CASS
Sentenza 14 luglio 2022
Sentenza 14 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2022, n. 27193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27193 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OU OH nato il [...] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 27193 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 24/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte di appello di Bari del 29 aprile 2021 è stata confermata la decisione del Tribunale di Foggia del 22 febbraio 2018 che aveva condannato NA MO alla pena di anni 4 di reclusione ed C 10.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 73 T.U. stup. Reato commesso il 14 settembre 2016. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, con unico motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 23 d.l. 149 del 2020). Le conclusioni della Procura Generale presso la Corte di appello di Bari sono state inviate solo il giorno prima dell'udienza, in violazione della norma che ne prevede l'invio immediatamente, per consentire alla difesa di presentare a sua volta le conclusioni c.d. "informate" dalla posizione della pubblica accusa. Nelle conclusioni presentate dalla difesa, alla Corte di Appello, si eccepiva la tardività dell'invio delle conclusioni della Procura Generale, con una richiesta di rinvio dell'udienza, ma la sentenza ha ignorato completamente la richiesta della difesa. Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha affermato l'assenza di invalidità nelle ipotesi di tardiva presentazione delle conclusioni della Procura, in quanto la norma non prevede alcuna nullità: "In tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà" (Sez. 3 - , Sentenza n. 38177 del 07/09/2021 Ud., dep. 26/10/2021, Rv. 282373 - 01 e Sez. 2 - , Sentenza n. 34914 del 07/09/2021 Ud., dep. 21/09/2021, Rv. 281941; per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione vedi Sez. 5 -, Sentenza n. 6207 del 17/11/2020 Ud., dep. 17/02/2021, Rv. 280412 e Sez. 6, Sentenza n. 28032 del 30/04/2021 Cc., dep. 20/07/2021, Rv. 281694). Le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari risultano, del resto, espresse su un modulo in maniera standard, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata, senza argomentazioni specifiche. Quindi, nessuna esigenza difensiva era sussistente;
esigenze difensive, peraltro, non prospettate neanche nel ricorso in cassazione. Anche l'omessa presentazione delle conclusioni della Procura generale presso la Corte di appello non impedisce la presentazione delle conclusioni della difesa: "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di v‘. formulare le proprie conclusioni" (Sez. 6, Sentenza n. 26459 del 25/05/2021 Cc., dep. 12/07/2021, Rv. 282175 - 01). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 27193 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 24/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte di appello di Bari del 29 aprile 2021 è stata confermata la decisione del Tribunale di Foggia del 22 febbraio 2018 che aveva condannato NA MO alla pena di anni 4 di reclusione ed C 10.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 73 T.U. stup. Reato commesso il 14 settembre 2016. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, con unico motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 23 d.l. 149 del 2020). Le conclusioni della Procura Generale presso la Corte di appello di Bari sono state inviate solo il giorno prima dell'udienza, in violazione della norma che ne prevede l'invio immediatamente, per consentire alla difesa di presentare a sua volta le conclusioni c.d. "informate" dalla posizione della pubblica accusa. Nelle conclusioni presentate dalla difesa, alla Corte di Appello, si eccepiva la tardività dell'invio delle conclusioni della Procura Generale, con una richiesta di rinvio dell'udienza, ma la sentenza ha ignorato completamente la richiesta della difesa. Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha affermato l'assenza di invalidità nelle ipotesi di tardiva presentazione delle conclusioni della Procura, in quanto la norma non prevede alcuna nullità: "In tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà" (Sez. 3 - , Sentenza n. 38177 del 07/09/2021 Ud., dep. 26/10/2021, Rv. 282373 - 01 e Sez. 2 - , Sentenza n. 34914 del 07/09/2021 Ud., dep. 21/09/2021, Rv. 281941; per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione vedi Sez. 5 -, Sentenza n. 6207 del 17/11/2020 Ud., dep. 17/02/2021, Rv. 280412 e Sez. 6, Sentenza n. 28032 del 30/04/2021 Cc., dep. 20/07/2021, Rv. 281694). Le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari risultano, del resto, espresse su un modulo in maniera standard, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata, senza argomentazioni specifiche. Quindi, nessuna esigenza difensiva era sussistente;
esigenze difensive, peraltro, non prospettate neanche nel ricorso in cassazione. Anche l'omessa presentazione delle conclusioni della Procura generale presso la Corte di appello non impedisce la presentazione delle conclusioni della difesa: "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di v‘. formulare le proprie conclusioni" (Sez. 6, Sentenza n. 26459 del 25/05/2021 Cc., dep. 12/07/2021, Rv. 282175 - 01). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022