Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 382
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che la motivazione possa essere assolta per relationem ad altro atto, allorquando nell'atto notificato ne siano stati specificamente indicati gli estremi ovvero quando l'atto sia già stato portato a conoscenza del destinatario. Nel caso di specie, il provvedimento rinvia al PVC elevato nei confronti del datore di lavoro, atto che deve ritenersi pienamente conosciuto dal contribuente atteso che fungeva da base motivazionale del simile provvedimento oggetto del giudizio definito con sentenza 1394/2022.

  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per mancata allegazione del PVC

    La Corte ritiene che la motivazione possa essere assolta per relationem ad altro atto, allorquando nell'atto notificato ne siano stati specificamente indicati gli estremi ovvero quando l'atto sia già stato portato a conoscenza del destinatario. Nel caso di specie, il provvedimento rinvia al PVC elevato nei confronti del datore di lavoro, atto che deve ritenersi pienamente conosciuto dal contribuente atteso che fungeva da base motivazionale del simile provvedimento oggetto del giudizio definito con sentenza 1394/2022.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte non si pronuncia esplicitamente su questo punto, ma implicitamente lo rigetta in quanto la motivazione dell'atto è ritenuta valida.

  • Rigettato
    Violazione del divieto di doppia imposizione

    La Corte respinge l'eccezione, affermando che il contribuente è chiamato a rispondere in ragione della solidarietà passiva sussistente tra sostituto e sostituito, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 602/1973, senza duplicazione dell'imposta.

  • Accolto
    Non sanzionabilità per carenza dell'elemento soggettivo

    La Corte accoglie l'eccezione, ritenendo che l'irrogazione delle sanzioni amministrative richieda la prova sia dell'elemento oggettivo che soggettivo. In assenza della prova della sussistenza di tali elementi, l'irrogazione delle sanzioni deve essere ritenuta illegittima. Il vincolo di subordinazione del contribuente nei confronti del datore di lavoro costituisce elemento indiziario idoneo a far ritenere l'insussistenza dell'elemento soggettivo.

  • Altro
    Esiti favorevoli su giudizi afferenti alla medesima fattispecie

    La Corte prende atto dei precedenti giurisprudenziali depositati, ma non fonda la propria decisione su questo punto, risolvendo la controversia nel merito.

  • Accolto
    Parziale riforma della sentenza di primo grado

    La Corte accoglie parzialmente l'appello, annullando l'atto impugnato relativamente alle sanzioni, ma respingendo le eccezioni relative alla motivazione e al divieto di doppia imposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 382
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 382
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo