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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/10/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa GA
VI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. INSALATA GIULIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA e OT DI NA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetto da malattia invalidante CP_1 di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' assicuratore resistente CP_2 all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
Lamentava l'insorgere di ben due patologie (ernie discali lombari multiple L4-L5 e L5-S1 con sofferenza radicolare e tendinopatia bilaterale spalle destra) per le quali aveva avanzato due distinte domande di riconoscimento di malattia professionale - denegate entrambe dall'Istituto assicuratore - ed introdotto due distinti giudizi rubricati al n. 3650/2023 e 650/2024 sicché, all'udienza del
25.03.2025 il Giudice, su istanza dell'Ente assicuratore costituitosi in entrambi istando per il rigetto delle avverse domande, ne disponeva la riunione. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'udienza odierna, all'esito della discussione, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Tanto premesso, la domanda è infondata e deve esser rigettata per le seguenti ragioni.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs.
n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: 'In caso di danno biologico ndr. definita dal comma 1 come 'lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona', i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione'.
Ebbene, nel caso di specie il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata Persona_1 analisi delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così, in parte, argomentando: “Sulla scorta delle risultanze emerse dall'analisi della documentazione sanitaria in atti e degli accertamenti svolti in sede di visita medico-legale, è possibile ricostruire un profilo lavorativo del sig. compatibile con mansioni edili, sia in qualità di lavoratore Parte_1 dipendente che autonomo. Nello specifico, il ricorrente avrebbe svolto attività comportanti la movimentazione di materiali da costruzione (mattoni, sacchi di cemento e di malta), la realizzazione di opere murarie, il montaggio di imbotti in marmo o pietra leccese, nonché l'allestimento di impalcature. A partire dal 2022, il sig. ha manifestato un quadro clinico caratterizzato Parte_1 da lombocruralgia destra con evidenza strumentale di ernia discale L4-L5 e L5-S1. Successivamente, nel 2023, ha ricevuto diagnosi di lesione della cuffia dei rotatori a carico del tendine del muscolo sovraspinato. Tali condizioni patologiche, secondo quanto prospettato in ricorso, sarebbero riconducibili all'attività lavorativa svolta. In merito, giova premettere che la malattia professionale, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, è una patologia a genesi lenta e progressiva, la cui causa dev'essere diretta ed efficiente, ossia in grado di determinare l'infermità in modo esclusivo o quantomeno prevalente. L'art. 3 del medesimo decreto prevede una tutela assicurativa per i lavoratori che contraggano una patologia compresa negli elenchi tabellari allegati alla normativa, aggiornati nel tempo. In presenza di una cosiddetta “malattia tabellata”, è sufficiente la prova dell'adibizione a lavorazioni correlate, senza ulteriore onere probatorio sul nesso causale specifico. Con riferimento alla tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori, essa è inclusa nelle Tabelle tra le CP_1 patologie associate a lavorazioni comportanti, in modo abituale e sistematico, movimenti ripetuti della spalla con mantenimento prolungato di posture incongrue (es. arti superiori sollevati oltre il piano scapolare) e impiego di forza. Dal punto di vista clinico, si tratta di una condizione degenerativa a carico dei tendini della spalla – in particolare del sovraspinoso – su base microtraumatica cronica, con progressiva perdita di integrità anatomo-funzionale. Tale patologia determina dolore, limitazione articolare e compromissione dell'autonomia funzionale. Tuttavia, alla luce delle informazioni anamnestiche raccolte, non risulta che il sig. abbia svolto, con Parte_1 sistematicità e frequenza, mansioni comportanti il mantenimento prolungato di posture incongrue e
l'impegno muscolare specifico della spalla. Pertanto, non sussistono le condizioni per affermare un valido nesso eziologico professionale tra l'attività lavorativa descritta e la tendinopatia riscontrata.
Diversa è la valutazione da compiersi in relazione alla ernia discale lombare, anch'essa inclusa nelle
Tabelle tra le patologie correlate a lavorazioni caratterizzate da movimentazione manuale dei CP_1 carichi svolta in modo abituale, sistematico e priva di adeguati ausili meccanici. Dal punto di vista clinico, l'ernia del disco intervertebrale rappresenta la protrusione del nucleo polposo attraverso
l'anulus fibroso, con possibile conflitto con le radici nervose, determinando sintomatologia dolorosa
(lombalgia, lombocruralgia), disturbi sensitivi e, nei casi più severi, deficit motori. Nel caso in esame, il profilo lavorativo del sig. – incentrato su attività manuali gravose, movimentazione Parte_1 di materiali edilizi e montaggio di impalcature – appare coerente con i criteri tabellari e con la genesi biomeccanica dell'ernia discale lombare. È quindi plausibile ritenere sussistente un nesso causale tra l'attività lavorativa pregressa e la patologia vertebrale diagnosticata, con riferimento al criterio di abitualità, sistematicità e assenza di ausili meccanici.” Quindi lo stesso consulente ha così concluso: “Visitato il ricorrente, esaminata la documentazione prodotta e praticati gli accertamenti opportuni, si può asserire che la tendinopatia di spalla non abbia origine professionale. L'ernia discale lombare attualmente incidente sul ricorrente è da ritenersi da origine professionale e il grado di inabilità permanente residuato al ricorrente, ai sensi della tabella delle menomazioni del D.M. del 12.07.2000, è quantificabile nel 4%.”
Avverso tali risultanze, inviate in bozza alle parti in data 1° luglio 2025, non constano in atti osservazioni e/o note critiche come attestato dallo stesso ctu che pertanto rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
Ebbene, tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87;
Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra - professionali (Cass. 13 aprile 2002
n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292). Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684). È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extra professionale (cfr. Cass. n. 10042/2004).
Orbene, applicando gli esposti principi al caso che occupa, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per l'esclusione del riconoscimento di qualsivoglia indennizzo ex D.lgs. n. 38/2000 poiché quanto ad una delle malattie denunciate (tendinopatia bilaterale spalle destra) è da ritenersi comune e non di origine professionale. Né tantomeno elementi di prova idonei a supportare le argomentazioni difensive del ricorrente possono trarsi solo dall'istruttoria orale espletata non emergendo da tali sole prove orali la dimostrazione di un sufficiente nesso di causalità. Deve, pertanto, ribadirsi la condivisione delle risultanze peritali che hanno escluso un nesso causale tra la malattia originaria del ricorrente e l'attività da questi espletata.
Quanto all'altra malattia denunciata (ernie discali lombari multiple L4-L5 e L5-S1) quantificata nella misura del 4%, seppur causata dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente non raggiunge la percentuale di indennizzabilità ex lege.
Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all'accoglimento della domanda che, pertanto, deve essere respinta.
Stante comunque la sussistenza del nesso causale in relazione ad una delle patologie denunciate, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio e porre definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite compensate;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Brindisi, 07/10/2025
Il Giudice
GA VI