Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 29/04/2026, n. 7798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7798 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07798/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05949/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5949 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato DR Pillitu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot.n.-OMISSIS-, notificato in data 9 febbraio 2023, con il quale il Comando Militare della Capitale ha comunicato alla ricorrente la revoca dei benefici di cui all’art.4 del DM 24 luglio 2015 e di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque agli stessi connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.6.2023:
per l’annullamento
del provvedimento prot.n.-OMISSIS-, notificato in data 13 aprile 2023, con il quale il Comando Militare della Capitale ha comunicato alla ricorrente la determinazione della indennità di occupazione ai sensi del DM 16 marzo 2011 (all.1);
e di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque agli stessi connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. EN NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Con atto notificato e depositato il 11.04.2023, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, notificatole il 09.02.2023, con il quale il Comando Militare ha revocato i benefici già riconosciuti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 24.07.2015 in relazione alla conduzione dell’alloggio di servizio sito in -OMISSIS-
1.1. Ha esposto di occupare l’alloggio insieme al figlio convivente, mentre l’immobile era stato originariamente concesso al marito, militare e concessionario dell’alloggio.
Ha allegato di aver ottenuto, con provvedimento del 09.03.2017, il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 4 del D.M. 24.07.2015, sul presupposto che il nucleo convivente comprendesse un soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992.
1.2. Ha dedotto, in particolare, che l’Amministrazione avrebbe erroneamente interpretato la disciplina regolamentare, ritenendo che la separazione personale dal concessionario originario e il suo allontanamento dall’alloggio facessero venir meno i presupposti del beneficio, nonostante la persistente convivenza con il figlio portatore di handicap grave.
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 12.06.2023 e depositato il 20.06.2023, la parte ricorrente ha poi impugnato il successivo provvedimento prot. n.-OMISSIS- notificato il 13.04.2023, con cui il Comando ha determinato l’indennità di occupazione ai sensi del D.M. 16.03.2011, qualificando l’occupazione come senza titolo e fissando un importo mensile pari a euro 342,71.
In tale atto l’Amministrazione ha ribadito che la parte ricorrente non era legittimata a mantenere la conduzione dell’alloggio e ha ricondotto il rapporto al regime ordinario dell’occupazione senza titolo, con applicazione del canone determinato sulla base dei valori di mercato e dei coefficienti correttivi previsti dalla disciplina vigente.
2.1. La parte ricorrente ha riproposto, anche avverso tale atto, le medesime censure formulate contro il provvedimento presupposto, deducendone l’illegittimità derivata e autonoma.
3. La causa è passata in decisione all’udienza di smaltimento del giorno 24.4.2026.
4. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno accolti.
5. Assume carattere dirimente il secondo motivo del ricorso principale, con cui la parte ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 4 del D.M. 24.07.2015.
Il provvedimento impugnato ha espressamente affermato che, secondo l’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, il beneficio della protezione può essere concesso solo al concessionario originario nel cui nucleo familiare convivente sia presente un portatore di handicap grave, escludendo che il termine “utente” possa riferirsi al familiare del concessionario o che al familiare stesso possa estendersi il beneficio della protezione.
5.1. Tale lettura non è condivisibile alla luce del dato normativo testuale.
L’art. 4, comma 2, del D.M. 24.07.2015 riconosce la condizione di categoria protetta agli utenti portatori di handicap grave oppure il cui nucleo familiare convivente comprende un portatore di tale handicap, sia ai fini del mantenimento della conduzione sia ai fini del pagamento del relativo canone.
Il baricentro della tutela è dunque collocato nella situazione del nucleo convivente in cui sia presente il soggetto disabile, e non nella sola coincidenza tra beneficiario e concessionario originario.
Il provvedimento impugnato riduce irragionevolmente l’ambito applicativo della norma, introducendo un requisito restrittivo che non trova adeguato fondamento nel testo richiamato.
5.2. La nozione di “utente” impiegata dalla disciplina sugli alloggi di servizio è più ampia di quella di concessionario.
Se il decreto avesse inteso limitare il beneficio al solo concessionario originario, avrebbe impiegato tale espressione, come fa in altre disposizioni del medesimo testo quando intende riferirsi specificamente a quella figura.
Il termine “utente” comprende anche chi occupa l’alloggio dopo la perdita del titolo concessorio, tant’è che la norma stessa si rivolge a chi “ pur avendone perso il titolo ” può mantenere la conduzione.
La ricorrente, che nel 2017 ha ottenuto il riconoscimento del beneficio ed è divenuta utente sine titulo protetta, rientra a pieno titolo nella nozione.
5.3. L’Amministrazione ha fondato la revoca sulla circostanza che la ricorrente non è mai stata concessionaria e che l’allontanamento del concessionario originario avrebbe estinto il rapporto amministrativo, degradando la permanenza nell’alloggio a mera occupazione di fatto, con conseguente applicazione del canone di mercato ai sensi del D.M. 16.03.2011.
La tesi non è condivisibile.
Il complessivo assetto del D.M. 24.07.2015 smentisce la premessa.
L’art. 4, comma 6, ricomprende espressamente nella condizione di categoria protetta anche i coniugi legalmente separati del personale militare e civile titolare di concessione di alloggi di servizio.
La separazione non è dunque assunta dalla disciplina come fatto automaticamente espulsivo dalla tutela, ma è, al contrario, contemplata come situazione che non fa venir meno la protezione.
Il ragionamento seguito nel provvedimento impugnato, che collega proprio alla separazione e all’allontanamento del concessionario la perdita del beneficio del comma 2, si pone in contrasto con il comma 6 del medesimo articolo.
5.4. La lettura dell’Amministrazione produce, inoltre, un esito incoerente sul piano della disciplina interna del decreto.
Il comma 6 protegge il coniuge separato finché persiste la destinazione dell’alloggio a casa familiare a tutela della prole non autosufficiente.
Il comma 2 protegge il nucleo convivente con portatore di handicap grave.
Se la separazione facesse venir meno il beneficio del comma 2 senza incidere su quello del comma 6, il genitore separato con figlio sano conserverebbe la protezione, mentre il genitore separato con figlio portatore di handicap grave la perderebbe.
Un simile esito è incompatibile con la ratio della disciplina speciale e con il principio di ragionevolezza.
Se il nucleo convivente continua a comprendere il figlio portatore di handicap grave, la tutela abitativa non può ragionevolmente dipendere dal fatto che il genitore militare sia ancora convivente con il coniuge oppure si sia separato.
Il bene della vita protetto dalla norma resta il medesimo: la permanenza del soggetto disabile nell’ambiente abitativo familiare a condizioni non deteriori.
Del resto, se il beneficio per handicap grave non viene meno neppure per il decesso del concessionario, che è evento più radicale della separazione e che, a differenza di questa, estingue definitivamente il rapporto, a maggior ragione non può venir meno per il suo allontanamento a seguito della vicenda coniugale (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis , n. 21125 del 2024, passata in giudicato).
6. Da quanto precede consegue l’illegittimità del provvedimento del 27.01.2023.
7. Il ricorso per motivi aggiunti è, a sua volta, fondato.
Il provvedimento del 31.03.2023 costituisce sviluppo consequenziale della previa revoca dei benefici e ne presuppone la legittimità, poiché qualifica la parte ricorrente come utente senza titolo e ridetermina l’indennità ai sensi del D.M. 16.03.2011 proprio in ragione del venir meno della protezione speciale.
Venuto meno il provvedimento presupposto, deve quindi essere annullato anche l’atto consequenziale.
8. In definitiva, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento sia del provvedimento prot. n.-OMISSIS- sia del successivo provvedimento prot. n. -OMISSIS-
9. Le spese di lite possono compensarsi in considerazione della peculiarità della questione interpretativa controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
DR OM, Presidente
Monica Gallo, Referendario
EN NO, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| EN NO | DR OM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.