Art. 6. Disposizioni organizzative 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero»;
b) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;
c) all'articolo 107, primo comma:
1) alla lettera b), le parole: «di funzioni della specializzazione per quelli specializzati» sono sostituite dalle seguenti: «delle seguenti funzioni:
1) della specializzazione per i funzionari specializzati;
2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati»;
2) alla lettera e), le parole: «sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui e' maturato il requisito di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma. Il requisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticita' di cui all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto puo' individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati»;
d) all'articolo 144, il terzo comma e' abrogato;
e) dopo l'articolo 157 e' inserito il seguente:
«Art. 157.1 (Valutazione della performance individuale). - 1.
La performance individuale dell'impiegato a contratto e' valutata annualmente dal capo dell'ufficio in cui presta servizio secondo le modalita' previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. In relazione alla valutazione della performance individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, e' attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalita' di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.
3. L'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della performance individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non puo' in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo gia' in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
f) alla tabella 19 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all'area delle elevate professionalita' puo' essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale».
2. Ai segretari di legazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un'anzianita' di servizio nella carriera diplomatica non inferiore a cinque anni si applica l' articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per la maturazione del requisito di cui all' articolo 107, primo comma, lettera b), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono considerati anche i periodi di servizio anteriori alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'attuazione del comma 1, lettera e), e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 1,16, 107, 144 e della tabella 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri). - L'Amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attivita' nazionali all'estero, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero.
In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresi' al coordinamento, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole Amministrazioni, di attivita' delle altre Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali.».
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero degli affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero. Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 .
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario.
Le funzioni di capo del servizio competente per gli affari giuridici e quelle di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice-direttore generale, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vicecapo del cerimoniale, di viceispettore generale e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vicecapo di gabinetto, di vicecapo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vicecapo servizio anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».
«Art. 107 (Promozione al grado di consigliere di legazione ). - Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale:
a).
b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio delle seguenti funzioni:
1) della specializzazione per i funzionari specializzati;
2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati.
c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;
d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli organi costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato;
e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui e' maturato il requisito di cui alla lettera b, numeri 1) e 2), del presente comma. Il re quisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticita' di cui all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto puo' individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati.
La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi:
a) le attitudini e le capacita' professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonche' le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilita' presso l'amministrazione centrale, la titolarita' di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate;
c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto;
d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche;
e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato.
Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'articolo 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo.».
«Art. 144 (Residenze disagiate). - Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di clima. Con le modalita' di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticita'.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate e' computato, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni gia' acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici.
Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' trasferito; a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza.
Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata.».
Parte di provvedimento in formato grafico
Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all'area delle elevate professionalita' puo' essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale.».
a) all'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero»;
b) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;
c) all'articolo 107, primo comma:
1) alla lettera b), le parole: «di funzioni della specializzazione per quelli specializzati» sono sostituite dalle seguenti: «delle seguenti funzioni:
1) della specializzazione per i funzionari specializzati;
2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati»;
2) alla lettera e), le parole: «sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui e' maturato il requisito di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma. Il requisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticita' di cui all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto puo' individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati»;
d) all'articolo 144, il terzo comma e' abrogato;
e) dopo l'articolo 157 e' inserito il seguente:
«Art. 157.1 (Valutazione della performance individuale). - 1.
La performance individuale dell'impiegato a contratto e' valutata annualmente dal capo dell'ufficio in cui presta servizio secondo le modalita' previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. In relazione alla valutazione della performance individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, e' attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalita' di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.
3. L'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della performance individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non puo' in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo gia' in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
f) alla tabella 19 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all'area delle elevate professionalita' puo' essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale».
2. Ai segretari di legazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un'anzianita' di servizio nella carriera diplomatica non inferiore a cinque anni si applica l' articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per la maturazione del requisito di cui all' articolo 107, primo comma, lettera b), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono considerati anche i periodi di servizio anteriori alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'attuazione del comma 1, lettera e), e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 1,16, 107, 144 e della tabella 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri). - L'Amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attivita' nazionali all'estero, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero.
In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresi' al coordinamento, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole Amministrazioni, di attivita' delle altre Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali.».
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero degli affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero. Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 .
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario.
Le funzioni di capo del servizio competente per gli affari giuridici e quelle di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice-direttore generale, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vicecapo del cerimoniale, di viceispettore generale e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vicecapo di gabinetto, di vicecapo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vicecapo servizio anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».
«Art. 107 (Promozione al grado di consigliere di legazione ). - Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale:
a).
b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio delle seguenti funzioni:
1) della specializzazione per i funzionari specializzati;
2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati.
c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;
d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli organi costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato;
e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui e' maturato il requisito di cui alla lettera b, numeri 1) e 2), del presente comma. Il re quisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticita' di cui all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto puo' individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati.
La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi:
a) le attitudini e le capacita' professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonche' le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilita' presso l'amministrazione centrale, la titolarita' di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate;
c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto;
d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche;
e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato.
Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'articolo 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo.».
«Art. 144 (Residenze disagiate). - Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di clima. Con le modalita' di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticita'.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate e' computato, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni gia' acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici.
Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' trasferito; a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza.
Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata.».
Parte di provvedimento in formato grafico
Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all'area delle elevate professionalita' puo' essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale.».