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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1124/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 14/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1124/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AMMENDOLIA GIUSEPPE
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_3 Controparte_3
(C.F. ), con il funzionario dott.ssa P.IVA_4 Controparte_4
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.9.2024, contenente anche istanza ex art. 700 c.p.c., il ricorrente, , ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere, ai fini dell'inserimento Controparte_5 nelle graduatorie ATA di circolo e d'istituto di III fascia per il trienni 24/27 (per il pagina 1 di 7 profilo di assistente amministrativo), un punteggio di 6 punti per anno per il servizio militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina.
A sostegno della domanda ha esposto di aver prestato servizio civile sostitutivo del militare nel Comune di Roma per 303 giorni nell'anno 1989/1990 e per 63 giorni nell'anno 1990/1991 e di averlo regolarmente dichiarato in sede di domanda di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle predette graduatorie, lamentandone il riconoscimento nella misura inferiore di 0,60 per anno.
Ha contestato la legittimità del citato decreto ministeriale, stante la violazione del disposto di cui all'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/94 e dell'art. 2050 D.Lgs. n.
66/2010, richiamando i principi affermati dalla Suprema Corte in materia, che ha ritenuto di valutare il servizio militare come servizio effettivo anche che se espletato non in costanza di nomina.
Si è costituito il chiedendo respingersi le domande attoree e sottolineando, ai CP_3 fini dell'istanza cautelare, l'insussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora.
Co ordinanza del 12.12.2024 è stata rigettata l'istanza cautelare per difetto di periculum.
All'odierna udienza le parti hanno richiamato le rispettive conclusioni.
* * * * *
1. - Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
2. - Occorre ricostruire il quadro normativo che regola la fattispecie in esame.
L'allegato A (“Avvertenze”) del D.M. n. 89/2024, che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/2027, dispone, alla lett. A), che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
pagina 2 di 7 Gli artt. 485 (per i docenti) e 569 (per il personale ATA) T.U. istruzione stabiliscono inoltre che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, in tema di valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della equiparazione di legge - come titolo nei concorsi pubblici, sancisce che “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (comma 1) e “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”(comma 2).
3. - Nel caso in esame il servizio civile svolto dal ricorrente prima dell'assunzione non è stato ignorato dal , bensì valutato in misura inferiore rispetto a quello prestato CP_3 in costanza di rapporto. In particolare, detto servizio è stato valorizzato con attribuzione di 0.6 punti per anno, al pari del servizio prestato “alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici”, e non con l'attribuzione di 6 punti per anno, previsti invece per il servizio prestato nella medesima qualifica di quella richiesta (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, etc.).
4. - Ad avviso del Tribunale la differenziazione di punteggio tra servizio militare prestato prima ovvero nel corso del rapporto di lavoro, effettuata dal DM 89/2024 ( così come nel precedente e omologo DM 50/21), non contrasta né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, che hanno puntualizzato la necessaria valorizzazione per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche del servizio di leva anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, né con il disposto del citato art. 485, disciplinante la valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, né infine con il disposto dell'art. 2050 D.Lgs. 66/10, che prevede la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
pagina 3 di 7 4.1. - Invero, da tali norme la giurisprudenza di legittimità (da ultimo con l'ordinanza n.
8586/2024 e 15965/2024) ha ricavato un principio generale che impone la valutazione come titolo nei concorsi pubblici, a tutti gli effetti, del servizio militare svolto, dichiarando a più riprese l'illegittimità di disposizioni regolamentari che escludevano in radice il riconoscimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina (quali quelle di cui al DM 44/2011).
Del tutto differente è la fattispecie in esame, del resto disciplinata non già dal D.M.
44/2011 bensì dal D.M. 89/2024, in cui il servizio militare svolto ante nomina non è del tutto ignorato ai fini della attribuzione del punteggio, bensì valorizzato in misura inferiore e in ogni caso in misura equivalente al servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali” (cfr. Cass. civ. n.
5679/2020), di guisa che, se il comma 1 detta un principio generale, valido sia per il servizio prestato in corso di rapporto sia per quello prestato prima della nomina, il comma 2 aggiunge un quid pluris relativo al solo servizio militare (ed equiparato) prestato in pendenza di rapporto di lavoro, che viene considerato valutabile “a tutti gli effetti” a fini concorsuali, ossia come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Ne consegue che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corrispondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra, senza tuttavia imporre la equiparazione del servizio prestato in costanza di nomina con quello prestato prima dell'assunzione.
4.2. - Del resto, la distinzione non è affatto illogica ed è assolutamente ragionevole, non essendo equiparabile la posizione di colui che è costretto ad assentarsi dal lavoro da quella di chi deve ancora assumere l'incarico, ritardandone in tal modo l'accesso solo possibile.
pagina 4 di 7 Come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n°
50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e
0,60punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole
e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il
pagina 5 di 7 punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio” (cfr. Cons. Stato n.
5218/2022; in termini Cons. Stato n. 11602/2022).
Negli stessi termini si è pronunciata la Corte Territoriale, che, nel ritenere esente da censure la differente valutazione prevista per il servizio militare prestato non in costanza di impiego, ha precisato che “altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti: alle condivisibili considerazioni espresse, sul punto, nella sentenza impugnata, e sopra riportate, può aggiungersi che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S.
303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo”
(così App. Genova n. 182/2021)” (Corte d'Appello di Torino n. 326/2022).
4.3. – La legittimità della disposizione contenuta nel DM 50/2021, del tutto sovrapponibile a quella di cui al DM 89/2024, è stata infine recentemente riconosciuta dalla Suprema Corte che ha affermato: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 22429 del 08/08/2024).
pagina 6 di 7 5. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite, anche della fase cautelare, rinviandosi al dispositivo per la relativa liquidazione effettuata alla stregua dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/14 in considerazione del grado di complessità delle questioni trattate e avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile della controversia, già operata la riduzione ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 4.250 per compenso, oltre accessori di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 14/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1124/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AMMENDOLIA GIUSEPPE
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_3 Controparte_3
(C.F. ), con il funzionario dott.ssa P.IVA_4 Controparte_4
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.9.2024, contenente anche istanza ex art. 700 c.p.c., il ricorrente, , ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere, ai fini dell'inserimento Controparte_5 nelle graduatorie ATA di circolo e d'istituto di III fascia per il trienni 24/27 (per il pagina 1 di 7 profilo di assistente amministrativo), un punteggio di 6 punti per anno per il servizio militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina.
A sostegno della domanda ha esposto di aver prestato servizio civile sostitutivo del militare nel Comune di Roma per 303 giorni nell'anno 1989/1990 e per 63 giorni nell'anno 1990/1991 e di averlo regolarmente dichiarato in sede di domanda di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle predette graduatorie, lamentandone il riconoscimento nella misura inferiore di 0,60 per anno.
Ha contestato la legittimità del citato decreto ministeriale, stante la violazione del disposto di cui all'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/94 e dell'art. 2050 D.Lgs. n.
66/2010, richiamando i principi affermati dalla Suprema Corte in materia, che ha ritenuto di valutare il servizio militare come servizio effettivo anche che se espletato non in costanza di nomina.
Si è costituito il chiedendo respingersi le domande attoree e sottolineando, ai CP_3 fini dell'istanza cautelare, l'insussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora.
Co ordinanza del 12.12.2024 è stata rigettata l'istanza cautelare per difetto di periculum.
All'odierna udienza le parti hanno richiamato le rispettive conclusioni.
* * * * *
1. - Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
2. - Occorre ricostruire il quadro normativo che regola la fattispecie in esame.
L'allegato A (“Avvertenze”) del D.M. n. 89/2024, che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/2027, dispone, alla lett. A), che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
pagina 2 di 7 Gli artt. 485 (per i docenti) e 569 (per il personale ATA) T.U. istruzione stabiliscono inoltre che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, in tema di valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della equiparazione di legge - come titolo nei concorsi pubblici, sancisce che “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (comma 1) e “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”(comma 2).
3. - Nel caso in esame il servizio civile svolto dal ricorrente prima dell'assunzione non è stato ignorato dal , bensì valutato in misura inferiore rispetto a quello prestato CP_3 in costanza di rapporto. In particolare, detto servizio è stato valorizzato con attribuzione di 0.6 punti per anno, al pari del servizio prestato “alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici”, e non con l'attribuzione di 6 punti per anno, previsti invece per il servizio prestato nella medesima qualifica di quella richiesta (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, etc.).
4. - Ad avviso del Tribunale la differenziazione di punteggio tra servizio militare prestato prima ovvero nel corso del rapporto di lavoro, effettuata dal DM 89/2024 ( così come nel precedente e omologo DM 50/21), non contrasta né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, che hanno puntualizzato la necessaria valorizzazione per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche del servizio di leva anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, né con il disposto del citato art. 485, disciplinante la valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, né infine con il disposto dell'art. 2050 D.Lgs. 66/10, che prevede la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
pagina 3 di 7 4.1. - Invero, da tali norme la giurisprudenza di legittimità (da ultimo con l'ordinanza n.
8586/2024 e 15965/2024) ha ricavato un principio generale che impone la valutazione come titolo nei concorsi pubblici, a tutti gli effetti, del servizio militare svolto, dichiarando a più riprese l'illegittimità di disposizioni regolamentari che escludevano in radice il riconoscimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina (quali quelle di cui al DM 44/2011).
Del tutto differente è la fattispecie in esame, del resto disciplinata non già dal D.M.
44/2011 bensì dal D.M. 89/2024, in cui il servizio militare svolto ante nomina non è del tutto ignorato ai fini della attribuzione del punteggio, bensì valorizzato in misura inferiore e in ogni caso in misura equivalente al servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali” (cfr. Cass. civ. n.
5679/2020), di guisa che, se il comma 1 detta un principio generale, valido sia per il servizio prestato in corso di rapporto sia per quello prestato prima della nomina, il comma 2 aggiunge un quid pluris relativo al solo servizio militare (ed equiparato) prestato in pendenza di rapporto di lavoro, che viene considerato valutabile “a tutti gli effetti” a fini concorsuali, ossia come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Ne consegue che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corrispondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra, senza tuttavia imporre la equiparazione del servizio prestato in costanza di nomina con quello prestato prima dell'assunzione.
4.2. - Del resto, la distinzione non è affatto illogica ed è assolutamente ragionevole, non essendo equiparabile la posizione di colui che è costretto ad assentarsi dal lavoro da quella di chi deve ancora assumere l'incarico, ritardandone in tal modo l'accesso solo possibile.
pagina 4 di 7 Come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n°
50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e
0,60punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole
e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il
pagina 5 di 7 punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio” (cfr. Cons. Stato n.
5218/2022; in termini Cons. Stato n. 11602/2022).
Negli stessi termini si è pronunciata la Corte Territoriale, che, nel ritenere esente da censure la differente valutazione prevista per il servizio militare prestato non in costanza di impiego, ha precisato che “altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti: alle condivisibili considerazioni espresse, sul punto, nella sentenza impugnata, e sopra riportate, può aggiungersi che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S.
303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo”
(così App. Genova n. 182/2021)” (Corte d'Appello di Torino n. 326/2022).
4.3. – La legittimità della disposizione contenuta nel DM 50/2021, del tutto sovrapponibile a quella di cui al DM 89/2024, è stata infine recentemente riconosciuta dalla Suprema Corte che ha affermato: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 22429 del 08/08/2024).
pagina 6 di 7 5. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite, anche della fase cautelare, rinviandosi al dispositivo per la relativa liquidazione effettuata alla stregua dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/14 in considerazione del grado di complessità delle questioni trattate e avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile della controversia, già operata la riduzione ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 4.250 per compenso, oltre accessori di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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