Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4527/2021 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Anna Buccarella, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Maggio, procuratore domiciliatario;
, Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Romano, procuratore domiciliatario;
- convenuti –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 di e la al fine di conseguire il ristoro dei danni riportati alla CP_1 Controparte_1 CP_3 propria autovettura Jeep tg. FL054WG nel sinistro del 31.08.2019, allorquando, mentre era trasportata sulla propria auto condotta dal marito e percorreva la via Fontanelle in Persona_1 CP_1
“…un cane, di media taglia, improvvisamente e imprevedibilmente attraversava la carreggiata tagliando
[...]
letteralmente la strada alla Jeep. Il Sig. , nel tentativo di evitare l'investimento dell'animale, frenava e sterzava verso sinistra, però a causa dei lavori in corso (peraltro mal segnalati) l'autovettura incappava in una buca del manto stradale e, quindi, finiva la sua marcia andando a collidere contro una colonna del cancello d'ingresso di una villa storica sita sulla sinistra”.
dell'ipotizzata responsabilità.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 30.5.2023 il
Tribunale ha ammesso i mezzi istruttori richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 03.10.2023 ed il
12.3.2024.
All'esito della discussione della causa all'udienza odierna, l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda non possa trovare accoglimento.
Premesso che la responsabilità del e della è stata evocata per Controparte_1 CP_4
entrambi in virtù delle disposizioni vigenti circa la prevenzione del fenomeno del randagismo e per il primo anche ex artt. 2043 - 2051 c.c., quanto alla prima è noto che la Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991 demanda alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo.
Quindi, solo alla luce della normativa regionale è possibile stabilire su quali organi pubblici gravino le funzioni in questione e comunque come tali funzioni vengano ripartite. Una volta stabiliti, in applicazione della disciplina positiva vigente, i rispettivi compiti, è possibile, tenendo presente il caso concreto, verificare la sussistenza di comportamenti commissivi o omissivi colposi di uno o dell'altro ente ovvero di entrambi, nei limiti delle rispettive competenze, e accertare così il soggetto responsabile per i danni arrecati dai cani randagi.
La ha emanato la Legge Regionale n. 12/1995 all'epoca del sinistro vigente con la quale CP_5
i compiti di tutela della cittadinanza dai pericoli rivenienti dai randagi sono stati ripartiti tra l'ente comunale e l' Infatti, l'art. 2 prevede che "Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai
Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 2 agosto
1989, n. 13. 2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le possono avvalersi della collaborazione delle zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 della presente legge"; prevede CP_6 inoltre la costituzione presso l' dell'“anagrafe canina” alla quale devono essere iscritti anche i cani randagi dopo essere stati reperiti (art. 3); inoltre spetta "ai Servizi veterinari delle il recupero dei cani randagi" (art. 6).
Sempre nell'ottica preventiva, è previsto che "La e , attraverso i Servizi veterinari, con la CP_5 Pt_3
collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di Pt_4 sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia nei maschi. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione".
In questo caso "Il provvede a effettuare una polizza per eventuali danni". Inoltre, il Comune è tenuto CP_1
a costituire e mantenere sia i canili sanitari (art. 8), che i rifugi di cani (art. 9), strutture essenziali nella gestione del fenomeno del randagismo.
Con la sentenza n.9671 del 26/05/2020 la Cassazione civile ha affermato che “In base alla legislazione regionale della l'attività di ricovero, implicante la cattura, dei cani randagi, è estranea ai compiti CP_5 dei Comuni, i quali devono limitarsi alla gestione dei canili ai fini della mera accoglienza dei cani, mentre al ricovero provvedono i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e cioè i servizi veterinari delle Il di CP_1 conseguenza, è privo di legittimazione passiva con riguardo alla domanda di danni proposta dall'attore per i danni subiti a seguito della aggressione di alcuni cani randagi di grossa taglia”.
In tema di riparto dell'onere probatorio in motivazione è inoltre chiarito che: “Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. civ. 2015 n. 2741) che, in base al principio del neminem laedere, la P.A. è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.. E invero, in presenza di obblighi normativi, la discrezionalità amministrativa si arresta, poichè l'ente è tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale;
è stato poi segnatamente evidenziato che, poichè è fuori discussione che l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorchè si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato (cfr. Cass. civ. sez. un. 11 gennaio
2008 n. 584; Cass. civ. 11 gennaio 2008, 582; Cass. civ. 12 febbraio 2015, n. 2741 in motivazione); in tale prospettiva è stato altresì precisato che, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (cfr. Cass. civ. 5 maggio 2009, n. 10285); ne deriva che l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi (Cass. civ. 31 luglio 2017, n. 18954),
è, a valle, dell'onere del soggetto ( ) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale;
…”. Con la conseguenza che “… il servizio di recupero dei cani randagi grava sulle e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce, come testè rimarcato, concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare. E poichè l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio organizzato, spettava alla dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa;
solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perchè c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito;
…”.
In tal senso anche le recenti Cassazione civile sez. III, 28/02/2024, n.5339 (“In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi”), e Cassazione civile sez. III, 08/02/2023, n.3737, conformi alla costante giurisprudenza.
Venendo al caso di specie, e soprassedendo da ogni valutazione circa l'effettiva qualità di randagio dell'animale che la notte tra il 30 ed il 31.8.2019 attraversò la strada percorsa dalla Jeep tg. FL054WG
- di cui non è mai stata fornita documentazione fotografica, né è mai stato eseguito l'accertamento circa la presenza del microchip -, nessuno dei testi escussi ha allegato l'esistenza nei giorni precedenti all'incidente di segnalazioni alla , unica competente, circa la presenza di cani vaganti nella zona CP_4 teatro del sinistro, onde favorire l'attivazione dell'ente preposto alla cattura.
Sebbene infatti in merito il teste abbia genericamente riferito che “…circa 15 gg. prima del sinistro Tes_1 avevo segnalato verbalmente la presenza del cane ai Vigili poiché era un pericolo per i pedoni e per le vetture”, omettendo di dettagliare le circostanze di tempo e di luogo della segnalazione oltre che l'identità del destinatario della comunicazione onde favorirne il riscontro, non può intendersi provata la consapevolezza da parte della della sussistenza del pericolo alla cui prevenzione essa è preposta CP_4
in via esclusiva, con conseguente inesigibilità della condotta omessa: “In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente — per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio — individuare semplicemente l'Ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi e occorre dunque che sia specificamente allegato e provato che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nel caso di specie possibile ed esigibile.”, Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018, n.11591.
Se a tali considerazioni poi si aggiunge – ai fini di cui agli invocati artt. 2043 e 2051 – che alla stregua delle risultanze delle foto in atti il lato destro della strada a senso unico percorsa dalla Jeep della
[...] era all'epoca del sinistro interamente chiuso da lamiere metalliche alte m. 2,20 tranne che per Pt_1
un varco – collocato diversi metri prima del luogo in cui l'auto appare essersi arrestata – posto al di sotto di un lampione ritratto acceso (cfr. doc. 12 all. comparsa costituzione del , non solo deve CP_1
dubitarsi che l'animale presunto randagio sia “sbucato” improvvisamente dal lato destro, ma, pure ad ipotizzare che lo stesso, procedendo parallelamente alle lamiere dopo aver superato il varco, abbia improvvisamente tagliato la strada alla Jeep, deve ritenersi che nessun danno si sarebbe verificato se il avesse osservato il limite di velocità di km/h 30 prescritto dall'ordinanza n. 7 del 13.3.2012 (cfr. doc. 10 all. comparsa di costituzione del , nonché, considerata l'ora notturna e l'evidente CP_1
svolgimento di lavori noti ai cittadini, oltre che il diffuso stato di disomogeneità del manto stradale, avesse regolato la velocità in guisa da conservare il controllo del mezzo difronte alla prevedibile iniziativa di attraversamento dell'animale od al rischio di trovarsi difronte qualsiasi altro essere vivente, da reputarsi concretamente ipotizzabile in una notte di venerdì, in piena estate ed in località marinara.
Senza poi trascurare che appare difficilmente conciliabile con quanto narrato che, nonostante gli accertamenti compiuti, non sia mai stata rintracciata la “villa storica sulla sinistra” sul cui ingresso l'auto si sarebbe schiantata, mai dettagliatamente individuata neanche nel corso del presente giudizio, nonostante la contestazione.
Per tutte queste ragioni conclude il Tribunale per il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate in dispositivo in base al valore della domanda (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
[...]
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
e della delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 per ciascuna
[...] CP_3
parte in € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 23.01.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore