Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
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n. 2205 2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) ) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2205 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. GOLDONI PAOLA presso cui elettivamente domicilia in VIA
MARCONI, 15 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. DELILLO VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in VIA
ASCOLI 45 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito a quest'ultimo, Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e con impegno di comunicare
l'uno all'altra, e viceversa, il nuovo indirizzo in caso di cambiamento di residenza;
2) assegnare il godimento del domicilio coniugale, sito in Medole Zuradelli 4/c, alla moglie Pt_1
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, che continuerà a conviverci con i due figli minori e 3) Parte_1 Per_1 Per_2 disporre l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre;
4) Onerare il Per_2 sig. del pagamento della somma mensile di € 300,00 per il mantenimento del figlio, CP_1
aggiornati annualmente secondo ISTAT;
oltre al versamento degli assegni famigliari e delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra scolastiche che si rendessero necessarie per
l'istruzione, la salute e le esigenze del figlio minore, secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Mantova, nella misura del 50%. Tali spese, debitamente documentate, saranno rimborsate a semplice richiesta. 6) Onerare il sig. di corrispondere alla moglie la CP_1 somma di € 200,00 mensili a titolo di suo mantenimento. 8) Consentire al di CP_1 incontrare e vedere il padre, qualora quest'ultimo lo richieda, solo in modalità protetta sotto la supervisione dei Servizi sociali territoriali, e naturalmente senza pernottamento. 9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa, sua sentenza e successive”
Il resistente: “ dichiarazione di separazione personale con addebito alla moglie.
Affidamento congiunto del figlio con residenza presso la madre e versamento di un Per_2
contributo al suo mantenimento contenuto entro €150,00 mensili. Ampia possibilità di visita del padre con il figlio, almeno due volte alla settimana e weekend alternato.”
Il Pubblico Ministero: “accogliere conclusioni di parte ricorrente, escluso il riconoscimento dell'addebito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile in Medole il giorno 24.04.13 con il sig. trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Solferino, e che dall'unione nasceva il figlio , in Per_2
Desenzano del Garda il 04.11.15, ha dedotto che :
- con la coppia conviveva anche la minore , figlia tredicenne della Persona_3
sola e nata da una precedente relazione della ricorrente;
Parte_1
- il marito passava gran parte del proprio tempo libero a giocare con le slot-machines e sui social, in particolare, intraprendendo relazioni più o meno virtuali con altre Pt_2
donne, lasciando il carico della gestione famigliare alla sola ricorrente, e, in data 17 ottobre
2020, quando la ricorrente comunicava al la propria volontà di separarsi, questo le CP_1 inviava un messaggio vocale che concludeva con “basta, è finita per me “ ed le inviava contemporaneamente un video con un cappio appeso ad una trave. Il resistente veniva quindi accompagnato dalla Forse dell'Ordine in Pronto Soccorso, ove veniva sottoposto a visita psichiatrica ma lo stesso rifiutava il ricovero. Per la serenità del resistente, la accettava di Pt_1
restare con lui;
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- nel Febbraio 2021, la ricorrente apprendeva per voce della propria madre, la quale aveva ricevuto le confidenza della nipote , che quest'ultima aveva subito delle molestie Per_1 sessuali dal l'estate precedente, nel periodo in cui la ricorrente si era recata per tre CP_1
settimane in Romania in occasione della grave malattia del proprio padre. La signora Pt_1
comprensibilmente sconvolta, affrontava immediatamente il il quale le raccontava CP_1 una diversa versione dell'episodio, senza tuttavia convincere la moglie, la quale a quel punto decideva di denunciarlo. Si iscriveva dunque il p.p. n° 536/21 RGNR a carico del CP_1
che spontaneamente si allontanava da casa;
ma da quel momento il resistente iniziava a molestare la moglie, recandosi insistentemente al suo domicilio, seguendola in auto, e facendole telefonate minacciose ed insultanti. Tanto che iniziava un nuovo procedimento penale a suo carico, stavolta per atti persecutori nei confronti della moglie ( P.P. n° 1579/21
RGNR,;
- la ricorrente è disoccupata e vive in un alloggio di edilizia popolare.
Tanto premesso, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti consequenziali sopra riportati.
Il resistente, costituitosi, non si è opposto alla domanda di separazione, negando, solo genericamente, la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e chiedendo l'addebito della separazione alla moglie per infedeltà.
All'esito dell'udienza del 3.11.2021 il Presidente del Tribunale dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, preso atto delle tensioni tra i coniugi e dei procedimenti penali pendenti a carico del resistente, ha disposto l'affidamento cd. super esclusivo del figlio alla madre, prevedendo incontri padre-figlio soltanto con modalità protette, prevedendo altresì un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno per la moglie pari ad €250,00.
Il giudice istruttore ha incaricato i servizi sociali di svolgere approfondita indagine sul nucleo familiare e di relazionare sugli incontri protetti già disposti in fase presidenziale;
ha ammesso la prova testimoniale proposta dalla ricorrente, a cui poi la stessa ha rinunciato. Il resistente non è più comparso alle udienze, non ha depositato alcun atto difensivo e nessuna prova documentale. La ricorrente ha da ultimo depositato sentenza penale di condanna n.864/2022, del resistente, per il reato di cui all'art. 612 bis cp a suo danno, e ha chiesto la decisione della causa. Nonostante i diversi solleciti, i servizi sociali non hanno mai relazionato alcunché e le uniche informazioni acquisite sono quelle delle relazioni inoltrate al Tribunale per i Minorenni di Brescia, nell'ambito del procedimento conclusosi con la dichiarazione di incompetenza funzionale dello stesso ed in favore di questo Tribunale.
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All'udienza del 27.06.2023, tenutasi mediante trattazione scritta, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza n.847 del 23.11.2023, pubblicata in data 30.11.2023, è stata dichiarata la separazione dei coniugi con sentenza parziale, e, rilevato il mancato deposito delle relazioni richieste ai servizi sociali, la causa è stata rimessa in istruttoria per ulteriori approfondimenti.
Acquisite le relazioni la causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data
29.10.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Sull'addebito della separazione.
Preliminarmente si osserva che anche il resistente ha chiesto addebitarsi la separazione alla moglie per infedeltà. Dopo il deposito dell'atto costitutivo, tuttavia, il resistente non ha depositato né atti né documentazione, né tanto meno ha richiesto l'assunzione di mezzi istruttori e non è più comparso in udienza. La sua domanda di addebito, pertanto, formulata in modo del tutto generico e non sorretta da alcun elemento probatorio, deve essere rigettata.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la stessa si fonda sul sostanziale disinteresse nei confronti della famiglia da parte del marito, il quale, secondo la ricostruzione dei fatti della ricorrente, era dedito trascorrere il proprio tempo libero a giocare con le slot-machines e sui social, in particolare, intraprendendo relazioni più o meno Pt_2
virtuali con altre donne, lasciando il carico della gestione famigliare alla sola ricorrente;
nonché sulla notizia appresa dalla ricorrente nel mese di febbraio 2021, secondo cui il CP_1
avrebbe compiuto molestie sessuali ai danni della figlia minore della ricorrente.
Orbene, quanto alle condotte del durante la vita matrimoniale, relative al gioco e CP_1
alla frequentazione con altre donne, la ricorrente oltre a non aver riportato specifici episodi , non ha fornito alcun elemento di prova, per cui le predette condotte non possono ritenersi provate. Quanto alle presunte molestie subite dalla minore , figlia della Persona_3
ricorrente , le quali hanno peraltro dato origine ad un procedimento penale e ad un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, l'episodio non è stato in questa sede specificatamente contestato dal resistente, che si è limitato a sostenere genericamente che i fatti si sono svolti diversamente, e quindi, a prescindere dall'esito dei predetti procedimenti, tale circostanza giustifica il sorgere della crisi coniugale e la determinazione della ricorrente di addivenire alla separazione. Sussistono dunque i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione nei confronti del resistente.
Sull'affido del minore.
Si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via
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esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale, invece, il genitore perde l'esercizio dei propri diritti, fermi gli obblighi di mantenimento.
Nel caso di specie, la ricorrente, fin dal primo atto difensivo, ha descritto una condotta del resistente di sostanziale disinteresse nei confronti del figlio. Tale disinteresse è stato confermato dai servizi sociali i quali hanno riferito che il resistente non si è presentato agli appuntamenti fissati e non ha aderito a nessuno dei percorsi prescritti dal Tribunale per i
Minorenni e che di fatto non ha alcun rapporto di frequentazione con il figlio, il quale non chiede di lui. A ciò si aggiunga che la ricorrente ha dedotto il mancato contributo economico del padre in favore del figlio.
Deve pertanto ritenersi che sussistano i presupposti per un affido cd. super esclusivo del minore alla madre. In diverse sentenze ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n.
26587), infatti, i giudici di legittimità hanno statuito che “ sussiste specifica controindicazione,e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”. La previsione dell'affido esclusivo alla madre appare pertanto conforme agli interessi della prole.
Il minore va affidato in via esclusiva alla madre, con collocazione Persona_4
presso la stessa, e con la facoltà per la madre di assumere da sola anche le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater comma 3 c.c.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione padre-figlio, gli incontri
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avverranno in modalità protetta qualora il padre ne faccia richiesta e previa preparazione psicologica del minore stesso.
Provvedimenti accessori di carattere economico.
Non sussistono i presupposti per modificare le condizioni economiche in essere con riguardo al mantenimento del figlio. Se è vero infatti che dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate è risultato che negli ultimi tre anni il resistente non ha presentato dichiarazioni dei redditi, è altrettanto vero che deve presumersi che lo stesso sia dotato di piena capacità lavorativa e, considerato che l'intera gestione del figlio è a carico della madre, appare equo il contributo fissato in sede presidenziale , pari ad euro 250,00 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto al mantenimento della moglie, non vi è prova della disparità economica tra le parti e sul punto la ricorrente nulla ha dedotto , neanche con riferimento al tenore di vita durante la vita matrimoniale. A ciò si aggiunga che anche la ricorrente è dotata di piena capacità lavorativa e che ha dichiarato ai servizi sociali di svolgere lavori come addetta alle pulizie, sia pure in modo saltuario e non regolare. Non sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e va revocato dalla data dell'odierna pronuncia quello provvisorio previsto in suo favore
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della soccombenza del resistente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio nella misura della metà, con condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente della residua metà delle spese di lite, tenuto conto che ai sensi del D.M. 147/2022 i compensi spettanti al difensore per la attività espletata vanno determinati sulla base dei parametri ivi indicati previsti, per la materia di valore indeterminato, dallo “scaglione di riferimento” non inferiore ad €26.000 e non superiore ad
€260.000 e corrisposti direttamente all'Erario essendo la ricorrente ammessa al beneficio del
Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara addebitarsi la separazione a Controparte_1
- dispone l'affido cd. super esclusivo del minore (nato il [...]) alla Persona_4
madre , con facoltà di assumere da sola anche le decisioni di maggior interesse Parte_1
per il minore ex art. 337 quater comma 3 c.c. e con collocamento presso di lei. Il padre potrà
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vedere il figlio solo mediante incontri in modalità protetta, qualora ne faccia richiesta e previa preparazione psicologica del minore;
- pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno dieci di ogni Controparte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di 250,00 Euro, con decorrenza dal mese di agosto 2021, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024;
- revoca, dalla data della presente pronuncia, l'assegno di mantenimento a carico del marito ed in favore della moglie;
- compensa le spese di giudizio nella misura della metà;
- condanna il resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre 15%, iva e cpa se dovute, come per legge, da versarsi direttamente in capo all'Erario.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
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