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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/12/2024, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 02/12/2024 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 2226/2016, pendente tra
nato ad [...] il [...] c.f. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'Azienda Agricola OIKOS di Bongiorno Calogero, corr.te in via Marconi 10, p. iva P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Majmone;
- attore –
CONTRO
ditta individuale , P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo titolare , con sede in Acquedolci (ME) via Armando Diaz n. 11, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Ricciardi;
- convenuta –
Sono comparsi i procuratori delle parti i quali si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa ed in particolare alle note conclusive, i quali chiedono la decisone previa breve discussione.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 472/16 emesso dal Tribunale di Patti in data 08.10.2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2016 proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 472/16, emesso dal Tribunale di Patti in data 08.10.2016, con il quale gli era stato intimato di pagare la somma di € 17.080,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore della , di , sulla base della fattura n. 08/2016 del CP_1 Controparte_1
29.03.2016, relativa alla fornitura di materiale e alla prestazione di lavori di intonacatura esterna e interna del fabbricato di proprietà dell'opponente, sito in Caronia in contrada Sugherita.
A sostegno dell'opposizione il eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per non Parte_1 avere commissionato i lavori di cui alla sopradetta fattura e, conseguentemente, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito vantato dalla nei suoi confronti. CP_1
Si costituiva la ditta opposta, la quale eccepiva l'infondatezza degli assunti attorei, ribadiva l'avvenuta esecuzione dei lavori per cui è causa in favore del e chiedeva volersi concedere Parte_1 la provvisoria esecutività del d.i. con il rigetto delle domande avanzate da controparte.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova orale e, all'odierna udienza, ex art. 281-sexies c.p.c., veniva decisa.
L'opposizione a decreto ingiuntivo appare fondata e va accolta per quanto di ragione.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
A ciò si aggiunga che, come è noto, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
(Cass. civ., sez. VI, 11/03/2011, n. 5915).
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente appare fondata.
Dalla documentazione prodotta (cfr fascicolo di pare opponente) e dall'espletamento della prova testimoniale è emerso che i lavori relativi al capannone sito in Caronia di Bongiorno Calogero sono stati commessi alla ditta NZ FR e che questi a sua volta li ha subappaltati a Per_1
[...]
E' altresì emerso sulla base di quanto dichiarato dai testi escussi che i lavori di intonacatura esterna e interna al fabbricato de quo siano stati realizzati dall'opposto e che in qualche occasione si è trovato presente sul cantiere il anche mentre stavano lavorando gli operai della . Parte_1 CP_1
Sul punto si riporta l'orientamento consolidato per cui l'autorizzazione per subappaltare i lavori di un'opera non deve essere espressa, ben potendo la stessa — o la successiva adesione — risultare anche da fatta concludentia. (cfr. Cass. civ. n. 2757/1982).
Ne consegue che è verosimile ritenere che il non abbia dato mandato direttamente alla Parte_1 ditta convenuta di effettuare i lavori di intonacatura ma gli stessi siano stati commissionati dalla Ditta subappaltatrice, la quale ha realizzato i lavori di muratura e ha messo a disposizione della CP_1 il ponteggio per l'esecuzione delle opere concordate (cfr. testimonianza di . Persona_1
Del resto, “l'art. 1656 c.c., che vieta all'appaltatore di dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, quando non sia stato autorizzato dal committente, non richiede che il consenso di quest'ultimo sia specificamente riferito ad un determinato soggetto e non esclude, quindi, che esso sia preventivo e generico non essendo tale autorizzazione incompatibile con l'intuitus personae che caratterizza il rapporto di appalto dato che il committente rimane estraneo al subappalto e che, nell'ambito del rapporto principale, la sua autorizzazione indica solo che la fiducia riposta nell'appaltatore si estende alla bontà ed oculatezza della scelta del subappaltatore” (Cass. civ. n.
7649/1994).
Dagli atti risulta che il era consapevole del fatto che la ditta appaltatrice aveva Parte_1 subappaltato l'intera opera alla ditta tanto che lo stesso teste NZ FR ha riferito: Per_1
“mi son stati dati in appalto i lavori del capannone del ed io li ho subappaltati a Parte_1 Per_1 non so chi ha realizzato i lavori indicati nella circostanza perché una volta dato in subappalto i lavori nel cantiere non ci sono andato più”.
Ora, l'espressa autorizzazione, ovvero la consapevolezza del al subappalto delle opere Parte_1 commesse al NZ non comporta l'insorgenza in capo al primo dell'obbligazione di pagare l'importo dei lavori realizzati dal subappaltatore.
Sul punto, infatti, è pacifica la regola per cui “in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione”. (Cass. civ. n. 16917/2011).
Nel caso di specie non sono rinvenibili accordi in senso diverso in quanto nessuno dei testi ha dichiarato di avere avuto contezza diretta del commissionamento dei lavori da parte del;
Parte_1 anche quanto affermato dal teste (“il Sig. davanti al Sig. mi ha Testimone_1 CP_1 Parte_1 espressamente riferito che il proprietario del capannone ci aveva commissionato i lavori”) non può essere posto a base della fondatezza delle richieste del convenuto in quanto, in primo luogo, comunque non è idoneo a dimostrare che i lavori siano stati direttamente affidati dall'attore, che risulta committente principale rispetto ai lavori da eseguire nel proprio fabbricato, ma non committente diretto per quelli che hanno formato oggetto di subappalto e, in secondo luogo, trattasi di testimonianza de relato actoris che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, non ha rilevanza probatoria poichè ha ad oggetto fatti e circostanze su cui i testi sono stati informati dai soggetti che hanno intrapreso il giudizio (cfr. Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 3137/16).
Non rileva nemmeno la circostanza che il si è recato più volte sui luoghi interagendo anche Parte_1 con atteso che, anche tale comportamento, rientra tra quelli che ci si può Controparte_1 legittimamente attendere dal committente principale dell'opera, nonché proprietario del fabbricato, che ha facoltà di recarsi sui propri fondi e verificare lo stato di avanzamento dei lavori, e non è, pertanto, sufficiente a dimostrare che l'attore abbia commissionato direttamente l'opera alla ditta convenuta.
Per completezza si aggiunga ancora, che là dove si volesse ritenere superata la superiore eccezione, in ogni caso la non ha assolto all'onere probatorio cui il creditore opposto è tenuto in CP_1 ordine al quantum del credito reclamato.
Ritenuta provata l'esecuzione dei lavori di intonacatura e l'impiego di propri operai sul cantiere, la non ha offerto alcun elemento utile a potere quantificare il costo dei lavori. CP_1
La stessa fattura su cui si fonda il decreto ingiuntivo appare generica e non è supportata da ulteriore e necessaria documentazione: non è stato indicato il periodo esatto di inizio e fine lavori;
non sono riportati i giorni e le ore in cui la ditta ha lavorato e per quanto tempo sono stati impiegati CP_1
i singoli operai individualmente;
non sono stati allegati i materiali usati ad eccezione di quelli forniti dalla ditta SI.
Tali elementi oltre a non emergere dalla fattura, non hanno formato neanche oggetto di specifica prova testimoniale.
Sul punto si rappresenta che tutti i superiori profili, oltre a rappresentare fatti normalmente estranei alla sfera di conoscenza di controparte – per cui, anche sulla base del criterio della vicinanza della prova, avrebbero dovuto essere adeguatamente dimostrati - sono stati espressamente contestati dall'odierno attore.
Quando si controverte sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore incombe sull'attore
(convenuto in opposizione) fornire la prova dell'entità e della consistenza, non potendovi supplire il
Giudice in base ai poteri conferiti dall'art. 1657 cc, poiché detto potere presuppone che non via sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso anche questo aspetto, l'attore non può sottrarsi al precipuo onere probatorio che lo riguarda (Corte d'Appello
Me n. 778/23, Cass. n. 17959/17 e Cass. n. 1511/89).
Alla luce dei superiori rilievi, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 s.m.i., avuto riguardo al tenore delle questioni trattate e in relazioni alle fasi concretamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2226/2016, disattesa o assorbita ogni contraria difesa o eccezione, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 472/16 emesso dal Tribunale di Patti in data 08.10.2016;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.540 (di cui € per spese esenti) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 2/12/2024
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 02/12/2024 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 2226/2016, pendente tra
nato ad [...] il [...] c.f. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'Azienda Agricola OIKOS di Bongiorno Calogero, corr.te in via Marconi 10, p. iva P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Majmone;
- attore –
CONTRO
ditta individuale , P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo titolare , con sede in Acquedolci (ME) via Armando Diaz n. 11, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Ricciardi;
- convenuta –
Sono comparsi i procuratori delle parti i quali si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa ed in particolare alle note conclusive, i quali chiedono la decisone previa breve discussione.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 472/16 emesso dal Tribunale di Patti in data 08.10.2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2016 proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 472/16, emesso dal Tribunale di Patti in data 08.10.2016, con il quale gli era stato intimato di pagare la somma di € 17.080,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore della , di , sulla base della fattura n. 08/2016 del CP_1 Controparte_1
29.03.2016, relativa alla fornitura di materiale e alla prestazione di lavori di intonacatura esterna e interna del fabbricato di proprietà dell'opponente, sito in Caronia in contrada Sugherita.
A sostegno dell'opposizione il eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per non Parte_1 avere commissionato i lavori di cui alla sopradetta fattura e, conseguentemente, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito vantato dalla nei suoi confronti. CP_1
Si costituiva la ditta opposta, la quale eccepiva l'infondatezza degli assunti attorei, ribadiva l'avvenuta esecuzione dei lavori per cui è causa in favore del e chiedeva volersi concedere Parte_1 la provvisoria esecutività del d.i. con il rigetto delle domande avanzate da controparte.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova orale e, all'odierna udienza, ex art. 281-sexies c.p.c., veniva decisa.
L'opposizione a decreto ingiuntivo appare fondata e va accolta per quanto di ragione.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
A ciò si aggiunga che, come è noto, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
(Cass. civ., sez. VI, 11/03/2011, n. 5915).
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente appare fondata.
Dalla documentazione prodotta (cfr fascicolo di pare opponente) e dall'espletamento della prova testimoniale è emerso che i lavori relativi al capannone sito in Caronia di Bongiorno Calogero sono stati commessi alla ditta NZ FR e che questi a sua volta li ha subappaltati a Per_1
[...]
E' altresì emerso sulla base di quanto dichiarato dai testi escussi che i lavori di intonacatura esterna e interna al fabbricato de quo siano stati realizzati dall'opposto e che in qualche occasione si è trovato presente sul cantiere il anche mentre stavano lavorando gli operai della . Parte_1 CP_1
Sul punto si riporta l'orientamento consolidato per cui l'autorizzazione per subappaltare i lavori di un'opera non deve essere espressa, ben potendo la stessa — o la successiva adesione — risultare anche da fatta concludentia. (cfr. Cass. civ. n. 2757/1982).
Ne consegue che è verosimile ritenere che il non abbia dato mandato direttamente alla Parte_1 ditta convenuta di effettuare i lavori di intonacatura ma gli stessi siano stati commissionati dalla Ditta subappaltatrice, la quale ha realizzato i lavori di muratura e ha messo a disposizione della CP_1 il ponteggio per l'esecuzione delle opere concordate (cfr. testimonianza di . Persona_1
Del resto, “l'art. 1656 c.c., che vieta all'appaltatore di dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, quando non sia stato autorizzato dal committente, non richiede che il consenso di quest'ultimo sia specificamente riferito ad un determinato soggetto e non esclude, quindi, che esso sia preventivo e generico non essendo tale autorizzazione incompatibile con l'intuitus personae che caratterizza il rapporto di appalto dato che il committente rimane estraneo al subappalto e che, nell'ambito del rapporto principale, la sua autorizzazione indica solo che la fiducia riposta nell'appaltatore si estende alla bontà ed oculatezza della scelta del subappaltatore” (Cass. civ. n.
7649/1994).
Dagli atti risulta che il era consapevole del fatto che la ditta appaltatrice aveva Parte_1 subappaltato l'intera opera alla ditta tanto che lo stesso teste NZ FR ha riferito: Per_1
“mi son stati dati in appalto i lavori del capannone del ed io li ho subappaltati a Parte_1 Per_1 non so chi ha realizzato i lavori indicati nella circostanza perché una volta dato in subappalto i lavori nel cantiere non ci sono andato più”.
Ora, l'espressa autorizzazione, ovvero la consapevolezza del al subappalto delle opere Parte_1 commesse al NZ non comporta l'insorgenza in capo al primo dell'obbligazione di pagare l'importo dei lavori realizzati dal subappaltatore.
Sul punto, infatti, è pacifica la regola per cui “in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione”. (Cass. civ. n. 16917/2011).
Nel caso di specie non sono rinvenibili accordi in senso diverso in quanto nessuno dei testi ha dichiarato di avere avuto contezza diretta del commissionamento dei lavori da parte del;
Parte_1 anche quanto affermato dal teste (“il Sig. davanti al Sig. mi ha Testimone_1 CP_1 Parte_1 espressamente riferito che il proprietario del capannone ci aveva commissionato i lavori”) non può essere posto a base della fondatezza delle richieste del convenuto in quanto, in primo luogo, comunque non è idoneo a dimostrare che i lavori siano stati direttamente affidati dall'attore, che risulta committente principale rispetto ai lavori da eseguire nel proprio fabbricato, ma non committente diretto per quelli che hanno formato oggetto di subappalto e, in secondo luogo, trattasi di testimonianza de relato actoris che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, non ha rilevanza probatoria poichè ha ad oggetto fatti e circostanze su cui i testi sono stati informati dai soggetti che hanno intrapreso il giudizio (cfr. Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 3137/16).
Non rileva nemmeno la circostanza che il si è recato più volte sui luoghi interagendo anche Parte_1 con atteso che, anche tale comportamento, rientra tra quelli che ci si può Controparte_1 legittimamente attendere dal committente principale dell'opera, nonché proprietario del fabbricato, che ha facoltà di recarsi sui propri fondi e verificare lo stato di avanzamento dei lavori, e non è, pertanto, sufficiente a dimostrare che l'attore abbia commissionato direttamente l'opera alla ditta convenuta.
Per completezza si aggiunga ancora, che là dove si volesse ritenere superata la superiore eccezione, in ogni caso la non ha assolto all'onere probatorio cui il creditore opposto è tenuto in CP_1 ordine al quantum del credito reclamato.
Ritenuta provata l'esecuzione dei lavori di intonacatura e l'impiego di propri operai sul cantiere, la non ha offerto alcun elemento utile a potere quantificare il costo dei lavori. CP_1
La stessa fattura su cui si fonda il decreto ingiuntivo appare generica e non è supportata da ulteriore e necessaria documentazione: non è stato indicato il periodo esatto di inizio e fine lavori;
non sono riportati i giorni e le ore in cui la ditta ha lavorato e per quanto tempo sono stati impiegati CP_1
i singoli operai individualmente;
non sono stati allegati i materiali usati ad eccezione di quelli forniti dalla ditta SI.
Tali elementi oltre a non emergere dalla fattura, non hanno formato neanche oggetto di specifica prova testimoniale.
Sul punto si rappresenta che tutti i superiori profili, oltre a rappresentare fatti normalmente estranei alla sfera di conoscenza di controparte – per cui, anche sulla base del criterio della vicinanza della prova, avrebbero dovuto essere adeguatamente dimostrati - sono stati espressamente contestati dall'odierno attore.
Quando si controverte sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore incombe sull'attore
(convenuto in opposizione) fornire la prova dell'entità e della consistenza, non potendovi supplire il
Giudice in base ai poteri conferiti dall'art. 1657 cc, poiché detto potere presuppone che non via sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso anche questo aspetto, l'attore non può sottrarsi al precipuo onere probatorio che lo riguarda (Corte d'Appello
Me n. 778/23, Cass. n. 17959/17 e Cass. n. 1511/89).
Alla luce dei superiori rilievi, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 s.m.i., avuto riguardo al tenore delle questioni trattate e in relazioni alle fasi concretamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2226/2016, disattesa o assorbita ogni contraria difesa o eccezione, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 472/16 emesso dal Tribunale di Patti in data 08.10.2016;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.540 (di cui € per spese esenti) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 2/12/2024
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria