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Sentenza 8 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 08/10/2021, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/10/2021
N. 00078/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-8 del 20-OMISSIS-9, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Lopardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze e-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento, con ogni conseguente statuizione,
-OMISSIS-) del decreto del -OMISSIS-– -OMISSIS-° -OMISSIS- – -OMISSIS-° -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza volta ad ottenere la declaratoria di causa di servizio, presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
2) del -OMISSIS-, preso atto del processo verbale n.-OMISSIS-, con cui si deliberava il parere negativo al riconoscimento della causa di servizio;
Nonché per il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 6-OMISSIS- cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Stato Maggiore Esercito;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 202-OMISSIS- il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre l’acquisizione:
- da parte del Ministero della Difesa, di una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle mansioni svolte dal-OMISSIS-nel corso della -OMISSIS-;
- da parte del -OMISSIS-, di una documentata relazione sulla posizione del-OMISSIS-con particolare riferimento ai fattori di rischio indicati nel parere impugnato e contestati dai ricorrenti: “ -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS-(-OMISSIS-) ”;
Ritenuto, a tal fine, di assegnare alle Amministrazioni resistenti il termine di 30 giorni - dalla comunicazione della presente ordinanza – per provvedere al deposito in giudizio delle due relazioni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la prosecuzione della trattazione del ricorso l’udienza pubblica dell’-OMISSIS- dicembre 202-OMISSIS-.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi -OMISSIS- e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-96, e all'articolo 9, paragrafi -OMISSIS- e 4, del Regolamento (UE) 20-OMISSIS-6/6-OMISSIS-9 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2-OMISSIS- aprile 20-OMISSIS-6 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-96, come modificato dal decreto legislativo -OMISSIS-0 agosto 20-OMISSIS-8, n. -OMISSIS-0-OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 202-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.