del totale, non suscettibili né di miglioramento, né di aggravamento e comunque tali da non incidere sulla capacità lavorativa”.
Ha aggiunto di non poter esprimere un giudizio sulla entità delle spese sostenute in quanto non sono state prodotte fatture agli atti di causa.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto).
La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme in assenza di previsione normativa.
pagina 5 di 9 Orbene a partire dal 2021 il Tribunale di Milano ha rivisitato la tabella del danno non patrimoniale, in base all'orientamento giurisprudenziale più recente, separando il "danno biologico"" dal cosiddetto
“incremento per sofferenza” e prevedendo in più il danno non patrimoniale complessivo (danno biologico + danno da sofferenza), utilizzabile nell'ipotesi in cui sia riconosciuta dall'organo giudicante anche la componente "morale".
Deve pertanto farsi applicazione del seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio” (cfr.
Cass. civ. Ord. n. 15733/2022).
Nel caso di specie, pertanto, applicando le tabelle di Milano si dovrà liquidare la totalità del danno non patrimoniale risarcibile, essendo ricompreso anche il danno morale, nella specie certamente risarcibile in conseguenza delle sofferenze a cui è inevitabilmente andato incontro il in conseguenza del fatto Pt_1
illecito.
Non spetta, invece, alcuna personalizzazione non essendo stati provati danni ad aspetti relativi alla vita dell'attore che non siano già contemplati nella liquidazione dell'intero ammontare tabellare.
Il ctu ha peraltro accertato che i postumi acclarati non incidono in modo alcuno sulla capacità lavorativa dell'attore.
Si ritiene, inoltre, di effettuare la liquidazione in base alle tabelle di Milano vigenti al momento della pronuncia della presente sentenza, così liquidandosi il danno all'attualità da ritenersi pienamente satisfattivo anche della rivalutazione monetaria ove il danno fosse stato liquidato al momento dell'evento.
Dalla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sino all'effettivo pagamento.
Ciò è conforme al principio secondo cui: “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
pagina 6 di 9 a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali”
(cfr. Cass. civ. ord. 18564/2018).
In conclusione deve, pertanto, essere liquidato all'attore il seguente danno: invalidità permanente
(comprensiva di danno biologico e di tutto il danno non patrimoniale) 22 % in soggetto di 37 anni (€
106.952,79); invalidità temporanea totale: giorni 50 (€ 5.750,00); invalidità temporanea parziale al
50%: giorni 40 (€ 2.300,00); e così per un totale dovuto di euro 115.002,70 oltre interessi legali fino al saldo.
Quanto alla domanda di manleva si osserva quanto segue.
Parte convenuta ha stipulato con la società la polizza ” che Controparte_3 CP_4
prevede che “le garanzie del settore Responsabilità Civile tengono indenni l'assicurato e i componenti del nucleo familiare dal risarcimento dovuto a terzi per danni, fisici o materiali, causati nell'ambito della vita privata (ad es. danni provocati da collaboratori familiari, dai giochi dei bambini, dall'uso di biciclette…) oppure legati alla proprietà o alla conduzione dell'abitazione”.
La ratio sottesa alla polizza è pertanto quella di trasferire all'assicuratore i rischi connessi alla sola vita privata o alla proprietà o alla conduzione dell'abitazione.
A specificazione di quanto sopra le condizioni generali prevedono difatti che “La Società si obbliga a tenere indenne l' e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano Parte_2
tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione: (…) a fatti della vita privata con garanzia estesa al mondo intero con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale”.
Ritiene quindi il Giudice adito che la circostanza della riconducibilità del sinistro alla vita familiare sia elemento costitutivo della fattispecie indennitaria.
pagina 7 di 9 La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per
l'applicazione di dette clausole” (Cass. Civ. sent. n. 1558/18 e cfr. in senso conforme sent. n.
31251/23).
In sostanza secondo la giurisprudenza di legittimità, per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è, teoricamente, esposto possono essere classificati in tre categorie:
o i rischi inclusi, per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo;
o i rischi esclusi, del tutto estranei al contratto, come ad esempio il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile;
o i rischi non compresi, ovvero quelli che, astrattamente, rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio, come ad esempio avviene in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, allorquando si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine.
Facendo corretta applicazione di tali principi al caso sub iudice deve ritenersi che l'onere di provare la circostanza che il danno provocato fosse legato alla vita familiare gravasse sull'attore, trattandosi di
“rischio compreso” in quanto elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, laddove la previsione dell'esclusione dell'indennizzo per fatti correlati all'esercizio dell'attività professionale, trattandosi di mera specificazione che individua e delimita l'oggetto del contratto e il rischio dell'assicuratore, non configura un'ipotesi di “rischi non compresi” che sono, difatti, esclusivamente quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio.
In sostanza e in definitiva posto che la polizza è stata stipulata per danni causati dalla vita privata l'elemento dello svolgimento dell'attività di tosatura e toelettatura con carattere non professionale doveva essere provato dall'attore, onere che non può ritenersi assolto dalla mera dichiarazione del CP_1
resa in sede di interrogatorio formale all'udienza del 21 febbraio 2023, il quale si è limitato a dichiarare che sarebbe amico da anni con l'attore e che le parti si aiutavano gratuitamente a vicenda “perché entrambi ci occupiamo di cavalli” (sic). pagina 8 di 9 La contraddittorietà della prova così resa va inevitabilmente a discapito dell'attore che, a fronte della contestazione della Compagnia sulla natura professionale dell'attività svolta e quindi non familiare, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Deve quindi condannarsi il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 115.002,70 oltre interessi legali dalla sentenza fino al saldo a titolo di risarcimento del danno ex art. 2052 c.c.
Deve invece rigettarsi la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata
Controparte_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base al d.m. 55/2014 applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile complessità bassa ed i valori minimi per tutte le fasi attesa la semplicità degli atti processuali e dell'istruttoria stessa.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. di per i motivi di cui in Controparte_1
espositiva, condanna il medesimo al risarcimento del danno in favore dell'attore che si liquida in complessivi Euro 115.002,70, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
2) condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore e della terza chiamata le spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.809,00 per ciascuna parte, oltre spese vive e accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) spese della Ctu definitivamente a carico del convenuto . Controparte_1
Sassari, 31 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
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