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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5490/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6001/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018200042 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I° grado di Roma, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TK3018200042/2023, notificato il 2 febbraio 2023, con il quale l'Agenzia delle
Entrate, a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti del datore di lavoro, società “ Società_1)”, conclusasi con PVC del 23 agosto 2019, aveva recuperato, per l'anno d'imposta 2017, Irpef e Addizionali regionali e Comunali relative all'omessa dichiarazione di alcune indennità (rimborso di spese documentate;
rimborso chilometrico;
rimborso spese forfettarie) ricevute dal contribuente in busta paga e ritenute non documentate o giustificate, per un importo complessivo di
€ 16.519,00 oltre interessi e sanzioni, eccependo:
1. nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente;
2. nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente per mancata allegazione del PVC elevato nei confronti della Società_1; 3. violazione del diritto di difesa del contribuente;
4. violazione del divieto di doppia imposizione;
5. non sanzionabilità della condotta del contribuente per carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997; 6. esiti favorevoli su giudizi afferenti alla medesima fattispecie incardinati sia dall'odierno ricorrente che da diversi dipendenti della società Società_1, per una diversa annualità.
Con sentenza n. 6001/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, accoglieva il ricorso in ragione della mancata allegazione del PVC elevato nei confronti del datore di lavoro SSocietà_1, per difetto di motivazione e, con riferimento alle sanzioni, per carenza dell'elemento soggettivo in capo al contribuente.
2. Con appello del 25 novembre 2024, l'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado, eccependo la corretta motivazione dell'avviso impugnato (avendo il contribuente già avuto contezza del PVC sottostante l'atto impugnato nel corso di un giudizio relativo alla medesima questione ma per altra annualità) e la legittimazione passiva del sostituito d'imposta in ragione del principio di solidarietà tra lo stesso ed il sostituto anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.
Costituitosi con comparsa del 31 dicembre 2025, il contribuente si opponeva all'appello.
3. Nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre evidenziare che il contribuente ha depositato numerosi precedenti giurisprudenziali.
La maggior parte delle sentenze depositate riguardano la medesima questione, sia pure con riferimento ad annualità diverse e a contribuenti diversi (seppure tutti dipendenti dal medesimo datore di lavoro); una di queste, invece, riguarda il contribuente appellato e la medesima questione oggetto del presente giudizio
(sia pure con riferimento ad un'annualità diversa). Infatti, con la sentenza 1394/2022 assunta il 10 gennaio
2022 e depositata il successivo 7 febbraio (del cui eventuale passaggio in giudicato il contribuente non ha fornito alcuna prova), la CTP di Roma ha accolto il ricorso del contribuente relativo alla medesima questione per l'annualità 2015, ritenendo non provata la sussistenza di un'intesa tra datore e lavoratore finalizzata a conseguire e far conseguire un indebito vantaggio fiscale.
2. Nel merito, l'appello deve essere parzialmente accolto.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo collegio espressa in numerose sentenze (ex multis
Cass. Sezioni unite 14 maggio 2010, n. 11722; 31 marzo 2011, n. 7401; 5 luglio 2011, n. 14815; 16 settembre
2011, nn. 18903, 18904 e 18905; 18 novembre 2011, nn. 24232, 24233 e 24234; 16 dicembre 2011, n.
27164), in base a un'interpretazione non puramente formalistica dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto, allorquando nell'atto notificato ne siano stati specificamente indicati gli estremi ovvero quando l'atto sia già stato portato a conoscenza del destinatario. Nel caso di specie, il provvedimento rinvia, per la propria motivazione al PVC elevato nei confronti del datore di lavoro Società_1 s.p.a.; tale atto, seppure non allegato all'impugnato provvedimento, deve ritenersi pienamente conosciuto dal contribuente atteso che lo stesso PVC fungeva da base motivazionale del simile provvedimento oggetto del giudizio definito con la sentenza 1394/2022, all'esito di un giudizio nel quale il contribuente si è difeso nel merito, dimostrando di conoscere i fatti di causa,
e che si è concluso in una data (decisione assunta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 e depositata il successivo 7 febbraio) precedente quella della notifica dell'atto impugnato nel presente giudizio (2 febbraio
2023).
Pertanto, l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione del citato PVC - proposta dal contribuente con l'originario ricorso e posta alla base dell'impugnata sentenza, anche con riferimento alla motivazione dell'atto - deve essere respinta.
Parimenti era da respingere in primo grado l'eccezione inerente la violazione del divieto di doppia imposizione.
Nel caso di specie, infatti, il contribuente è chiamato a rispondere in ragione della solidarietà passiva sussistente tra sostituto e sostituito, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 602/1973; ciò vuol dire che l'oggetto dell'imposta è sempre il medesimo ed il relativo pagamento può essere richiesto a ciascuno dei due obbligati in solido, senza duplicazione dell'imposta.
3. L'appello deve essere, invece, respinto (e, sul punto, l'impugnata sentenza deve essere confermata) con riferimento alle sanzioni. Infatti, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
l'irrogazione delle sanzioni amministrative richiede la prova sia dell'elemento oggettivo dell'azione od omissione, sia di quello soggettivo costituito dalla coscienza e volontà dell'azione. In assenza della prova della sussistenza di tali elementi (prova che era onere dell'amministrazione fornire), l'irrogazione delle sanzioni deve essere ritenuta illegittima.
Al contrario, il vincolo di subordinazione del contribuente nei confronti del datore di lavoro con funzioni di sostituto d'imposta, costituisce elemento indiziario idoneo - in assenza di prova contraria - a far ritenere l'insussistenza del predetto elemento soggettivo, sia esso doloso o semplicemente colposo.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte tributaria di II grado, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, accoglie parzialmente l'appello come in motivazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto impugnato relativamente alle sanzioni;
spese compensate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (MA IO)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5490/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6001/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018200042 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I° grado di Roma, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TK3018200042/2023, notificato il 2 febbraio 2023, con il quale l'Agenzia delle
Entrate, a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti del datore di lavoro, società “ Società_1)”, conclusasi con PVC del 23 agosto 2019, aveva recuperato, per l'anno d'imposta 2017, Irpef e Addizionali regionali e Comunali relative all'omessa dichiarazione di alcune indennità (rimborso di spese documentate;
rimborso chilometrico;
rimborso spese forfettarie) ricevute dal contribuente in busta paga e ritenute non documentate o giustificate, per un importo complessivo di
€ 16.519,00 oltre interessi e sanzioni, eccependo:
1. nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente;
2. nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente per mancata allegazione del PVC elevato nei confronti della Società_1; 3. violazione del diritto di difesa del contribuente;
4. violazione del divieto di doppia imposizione;
5. non sanzionabilità della condotta del contribuente per carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997; 6. esiti favorevoli su giudizi afferenti alla medesima fattispecie incardinati sia dall'odierno ricorrente che da diversi dipendenti della società Società_1, per una diversa annualità.
Con sentenza n. 6001/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, accoglieva il ricorso in ragione della mancata allegazione del PVC elevato nei confronti del datore di lavoro SSocietà_1, per difetto di motivazione e, con riferimento alle sanzioni, per carenza dell'elemento soggettivo in capo al contribuente.
2. Con appello del 25 novembre 2024, l'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado, eccependo la corretta motivazione dell'avviso impugnato (avendo il contribuente già avuto contezza del PVC sottostante l'atto impugnato nel corso di un giudizio relativo alla medesima questione ma per altra annualità) e la legittimazione passiva del sostituito d'imposta in ragione del principio di solidarietà tra lo stesso ed il sostituto anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.
Costituitosi con comparsa del 31 dicembre 2025, il contribuente si opponeva all'appello.
3. Nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre evidenziare che il contribuente ha depositato numerosi precedenti giurisprudenziali.
La maggior parte delle sentenze depositate riguardano la medesima questione, sia pure con riferimento ad annualità diverse e a contribuenti diversi (seppure tutti dipendenti dal medesimo datore di lavoro); una di queste, invece, riguarda il contribuente appellato e la medesima questione oggetto del presente giudizio
(sia pure con riferimento ad un'annualità diversa). Infatti, con la sentenza 1394/2022 assunta il 10 gennaio
2022 e depositata il successivo 7 febbraio (del cui eventuale passaggio in giudicato il contribuente non ha fornito alcuna prova), la CTP di Roma ha accolto il ricorso del contribuente relativo alla medesima questione per l'annualità 2015, ritenendo non provata la sussistenza di un'intesa tra datore e lavoratore finalizzata a conseguire e far conseguire un indebito vantaggio fiscale.
2. Nel merito, l'appello deve essere parzialmente accolto.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo collegio espressa in numerose sentenze (ex multis
Cass. Sezioni unite 14 maggio 2010, n. 11722; 31 marzo 2011, n. 7401; 5 luglio 2011, n. 14815; 16 settembre
2011, nn. 18903, 18904 e 18905; 18 novembre 2011, nn. 24232, 24233 e 24234; 16 dicembre 2011, n.
27164), in base a un'interpretazione non puramente formalistica dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto, allorquando nell'atto notificato ne siano stati specificamente indicati gli estremi ovvero quando l'atto sia già stato portato a conoscenza del destinatario. Nel caso di specie, il provvedimento rinvia, per la propria motivazione al PVC elevato nei confronti del datore di lavoro Società_1 s.p.a.; tale atto, seppure non allegato all'impugnato provvedimento, deve ritenersi pienamente conosciuto dal contribuente atteso che lo stesso PVC fungeva da base motivazionale del simile provvedimento oggetto del giudizio definito con la sentenza 1394/2022, all'esito di un giudizio nel quale il contribuente si è difeso nel merito, dimostrando di conoscere i fatti di causa,
e che si è concluso in una data (decisione assunta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 e depositata il successivo 7 febbraio) precedente quella della notifica dell'atto impugnato nel presente giudizio (2 febbraio
2023).
Pertanto, l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione del citato PVC - proposta dal contribuente con l'originario ricorso e posta alla base dell'impugnata sentenza, anche con riferimento alla motivazione dell'atto - deve essere respinta.
Parimenti era da respingere in primo grado l'eccezione inerente la violazione del divieto di doppia imposizione.
Nel caso di specie, infatti, il contribuente è chiamato a rispondere in ragione della solidarietà passiva sussistente tra sostituto e sostituito, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 602/1973; ciò vuol dire che l'oggetto dell'imposta è sempre il medesimo ed il relativo pagamento può essere richiesto a ciascuno dei due obbligati in solido, senza duplicazione dell'imposta.
3. L'appello deve essere, invece, respinto (e, sul punto, l'impugnata sentenza deve essere confermata) con riferimento alle sanzioni. Infatti, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
l'irrogazione delle sanzioni amministrative richiede la prova sia dell'elemento oggettivo dell'azione od omissione, sia di quello soggettivo costituito dalla coscienza e volontà dell'azione. In assenza della prova della sussistenza di tali elementi (prova che era onere dell'amministrazione fornire), l'irrogazione delle sanzioni deve essere ritenuta illegittima.
Al contrario, il vincolo di subordinazione del contribuente nei confronti del datore di lavoro con funzioni di sostituto d'imposta, costituisce elemento indiziario idoneo - in assenza di prova contraria - a far ritenere l'insussistenza del predetto elemento soggettivo, sia esso doloso o semplicemente colposo.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte tributaria di II grado, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, accoglie parzialmente l'appello come in motivazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto impugnato relativamente alle sanzioni;
spese compensate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (MA IO)