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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1774/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 28 settembre 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mileto Alessandro, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Bovolone (VR), piazza Pozza, n. 7; appellante contro
1 (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Cena Federico, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Verona, via Teatro Filarmonico, n. 12; appellato
Oggetto: “Mutuo” - Appello avverso la sentenza n. 1427/2022 pubblicata in data 27 luglio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 7828/2020 R.G. avanti al Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1427/2022 del 26.07.2022, emessa dal Tribunale di
Verona, Giudice Dott.ssa Camilla Fin, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7828/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
"Nel merito, Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 2751/2020 D.I. n. 6558/2020 R.G, del Tribunale di Verona e per
l'effetto condannare il sig. a pagare, in favore della sig.ra Controparte_1
l'importo di € 85.000,00 oltre agli interessi legali maturati dalla Parte_1
data della domanda al saldo effettivo ed integrale e oltre rimborso delle spese legali della procedura monitoria, liquidate nella somma complessiva di € 2.861,75,
2 di cui € 2.455.25 per compenso e rimborso forfettario ed € 406,50 per esborsi, oltre
i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.."
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ai sensi dell'art. 345 III comma c.p.c., si chiede che G.I. designando Voglia ammettere il giuramento decisorio del sig. che esso, con il Controparte_1
presente atto e formalmente deferisce sui seguenti capi:
1) "Giuro e giurando affermo di aver ricevuto dalla sig.ra l'assegno Parte_1
bancario dell'importo di € 85.000,00 e di averlo posto all'incasso";
2) "Giuro e giurando nego che l'assegno bancario dell'importo di € 85.000,00 ricevuto dalla sig.ra e portato all'incasso mi veniva consegnato con Parte_1
spirito di liberalità".”
- per parte appellata:
“in via preliminare:
- rigettare l'appello della sig.ra in quanto inammissibile sia ex art. Parte_1
342 c.p.c. che ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa alla comparsa di costituzione e risposta;
nel merito ed in via principale:
- rigettare l'appello della sig.ra siccome infondato in fatto ed in Parte_1
diritto per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n. 1427/2022 – Giudice
Unico Dott.ssa Camilla Fin – resa all'esito del giudizio iscritto al n. 7828/2020 del
Ruolo Generale, pronunciata il 26 luglio 2022 e pubblicata il 27 luglio 2022;
3 in via istruttoria:
- si chiede siano rigettate le istanze istruttorie avversarie formulate ex art. 345
c.p.c. per le ragioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
in ogni caso:
- condannare la sig.ra alla rifusione delle spese e competenze di Parte_1
tutti i gradi del giudizio;
- condannare la sig.ra alla rifusione del danno da lite temeraria Parte_1
anche per la fase presente di impugnazione in appello.”
Motivi della decisione
In fatto
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2751/2020 emesso il 15 settembre 2020 dal Tribunale di Verona, che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 85.000 in favore di . Parte_1
A sostegno del ricorso monitorio l'ingiungente aveva affermato di essere creditrice nei confronti di della predetta somma “in forza del riconoscimento di CP_1
debito sottoscritto in data 12.06.2019”.
a sostegno dell'opposizione, disconosceva la sottoscrizione apposta CP_1
alla scrittura privata del 12 giugno 2019 e contestava altresì che tra le parti si fosse concluso un contratto di mutuo;
chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della ex art. 96 c.p.c. per avere agito in giudizio con Pt_1
mala fede o colpa grave.
4 Con comparsa di costituzione depositata il 21 gennaio 2021, si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, che venisse concessa la Parte_1
provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e, nel merito, che l'opposizione fosse rigettata.
All'udienza del 18 febbraio 2021, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, veniva disposta CTU grafologica al fine di accertare se la firma apposta in calce al documento allegato al ricorso per decreto ingiuntivo fosse riconducibile al CP_1
Con sentenza n. 1427/2022 pubblicata in data 27 luglio 2022, il Tribunale di
Verona ha così deciso:
“Accoglie l'opposizione svolta dal sig. e, per l'effetto, revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2751/2020, emesso in data 8.9.2020 dal Tribunale di Verona;
Condanna la sig.ra a rimborsare al sig. le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che si liquidano in euro 406,50 per spese, euro 6.980,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico di le spese relative all'espletata Parte_1
c.t.u.;
Condanna la sig.ra a versare al sig. ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 96, comma 1, c.p.c., l'importo di euro 1.396,00.”
In particolare, il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU grafologica, che aveva dichiarato apocrifa la sottoscrizione del riteneva privo di CP_1
efficacia il riconoscimento di debito sulla base del quale era stato ottenuto il decreto
5 ingiuntivo, ed escludeva che dalla suddetta scrittura potesse ricavarsi la prova che la somma di euro 85.000,00 fosse stata corrisposta a titolo di mutuo.
Difatti, “la dimostrazione della sig.ra dell'avvenuta consegna della Parte_1
somma di denaro in favore del sig. (doc. 3) non è sufficiente Controparte_1
perché quest'ultimo possa considerarsi tenuto alla sua restituzione, in quanto
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di una somma di denaro (circostanza, questa, di per sé neutra), essendo chi agisce per la restituzione tenuto a dimostrare il titolo della sua pretesa”.
Infine, considerato quanto accertato dal CTU, che rilevava che “ ha Parte_1
scritto la firma apocrifa di cui sopra, oltre a tutte le altre manoscritture presenti nel doc.1”, riteneva sussistente la male fede nell'agire in giudizio dell'attrice tale da giustificare la condanna della stessa a corrispondere al un importo CP_1
pari al 20% delle spese di lite, a titolo di risarcimento del danno.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 29 settembre 2022,
[...]
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma. Pt_1
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 dicembre
2022, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per difetto di una ragionevole probabilità di essere accolto, nonché ex art. 342 c.p.c., per l'assenza del requisito della specificità. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dell'unico motivo d'appello, ribadendo che l'appellante non avrebbe fornito prova del titolo sulla cui base è avvenuta la dazione del denaro e che, nel tentativo di fare ciò, ha prodotto un documento falso da lei stessa redatto;
al contrario, il CP_1
6 avrebbe chiarito fin dall'inizio che le somme corrispostegli, in realtà, erano il pagamento di una transazione tra gli stessi intervenuta.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 – sostituita da note di trattazione scritta – sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'appello è ammissibile ex art.342 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis); da esso, infatti, si ricavano agevolmente sia i capi della sentenza sottoposti a impugnazione, sia le ragioni poste a base degli specifici motivi di censura alle argomentazioni spese dal Tribunale per pervenire alla decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. deve invece ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata
“prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016).
L'appellante lamenta che il Tribunale non abbia considerato che il on CP_1
ha contestato né il ricevimento dell'assegno né l'incasso della somma e di non avere nemmeno eccepito di averlo ricevuto a titolo di liberalità, essendo tenuto, al contrario, ad allegare il titolo in forza del quale si riteneva legittimato a trattenere la somma ricevuta. Il Giudice non avrebbe tenuto conto di “tutte le circostanze del
7 caso”, né della “natura del rapporto tra le parti” e non avrebbe nemmeno argomentato sulla base di quali elementi abbia ritenuto giustificabile il fatto che il ha trattenuto la somma. CP_1
Il motivo è infondato.
La decisione del primo Giudice è in linea al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la datio di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell' accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa: onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Resta ferma la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra: il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta.” (Cass. n.19851/24, che richiama Cass. n. 27372/2021).
Nel caso di specie il ricorso monitorio proposto dalla ed il decreto ingiuntivo Pt_1
emesso in accoglimento fondano le ragioni della richiesta restituzione su di un
8 riconoscimento di debito asseritamente sottoscritto dal che si è invece CP_1
dimostrato falso (v. conclusioni dell'elaborato peritale depositato in data 8 settembre 2021: “La firma “ ” apparente nel doc.1 datato Controparte_1
“12/06/19” non è stata apposta da ed è pertanto - senza ombra Controparte_1
di dubbio - . ha scritto la firma apocrifa di cui sopra, CP_2 Parte_1
oltre a tutte le altre manoscritture presenti nel doc.1”).
L'opponente ha affermato di non essere mai stato debitore della di alcuna Pt_1
somma e per qualsivoglia titolo (v. atto di citazione in opposizione: “Il signor contesta inoltre di aver mai concluso con un contratto CP_1 Parte_1
di mutuo, come erroneamente indicato nella missiva del legale della opponente allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento. Il signor inoltre, CP_1
precisa – a scanso di equivoci e a futura memoria – che non è Parte_1
creditrice, nei suoi confronti, di alcuna somma di denaro, ovvero di altro bene o servizio, per qualsivoglia titolo e/o ragione.”). A sostengo di tale sua affermazione ha allegato all'atto di citazione una denuncia querela di falso per uso di atto falso nella quale ha affermato che le somme corrispostegli dalla erano, in realtà, il Pt_1
pagamento di una transazione tra gli stessi intervenuta (v. doc. 2 fascicolo di parte attrice: “Preciso di avere ricevuto da un assegno da 85,000,00 Parte_1
euro. Questo assegno mi era stato consegnato dalla signora in Parte_1
quanto questa era la mia consulente finanziaria e tale somma mi venivano dati al termine di una transazione in quanto a me dovuti.”).
In definitiva, non ha provato il titolo da cui deriverebbe l'obbligo Parte_1
della vantata restituzione, mentre ha contestato, nei termini sopra Controparte_1
9 indicati, la sussistenza di un'obbligazione restitutoria, allegando un diverso titolo giustificativo della dazione di denaro.
Pertanto, rigettato l'appello, l'impugnata sentenza deve trovare integrale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Per le stesse ragioni già evidenziate dal primo Giudice (“avere ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di un documento dalla stessa artatamente redatto”)
[...]
va condannata a corrispondere a , a titolo di risarcimento Pt_1 Controparte_1
del danno ex art.96, comma 1, c.p.c., dell'importo, liquidato d'ufficio nella misura del 20% delle spese di lite.
Sussistono altresì i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, con conseguente obbligo in capo a di versare ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1774/2022 R.G. così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
10 - condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
- condanna a corrispondere a , ex art.96, Parte_1 Controparte_1
comma 1, c.p.c., l'importo di euro 1.998,00.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r. n.
115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 14 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 28 settembre 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mileto Alessandro, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Bovolone (VR), piazza Pozza, n. 7; appellante contro
1 (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Cena Federico, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Verona, via Teatro Filarmonico, n. 12; appellato
Oggetto: “Mutuo” - Appello avverso la sentenza n. 1427/2022 pubblicata in data 27 luglio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 7828/2020 R.G. avanti al Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1427/2022 del 26.07.2022, emessa dal Tribunale di
Verona, Giudice Dott.ssa Camilla Fin, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7828/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
"Nel merito, Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 2751/2020 D.I. n. 6558/2020 R.G, del Tribunale di Verona e per
l'effetto condannare il sig. a pagare, in favore della sig.ra Controparte_1
l'importo di € 85.000,00 oltre agli interessi legali maturati dalla Parte_1
data della domanda al saldo effettivo ed integrale e oltre rimborso delle spese legali della procedura monitoria, liquidate nella somma complessiva di € 2.861,75,
2 di cui € 2.455.25 per compenso e rimborso forfettario ed € 406,50 per esborsi, oltre
i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.."
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ai sensi dell'art. 345 III comma c.p.c., si chiede che G.I. designando Voglia ammettere il giuramento decisorio del sig. che esso, con il Controparte_1
presente atto e formalmente deferisce sui seguenti capi:
1) "Giuro e giurando affermo di aver ricevuto dalla sig.ra l'assegno Parte_1
bancario dell'importo di € 85.000,00 e di averlo posto all'incasso";
2) "Giuro e giurando nego che l'assegno bancario dell'importo di € 85.000,00 ricevuto dalla sig.ra e portato all'incasso mi veniva consegnato con Parte_1
spirito di liberalità".”
- per parte appellata:
“in via preliminare:
- rigettare l'appello della sig.ra in quanto inammissibile sia ex art. Parte_1
342 c.p.c. che ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa alla comparsa di costituzione e risposta;
nel merito ed in via principale:
- rigettare l'appello della sig.ra siccome infondato in fatto ed in Parte_1
diritto per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n. 1427/2022 – Giudice
Unico Dott.ssa Camilla Fin – resa all'esito del giudizio iscritto al n. 7828/2020 del
Ruolo Generale, pronunciata il 26 luglio 2022 e pubblicata il 27 luglio 2022;
3 in via istruttoria:
- si chiede siano rigettate le istanze istruttorie avversarie formulate ex art. 345
c.p.c. per le ragioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
in ogni caso:
- condannare la sig.ra alla rifusione delle spese e competenze di Parte_1
tutti i gradi del giudizio;
- condannare la sig.ra alla rifusione del danno da lite temeraria Parte_1
anche per la fase presente di impugnazione in appello.”
Motivi della decisione
In fatto
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2751/2020 emesso il 15 settembre 2020 dal Tribunale di Verona, che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 85.000 in favore di . Parte_1
A sostegno del ricorso monitorio l'ingiungente aveva affermato di essere creditrice nei confronti di della predetta somma “in forza del riconoscimento di CP_1
debito sottoscritto in data 12.06.2019”.
a sostegno dell'opposizione, disconosceva la sottoscrizione apposta CP_1
alla scrittura privata del 12 giugno 2019 e contestava altresì che tra le parti si fosse concluso un contratto di mutuo;
chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della ex art. 96 c.p.c. per avere agito in giudizio con Pt_1
mala fede o colpa grave.
4 Con comparsa di costituzione depositata il 21 gennaio 2021, si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, che venisse concessa la Parte_1
provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e, nel merito, che l'opposizione fosse rigettata.
All'udienza del 18 febbraio 2021, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, veniva disposta CTU grafologica al fine di accertare se la firma apposta in calce al documento allegato al ricorso per decreto ingiuntivo fosse riconducibile al CP_1
Con sentenza n. 1427/2022 pubblicata in data 27 luglio 2022, il Tribunale di
Verona ha così deciso:
“Accoglie l'opposizione svolta dal sig. e, per l'effetto, revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2751/2020, emesso in data 8.9.2020 dal Tribunale di Verona;
Condanna la sig.ra a rimborsare al sig. le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che si liquidano in euro 406,50 per spese, euro 6.980,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico di le spese relative all'espletata Parte_1
c.t.u.;
Condanna la sig.ra a versare al sig. ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 96, comma 1, c.p.c., l'importo di euro 1.396,00.”
In particolare, il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU grafologica, che aveva dichiarato apocrifa la sottoscrizione del riteneva privo di CP_1
efficacia il riconoscimento di debito sulla base del quale era stato ottenuto il decreto
5 ingiuntivo, ed escludeva che dalla suddetta scrittura potesse ricavarsi la prova che la somma di euro 85.000,00 fosse stata corrisposta a titolo di mutuo.
Difatti, “la dimostrazione della sig.ra dell'avvenuta consegna della Parte_1
somma di denaro in favore del sig. (doc. 3) non è sufficiente Controparte_1
perché quest'ultimo possa considerarsi tenuto alla sua restituzione, in quanto
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di una somma di denaro (circostanza, questa, di per sé neutra), essendo chi agisce per la restituzione tenuto a dimostrare il titolo della sua pretesa”.
Infine, considerato quanto accertato dal CTU, che rilevava che “ ha Parte_1
scritto la firma apocrifa di cui sopra, oltre a tutte le altre manoscritture presenti nel doc.1”, riteneva sussistente la male fede nell'agire in giudizio dell'attrice tale da giustificare la condanna della stessa a corrispondere al un importo CP_1
pari al 20% delle spese di lite, a titolo di risarcimento del danno.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 29 settembre 2022,
[...]
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma. Pt_1
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 dicembre
2022, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per difetto di una ragionevole probabilità di essere accolto, nonché ex art. 342 c.p.c., per l'assenza del requisito della specificità. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dell'unico motivo d'appello, ribadendo che l'appellante non avrebbe fornito prova del titolo sulla cui base è avvenuta la dazione del denaro e che, nel tentativo di fare ciò, ha prodotto un documento falso da lei stessa redatto;
al contrario, il CP_1
6 avrebbe chiarito fin dall'inizio che le somme corrispostegli, in realtà, erano il pagamento di una transazione tra gli stessi intervenuta.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 – sostituita da note di trattazione scritta – sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'appello è ammissibile ex art.342 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis); da esso, infatti, si ricavano agevolmente sia i capi della sentenza sottoposti a impugnazione, sia le ragioni poste a base degli specifici motivi di censura alle argomentazioni spese dal Tribunale per pervenire alla decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. deve invece ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata
“prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016).
L'appellante lamenta che il Tribunale non abbia considerato che il on CP_1
ha contestato né il ricevimento dell'assegno né l'incasso della somma e di non avere nemmeno eccepito di averlo ricevuto a titolo di liberalità, essendo tenuto, al contrario, ad allegare il titolo in forza del quale si riteneva legittimato a trattenere la somma ricevuta. Il Giudice non avrebbe tenuto conto di “tutte le circostanze del
7 caso”, né della “natura del rapporto tra le parti” e non avrebbe nemmeno argomentato sulla base di quali elementi abbia ritenuto giustificabile il fatto che il ha trattenuto la somma. CP_1
Il motivo è infondato.
La decisione del primo Giudice è in linea al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la datio di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell' accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa: onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Resta ferma la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra: il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta.” (Cass. n.19851/24, che richiama Cass. n. 27372/2021).
Nel caso di specie il ricorso monitorio proposto dalla ed il decreto ingiuntivo Pt_1
emesso in accoglimento fondano le ragioni della richiesta restituzione su di un
8 riconoscimento di debito asseritamente sottoscritto dal che si è invece CP_1
dimostrato falso (v. conclusioni dell'elaborato peritale depositato in data 8 settembre 2021: “La firma “ ” apparente nel doc.1 datato Controparte_1
“12/06/19” non è stata apposta da ed è pertanto - senza ombra Controparte_1
di dubbio - . ha scritto la firma apocrifa di cui sopra, CP_2 Parte_1
oltre a tutte le altre manoscritture presenti nel doc.1”).
L'opponente ha affermato di non essere mai stato debitore della di alcuna Pt_1
somma e per qualsivoglia titolo (v. atto di citazione in opposizione: “Il signor contesta inoltre di aver mai concluso con un contratto CP_1 Parte_1
di mutuo, come erroneamente indicato nella missiva del legale della opponente allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento. Il signor inoltre, CP_1
precisa – a scanso di equivoci e a futura memoria – che non è Parte_1
creditrice, nei suoi confronti, di alcuna somma di denaro, ovvero di altro bene o servizio, per qualsivoglia titolo e/o ragione.”). A sostengo di tale sua affermazione ha allegato all'atto di citazione una denuncia querela di falso per uso di atto falso nella quale ha affermato che le somme corrispostegli dalla erano, in realtà, il Pt_1
pagamento di una transazione tra gli stessi intervenuta (v. doc. 2 fascicolo di parte attrice: “Preciso di avere ricevuto da un assegno da 85,000,00 Parte_1
euro. Questo assegno mi era stato consegnato dalla signora in Parte_1
quanto questa era la mia consulente finanziaria e tale somma mi venivano dati al termine di una transazione in quanto a me dovuti.”).
In definitiva, non ha provato il titolo da cui deriverebbe l'obbligo Parte_1
della vantata restituzione, mentre ha contestato, nei termini sopra Controparte_1
9 indicati, la sussistenza di un'obbligazione restitutoria, allegando un diverso titolo giustificativo della dazione di denaro.
Pertanto, rigettato l'appello, l'impugnata sentenza deve trovare integrale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Per le stesse ragioni già evidenziate dal primo Giudice (“avere ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di un documento dalla stessa artatamente redatto”)
[...]
va condannata a corrispondere a , a titolo di risarcimento Pt_1 Controparte_1
del danno ex art.96, comma 1, c.p.c., dell'importo, liquidato d'ufficio nella misura del 20% delle spese di lite.
Sussistono altresì i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, con conseguente obbligo in capo a di versare ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1774/2022 R.G. così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
10 - condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
- condanna a corrispondere a , ex art.96, Parte_1 Controparte_1
comma 1, c.p.c., l'importo di euro 1.998,00.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r. n.
115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 14 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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