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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/10/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13409/2022 R.G., chiamata all'udienza del 29/10/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. M. Giancaspero Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. F. Controparte_1
Moizo, dall'avv. M.F. Cavaliere e dall'avv. C. Moizo;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. C. La Gatta
Resistenti
Controparte_3
Resistente contumace
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/12/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze di diverse società subentrate nell'esecuzione dell'appalto commissionato da per la pulizia dei treni intercity giorno Controparte_3 presso l'impianto di Bari, in virtù di contratto di lavoro sottoscritto in data 1/5/2008, esponeva di essere stato assunto dalla in data 10/3/2020, Controparte_4 con riconoscimento di tutti i diritti maturati nel corso del rapporto di lavoro svolto dall'1/5/2008; deduceva, inoltre, che, nel mese di aprile 2022, la gestione dell'appalto affidato a veniva affidato a che, con verbale di CP_4 Controparte_1 cambio d'appalto datato 28/4/2022, si era obbligata ad applicare a tutti i lavoratori impiegati nell'appalto il CCNL Mobilità –AF del 16/12/2016 con decorrenza 1/5/2022.
Lamentava che, a seguito dell'assunzione alle dipendenze della convenuta
[...]
il nuovo datore di lavoro aveva eliminato, dalla busta paga, la voce CP_1 retributiva superminimo individuale, già in godimento del lavoratore prima del cambio di appalto, con conseguente riduzione della retribuzione ad € 2.110,92, contrariamente agli impegni assunti con verbale di cambio d'appalto del 28/4/2022 ed al disposto dell'art. 16, punto 2.3, quarto comma del CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire in busta paga il superminimo individuale (non riassorbibile) dalla data di assunzione in e per tutta la durata del rapporto di Controparte_1 lavoro;
2) condannare alla corresponsione delle somme Controparte_1 arretrate maturate a titolo di superminimo che si quantificano in € 2.409,66 o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
3) condannare il datore di lavoro a corrispondere dal 01/05/2022 i contributi assicurativi e previdenziali in misura adeguata al Livello C1 CCNL Mobilità Area AF ed alla maggiore retribuzione conseguente all'erogazione del Superminimo Individuale;
4)In ogni caso, dichiarare tenuta quale obbligata solidale con Controparte_3 Controparte_1 ai sensi dell'art. 29, co.2, del D.lgs. 276/2003 a corrispondere tutte le differenze retributive, nonché i contributi dovuti in relazione alla maggiore retribuzione, che saranno accertati nel corso del presente giudizio”, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio la convenuta
[...] che, contestando la fondatezza delle pretese attoree, invocava il rigetto del CP_1 ricorso.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , concludendo per il rigetto del ricorso ed, in CP_2 ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, per il riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale, con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. Controparte_3
La causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante che tentava infruttuosamente la conciliazione.
Pag. 2 di 8 All'udienza odierna, previa discussione, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso è infondato e va disatteso.
Si richiamano, in quanto condivisibili, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno di diverse sentenze della giurisprudenza di merito in cause aventi oggetto analogo (cfr. ex plurimis, Tribunale di Palermo, sezione lavoro., n.
4246/2025 dell'11/10/2025).
Si richiama il disposto dell'art. 16, comma 2, CCNL Attività Ferroviarie, a tenore del quale, “Relativamente alla garanzia delle tutele occupazionali e dei trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle imprese interessate da processi di trasferimento di attività di subentro di azienda a qualunque titolo ed al fine di contrastare fenomeni discorsivi della concorrenza (…) il trasferimento all'impresa subentrante del personale occupato in quella cessante al momento della pubblicazione del bando avviene secondo quanto previsto nel presente punto 2. (…).
2.2 In considerazione del vigente quadro normativo in materia di appalti e di disciplina degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori e al fine di coniugare le dinamiche competitive con le regole poste a tutela del lavoro e dell'occupazione, le aziende appaltanti, secondo criteri di trasparenza, acquisiranno nei modi e nelle fasi procedurali previste dalla normativa vigente tutta la documentazione necessaria al fine di aver visibilità su: (…) d) il numero dei lavoratori impiegati nell'appalto, i relativi livelli di inquadramento e l'orario di lavoro contrattualizzato, mediante una dichiarazione mensile;
(…) 2.3 Al fine di tutelare
l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori inseriti negli elenchi di cui al precedente punto 2.2 che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltatore preventivamente autorizzato dall'appaltante. Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà ne bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano
Pag. 3 di 8 alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto. Per tali lavoratori sarà preso a riferimento
l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio di appalto. (…) in occasione dei cambi di appalto o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività: il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (…).
Dalla disamina della lettera dell'art. 16, comma 2 CCNL di settore, emerge la rilevanza, ai fini del subentro, della eventuale discontinuità tra le lavorazioni oggetto del vecchio e del nuovo appalto e della necessità di una armonizzazione con l'organizzazione della subentrante.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, la società resistente ha dimostrato documentalmente che la procedura di cambio appalto presentava significativi elementi di discontinuità rispetto alle condizioni organizzative delle appaltatrici uscenti, sia in termini di composizione di lotti, sia di consistenza del personale applicato, se solo si consideri che l'odierna resistente, quale aggiudicataria dei servizi di pulizia del materiale rotabile, è subentrata, per tale servizio, a diverse società che, pertanto, lo svolgevano in misura frazionata, avvalendosi di un numero di addetti superiore a quello necessario ad un unico appaltatore.
Dai verbali di incontro e di cambio appalto datati 14/4/2022 e 28/4/2022, risulta che i
Lotti 1 e 5 appaltati fossero, fino a quel momento, affidati a diverse ditte uscenti, mentre la che già possedeva una frazione di lotto, è divenuta Controparte_1 assegnataria di tutti i servizi sui Lotti 1 e 5, potendo, in tal modo, razionalizzare le attività e centralizzare le funzioni organizzative.
Sotto altro profilo, si registrava la riduzione delle attività appaltate, sia in termini di tipologia che di frequenza, ad esempio, in relazione alle procedure di sanificazione, previste con maggiore intensità e frequenza nel periodo di pandemia.
Tanto è vero che, a pochi mesi dall'avvio del servizio, ha Controparte_1 avviato a livello nazionale una procedura di riduzione del personale per centinaia di
Pag. 4 di 8 posizioni, ai sensi della Legge n. 223/1991, poi evitata con l'adozione del contratto di solidarietà.
La significativa modifica delle condizioni di appalto rende non operativa la clausola sociale, poiché, al mutare delle condizioni di aggiudicazioni dell'appalto, la società subentrante non può essere gravata dell'assunzione della identica forza lavoro già applicata sull'appalto, tanto che il datore di lavoro che subentra nell'appalto, ai sensi dell'art. 16 CCNL “può avvalersi della facoltà di assumere personale con profili professionali e livelli di inquadramenti incompatibili con la propria organizzazione aziendale”.
Il requisito della “discontinuità” (cfr. art. 29, co.3 d.lgs. n. 276/2003) deve essere verificato in relazione alla complessiva gestione del servizio dedotto in appalto e non in considerazione dell'identità o diversità della singola mansione e nemmeno in ragione dell'identità o diversità, rispetto al passato, dell'organizzazione di un singolo aspetto del servizio complessivamente reso.
Ulteriore elemento di discontinuità è da ravvisarsi nell'accordo in deroga intervenuto tra le parti, documentato proprio dal verbale di cambio appalto del 28/4/2022, in relazione al requisito dell'anzianità previsto dall'art. 16 CCNL di settore.
Invero, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, connessi alla difficoltà della avvenuta aggiudicazione a di un ridotto perimetro di servizi appaltati, nel CP_1 verbale di incontro del 14/4/2022, le parti sociali sollecitavano la deroga alla previsione del requisito di 9 mesi di anzianità di servizio alla data del bando (dal 2/1/2020 al
2/10/2020), sollecitando, piuttosto, l'assunzione del personale che vantasse il requisito di anzianità rispetto alla data di avvio del servizio, previsto per l'1/5/2002
(dall'1/8/2021 all'1/5/2022).
Accogliendo la sollecitazione delle parti sociali, si legge nel verbale di cambio appalto del 22/4/2022 che assumerà i lavoratori aventi diritto senza Controparte_1 soluzione di continuità e senza periodo di prova, con passaggio diretto ed immediato alle condizioni economiche normative e giuridiche previste dal C.C.N.L. applicato, con decorrenza dall'1 maggio 2022, previa verifica delle ultime 9 buste paga”.
Pag. 5 di 8 E' così convenuto che, ai fini della verifica del diritto all'assunzione, in deroga alle previsioni del contratto collettivo, si sarebbe fatto riferimento alle nove buste paga antecedenti l'1/5/2022, sicché dall'agosto 2021 all'aprile 2022.
Il ricorrente ritiene che l'appaltatore subentrante dovesse applicare ai lavoratori assunti le condizioni economiche e normative riportate nell'ultima busta paga di aprile 2022, inclusi i superminimi individuali;
la invece, si ritiene tenuta a Controparte_1 riconoscere ai neoassunti i soli elementi della retribuzione previsti dall'art. 68, punto 1.1
CCNL e dunque: i minimi contrattuali, gli aumenti periodici di anzianità e gli assegni ad personam pensionabili di cui al successivo punto 4.2, voce diversa da quella pretesa in ricorso e riferibile alle “eccedenze di retribuzione da salvaguardare” nel passaggio tra diversi CCNL.
Inoltre, l'art. 16 CCNL stabilisce che “saranno salvaguardate le condizioni economiche
e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio” nonché “l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio appalto”.
Il riferimento, pertanto, non è alle condizioni economiche e giuridiche di un arco temporale antecedente al bando di gara o alla data di cambio appalto, bensì a quelle “in godimento” all'atto del cambio appalto.
La clausola sociale, tuttavia, è operante ove le condizioni occupazioni dell'appaltatore uscente “siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto”. Tale non è, per le ragioni già espresse, la fattispecie in esame, nella quale gli “evidenti elementi di discontinuità” sottolineati anche dalle parti sociali (cfr. il verbale di cambio appalto del 28/4/2022 esaminato nella sua interezza), escludono la diretta operatività della clausola sociale di cui all'art. 16 del
CCNL, tanto che le parti, in quella sede, hanno pattuito che i lavoratori sarebbero stati assunti non già con l'applicazione delle condizioni economiche e normative individuali
“in godimento” ma alle “condizioni economiche e giuridiche previste dal CCNL applicato”.
Pag. 6 di 8 La previsione è significativa poiché espressamente modificativa del tenore della clausola sociale, in fattispecie in cui gli elementi di discontinuità ne precludevano l'applicazione diretta.
Di tal che, si è impegnata ad assumere i lavoratori alle Controparte_1 condizioni economiche e normative previste dal CCNL applicato, con obbligo, pertanto, di riconoscere a ciascuno quelle corrispondenti alle mansioni di fatto disimpegnate, secondo le declaratorie contrattuali, e non già eventuali trattamenti di miglior favore.
Nel caso di specie, il verbale di accordo e le richiamate “ condizioni economiche normative e giuridiche previste dal CCNL di riferimento” che la convenuta si era impegnata a mantenere, vanno enucleate attraverso un'interpretazione del CCNL che sia conforme ai noti criteri di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. e, dunque, primariamente applicando l'art. 1363 c.c., a mente del quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Orbene, la convenuta ha correttamente ritenuto che l'emolumento richiesto, non accompagnato dalle buste paga antecedenti luglio 2012 non fosse riconducibile agli assegni ad personam ex art. 68 CCNL, gli unici che la società si era impegnata a mantenere, avendo il ricorrente prodotto prospetti paga da dicembre 2021 ad aprile 2022 ove l'emolumento richiesto veniva espressamente indicato come assorbibile, laddove invece gli assegni ad personam non sono assorbibili, senza ulteriori integrazioni probatorie, dovendo la parte ricorrente fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto preteso già in seno al ricorso introduttivo del giudizio.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso va disatteso.
La sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali legittima l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 10/12/2022 da nei confronti di ed , in Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
Pag. 7 di 8 rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 29/10/2025
IL GIUDICE dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13409/2022 R.G., chiamata all'udienza del 29/10/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. M. Giancaspero Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. F. Controparte_1
Moizo, dall'avv. M.F. Cavaliere e dall'avv. C. Moizo;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. C. La Gatta
Resistenti
Controparte_3
Resistente contumace
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/12/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze di diverse società subentrate nell'esecuzione dell'appalto commissionato da per la pulizia dei treni intercity giorno Controparte_3 presso l'impianto di Bari, in virtù di contratto di lavoro sottoscritto in data 1/5/2008, esponeva di essere stato assunto dalla in data 10/3/2020, Controparte_4 con riconoscimento di tutti i diritti maturati nel corso del rapporto di lavoro svolto dall'1/5/2008; deduceva, inoltre, che, nel mese di aprile 2022, la gestione dell'appalto affidato a veniva affidato a che, con verbale di CP_4 Controparte_1 cambio d'appalto datato 28/4/2022, si era obbligata ad applicare a tutti i lavoratori impiegati nell'appalto il CCNL Mobilità –AF del 16/12/2016 con decorrenza 1/5/2022.
Lamentava che, a seguito dell'assunzione alle dipendenze della convenuta
[...]
il nuovo datore di lavoro aveva eliminato, dalla busta paga, la voce CP_1 retributiva superminimo individuale, già in godimento del lavoratore prima del cambio di appalto, con conseguente riduzione della retribuzione ad € 2.110,92, contrariamente agli impegni assunti con verbale di cambio d'appalto del 28/4/2022 ed al disposto dell'art. 16, punto 2.3, quarto comma del CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire in busta paga il superminimo individuale (non riassorbibile) dalla data di assunzione in e per tutta la durata del rapporto di Controparte_1 lavoro;
2) condannare alla corresponsione delle somme Controparte_1 arretrate maturate a titolo di superminimo che si quantificano in € 2.409,66 o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
3) condannare il datore di lavoro a corrispondere dal 01/05/2022 i contributi assicurativi e previdenziali in misura adeguata al Livello C1 CCNL Mobilità Area AF ed alla maggiore retribuzione conseguente all'erogazione del Superminimo Individuale;
4)In ogni caso, dichiarare tenuta quale obbligata solidale con Controparte_3 Controparte_1 ai sensi dell'art. 29, co.2, del D.lgs. 276/2003 a corrispondere tutte le differenze retributive, nonché i contributi dovuti in relazione alla maggiore retribuzione, che saranno accertati nel corso del presente giudizio”, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio la convenuta
[...] che, contestando la fondatezza delle pretese attoree, invocava il rigetto del CP_1 ricorso.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , concludendo per il rigetto del ricorso ed, in CP_2 ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, per il riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale, con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. Controparte_3
La causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante che tentava infruttuosamente la conciliazione.
Pag. 2 di 8 All'udienza odierna, previa discussione, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso è infondato e va disatteso.
Si richiamano, in quanto condivisibili, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno di diverse sentenze della giurisprudenza di merito in cause aventi oggetto analogo (cfr. ex plurimis, Tribunale di Palermo, sezione lavoro., n.
4246/2025 dell'11/10/2025).
Si richiama il disposto dell'art. 16, comma 2, CCNL Attività Ferroviarie, a tenore del quale, “Relativamente alla garanzia delle tutele occupazionali e dei trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle imprese interessate da processi di trasferimento di attività di subentro di azienda a qualunque titolo ed al fine di contrastare fenomeni discorsivi della concorrenza (…) il trasferimento all'impresa subentrante del personale occupato in quella cessante al momento della pubblicazione del bando avviene secondo quanto previsto nel presente punto 2. (…).
2.2 In considerazione del vigente quadro normativo in materia di appalti e di disciplina degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori e al fine di coniugare le dinamiche competitive con le regole poste a tutela del lavoro e dell'occupazione, le aziende appaltanti, secondo criteri di trasparenza, acquisiranno nei modi e nelle fasi procedurali previste dalla normativa vigente tutta la documentazione necessaria al fine di aver visibilità su: (…) d) il numero dei lavoratori impiegati nell'appalto, i relativi livelli di inquadramento e l'orario di lavoro contrattualizzato, mediante una dichiarazione mensile;
(…) 2.3 Al fine di tutelare
l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori inseriti negli elenchi di cui al precedente punto 2.2 che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltatore preventivamente autorizzato dall'appaltante. Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà ne bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano
Pag. 3 di 8 alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto. Per tali lavoratori sarà preso a riferimento
l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio di appalto. (…) in occasione dei cambi di appalto o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività: il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (…).
Dalla disamina della lettera dell'art. 16, comma 2 CCNL di settore, emerge la rilevanza, ai fini del subentro, della eventuale discontinuità tra le lavorazioni oggetto del vecchio e del nuovo appalto e della necessità di una armonizzazione con l'organizzazione della subentrante.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, la società resistente ha dimostrato documentalmente che la procedura di cambio appalto presentava significativi elementi di discontinuità rispetto alle condizioni organizzative delle appaltatrici uscenti, sia in termini di composizione di lotti, sia di consistenza del personale applicato, se solo si consideri che l'odierna resistente, quale aggiudicataria dei servizi di pulizia del materiale rotabile, è subentrata, per tale servizio, a diverse società che, pertanto, lo svolgevano in misura frazionata, avvalendosi di un numero di addetti superiore a quello necessario ad un unico appaltatore.
Dai verbali di incontro e di cambio appalto datati 14/4/2022 e 28/4/2022, risulta che i
Lotti 1 e 5 appaltati fossero, fino a quel momento, affidati a diverse ditte uscenti, mentre la che già possedeva una frazione di lotto, è divenuta Controparte_1 assegnataria di tutti i servizi sui Lotti 1 e 5, potendo, in tal modo, razionalizzare le attività e centralizzare le funzioni organizzative.
Sotto altro profilo, si registrava la riduzione delle attività appaltate, sia in termini di tipologia che di frequenza, ad esempio, in relazione alle procedure di sanificazione, previste con maggiore intensità e frequenza nel periodo di pandemia.
Tanto è vero che, a pochi mesi dall'avvio del servizio, ha Controparte_1 avviato a livello nazionale una procedura di riduzione del personale per centinaia di
Pag. 4 di 8 posizioni, ai sensi della Legge n. 223/1991, poi evitata con l'adozione del contratto di solidarietà.
La significativa modifica delle condizioni di appalto rende non operativa la clausola sociale, poiché, al mutare delle condizioni di aggiudicazioni dell'appalto, la società subentrante non può essere gravata dell'assunzione della identica forza lavoro già applicata sull'appalto, tanto che il datore di lavoro che subentra nell'appalto, ai sensi dell'art. 16 CCNL “può avvalersi della facoltà di assumere personale con profili professionali e livelli di inquadramenti incompatibili con la propria organizzazione aziendale”.
Il requisito della “discontinuità” (cfr. art. 29, co.3 d.lgs. n. 276/2003) deve essere verificato in relazione alla complessiva gestione del servizio dedotto in appalto e non in considerazione dell'identità o diversità della singola mansione e nemmeno in ragione dell'identità o diversità, rispetto al passato, dell'organizzazione di un singolo aspetto del servizio complessivamente reso.
Ulteriore elemento di discontinuità è da ravvisarsi nell'accordo in deroga intervenuto tra le parti, documentato proprio dal verbale di cambio appalto del 28/4/2022, in relazione al requisito dell'anzianità previsto dall'art. 16 CCNL di settore.
Invero, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, connessi alla difficoltà della avvenuta aggiudicazione a di un ridotto perimetro di servizi appaltati, nel CP_1 verbale di incontro del 14/4/2022, le parti sociali sollecitavano la deroga alla previsione del requisito di 9 mesi di anzianità di servizio alla data del bando (dal 2/1/2020 al
2/10/2020), sollecitando, piuttosto, l'assunzione del personale che vantasse il requisito di anzianità rispetto alla data di avvio del servizio, previsto per l'1/5/2002
(dall'1/8/2021 all'1/5/2022).
Accogliendo la sollecitazione delle parti sociali, si legge nel verbale di cambio appalto del 22/4/2022 che assumerà i lavoratori aventi diritto senza Controparte_1 soluzione di continuità e senza periodo di prova, con passaggio diretto ed immediato alle condizioni economiche normative e giuridiche previste dal C.C.N.L. applicato, con decorrenza dall'1 maggio 2022, previa verifica delle ultime 9 buste paga”.
Pag. 5 di 8 E' così convenuto che, ai fini della verifica del diritto all'assunzione, in deroga alle previsioni del contratto collettivo, si sarebbe fatto riferimento alle nove buste paga antecedenti l'1/5/2022, sicché dall'agosto 2021 all'aprile 2022.
Il ricorrente ritiene che l'appaltatore subentrante dovesse applicare ai lavoratori assunti le condizioni economiche e normative riportate nell'ultima busta paga di aprile 2022, inclusi i superminimi individuali;
la invece, si ritiene tenuta a Controparte_1 riconoscere ai neoassunti i soli elementi della retribuzione previsti dall'art. 68, punto 1.1
CCNL e dunque: i minimi contrattuali, gli aumenti periodici di anzianità e gli assegni ad personam pensionabili di cui al successivo punto 4.2, voce diversa da quella pretesa in ricorso e riferibile alle “eccedenze di retribuzione da salvaguardare” nel passaggio tra diversi CCNL.
Inoltre, l'art. 16 CCNL stabilisce che “saranno salvaguardate le condizioni economiche
e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio” nonché “l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio appalto”.
Il riferimento, pertanto, non è alle condizioni economiche e giuridiche di un arco temporale antecedente al bando di gara o alla data di cambio appalto, bensì a quelle “in godimento” all'atto del cambio appalto.
La clausola sociale, tuttavia, è operante ove le condizioni occupazioni dell'appaltatore uscente “siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto”. Tale non è, per le ragioni già espresse, la fattispecie in esame, nella quale gli “evidenti elementi di discontinuità” sottolineati anche dalle parti sociali (cfr. il verbale di cambio appalto del 28/4/2022 esaminato nella sua interezza), escludono la diretta operatività della clausola sociale di cui all'art. 16 del
CCNL, tanto che le parti, in quella sede, hanno pattuito che i lavoratori sarebbero stati assunti non già con l'applicazione delle condizioni economiche e normative individuali
“in godimento” ma alle “condizioni economiche e giuridiche previste dal CCNL applicato”.
Pag. 6 di 8 La previsione è significativa poiché espressamente modificativa del tenore della clausola sociale, in fattispecie in cui gli elementi di discontinuità ne precludevano l'applicazione diretta.
Di tal che, si è impegnata ad assumere i lavoratori alle Controparte_1 condizioni economiche e normative previste dal CCNL applicato, con obbligo, pertanto, di riconoscere a ciascuno quelle corrispondenti alle mansioni di fatto disimpegnate, secondo le declaratorie contrattuali, e non già eventuali trattamenti di miglior favore.
Nel caso di specie, il verbale di accordo e le richiamate “ condizioni economiche normative e giuridiche previste dal CCNL di riferimento” che la convenuta si era impegnata a mantenere, vanno enucleate attraverso un'interpretazione del CCNL che sia conforme ai noti criteri di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. e, dunque, primariamente applicando l'art. 1363 c.c., a mente del quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Orbene, la convenuta ha correttamente ritenuto che l'emolumento richiesto, non accompagnato dalle buste paga antecedenti luglio 2012 non fosse riconducibile agli assegni ad personam ex art. 68 CCNL, gli unici che la società si era impegnata a mantenere, avendo il ricorrente prodotto prospetti paga da dicembre 2021 ad aprile 2022 ove l'emolumento richiesto veniva espressamente indicato come assorbibile, laddove invece gli assegni ad personam non sono assorbibili, senza ulteriori integrazioni probatorie, dovendo la parte ricorrente fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto preteso già in seno al ricorso introduttivo del giudizio.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso va disatteso.
La sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali legittima l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 10/12/2022 da nei confronti di ed , in Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
Pag. 7 di 8 rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 29/10/2025
IL GIUDICE dott.ssa Emanuela Foggetti
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