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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/12/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2470 dell'anno 2025
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
GI CC, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall'avv. Raffaele Tedone e dall'avv. Ilaria De
Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- resistente -
All'udienza dell'1/12/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, a seguito di discussione orale come da verbale d'udienza, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/3/2025 la ricorrente, dopo aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario per percepire la pensione di inabilità civile e dopo aver contestato le conclusioni del CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto. In fase di
ATP il CTU aveva riconosciuto la ricorrente invalida al 70%.
Costituendosi in giudizio l' eccepiva l'improcedibilità del ricorso per non essere stato notificato il CP_1 ricorso di merito (notifica in rinnovazione) entro il termine perentorio stabilito dal giudice. Chiedeva
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che in subordine il ricorso fosse dichiarato infondato.
****
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c.
Tale norma prevede infatti che, “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalle legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
L'art. 307 c.p.c. prevede inoltre che l'estinzione opera di diritto ed è rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Ebbene nel caso in esame all'udienza del 26/5/2025, a seguito di istanza di rimessione in termini per non essere stato il ricorso notificato all' , veniva autorizzata la notifica (rectius CP_1 rinotifica) del ricorso all' , unitamente al verbale d'udienza, entro il termine perentorio del CP_1
30/6/2025.
Ebbene, a fronte dell'eccezione sollevata dall' , di tardività della rinnovazione della CP_1 notifica entro il termine perentorio concesso dal Giudice, il ricorrente non ha fornito la prova di aver rispettato detto termine, con la conseguenza che deve intendersi ammessa la circostanza che la notifica sia avvenuta successivamente al 30/6/2025.
In definitiva, dalla ricostruzione dei fatti così come accaduti, si ritiene che la parte ricorrente non abbia rispettato il termine perentorio concesso all'udienza del 30/6/2025 per rinnovare correttamente la notifica del ricorso.
In definitiva, poiché la parte non ha rispettato il termine perentorio suddetto, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c..
Nulla deve essere liquidato a titolo di spese processuali a carico della parte ricorrente, sebbene soccombente, essendo presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU espletata nella fase dell'ATP restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
21/3/2025 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 307, comma 3, c.p.c.;
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2) nulla per le spese dell' , essendo presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c.;
3) pone le spese della CTU espletata nella fase dell'ATP definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 1/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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