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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/03/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3385/2023 avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 16.10.1952 (CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PISANO VINCENZO
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (CF: CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: la causa è stata posta in decisione il 10.07.2024 senza termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni precisate con note scritte di parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Castiglione di Sicilia (CT) il Parte_1 CP_1
20/12/1986 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Castiglione di Sicilia, dell'anno 1986, parte II, serie A, atto n. 22.
Con ricorso depositato il 27/02/2023, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, rappresentando che i coniugi dall'intervenuta separazione giudiziale non si sono più riconciliati.
non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica, e ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 13.06.2023, essendo presente la sola parte ricorrente non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, e la causa è stata rimessa al giudice istruttore.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare in data 26/06/2024, parte ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia dei termini ex art. 190
c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha chiesto la pronuncia del divorzio.
____
Nel merito la domanda del ricorrente, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data
07/11/2012 nella procedura di separazione definita con sentenza n. 3926/2017, pubblicata il
15/09/2017 nel giudizio n. R.G. 7094/2012 (passata in giudicato).
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Nessuna statuizione di natura economica viene disposta in assenza di domanda.
____
Attesa la mancata costituzione in giudizio della resistente e considerata la natura del presente giudizio, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 3385/2023, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castiglione di Sicilia (CT) il
20/12/1986 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Castiglione di Sicilia (CT) dell'anno 1986, parte II, serie A, atto n. 22;
2) spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania il 07/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3385/2023 avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 16.10.1952 (CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PISANO VINCENZO
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (CF: CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: la causa è stata posta in decisione il 10.07.2024 senza termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni precisate con note scritte di parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Castiglione di Sicilia (CT) il Parte_1 CP_1
20/12/1986 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Castiglione di Sicilia, dell'anno 1986, parte II, serie A, atto n. 22.
Con ricorso depositato il 27/02/2023, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, rappresentando che i coniugi dall'intervenuta separazione giudiziale non si sono più riconciliati.
non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica, e ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 13.06.2023, essendo presente la sola parte ricorrente non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, e la causa è stata rimessa al giudice istruttore.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare in data 26/06/2024, parte ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia dei termini ex art. 190
c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha chiesto la pronuncia del divorzio.
____
Nel merito la domanda del ricorrente, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data
07/11/2012 nella procedura di separazione definita con sentenza n. 3926/2017, pubblicata il
15/09/2017 nel giudizio n. R.G. 7094/2012 (passata in giudicato).
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Nessuna statuizione di natura economica viene disposta in assenza di domanda.
____
Attesa la mancata costituzione in giudizio della resistente e considerata la natura del presente giudizio, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 3385/2023, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castiglione di Sicilia (CT) il
20/12/1986 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Castiglione di Sicilia (CT) dell'anno 1986, parte II, serie A, atto n. 22;
2) spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania il 07/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia di Gesu