Ordinanza cautelare 15 gennaio 2020
Sentenza 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 22/12/2022, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 01184/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01097/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vecchione e Riccardo Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale n. 21;
nei confronti
di Camst soc. coop. a r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS-, nonché della deliberazione del consiglio d'istituto del -OMISSIS- e delle deliberazioni del collegio dei docenti del -OMISSIS-, atti in forza dei quali è stato modificato il piano triennale dell'offerta formativa;
nonché per l'accertamento del diritto dei minori, figli dei ricorrenti, ad essere ammessi a consumare propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio scolastico, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire ai medesimi la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa;
nonché per l'accertamento dell'obbligo e per la conseguente condanna della dirigente scolastica convenuta, di attivarsi affinché, nell'interesse generale della propria comunità scolastica, siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, senza divisioni e separazioni, garantendo ed assicurando per tutti i discenti l'assistenza educativa del personale docente oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali senza oneri in capo alle famiglie;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori frequentanti la scuola dell'obbligo presso l'Istituto comprensivo -OMISSIS- con modalità a tempo pieno, hanno impugnato la determinazione del dirigente scolastico prot. n. -OMISSIS-, con la quale sono state rigettate le richieste dei genitori volte a consentire ai loro figli la consumazione del pasto domestico nei locali della scuola, secondo il modello della cd. autorefezione, per l'anno scolastico 2019/20, nonché la deliberazione del consiglio d'istituto del -OMISSIS- e le deliberazioni del collegio dei docenti del -OMISSIS-, atti in forza dei quali è stato modificato il piano triennale dell'offerta formativa per le annualità 2019/20-2021/22 includendo, tra gli obiettivi formativi, l'educazione alimentare mediante la condivisione dello stesso pasto.
I ricorrenti hanno altresì agito per l'accertamento del « diritto sociale all'istruzione dei minori, figli dei ricorrenti, ad essere ammessi a consumare i propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire agli stessi la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa », nonché del correlato obbligo e per la conseguente condanna dell'istituto scolastico « di attivarsi affinché, nell'interesse generale della propria comunità scolastica, siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio, di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, garantendo ed assicurando per tutti i discenti l'assistenza educativa del personale docente oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali ».
2. Si sono costituite, per resistere ai gravami, le amministrazioni intimate, difendendo la legittimità della scelta organizzativa di vietare l'autorefezione.
3. L'istanza cautelare proposta dai ricorrenti è stata rigettata in primo grado, con ordinanza n. 4/2020, e accolta in appello, con ordinanza del Consiglio di Stato n. 1884/2020, che ha ordinato all'istituto scolastico di rideterminarsi in ordine alle istanze di accesso all'autorefezione.
4. La causa è stata chiamata in discussione all'udienza pubblica del 13 dicembre 2022. Con memorie depositate in vista dell'udienza, i ricorrenti hanno dichiarato la permanenza dell'interesse all'accoglimento delle domande di annullamento e di accertamento già proposte, mentre la difesa erariale ha eccepito l'improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto d'interesse.
5. Conformemente all'eccezione di parte resistente, la domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile.
Innanzitutto, il diniego delle istanze di accesso all'autorefezione è stato disposto in relazione all'anno scolastico 2019/20, ormai esaurito, sicché il provvedimento ha cessato di avere effetto.
Inoltre, rispetto ai fatti di causa, è mutato il quadro organizzativo del tempo mensa nell'Istituto comprensivo -OMISSIS-. Come riportato nella memoria difensiva di parte ricorrente, il dirigente dell'istituto ha dato esecuzione all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato acconsentendo all'esercizio dell'autorefezione nei vari presidi scolastici: « presso la scuola -OMISSIS-, dopo un primo breve periodo transitorio durante il quale i minori autorefezionanti mangiavano in classe, questi hanno poi sempre mangiato in refettorio contestualmente ai compagni fruitori del servizio mensa, seppur ad un tavolo separato. Nelle scuole -OMISSIS-, da quando è iniziata la pandemia tutti i bambini hanno mangiato in classe; i banchi sono stati disinfettati dagli operatori scolastici ».
Infine, la difesa erariale ha dedotto – e parte ricorrente non ha contestato – che i figli di tutti i ricorrenti, fatta eccezione per -OMISSIS- e -OMISSIS-, non frequentano più l'istituto scolastico.
A fronte del quadro fattuale esposto, non è rilevante l'affermazione, contenuta nella memoria difensiva, di persistenza dell'interesse al gravame, perché l'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), « costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, sia al momento della decisione, ed è rimesso al giudice amministrativo il potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti […] Il requisito dell'attualità dell'interesse ad agire (sia al momento del ricorso che a quello della decisione) implica che il provvedimento impugnato deve essere idoneo a provocare la lesione attuale della sfera giuridica del ricorrente, perché è il provvedimento impugnato che delimita l'oggetto e la funzione del giudizio » (T.A.R. Torino, Sez. II, 5 aprile 2022, n. 323).
6. Per i minori non più iscritti all'Istituto comprensivo -OMISSIS- è venuto meno anche l'interesse alla domanda di accertamento del "diritto sociale all'istruzione" per come esteso alla possibilità degli alunni di consumare il pasto domestico nei locali della scuola e, specificamente, nel refettorio assieme ai compagni che usufruiscono del servizio di mensa scolastica, nonché di accertamento del corrispondente "obbligo" dell'istituto e di condanna del medesimo ad apprestare le misure organizzative necessarie a tal fine. Ad ogni modo, e specialmente nei confronti dei due minori ancora iscritti alla scuola, la domanda deve essere respinta.
Come già osservato nei precedenti della Sezione (cfr. T.A.R. Torino, Sez. II, 5 aprile 2022, n. 323; Id., 26 luglio 2022, n. 686), questo Tribunale condivide il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, per cui « un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i quali possono esercitare diritti procedimentali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione pubblica » (Cass. Civ., Sez. Un., 30 luglio 2019, n. 20504). Del resto, anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha inquadrato la pretesa nell'ambito dell'interesse legittimo, evidenziando come l'istanza all'autorefezione debba essere oggetto di una valutazione discrezionale dalla scuola, da eseguirsi ponendo in debito bilanciamento gli interessi individuali di coloro che chiedono di consumare il cibo portato da casa con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti, tenuto conto delle risorse a disposizione dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2020, nn. 5839 e 5792).
Giacché la pretesa all'autorefezione non è un diritto soggettivo, a cui corrisponde la posizione di obbligo dell'istituto, bensì un interesse legittimo intermediato dal potere amministrativo in ordine all'organizzazione del servizio scolastico, la domanda, per come sviluppata, non può essere accolta.
L'accoglimento è impedito pur riqualificando l'azione come domanda di accertamento della fondatezza dell'istanza ex art. 31, co. 3, cod. proc. amm. e di condanna pubblicistica ex art. 34, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., non solo poiché la condanna pubblicistica presuppone l'accoglimento della domanda di annullamento, ma anche perché il rimedio non è esperibile in presenza di poteri discrezionali, quale è il potere della scuola di organizzare il servizio scolastico per il tempo della mensa, tenuto conto dell'impossibilità, per il giudice, di sostituirsi alle valutazioni dell'amministrazione, per di più prima che il relativo potere, per gli anni scolastici a venire, sia stato esercitato (art. 34, co. 2, cod. proc. amm.).
7. In conclusione, la domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, mentre la domanda di accertamento e condanna va rigettata.
8. Stante la novità delle questioni sottese e alla luce della particolarità della vicenda processuale, le spese di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento e rigetta la domanda di accertamento e condanna.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1, 2 e 5, d.gs. 196/2003 e all'art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marcello Faviere, Referendario
Martina Arrivi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.