Articolo 18 della Legge 16 ottobre 1953, n. 799
Articolo 17Articolo 19
Versione
15 novembre 1953
Art. 18.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1953-54, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376 , recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto.
Entrata in vigore il 15 novembre 1953