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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/07/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4342/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di US
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 4342/2022 pendente tra:
sito a US in via Psaumida n°17 lotto 22, C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore condominiale pro tempore, avv. , la quale dichiara di Controparte_1 agire come legale rappresentante del ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e presso il cui studio Parte_1
a US, via Enrico Mattei n. 7, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORE OPPONENTE contro in persona del Sindaco pro tempore avv. Giuseppe Cassì, con sede legale a Controparte_2
US, Corso Italia n. 72, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Landro ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale a US, Piazza San Giovanni – Palazzo INA, giusta delibera di giunta comunale n. 120 del 14.3.2023 e procura in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni
Parte opponente: “precisa come da note conclusive e si riporta agli atti depositati”.
Parte opposta: “insiste nei precedenti atti e note conclusive, nonché nella giurisprudenza di questo tribunale richiamata e prodotta”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento notificato il 21/12.2022, il proponeva opposizione, previa richiesta di sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva, avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 682 del 18.11.2022 nei suoi confronti pagina 1 di 8 emessa dal ed a mezzo della quale era stato ingiunto ad esso condominio il pagamento Controparte_2 di euro 22.898,09 oltre spese a titolo di canoni idrici non pagati per gli anni 2013-2018.
A fondamento della proposta opposizione, dunque, l'opponente eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria: a) per la parziale e arbitraria identificazione dell'utenza idrica n. 10875, in quanto cointestata anche ad un altro condominio;
b per l'inesistenza di precedenti solleciti di pagamento e messa in mora per canone idrico;
c) per intervenuta prescrizione del credito azionato per gli anni 2013-2016 nonché d) per irregolare misurazione dei consumi per gli anni 2017 e 2018.
In data 20/3/2023 si costituiva in giudizio il il quale contestava le deduzioni avversarie Controparte_2
e ne chiedeva il rigetto perché infondate in fatto ed in diritto, eccependo che: 1) l'esistenza di un unico rapporto di somministrazione con l'opponente; 2) la regolarità della procedura amministrativa incoata, anche per avere trasmesso al debitore due richieste di pagamento stragiudiziali;
3) l'interruzione di qualsiasi termine di prescrizione, anche a mezzo dei suddetti avvisi bonari di pagamento nonché 4) la regolarità dei rilievi dei consumi imputati nelle fatture sottese all'ingiunzione opposta.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta, con ordinanza del 5/4/2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., mediante i quali entrambe le parti integravano le proprie difese nel rispetto dei limiti di legge e solo parte opponente formulava istanze istruttorie.
Con la successiva ordinanza del 6/9/2023, quindi, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/1/2024, poi rinviata al 15/7/2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con termine per note conclusive.
All'esito della suddetta udienza, dunque, fatte precisare le conclusioni e data la parola ai difensori, veniva pronunciata la presente udienza, a scioglimento della riserva ivi assunta.
Nel merito
Preliminarmente, appare opportuno delineare in rito i presupposti processuali del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale.
L'ingiunzione c.d. “fiscale”, prevista dall'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e di invito al pagamento diretto a portarla a conoscenza del debitore ovvero a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale.
Nell'ambito di tale procedimento, una volta notificata l'ordinanza di cui agli artt. 2 del r.d. 639/1910 e
3-ter d.lgs. 46/1999, decorso il termine di trenta giorni senza che il creditore abbia pagato, l'ingiunzione diviene, appunto, titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ. n. 6833/2021). L'ingiunzione fiscale ha, pertanto, natura di titolo esecutivo e, al contempo, di precetto perché contiene l'avvertimento al debitore che l'ente pagina 2 di 8 procederà ad esecuzione forzata ove il debito non sia estinto entro il termine di trenta giorni (Cass. Civ.
n. 2279/1993).
Ai sensi dell'art. 3, r.d. 14/04/1910, n. 639, “[a]vverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Qualora venga impugnata, tuttavia, l'opposizione ad ingiunzione fiscale dà luogo ad un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato in cui la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da un'espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito. Pertanto, la P.A., convenuta in opposizione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ex art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Non vi sono dubbi che tale ingiunzione possa essere utilizzata, come metodo di riscossione, anche per i crediti di natura privata (cfr., art. 17, co. 2, d.lgs. 46/1999).
A riguardo, va ricordato che la Corte di Costituzionale, con sentenza n. 335 del
2008, ha evidenziato che “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: l'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto”.
È pacifica, quindi, la natura privatistica - e quindi negoziale - del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente (cfr. Cass. Civ. n. 1549/2018; nello stesso senso, Cass. Civ. n.
24312/2014), così come è pacifico altresì che le tariffe corrisposte al gestore del s.i.i dall'utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato.
In altri termini, il canone acqua costituisce il corrispettivo di una prestazione negoziale complessa che trova la propria fonte in un contratto di fornitura e, dunque, ha natura privatistica.
pagina 3 di 8 Tal tipo di rapporto, per ius receptum, è inquadrabile in termini di contratto di somministrazione avente ad oggetto prestazioni di carattere continuativo, ai sensi degli artt. 1559 e ss. c.c.
Tutto quanto esposto, deve rilevarsi che il non ha provato la valida conclusione tra le Controparte_2 parti di un contratto di somministrazione di acqua potabile.
Mette conto rilevare, al riguardo, che “[i] requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi” (Cass. civ. n. 20033 /2016).
In sostanza, ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità. La P.A., infatti, non può assumere impegni se non nelle forme stabilite dalla legge, e quindi nella forma scritta, pena la nullità assoluta dell'atto, non sanabile e rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, così da permettere di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e quindi di garantire il controllo dell'attività amministrativa, anche quale estrinsecazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione pubblica.
Non può accogliersi, quindi, la tesi dell'ente opposto secondo cui sarebbe intercorso fra le parti un rapporto contrattuale di somministrazione concluso per facta concludentia dovendosi confermare la necessità ex lege di un documento negoziale avente la forma scritta.
Nel caso di specie, pertanto, non vi è prova che vi sia valida stipulazione in forma scritta del contratto di somministrazione fra il di US e l'utente; ne consegue l'insussistenza di un valido titolo CP_2 contrattuale a sostegno della domanda svolta in via principale dal CP_2
Inoltre, la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio laddove l'attore ne richieda l'adempimento essendo il giudicante tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e non possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr. Cass. civ., s.u., n.
14828/2012).
pagina 4 di 8 Nella specie, l'ente ingiungente ha chiesto, per l'appunto, la condanna dell'ingiunto perché inadempiente all'obbligo di corresponsione del canone dovuto in forza del contratto di somministrazione d'acqua; pertanto, deve ritenersi che l'esistenza di un contratto valido costituisce un elemento costitutivo della domanda, da provarsi con la sua produzione in giudizio nel caso in cui per lo stesso sia prescritta ex lege la forma scritta ad substantiam (si precisa, oltre il caso dello smarrimento incolpevole).
A fronte di ciò, inoltre, l'opponente ha sin da subito contestato la mancata prova del titolo contrattuale oltreché la sua regolarità, soprattutto con riguardo alla individuazione del soggetto legittimato passivo dell'azione di ingiunzione;
pertanto, la relativa questione in ordine all'esistenza di un valido titolo era già pienamente oggetto di contraddittorio delle parti.
Il rilievo della sua nullità, inoltre, è stato sollevato dall'opponente nelle proprie note conclusive.
A riguardo, però, deve rilevarsi che quest'ultimo non ha mai negato l'esistenza del rapporto di somministrazione in essere con il comune di US né tantomeno di aver goduto del servizio idrico nei periodi oggetto di ingiunzione fiscale, formulando piuttosto contestazioni in ordine alla regolarità della procedura amministrativa incoata dall'ente pubblico ovvero sul quantum dei consumi imputatigli, anche in termini di intervenuta prescrizione parziale del credito.
A tal fine, deve quindi ribadirsi l'inapplicabilità dell'art. 115 c.p.c. con riferimento alla conclusione e vigenza di un contratto “per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti nè la prova testimoniale o per presunzioni, nè la stessa confessione della controparte (Cass., Sez. 1, n. 25999 del 17/10/2018)” (Cass. civ., sez. II, sent., 14-04-
2022, n. 12205).
La domanda, per le precisazioni espresse formulate in atti (cfr., per la natura contrattuale della pretesa,
p. 2 e 3 comparsa;
p. 1 mem. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., opposto) e per la mancata allegazione dei relativi elementi costitutivi, non può nemmeno esser riqualificata in termini di azione di arricchimento senza causa, disciplina ritenuta applicabile a rapporti analoghi in assenza della produzione del contratto scritto, ma laddove tempestivamente invocata, anche solo come domanda subordinata e/o riconvenzionale, a seconda dei casi (cfr., in tal senso, trib. Agrigento, sent., 6/6/2025, n. 667: “[r]elativamente a tale azione processuale, esercitata in via riconvenzionale dal prefato ente locale, deve essere, innanzitutto, disattesa
l'eccezione d'inammissibilità per difetto di sussidiarietà, sollevata dall'opponente a norma dell'art.
2042 c.c. in rapporto all'astratta esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. Codesto Giudice condivide pienamente l'indirizzo interpretativo, in base al quale: presupposto per proporre l'azione di pagina 5 di 8 ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando
l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (cfr.: Cass., Sez. III,
17/01/2020 n. 843). In ossequio a tale principio di matrice giurisprudenziale deve in questa sede riconoscersi l'ammissibilità dell'azione di arricchimento a norma del cennato art. 2041 c.c., fatta valere dal convenuto contro l'istante, trattandosi di una domanda formulata in linea subordinata, da esaminare in ragione dell'accertata carenza ab origine dei presupposti dell'azione contrattuale proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento (cfr., in questo senso: Cass., Sez. III, 31/01/2017 n. 2350). Al fine di corroborare tale valutazione bisogna individuare i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa. Essi vanno ravvisati, in primis, nell'arricchimento senza causa di un soggetto. In secondo luogo, nell'ingiustificato depauperamento di un altro soggetto. In terz'ordine, nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo. E' necessario, poi, puntualizzare che, il requisito dell'arricchimento ingiustificato non può essere inteso riduttivamente quale mero aumento di ricchezza, dovendosi aderire al consolidato principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale il medesimo arricchimento può ben consistere pure in un risparmio di spesa, “purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica” (cfr.: Cass., Sez. III, ordinanza n. 16305/2018). Sulla scorta di tale premessa, va, innanzitutto, dato atto delle peculiarità del caso concreto, nonché della circostanza che
l'utente, che si identifica nell'ipotesi qui analizzata con il signor , pur in assenza di un contratto di somministrazione, ha continuato per anni ad usufruire del servizio idrico senza alcuna regolamentazione pattizia. Ribadendo quanto superiormente rilevato, l'attore non ha minimamente contestato di avere goduto del servizio, lamentando, anzi, che l'acqua non sembra essere potabile, né di non avere ricevuto
l'erogazione di tale risorsa. Egli ha semplicemente negato di essere tenuto a pagare, per il servizio fruito, il corrispettivo richiestogli, limitandosi a denunciare la mancata stipula del contratto di somministrazione in forma scritta e la quantificazione della somma richiesta da controparte in base a un criterio forfettario in mancanza di contatore idrometrico. Inoltre, l'opponente non ha allegato e dimostrato la ricorrenza di fatti incompatibili con la fruizione del servizio di rete idrica comunale, dell'allaccio all'utenza riferita al suo immobile, sito a […], alla rete idrica del menzionato nelle annualità indicate nelle nove fatture in dibattito. A ben guardare, a seguito dell'emissione di queste pagina 6 di 8 ultime e dell'invio a opera del convenuto dei due enunciati solleciti di pagamento, il primo dei quali gli
è stato notificato al nominato indirizzo come attestato dal relativo avviso di ricevimento, l'istante è rimasto silente. Ciò denota un comportamento concludente di tacita accettazione perlomeno in ordine alla sussistenza dell'allaccio idrico, ivi espressamente individuato. A conforto di questa ricostruzione occorre evidenziare che, il rapporto di utenza idrica in discorso si è protratto senza soluzione di continuità nel tempo, ed è allo stato ancora esistente. Pertanto, risultano dimostrati i presupposti dell'arricchimento senza causa del ricordato utente con l'ingiustificato depauperamento dell'ente locale opposto, in dipendenza dell'unico fatto costitutivo, rappresentato dall'approvvigionamento idrico dell'utenza controversa in assenza di pagamento di un corrispettivo. Da tale constatazione consegue che, il signor è tenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a indennizzare il della correlativa diminuzione patrimoniale. Del resto, questa conclusione è aderente al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, apparendo palmare “l'inconciliabilità tra l'obbligatoria prestazione di un servizio non configurato come gratuito, per l'erogazione del quale l'ente pubblico territoriale affronti le spese, e l'esenzione di chi ne usufruisce da qualunque forma di contribuzione, giacché in tal modo si preclude alla pubblica amministrazione la possibilità di approvvigionarsi, nel rispetto delle esigenze di pareggio del bilancio, delle somme necessarie per assicurare l'efficienza dall'attività cui è tenuta” (cfr.:
Cass., n. 9336/2004). D'altra parte, occorre osservare che, in forza dei regolamenti delle entrate idriche la conclusione dei contratti di somministrazione è rimessa all'iniziativa degli utenti. Di guisa che, in capo agli stessi deve farsi ricadere la responsabilità per la mancata rilevazione dei consumi, non potendosi qualificare meritevole di tutela la posizione di chi, come l'attore, ha continuato a usufruire del servizio in argomento […]. Sul punto sembra utile richiamare sia il principio generale di autoresponsabilità, in base al quale ciascuno è tenuto a farsi carico delle conseguenze pregiudizievoli delle proprie condotte;
sia i canoni di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi il comportamento delle parti nella fase pre-negoziale”; nello stesso senso, trib. US, sent., 22/11/2024, n. 1790; trib.
Agrigento, sent., 24/6/2024, n. 966).
Per tutto quanto esposto, dunque, deve esser accertata negativamente l'esistenza del credito sottostante l'ingiunzione fiscale impugnata e la stessa va annullata per la nullità del contratto di somministrazione ad essa sotteso e per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, stante la sua mancata produzione in giudizio. Per l'effetto, deve rigettarsi la domanda di condanna del al pagamento Parte_1 della somma riportata nell'ingiunzione opposta.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e, pertanto, devono porsi integralmente a carico del Controparte_2
Tenuto conto della nota spese depositata dall'opponente, considerato il valore della domanda, visti i pagina 7 di 8 parametri di cui al d.m. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022) di cui si ritiene di dover applicare i valori medi, con riduzione del 25% dei compensi, tenuto conto della complessiva attività processuale resa dalle parti ovvero delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione, le spese legali si liquidano in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, oltre euro 264,00 per esborsi
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda di accertamento negativo del credito portato dall'ingiunzione di pagamento n.
682 del 18/11/2022 emessa dal nei confronti del Controparte_2 Parte_1
e, per l'effetto, annulla la predetta ordinanza ingiunzione;
• condanna, altresì, il a rimborsare a le spese di Controparte_2 Parte_1 lite, che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, oltre euro 264,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in US, 21/07/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di US
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 4342/2022 pendente tra:
sito a US in via Psaumida n°17 lotto 22, C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore condominiale pro tempore, avv. , la quale dichiara di Controparte_1 agire come legale rappresentante del ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e presso il cui studio Parte_1
a US, via Enrico Mattei n. 7, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORE OPPONENTE contro in persona del Sindaco pro tempore avv. Giuseppe Cassì, con sede legale a Controparte_2
US, Corso Italia n. 72, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Landro ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale a US, Piazza San Giovanni – Palazzo INA, giusta delibera di giunta comunale n. 120 del 14.3.2023 e procura in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni
Parte opponente: “precisa come da note conclusive e si riporta agli atti depositati”.
Parte opposta: “insiste nei precedenti atti e note conclusive, nonché nella giurisprudenza di questo tribunale richiamata e prodotta”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento notificato il 21/12.2022, il proponeva opposizione, previa richiesta di sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva, avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 682 del 18.11.2022 nei suoi confronti pagina 1 di 8 emessa dal ed a mezzo della quale era stato ingiunto ad esso condominio il pagamento Controparte_2 di euro 22.898,09 oltre spese a titolo di canoni idrici non pagati per gli anni 2013-2018.
A fondamento della proposta opposizione, dunque, l'opponente eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria: a) per la parziale e arbitraria identificazione dell'utenza idrica n. 10875, in quanto cointestata anche ad un altro condominio;
b per l'inesistenza di precedenti solleciti di pagamento e messa in mora per canone idrico;
c) per intervenuta prescrizione del credito azionato per gli anni 2013-2016 nonché d) per irregolare misurazione dei consumi per gli anni 2017 e 2018.
In data 20/3/2023 si costituiva in giudizio il il quale contestava le deduzioni avversarie Controparte_2
e ne chiedeva il rigetto perché infondate in fatto ed in diritto, eccependo che: 1) l'esistenza di un unico rapporto di somministrazione con l'opponente; 2) la regolarità della procedura amministrativa incoata, anche per avere trasmesso al debitore due richieste di pagamento stragiudiziali;
3) l'interruzione di qualsiasi termine di prescrizione, anche a mezzo dei suddetti avvisi bonari di pagamento nonché 4) la regolarità dei rilievi dei consumi imputati nelle fatture sottese all'ingiunzione opposta.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta, con ordinanza del 5/4/2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., mediante i quali entrambe le parti integravano le proprie difese nel rispetto dei limiti di legge e solo parte opponente formulava istanze istruttorie.
Con la successiva ordinanza del 6/9/2023, quindi, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/1/2024, poi rinviata al 15/7/2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con termine per note conclusive.
All'esito della suddetta udienza, dunque, fatte precisare le conclusioni e data la parola ai difensori, veniva pronunciata la presente udienza, a scioglimento della riserva ivi assunta.
Nel merito
Preliminarmente, appare opportuno delineare in rito i presupposti processuali del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale.
L'ingiunzione c.d. “fiscale”, prevista dall'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e di invito al pagamento diretto a portarla a conoscenza del debitore ovvero a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale.
Nell'ambito di tale procedimento, una volta notificata l'ordinanza di cui agli artt. 2 del r.d. 639/1910 e
3-ter d.lgs. 46/1999, decorso il termine di trenta giorni senza che il creditore abbia pagato, l'ingiunzione diviene, appunto, titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ. n. 6833/2021). L'ingiunzione fiscale ha, pertanto, natura di titolo esecutivo e, al contempo, di precetto perché contiene l'avvertimento al debitore che l'ente pagina 2 di 8 procederà ad esecuzione forzata ove il debito non sia estinto entro il termine di trenta giorni (Cass. Civ.
n. 2279/1993).
Ai sensi dell'art. 3, r.d. 14/04/1910, n. 639, “[a]vverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Qualora venga impugnata, tuttavia, l'opposizione ad ingiunzione fiscale dà luogo ad un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato in cui la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da un'espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito. Pertanto, la P.A., convenuta in opposizione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ex art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Non vi sono dubbi che tale ingiunzione possa essere utilizzata, come metodo di riscossione, anche per i crediti di natura privata (cfr., art. 17, co. 2, d.lgs. 46/1999).
A riguardo, va ricordato che la Corte di Costituzionale, con sentenza n. 335 del
2008, ha evidenziato che “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: l'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto”.
È pacifica, quindi, la natura privatistica - e quindi negoziale - del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente (cfr. Cass. Civ. n. 1549/2018; nello stesso senso, Cass. Civ. n.
24312/2014), così come è pacifico altresì che le tariffe corrisposte al gestore del s.i.i dall'utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato.
In altri termini, il canone acqua costituisce il corrispettivo di una prestazione negoziale complessa che trova la propria fonte in un contratto di fornitura e, dunque, ha natura privatistica.
pagina 3 di 8 Tal tipo di rapporto, per ius receptum, è inquadrabile in termini di contratto di somministrazione avente ad oggetto prestazioni di carattere continuativo, ai sensi degli artt. 1559 e ss. c.c.
Tutto quanto esposto, deve rilevarsi che il non ha provato la valida conclusione tra le Controparte_2 parti di un contratto di somministrazione di acqua potabile.
Mette conto rilevare, al riguardo, che “[i] requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi” (Cass. civ. n. 20033 /2016).
In sostanza, ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità. La P.A., infatti, non può assumere impegni se non nelle forme stabilite dalla legge, e quindi nella forma scritta, pena la nullità assoluta dell'atto, non sanabile e rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, così da permettere di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e quindi di garantire il controllo dell'attività amministrativa, anche quale estrinsecazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione pubblica.
Non può accogliersi, quindi, la tesi dell'ente opposto secondo cui sarebbe intercorso fra le parti un rapporto contrattuale di somministrazione concluso per facta concludentia dovendosi confermare la necessità ex lege di un documento negoziale avente la forma scritta.
Nel caso di specie, pertanto, non vi è prova che vi sia valida stipulazione in forma scritta del contratto di somministrazione fra il di US e l'utente; ne consegue l'insussistenza di un valido titolo CP_2 contrattuale a sostegno della domanda svolta in via principale dal CP_2
Inoltre, la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio laddove l'attore ne richieda l'adempimento essendo il giudicante tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e non possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr. Cass. civ., s.u., n.
14828/2012).
pagina 4 di 8 Nella specie, l'ente ingiungente ha chiesto, per l'appunto, la condanna dell'ingiunto perché inadempiente all'obbligo di corresponsione del canone dovuto in forza del contratto di somministrazione d'acqua; pertanto, deve ritenersi che l'esistenza di un contratto valido costituisce un elemento costitutivo della domanda, da provarsi con la sua produzione in giudizio nel caso in cui per lo stesso sia prescritta ex lege la forma scritta ad substantiam (si precisa, oltre il caso dello smarrimento incolpevole).
A fronte di ciò, inoltre, l'opponente ha sin da subito contestato la mancata prova del titolo contrattuale oltreché la sua regolarità, soprattutto con riguardo alla individuazione del soggetto legittimato passivo dell'azione di ingiunzione;
pertanto, la relativa questione in ordine all'esistenza di un valido titolo era già pienamente oggetto di contraddittorio delle parti.
Il rilievo della sua nullità, inoltre, è stato sollevato dall'opponente nelle proprie note conclusive.
A riguardo, però, deve rilevarsi che quest'ultimo non ha mai negato l'esistenza del rapporto di somministrazione in essere con il comune di US né tantomeno di aver goduto del servizio idrico nei periodi oggetto di ingiunzione fiscale, formulando piuttosto contestazioni in ordine alla regolarità della procedura amministrativa incoata dall'ente pubblico ovvero sul quantum dei consumi imputatigli, anche in termini di intervenuta prescrizione parziale del credito.
A tal fine, deve quindi ribadirsi l'inapplicabilità dell'art. 115 c.p.c. con riferimento alla conclusione e vigenza di un contratto “per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti nè la prova testimoniale o per presunzioni, nè la stessa confessione della controparte (Cass., Sez. 1, n. 25999 del 17/10/2018)” (Cass. civ., sez. II, sent., 14-04-
2022, n. 12205).
La domanda, per le precisazioni espresse formulate in atti (cfr., per la natura contrattuale della pretesa,
p. 2 e 3 comparsa;
p. 1 mem. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., opposto) e per la mancata allegazione dei relativi elementi costitutivi, non può nemmeno esser riqualificata in termini di azione di arricchimento senza causa, disciplina ritenuta applicabile a rapporti analoghi in assenza della produzione del contratto scritto, ma laddove tempestivamente invocata, anche solo come domanda subordinata e/o riconvenzionale, a seconda dei casi (cfr., in tal senso, trib. Agrigento, sent., 6/6/2025, n. 667: “[r]elativamente a tale azione processuale, esercitata in via riconvenzionale dal prefato ente locale, deve essere, innanzitutto, disattesa
l'eccezione d'inammissibilità per difetto di sussidiarietà, sollevata dall'opponente a norma dell'art.
2042 c.c. in rapporto all'astratta esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. Codesto Giudice condivide pienamente l'indirizzo interpretativo, in base al quale: presupposto per proporre l'azione di pagina 5 di 8 ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando
l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (cfr.: Cass., Sez. III,
17/01/2020 n. 843). In ossequio a tale principio di matrice giurisprudenziale deve in questa sede riconoscersi l'ammissibilità dell'azione di arricchimento a norma del cennato art. 2041 c.c., fatta valere dal convenuto contro l'istante, trattandosi di una domanda formulata in linea subordinata, da esaminare in ragione dell'accertata carenza ab origine dei presupposti dell'azione contrattuale proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento (cfr., in questo senso: Cass., Sez. III, 31/01/2017 n. 2350). Al fine di corroborare tale valutazione bisogna individuare i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa. Essi vanno ravvisati, in primis, nell'arricchimento senza causa di un soggetto. In secondo luogo, nell'ingiustificato depauperamento di un altro soggetto. In terz'ordine, nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo. E' necessario, poi, puntualizzare che, il requisito dell'arricchimento ingiustificato non può essere inteso riduttivamente quale mero aumento di ricchezza, dovendosi aderire al consolidato principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale il medesimo arricchimento può ben consistere pure in un risparmio di spesa, “purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica” (cfr.: Cass., Sez. III, ordinanza n. 16305/2018). Sulla scorta di tale premessa, va, innanzitutto, dato atto delle peculiarità del caso concreto, nonché della circostanza che
l'utente, che si identifica nell'ipotesi qui analizzata con il signor , pur in assenza di un contratto di somministrazione, ha continuato per anni ad usufruire del servizio idrico senza alcuna regolamentazione pattizia. Ribadendo quanto superiormente rilevato, l'attore non ha minimamente contestato di avere goduto del servizio, lamentando, anzi, che l'acqua non sembra essere potabile, né di non avere ricevuto
l'erogazione di tale risorsa. Egli ha semplicemente negato di essere tenuto a pagare, per il servizio fruito, il corrispettivo richiestogli, limitandosi a denunciare la mancata stipula del contratto di somministrazione in forma scritta e la quantificazione della somma richiesta da controparte in base a un criterio forfettario in mancanza di contatore idrometrico. Inoltre, l'opponente non ha allegato e dimostrato la ricorrenza di fatti incompatibili con la fruizione del servizio di rete idrica comunale, dell'allaccio all'utenza riferita al suo immobile, sito a […], alla rete idrica del menzionato nelle annualità indicate nelle nove fatture in dibattito. A ben guardare, a seguito dell'emissione di queste pagina 6 di 8 ultime e dell'invio a opera del convenuto dei due enunciati solleciti di pagamento, il primo dei quali gli
è stato notificato al nominato indirizzo come attestato dal relativo avviso di ricevimento, l'istante è rimasto silente. Ciò denota un comportamento concludente di tacita accettazione perlomeno in ordine alla sussistenza dell'allaccio idrico, ivi espressamente individuato. A conforto di questa ricostruzione occorre evidenziare che, il rapporto di utenza idrica in discorso si è protratto senza soluzione di continuità nel tempo, ed è allo stato ancora esistente. Pertanto, risultano dimostrati i presupposti dell'arricchimento senza causa del ricordato utente con l'ingiustificato depauperamento dell'ente locale opposto, in dipendenza dell'unico fatto costitutivo, rappresentato dall'approvvigionamento idrico dell'utenza controversa in assenza di pagamento di un corrispettivo. Da tale constatazione consegue che, il signor è tenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a indennizzare il della correlativa diminuzione patrimoniale. Del resto, questa conclusione è aderente al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, apparendo palmare “l'inconciliabilità tra l'obbligatoria prestazione di un servizio non configurato come gratuito, per l'erogazione del quale l'ente pubblico territoriale affronti le spese, e l'esenzione di chi ne usufruisce da qualunque forma di contribuzione, giacché in tal modo si preclude alla pubblica amministrazione la possibilità di approvvigionarsi, nel rispetto delle esigenze di pareggio del bilancio, delle somme necessarie per assicurare l'efficienza dall'attività cui è tenuta” (cfr.:
Cass., n. 9336/2004). D'altra parte, occorre osservare che, in forza dei regolamenti delle entrate idriche la conclusione dei contratti di somministrazione è rimessa all'iniziativa degli utenti. Di guisa che, in capo agli stessi deve farsi ricadere la responsabilità per la mancata rilevazione dei consumi, non potendosi qualificare meritevole di tutela la posizione di chi, come l'attore, ha continuato a usufruire del servizio in argomento […]. Sul punto sembra utile richiamare sia il principio generale di autoresponsabilità, in base al quale ciascuno è tenuto a farsi carico delle conseguenze pregiudizievoli delle proprie condotte;
sia i canoni di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi il comportamento delle parti nella fase pre-negoziale”; nello stesso senso, trib. US, sent., 22/11/2024, n. 1790; trib.
Agrigento, sent., 24/6/2024, n. 966).
Per tutto quanto esposto, dunque, deve esser accertata negativamente l'esistenza del credito sottostante l'ingiunzione fiscale impugnata e la stessa va annullata per la nullità del contratto di somministrazione ad essa sotteso e per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, stante la sua mancata produzione in giudizio. Per l'effetto, deve rigettarsi la domanda di condanna del al pagamento Parte_1 della somma riportata nell'ingiunzione opposta.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e, pertanto, devono porsi integralmente a carico del Controparte_2
Tenuto conto della nota spese depositata dall'opponente, considerato il valore della domanda, visti i pagina 7 di 8 parametri di cui al d.m. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022) di cui si ritiene di dover applicare i valori medi, con riduzione del 25% dei compensi, tenuto conto della complessiva attività processuale resa dalle parti ovvero delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione, le spese legali si liquidano in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, oltre euro 264,00 per esborsi
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda di accertamento negativo del credito portato dall'ingiunzione di pagamento n.
682 del 18/11/2022 emessa dal nei confronti del Controparte_2 Parte_1
e, per l'effetto, annulla la predetta ordinanza ingiunzione;
• condanna, altresì, il a rimborsare a le spese di Controparte_2 Parte_1 lite, che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, oltre euro 264,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in US, 21/07/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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