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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4076/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giorno 18/03/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
GIA.MAU' RETAIL S.R.L. UNIPERSONALE
- attore
E
PAN S.R.L.
- convenuto
Alle ore 10.20, nessuno è comparso.
Il Giudice preso atto della intervenuta rinuncia agli atti e della relativa accettazione, depositate telematicamente da entrambe le parti;
letti gli atti e i documenti di causa;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4076/2024 r.g.a.c. tra
GIA.MAU' RETAIL S.R.L. UNIPERSONALE (c.f.: 07210910720), rappresentata e difesa dall' Avv. DI LERNIA NICOLA ANTONIO;
- opponente
e
PAN S.R.L. (c.f.: 04757551215), rappresentata e difesa dall' Avv. DE LORENZO
GIANLUCA;
- opposta
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ai sen- si dell'art. 306 c.p.c.
In via pregiudiziale, si osserva che sulla richiesta di estinzione del giudizio de- ve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo giudice quale organo giudicante monocratico ed avendo natura sostanziale di senten- za (Cass.Civ., Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Si dà atto, sul punto, che entrambe le parti hanno provveduto al deposito tele- matico dell' atto di rinuncia, da parte della ricorrente in monitorio – opposta Pan
s.r.l., agli atti del giudizio, nonché della relativa accettazione proveniente dalla con- troparte – opponente Gia. Mau' Retail s.r.l., oggetto di scambio a mezzo pec tra le parti.
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Pertanto, va dato atto della rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., sus- sistendone i presupposti di legge (atto sottoscritto dalla parte personalmente;
accetta- zione della controparte), disponendosi la revoca del decreto ingiuntivo.
Stante, inoltre, l' espresso accordo delle parti in tal senso (la parte accettante ha espressamente chiesto la compensazione delle spese di lite, senza chiedere la condan- na della controparte ex art. 306, ult. co. c.p.c.), va dichiarata ex artt. 92, e 306, ult.
Co. c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo e revoca il decreto ingiunti- vo opposto;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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