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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4487 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 18/04/1986 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 09/12/1976 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Gioacchino Ventura n. 5, presso lo studio dell'Avv. Romeo Salvatore, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 16/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/09/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso così come integrate a verbale e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi restano reciprocamente liberati dall'obbligo della convivenza, della coabitazione e dell'assistenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la residenza familiare, sarà assegnata al sig. , il quale continuerà ad abitarla fino a Pt_2 quando la procedura di sfratto non sarà esaurita;
3) la sig.ra trasferirà la propria residenza e dimora presso altra abitazione Pt_1 attualmente in fase di valutazione e di ciò darà pronta comunicazione anche al marito, affinchè egli possa esercitare i propri diritti e doveri nei confronti dei figli minori;
4) I ricorrenti, in regime di separazione dei beni, dichiarano di avere concordemente regolamentato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere altro reciprocamente a pretendere;
5) il sig. , invece, contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando un assegno Pt_2 mensile alla sig.ra di € 400,00 omnicomprensiva, ossia € 100,00 per figlio, entro il 5 Pt_1 di ogni mese, somma soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie sanitarie e scolastiche, previamente concordate e successivamente documentate.
Per ogni ulteriore determinazione non prevista dal presente atto i coniugi si rimettono a quanto disposto dalla legge”.
Le parti inoltre, ad integrazione delle superiori condizioni, hanno precisato a verbale, quanto di seguiito riportato:
“Concordemente i coniugi stabiliscono che in relazione ai quattro figli minori d'età si prevede un affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la madre Parte_1
.
[...]
Concordemente i coniugi prevedono un diritto di visita del sig. per due Parte_2 giorni della settimana, in particolare, il martedì e il giovedì, salvo eccezioni da comunicare con congruo preavviso.
Con riguardo all'GN IC si prevede che l'importo rimanga interamente alla sig.ra
”. Parte_1
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/09/2025 e al verbale di udienza del 16/12/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 17/07/2007 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 67 - parte II – serie A - Anno 2007);
Nulla sulle spese. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4487 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 18/04/1986 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 09/12/1976 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Gioacchino Ventura n. 5, presso lo studio dell'Avv. Romeo Salvatore, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 16/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/09/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso così come integrate a verbale e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi restano reciprocamente liberati dall'obbligo della convivenza, della coabitazione e dell'assistenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la residenza familiare, sarà assegnata al sig. , il quale continuerà ad abitarla fino a Pt_2 quando la procedura di sfratto non sarà esaurita;
3) la sig.ra trasferirà la propria residenza e dimora presso altra abitazione Pt_1 attualmente in fase di valutazione e di ciò darà pronta comunicazione anche al marito, affinchè egli possa esercitare i propri diritti e doveri nei confronti dei figli minori;
4) I ricorrenti, in regime di separazione dei beni, dichiarano di avere concordemente regolamentato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere altro reciprocamente a pretendere;
5) il sig. , invece, contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando un assegno Pt_2 mensile alla sig.ra di € 400,00 omnicomprensiva, ossia € 100,00 per figlio, entro il 5 Pt_1 di ogni mese, somma soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie sanitarie e scolastiche, previamente concordate e successivamente documentate.
Per ogni ulteriore determinazione non prevista dal presente atto i coniugi si rimettono a quanto disposto dalla legge”.
Le parti inoltre, ad integrazione delle superiori condizioni, hanno precisato a verbale, quanto di seguiito riportato:
“Concordemente i coniugi stabiliscono che in relazione ai quattro figli minori d'età si prevede un affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la madre Parte_1
.
[...]
Concordemente i coniugi prevedono un diritto di visita del sig. per due Parte_2 giorni della settimana, in particolare, il martedì e il giovedì, salvo eccezioni da comunicare con congruo preavviso.
Con riguardo all'GN IC si prevede che l'importo rimanga interamente alla sig.ra
”. Parte_1
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/09/2025 e al verbale di udienza del 16/12/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 17/07/2007 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 67 - parte II – serie A - Anno 2007);
Nulla sulle spese. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.