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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/10/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7921/2022 tra
Parte_1 ATTORE/I
e
Controparte_1 Pt_2 CONVENUTO/I
Oggi 16 ottobre 2025 ad ore 9,40 innanzi al giudice dott.ssa AU DA TE, sono comparsi:
Per l'avv. PEDROLLO TATIANA, Parte_1
Per , contumace, nessuno è comparso CP_2
Per l'avv. POGGI LUIGI Controparte_3
È presente il dott. David Monteforte, funzionario UPP, il quale assiste la giudice nella formazione del processo verbale e nella redazione del presente. La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Pedrollo precisa le conclusioni come da atto di citazione. Quanto alla discussione richiama e fa proprie le osservazioni alla CTU effettuate dal proprio CTP, evidenziando come le repliche della CTU non colgano nel segno, in quanto non spiega in sostanza le ragioni del peggioramento delle condizioni dell'attrice, verificatosi solo dopo il sinistro (in precedenza era asintomatica). Sottolinea come il danno non possa considerarsi “solo estetico” e di poco rilievo, posto che lo stesso servizio sanitario nazionale lo riconosce (diastasi). L'asserita vetustà delle protesi non giustifica co unque l'esito attuale per l'attrice. L'avv. Poggi precisa le conclusioni come da foglio depositato e contesta le avverse deduzioni, riportandosi agli atti. La Giudice ipotizza quale possibile orario di lettura della sentenza le ore 17,00. Le parti dichiarano di rinunziare alla comparizione e riceveranno la comunicazione dalla Cancelleria. La Giudice trattiene in decisione ex art. 281 sexies cpc e si ritira in camera di consiglio.
La Giudice
dott. AU DA TE
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
All'esito della camera di consiglio, il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AU DA TE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7921/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DALLA VALLE MARIANO e dell'avv. PEDROLLO TATIANA del foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in San Bonifacio (Vr), via A.
Fogazzaro n. 13,
ATTORE contro
(C.F. ), CP_2 C.F._2
Contumace
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. POGGI GIUSEPPE e dell'avv. POGGI LUIGI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA U. SESINI 9, VERONA,
CONVENUTI
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
E' pacificamente ammesso da parte convenuta costituita che la responsabilità del sinistro stradale occorso il 20 giugno 2017 gravi interamente sul convenuto contumace . In tal senso, Controparte_4 del resto, stanno le risultanze di causa (doc. 1 e 2 di parte attrice). pagina 2 di 8 Tanto premesso, la convenuta costituita chiede il rigetto delle domande attoree, ritenendo pienamente soddisfattivo del pregiudizio subito l'importo di euro 5000,00 a suo tempo versato da
[...]
Sostiene infatti che taluni pregiudizi fisici che l'attrice sostiene essere conseguenze CP_5 dell'incidente siano invece preesistenti, o, comunque, non causalmente da esso derivati;
le spese oggetto di istanza di rimborso sarebbero parimenti eccessive, non legate alle conseguenze sul piano dell'integrità fisica derivate dal sinistro, erogabili con minore spesa dal servizio sanitario nazionale.
Non è stata formulata istanza di memorie ex art. 183 comma 6 cpc, ritenendo le parti sufficiente procedere alla consulenza tecnica medico legale.
All'esito degli accertamenti svolti dalla CTU, dottoressa , di cui alla relazione Persona_1 depositata il 3 Marzo 2024, nonché all'ulteriore integrazione depositata l'uno luglio 2025, le domande attore vanno accolte solo in minima parte.
Si anticipa sin d'ora che le conclusioni tecniche appaiono condivisibili, in quanto frutto di visita della parte attrice, attento esame documentale e di argomentazioni logiche prive di vizi, anche quanto agli ulteriori chiarimenti ed approfondimenti chiesti alla CTU.
1) Esame CTU.
L'accertamento tecnico d'ufficio rileva l'assenza di nesso di causa in relazione ad alcuni pregiudizi fisici che, invece, l'attrice riconduce in atti proprio all'incidente. A pagina 8 dell'elaborato depositato il
3.03.2024 si legge testualmente:
“Mentre il nesso causale tra il trauma da incidente stradale riportato 20.06.2017 e le lesioni documentate a carico di rachide, caviglia destra e mano destra si ritiene soddisfatto, per compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta ed immediata certificazione in Pronto Soccorso, non altrettanto si può dire per i problemi descritti a carico delle mammelle e dell'addome, che hanno richiesto la sostituzione delle protesi mammarie e posto indicazione a plastica dei retti.
Di seguito di spiegano i motivi di questa affermazione. Innanzi tutto l'imaging effettuato nell'immediatezza dei fatti non ha mostrato alcun segno di traumatismo efficace, inteso come stravaso ematico sottocutaneo o di parete. Inoltre non è presente il una correlazione tra incidente Parte_3 stradale e capsulite e tra incidente stradale e rottura della plastica addominale;
diverso sarebbe se vi fosse stata una rottura della protesi mammaria per effetto del trauma, ma questa non è stata documentata, come neppure un interessamento della parete addominale.
La contrattura capsulare, invece, è una complicanza spontanea della protesizzazione di mammella, la più frequente, con prevalenza fino all'1,9% negli impianti sottomuscolari e fino al 9,6% negli impianti sottoghiandolari. L'eziologia precisa è sconosciuta ma viene Comunque riferita ad una infiammazione pagina 3 di 8 cronica dei tessuti periprotesici;
il traumatismo da corpo contundente isolato non è riportato in Letteratura tra i fattori determinanti ed in assenza di ematoma non si ritiene in grado di cagionare la contrattura capsulare.
Le protesi avrebbero dovuto comunque essere sostituite nel breve termine, vista la loro età.
Infine la gravidanza costituisce una delle più frequenti cause di diastasi dei retti nella donna, pertanto la gravidanza conclusa nel 2016 ha con ogni probabilità costituito l'antecedente causale per la recidiva.
Ergo, si procede a quantificare le conseguenze del trauma, in relazione all'entità dei provvedimenti terapeutici assunti e del relativo esito. Il danno biologico temporaneo, parziale, al 75% può essere computato in giorni 15; il danno biologico temporaneo, parziale, al 50%, in altrettanti giorni 15 e complessivamente in giorni 45 il danno biologico temporaneo, parziale, al 25%.
Allo stato attuale, dunque, si sono valutati gli esiti algico disfunzionali ormai stabilizzati del politraumatismo con trauma distorsivo cervicale in soggetto spondilodiscoartrosico, frattura del malleolo mediale della tibiotarsica destra, piccoli esiti cicatriziali alla mano destra, nella misura di 6 (sei) punti percentuali.”
All'esito del deposito del primo elaborato parte attrice ha formulato una prima richiesta di chiarimenti e formulato contestazioni, lamentando, in sintesi, l'omessa adeguata considerazione degli esiti del trauma distorsivo cervicale, le mancate risposte sulla lassità di caviglia, la mancata considerazione degli esiti cicatriziali alla mano destra, nonché l'omessa valutazione della menomazione alla spalla destra, e, altresì, la mancata considerazione della RMN dell'8.8.2017 e della documentazione preesistente al sinistro;
conseguentemente, contesta le quantificazioni relative all'indennità all'invalidità permanente e inabilità temporanea.
La CTU ha replicato nell'elaborato depositato l'uno luglio 2025, da intendersi qui richiamato, in cui, in sintesi, è evidenziato che le doglianze attoree attengono ad un complesso di menomazioni di lieve entità che, a distanza di ormai diversi anni, hanno lasciato alla vittima una sofferenza algodisfunzionale di entità non importante: “allo stato attuale, dunque, si sono valutati gli esiti algico disfunzionali ormai stabilizzati del poli traumatismo con trauma distorsivo cervicale in soggetto spondilosi o artrosico, frattura del malleolo mediale della tibiotarsica destra piccola piccoli esiti cicatriziali alla mano destra, nella misura del 6% punti percentuali, con riferimento ai bareim di utilizzo della società scientifica”. La CTU ribadisce come il trauma cervicale non è la patologia in nesso di causa con il sinistro, ma evidenzia come la distorsione cervicale si sia manifestata in soggetto la cui condizione predispone alla menomazione. “La lesione di caviglia è rappresentata da un minuto di distacco osseo all'apice del malleolo laterale, più che di una frattura vera e propria, com'è stata per semplicità
pagina 4 di 8 definita”. La CTU Nega che sia stata riscontrata lassità di caviglia alla visita medico legale. Di fatto l'articolazione di caviglia risulta conservata. Quanto alla spalla destra, ad eccezione del rilievo di pronto soccorso in cui è riportato” dolore alla spalla destra”, non vi sono poi successive certificazioni e accertamenti che consentano di ricondurre una lesione traumatica della spalla al sinistro stradale.
Nemmeno la risonanza del Febbraio 2020, a oltre due anni e mezzo dal sinistro, consente di correlare causalmente le lesioni riscontrate al in quella sede con i fatti di cui è causa.
La CTU si sofferma poi sul tema del nesso di causalità materiale tra il sinistro del 20 giugno 2017 e la diastasi dei retti dell'addome, nonché la necessità di sostituzione delle protesi mammarie, e quindi al tema della mastoplastica additiva e della addominoplastica. Ribadisce come le protesi non appaiano danneggiate virgola e di ciò si trae conferma successivamente all'intervento chirurgico del gennaio
2018, sostitutivo delle protesi installate 15 anni prima, evidenziando come nella relativa documentazione medica non vi si accenno all'evento traumatico. Pavimenti non vi è prova, anche per assenza di documenti relativi allo specifico intervento risalente al 2003, di plastica addominale.
Ribadisce comunque come il mancato riscontro di lacerazione dei vasi ematici e quindi di un consistente stravaso ematico di parete, visibile probabilmente già all'esterno ma sicuramente all'imaging TC dell'addome, confermi la correttezza delle proprie valutazioni, tanto più che la diastasi dei retti sottoposta a plastica tende spontaneamente a recidivare, soprattutto in caso di ulteriore gravidanza. Ribadisce quindi le conclusioni formulate nel primo elaborato.
Le spiegazioni fornite dalla CTU sia nel primo elaborato, che, poi, nell'elaborato integrativo, in cui replica alle osservazioni critiche di parte attrice, fanno ritenere condivisibili le conclusioni cui è pervenuta, anche in ragione dell'onere della prova relativo al nesso di causa, gravante su chi fa valere una pretesa risarcitoria da illecito extracontrattuale.
2) Quantificazione del pregiudizio non patrimoniale.
Queste, in sintesi, le risultanze della CTU danno biologico temporaneo parziale al 75% per giorni 15; danno biologico temporaneo parziale al 50% per giorni 15; danno biologico temporaneo parziale al
25% per giorni 45.
Inabilità permanente, oramai stabilizzata, del politraumatismo con trauma distorsivo cervicale in soggetto spondilo disco artrosico, frattura del malleolo mediale della tibiotarsica destra piccoli esiti cicatriziali alla mano destra in misura del 6%.
Vanno quindi applicati i parametri di liquidazione proprio dei postumi “micropermanenti”, ossia il pagina 5 di 8 codice delle assicurazioni private (d.lvo 209/2005), art. 139, e la correlata normativa secondaria (dm
18.07.2025).
Non sussistono i presupposti per l'applicazione della maggiorazione sino al 20% legata ad una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, mancando la relativa prova (Cass. 3906/2010, con orientamento successivo costante).
Applicata la tabella di cui al decreto ministeriale menzionato, tenuto conto che all'epoca del sinistro,
l'attrice aveva compiuto 35 anni, derivano i seguenti importi:
itp al 75% (15 giorni): 632,03;
ipt al 50% (15 giorni): 421,35;
itp al 25% (45 giorni): 632,03;
somma complessiva a titolo di ITP: euro 1.685,41;
Danno biologico permanente (11%): euro 8.598,35;
Complessivamente l'importo risarcitorio all'attualità è pari ad euro 10.283,76.
Detta somma va devalutata alla data del sinistro (20.06.2017). Ne risulta l'importo di euro 8.527,16. Su tale somma vanno applicati la rivalutazione annuale e gli interessi legali, come da Cass. SS.UU.
1712/1995; deve però tenersi conto dell'importo di euro 5.000,00 corrisposto dalla convenuta costituita. In assenza di documenti attestanti la data di corresponsione da parte di , può ritersi CP_5 che la dazione sia collocabile prima dell'intervento dell'assicurazione oggi convenuta, si ritiene in prossimità con la liquidazione dei danni materiali da parte di , avvenuti nell'ottobre 2017. CP_5
Poiché non vi è evidenza documentale di quando è stata corrisposta tale somma – sicuramente prima del coinvolgimento delle assicurazioni diverse da – appare congruo individuare – considerati CP_5 anche i tempi necessari alle assicurazioni ad una prima stima dei pregiudizi biologici – quale mese in cui effettuare la rivalutazione ai fini dello scomputo dell'acconto, al dicembre 2017. DA risultato (euro
8.540,23) va dedotto l'acconto di euro 5.000. Ne residua la somma di euro 3.540,23, su cui va operata la rivalutazione e l'applicazione degli interessi dal primo gennaio 2018 all'attualità. Ne risulta all'attualità la somma di euro 4.758,39.
3) Quantificazione del pregiudizio patrimoniale (danno emergente – spese mediche).
Si condividono pienamente le considerazioni della CTU in ordine alle spese sanitarie sostenute pagina 6 di 8 dall'attrice e da risarcirsi. Vanno quindi espunte da quelle richieste dalla parte (doc. 5), le voci relative a patologie non correlate causalmente al sinistro, né pienamente giustificate e documentate. Appare inoltre legittima la scelta dell'attrice, per talune prestazioni, di rivolgersi ad operatori sanitari privati.
Ne risulta, a titolo di spese mediche, l'importo complessivo di euro 3.546,55.
Si tratta di esborsi per lo più contenuti entro il 2017. Considerata la valenza risarcitoria dell'importo appare congruo riconoscere gli interessi legali dal 31.12.2017 sino al saldo effettivo. Anche qui – come da istanza – vanno applicati la rivalutazione annuale e gli interessi legali di volta in volta maturati
(a far data dal 31.12.2017). Ne deriva, all'attualità, la somma di euro 4.738,25.
Complessivamente, quindi, la somma dovuta a titolo risarcitorio dai convenuti in solido tra loro è pari ad euro 9.496,64.
4) Spese di lite e di CTU.
Le domande attoree sono state accolte, sul piano quantitativo, in misura molto minore rispetto a quanto chiesto. La giurisprudenza di legittimità esclude che ciò possa incidere, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nel senso di individuare quale possa considerarsi parte soccombente e quale vincitrice, dovendosi comunque riconoscere la soccombenza in capo ai convenuti. Deve peraltro rilevarsi che la convenuta costituita ha chiesto il rigetto delle domande e non consta abbia formulato ulteriori proposte parziali di pagamento.
Le considerazioni sopra espresse valgono però ai fini della liquidazione in concreto delle spese da rifondere all'attrice da parte dei convenuti, spese che vanno liquidate sul valore complessivo riconosciuto, tenuto conto della limitata attività svolta anche sul piano istruttorio e decisionale, nei minimi quanto a trattazione/istruttoria – fase decisionale, nei medi, quanto a studio e fase introduttiva.
Considerate le risultanze della CTU e della correlata integrazione, le relative spese – liquidate con separato provvedimento – vanno poste a carico, per la metà, di ciascuna delle parti (ferma la responsabilità solidale esterna di ciascuna nei confronti della CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così dispone:
- Condanna i convenuti in solido tra loro a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno pagina 7 di 8 patrimoniale e non patrimoniale, la somma di euro 9.496,64, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.387,00, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre CPA ed IVA, come per legge.
- Pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, per la metà, di ciascuna delle parti
(ferma la responsabilità solidale esterna di ciascuna nei confronti della CTU).
Così deciso, in Verona, il 16.10.2025
La Giudice
AU DA TE
pagina 8 di 8
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7921/2022 tra
Parte_1 ATTORE/I
e
Controparte_1 Pt_2 CONVENUTO/I
Oggi 16 ottobre 2025 ad ore 9,40 innanzi al giudice dott.ssa AU DA TE, sono comparsi:
Per l'avv. PEDROLLO TATIANA, Parte_1
Per , contumace, nessuno è comparso CP_2
Per l'avv. POGGI LUIGI Controparte_3
È presente il dott. David Monteforte, funzionario UPP, il quale assiste la giudice nella formazione del processo verbale e nella redazione del presente. La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Pedrollo precisa le conclusioni come da atto di citazione. Quanto alla discussione richiama e fa proprie le osservazioni alla CTU effettuate dal proprio CTP, evidenziando come le repliche della CTU non colgano nel segno, in quanto non spiega in sostanza le ragioni del peggioramento delle condizioni dell'attrice, verificatosi solo dopo il sinistro (in precedenza era asintomatica). Sottolinea come il danno non possa considerarsi “solo estetico” e di poco rilievo, posto che lo stesso servizio sanitario nazionale lo riconosce (diastasi). L'asserita vetustà delle protesi non giustifica co unque l'esito attuale per l'attrice. L'avv. Poggi precisa le conclusioni come da foglio depositato e contesta le avverse deduzioni, riportandosi agli atti. La Giudice ipotizza quale possibile orario di lettura della sentenza le ore 17,00. Le parti dichiarano di rinunziare alla comparizione e riceveranno la comunicazione dalla Cancelleria. La Giudice trattiene in decisione ex art. 281 sexies cpc e si ritira in camera di consiglio.
La Giudice
dott. AU DA TE
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
All'esito della camera di consiglio, il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AU DA TE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7921/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DALLA VALLE MARIANO e dell'avv. PEDROLLO TATIANA del foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in San Bonifacio (Vr), via A.
Fogazzaro n. 13,
ATTORE contro
(C.F. ), CP_2 C.F._2
Contumace
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. POGGI GIUSEPPE e dell'avv. POGGI LUIGI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA U. SESINI 9, VERONA,
CONVENUTI
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
E' pacificamente ammesso da parte convenuta costituita che la responsabilità del sinistro stradale occorso il 20 giugno 2017 gravi interamente sul convenuto contumace . In tal senso, Controparte_4 del resto, stanno le risultanze di causa (doc. 1 e 2 di parte attrice). pagina 2 di 8 Tanto premesso, la convenuta costituita chiede il rigetto delle domande attoree, ritenendo pienamente soddisfattivo del pregiudizio subito l'importo di euro 5000,00 a suo tempo versato da
[...]
Sostiene infatti che taluni pregiudizi fisici che l'attrice sostiene essere conseguenze CP_5 dell'incidente siano invece preesistenti, o, comunque, non causalmente da esso derivati;
le spese oggetto di istanza di rimborso sarebbero parimenti eccessive, non legate alle conseguenze sul piano dell'integrità fisica derivate dal sinistro, erogabili con minore spesa dal servizio sanitario nazionale.
Non è stata formulata istanza di memorie ex art. 183 comma 6 cpc, ritenendo le parti sufficiente procedere alla consulenza tecnica medico legale.
All'esito degli accertamenti svolti dalla CTU, dottoressa , di cui alla relazione Persona_1 depositata il 3 Marzo 2024, nonché all'ulteriore integrazione depositata l'uno luglio 2025, le domande attore vanno accolte solo in minima parte.
Si anticipa sin d'ora che le conclusioni tecniche appaiono condivisibili, in quanto frutto di visita della parte attrice, attento esame documentale e di argomentazioni logiche prive di vizi, anche quanto agli ulteriori chiarimenti ed approfondimenti chiesti alla CTU.
1) Esame CTU.
L'accertamento tecnico d'ufficio rileva l'assenza di nesso di causa in relazione ad alcuni pregiudizi fisici che, invece, l'attrice riconduce in atti proprio all'incidente. A pagina 8 dell'elaborato depositato il
3.03.2024 si legge testualmente:
“Mentre il nesso causale tra il trauma da incidente stradale riportato 20.06.2017 e le lesioni documentate a carico di rachide, caviglia destra e mano destra si ritiene soddisfatto, per compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta ed immediata certificazione in Pronto Soccorso, non altrettanto si può dire per i problemi descritti a carico delle mammelle e dell'addome, che hanno richiesto la sostituzione delle protesi mammarie e posto indicazione a plastica dei retti.
Di seguito di spiegano i motivi di questa affermazione. Innanzi tutto l'imaging effettuato nell'immediatezza dei fatti non ha mostrato alcun segno di traumatismo efficace, inteso come stravaso ematico sottocutaneo o di parete. Inoltre non è presente il una correlazione tra incidente Parte_3 stradale e capsulite e tra incidente stradale e rottura della plastica addominale;
diverso sarebbe se vi fosse stata una rottura della protesi mammaria per effetto del trauma, ma questa non è stata documentata, come neppure un interessamento della parete addominale.
La contrattura capsulare, invece, è una complicanza spontanea della protesizzazione di mammella, la più frequente, con prevalenza fino all'1,9% negli impianti sottomuscolari e fino al 9,6% negli impianti sottoghiandolari. L'eziologia precisa è sconosciuta ma viene Comunque riferita ad una infiammazione pagina 3 di 8 cronica dei tessuti periprotesici;
il traumatismo da corpo contundente isolato non è riportato in Letteratura tra i fattori determinanti ed in assenza di ematoma non si ritiene in grado di cagionare la contrattura capsulare.
Le protesi avrebbero dovuto comunque essere sostituite nel breve termine, vista la loro età.
Infine la gravidanza costituisce una delle più frequenti cause di diastasi dei retti nella donna, pertanto la gravidanza conclusa nel 2016 ha con ogni probabilità costituito l'antecedente causale per la recidiva.
Ergo, si procede a quantificare le conseguenze del trauma, in relazione all'entità dei provvedimenti terapeutici assunti e del relativo esito. Il danno biologico temporaneo, parziale, al 75% può essere computato in giorni 15; il danno biologico temporaneo, parziale, al 50%, in altrettanti giorni 15 e complessivamente in giorni 45 il danno biologico temporaneo, parziale, al 25%.
Allo stato attuale, dunque, si sono valutati gli esiti algico disfunzionali ormai stabilizzati del politraumatismo con trauma distorsivo cervicale in soggetto spondilodiscoartrosico, frattura del malleolo mediale della tibiotarsica destra, piccoli esiti cicatriziali alla mano destra, nella misura di 6 (sei) punti percentuali.”
All'esito del deposito del primo elaborato parte attrice ha formulato una prima richiesta di chiarimenti e formulato contestazioni, lamentando, in sintesi, l'omessa adeguata considerazione degli esiti del trauma distorsivo cervicale, le mancate risposte sulla lassità di caviglia, la mancata considerazione degli esiti cicatriziali alla mano destra, nonché l'omessa valutazione della menomazione alla spalla destra, e, altresì, la mancata considerazione della RMN dell'8.8.2017 e della documentazione preesistente al sinistro;
conseguentemente, contesta le quantificazioni relative all'indennità all'invalidità permanente e inabilità temporanea.
La CTU ha replicato nell'elaborato depositato l'uno luglio 2025, da intendersi qui richiamato, in cui, in sintesi, è evidenziato che le doglianze attoree attengono ad un complesso di menomazioni di lieve entità che, a distanza di ormai diversi anni, hanno lasciato alla vittima una sofferenza algodisfunzionale di entità non importante: “allo stato attuale, dunque, si sono valutati gli esiti algico disfunzionali ormai stabilizzati del poli traumatismo con trauma distorsivo cervicale in soggetto spondilosi o artrosico, frattura del malleolo mediale della tibiotarsica destra piccola piccoli esiti cicatriziali alla mano destra, nella misura del 6% punti percentuali, con riferimento ai bareim di utilizzo della società scientifica”. La CTU ribadisce come il trauma cervicale non è la patologia in nesso di causa con il sinistro, ma evidenzia come la distorsione cervicale si sia manifestata in soggetto la cui condizione predispone alla menomazione. “La lesione di caviglia è rappresentata da un minuto di distacco osseo all'apice del malleolo laterale, più che di una frattura vera e propria, com'è stata per semplicità
pagina 4 di 8 definita”. La CTU Nega che sia stata riscontrata lassità di caviglia alla visita medico legale. Di fatto l'articolazione di caviglia risulta conservata. Quanto alla spalla destra, ad eccezione del rilievo di pronto soccorso in cui è riportato” dolore alla spalla destra”, non vi sono poi successive certificazioni e accertamenti che consentano di ricondurre una lesione traumatica della spalla al sinistro stradale.
Nemmeno la risonanza del Febbraio 2020, a oltre due anni e mezzo dal sinistro, consente di correlare causalmente le lesioni riscontrate al in quella sede con i fatti di cui è causa.
La CTU si sofferma poi sul tema del nesso di causalità materiale tra il sinistro del 20 giugno 2017 e la diastasi dei retti dell'addome, nonché la necessità di sostituzione delle protesi mammarie, e quindi al tema della mastoplastica additiva e della addominoplastica. Ribadisce come le protesi non appaiano danneggiate virgola e di ciò si trae conferma successivamente all'intervento chirurgico del gennaio
2018, sostitutivo delle protesi installate 15 anni prima, evidenziando come nella relativa documentazione medica non vi si accenno all'evento traumatico. Pavimenti non vi è prova, anche per assenza di documenti relativi allo specifico intervento risalente al 2003, di plastica addominale.
Ribadisce comunque come il mancato riscontro di lacerazione dei vasi ematici e quindi di un consistente stravaso ematico di parete, visibile probabilmente già all'esterno ma sicuramente all'imaging TC dell'addome, confermi la correttezza delle proprie valutazioni, tanto più che la diastasi dei retti sottoposta a plastica tende spontaneamente a recidivare, soprattutto in caso di ulteriore gravidanza. Ribadisce quindi le conclusioni formulate nel primo elaborato.
Le spiegazioni fornite dalla CTU sia nel primo elaborato, che, poi, nell'elaborato integrativo, in cui replica alle osservazioni critiche di parte attrice, fanno ritenere condivisibili le conclusioni cui è pervenuta, anche in ragione dell'onere della prova relativo al nesso di causa, gravante su chi fa valere una pretesa risarcitoria da illecito extracontrattuale.
2) Quantificazione del pregiudizio non patrimoniale.
Queste, in sintesi, le risultanze della CTU danno biologico temporaneo parziale al 75% per giorni 15; danno biologico temporaneo parziale al 50% per giorni 15; danno biologico temporaneo parziale al
25% per giorni 45.
Inabilità permanente, oramai stabilizzata, del politraumatismo con trauma distorsivo cervicale in soggetto spondilo disco artrosico, frattura del malleolo mediale della tibiotarsica destra piccoli esiti cicatriziali alla mano destra in misura del 6%.
Vanno quindi applicati i parametri di liquidazione proprio dei postumi “micropermanenti”, ossia il pagina 5 di 8 codice delle assicurazioni private (d.lvo 209/2005), art. 139, e la correlata normativa secondaria (dm
18.07.2025).
Non sussistono i presupposti per l'applicazione della maggiorazione sino al 20% legata ad una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, mancando la relativa prova (Cass. 3906/2010, con orientamento successivo costante).
Applicata la tabella di cui al decreto ministeriale menzionato, tenuto conto che all'epoca del sinistro,
l'attrice aveva compiuto 35 anni, derivano i seguenti importi:
itp al 75% (15 giorni): 632,03;
ipt al 50% (15 giorni): 421,35;
itp al 25% (45 giorni): 632,03;
somma complessiva a titolo di ITP: euro 1.685,41;
Danno biologico permanente (11%): euro 8.598,35;
Complessivamente l'importo risarcitorio all'attualità è pari ad euro 10.283,76.
Detta somma va devalutata alla data del sinistro (20.06.2017). Ne risulta l'importo di euro 8.527,16. Su tale somma vanno applicati la rivalutazione annuale e gli interessi legali, come da Cass. SS.UU.
1712/1995; deve però tenersi conto dell'importo di euro 5.000,00 corrisposto dalla convenuta costituita. In assenza di documenti attestanti la data di corresponsione da parte di , può ritersi CP_5 che la dazione sia collocabile prima dell'intervento dell'assicurazione oggi convenuta, si ritiene in prossimità con la liquidazione dei danni materiali da parte di , avvenuti nell'ottobre 2017. CP_5
Poiché non vi è evidenza documentale di quando è stata corrisposta tale somma – sicuramente prima del coinvolgimento delle assicurazioni diverse da – appare congruo individuare – considerati CP_5 anche i tempi necessari alle assicurazioni ad una prima stima dei pregiudizi biologici – quale mese in cui effettuare la rivalutazione ai fini dello scomputo dell'acconto, al dicembre 2017. DA risultato (euro
8.540,23) va dedotto l'acconto di euro 5.000. Ne residua la somma di euro 3.540,23, su cui va operata la rivalutazione e l'applicazione degli interessi dal primo gennaio 2018 all'attualità. Ne risulta all'attualità la somma di euro 4.758,39.
3) Quantificazione del pregiudizio patrimoniale (danno emergente – spese mediche).
Si condividono pienamente le considerazioni della CTU in ordine alle spese sanitarie sostenute pagina 6 di 8 dall'attrice e da risarcirsi. Vanno quindi espunte da quelle richieste dalla parte (doc. 5), le voci relative a patologie non correlate causalmente al sinistro, né pienamente giustificate e documentate. Appare inoltre legittima la scelta dell'attrice, per talune prestazioni, di rivolgersi ad operatori sanitari privati.
Ne risulta, a titolo di spese mediche, l'importo complessivo di euro 3.546,55.
Si tratta di esborsi per lo più contenuti entro il 2017. Considerata la valenza risarcitoria dell'importo appare congruo riconoscere gli interessi legali dal 31.12.2017 sino al saldo effettivo. Anche qui – come da istanza – vanno applicati la rivalutazione annuale e gli interessi legali di volta in volta maturati
(a far data dal 31.12.2017). Ne deriva, all'attualità, la somma di euro 4.738,25.
Complessivamente, quindi, la somma dovuta a titolo risarcitorio dai convenuti in solido tra loro è pari ad euro 9.496,64.
4) Spese di lite e di CTU.
Le domande attoree sono state accolte, sul piano quantitativo, in misura molto minore rispetto a quanto chiesto. La giurisprudenza di legittimità esclude che ciò possa incidere, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nel senso di individuare quale possa considerarsi parte soccombente e quale vincitrice, dovendosi comunque riconoscere la soccombenza in capo ai convenuti. Deve peraltro rilevarsi che la convenuta costituita ha chiesto il rigetto delle domande e non consta abbia formulato ulteriori proposte parziali di pagamento.
Le considerazioni sopra espresse valgono però ai fini della liquidazione in concreto delle spese da rifondere all'attrice da parte dei convenuti, spese che vanno liquidate sul valore complessivo riconosciuto, tenuto conto della limitata attività svolta anche sul piano istruttorio e decisionale, nei minimi quanto a trattazione/istruttoria – fase decisionale, nei medi, quanto a studio e fase introduttiva.
Considerate le risultanze della CTU e della correlata integrazione, le relative spese – liquidate con separato provvedimento – vanno poste a carico, per la metà, di ciascuna delle parti (ferma la responsabilità solidale esterna di ciascuna nei confronti della CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così dispone:
- Condanna i convenuti in solido tra loro a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno pagina 7 di 8 patrimoniale e non patrimoniale, la somma di euro 9.496,64, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.387,00, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre CPA ed IVA, come per legge.
- Pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, per la metà, di ciascuna delle parti
(ferma la responsabilità solidale esterna di ciascuna nei confronti della CTU).
Così deciso, in Verona, il 16.10.2025
La Giudice
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