Articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 68
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 febbraio 1992
Art. 3. Incentivi per la fusione di imprese esistenti 1. Per il periodo di un triennio, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese iscritte da almeno tre anni nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni e integrazioni, che effettuano fusioni o conferimenti, sono soggette all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione. Possono essere conferiti, oltre ad aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonche' partecipazioni azionarie e non azionarie conseguenti alle predette operazioni di fusione e conferimento. Per i conferimenti, indipendentemente dall'entita' della partecipazione ricevuta, si applicano, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni previste per le fusioni.
2. Le imprese costituite per effetto delle fusioni o dei conferimenti di cui al comma 1, in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria con facolta' di compera di autoveicoli o di complessi di veicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi per i quali sia accordata autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, possono essere autorizzate a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, nei limiti di lire 20 milioni per ciascuno dei primi tre autoveivoli o complessi di veicoli e di lire 10 milioni per ciascuno dei successivi. Il numero degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in relazione ai quali puo' essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non puo' essere superiore a quello degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in disponibilita' dell'impresa conferente con il minor numero di autoveicoli, e in ogni caso non puo' essere superiore a venti e inferiore a tre.
3. I benefici di cui al comma 2 sono revocati e l'impresa che ne abbia usufruito e' tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora, nel triennio successivo all'erogazione, vengano meno i presupposti per la relativa concessione, ovvero, nel caso di consorzi e per quanto applicabili, qualora vengano meno le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 4.
Nota all' art. 3:
- La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose ed istituzione di un sistema di tariffa a forcella per i trasporti di merci su strada". Detta legge e' stata successivamente modificata con D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132 .
Entrata in vigore il 27 febbraio 1992
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