Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/1973, n. 3126
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Sentenza 20 novembre 1973

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A differenza dei normali magazzini frigoriferi, aventi la funzione soltanto di conservare per tempo relativamente breve la frutta immessavi, costituiscono opifici industriali i cui materiali di costruzione non sono, pertanto, soggetti ad imposta di consumo, ai sensi degli artt 30, n 6, tu 14 settembre 1931, n 1175, e 40 RD 30 aprile 1936, n 113 8, gli impianti frigoriferi destinati, mediante il condizionamento combinato dello stato termico, igrometrico e chimico dell'ambiente in cui la frutta e introdotta acerba, a ritardarne la maturazione per molti mesi rispetto alla normale durata del suo ciclo biologico naturale. ( V 3152/71, mass n 354516; 2290/70, mass nn 368469 e 368470; ( V 185/66, mass n 320355).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/1973, n. 3126
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3126
    Data del deposito : 20 novembre 1973

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