CASS
Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 6959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6959 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5487/2021 R.G. proposto da: Axa Assicurazioni Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato IA ES -domicilio digitale alla PEC: cristiano.alessandri@venezia.pecavvocati.it- -ricorrente- ON MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Guerzoni -domicilio digitale alla PEC: avv.guerzoni@legalmail.it- -ricorrente- contro IN Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampaolo Mazzola -domicilio digitale alla PEC: avvmazzola@pec.giuffre.it- -controricorrente incidentale- ND Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Civile Sent. Sez. 2 Num. 6959 Anno 2026 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: MACCARRONE TIZIANA Data pubblicazione: 23/03/2026 2 -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2080/2020 depositata il 16/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025 dal Consigliere IZ CA. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SA MA dell'ER, che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale assorbito il terzo e del primo motivo del ricorso incidentale dell'attore in primo grado assorbito il secondo e i motivi del ricorso incidentale di IN s.r.l. Sentiti per AXA s.p.a. l'Avv. IA ES e per IN s.r.l. l'Avv. IC IN, presente per delega dell’avv. Giampaolo Mazzola. FATTI DI CAUSA 1. MA ON aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia, dopo l’esperimento di un accertamento tecnico preventivo, la s.r.l. IN, con la quale aveva concluso – quale committente - un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale secondo i principi della bioedilizia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 335.586,17: l’attore aveva lamentato l’inadeguatezza del sistema di impermeabilizzazione delle pareti della parte seminterrata, realizzato dall’appaltatrice, per la presenza di copiose infiltrazioni in caso di pioggia. IN s.r.l., costituitasi, aveva chiesto e ottenuto di chiamare in causa ND s.r.l., che aveva fornito i materiali utilizzati per l’intervento contestato: la convenuta aveva assunto di aver posato in opera i materiali acquistati dalla società chiamata in causa secondo le relative schede tecniche che le erano state fornite e chiedeva, pertanto, di esserne garantita in caso di accoglimento della domanda proposta dall’attore. Si era costituita anche ND s.r.l. contestando di aver prestato consulenza per la posa del materiale fornito, che si era limitata a vendere, 3 ed aveva comunque chiesto e ottenuto autorizzazione a chiamare in causa AXA s.p.a., presso la quale era assicurata, per esserne tenuta indenne. Anche AXA s.p.a. si era costituita in giudizio contestando che operasse, nel caso di specie, la garanzia assicurativa ed evidenziando comunque uno scoperto del 10% sull’ammontare di ogni sinistro. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto – con la sentenza n. 1171/2014 - la domanda di MA ON nei confronti di IN s.r.l., riconoscendo l’entità del danno subito dall’attore in € 351.400,00, aveva accolto la domanda della società convenuta nei confronti di ND s.r.l. e, infine, aveva accolto pure la domanda di manleva di ND s.r.l. nei riguardi di AXA s.p.a. 2. ND s.r.l. aveva proposto appello avverso la suddetta sentenza di primo grado;
AXA s.p.a., costituitasi, aveva formulato appello incidentale;
si erano costituiti anche IN s.r.l., che aveva eccepito l’inesistenza o la nullità della notificazione dell’atto introduttivo di fase (la notificazione dell’atto di citazione in appello era stata effettuata al procuratore revocato, invece che al nuovo difensore), e MA ON, che aveva eccepito il difetto dell’osservanza dei termini minimi a comparire e aveva chiesto, quindi, la fissazione di nuova udienza ex art.163 co 3 c.p.c. La Corte d’Appello di Bologna, rigettata l’eccezione sia di inesistenza sia di nullità della notificazione dell’atto introduttivo di fase proposta da IN s.r.l. e differita la prima udienza per la rilevata mancanza del rispetto dei termini a comparire quanto alla posizione di MA ON e di IN s.r.l., aveva all’esito – con la sentenza indicata in epigrafe - respinto l’appello principale e dichiarato inammissibile l’appello incidentale di AXA s.p.a. La Corte di merito aveva confermato la responsabilità di ND s.r.l., sull’assunto che essa non si era limitata a fornire il materiale ma aveva assunto anche l’obbligo di prestare consulenza e assistenza per la sua posa, e, rilevato che AXA s.p.a. aveva lamentato che il primo Giudice non 4 avrebbe tenuto conto della limitazione di garanzia affermata come operante solo per difettosità del materiale venduto e non per inadempimento contrattuale, aveva osservato che la questione si doveva considerare nuova perché non era mai stata posta nei termini indicati dalla società assicuratrice avanti al Tribunale di Regio Emilia. 3. Sia AXA Assicurazioni s.p.a., sia MA ON hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, riuniti, il primo affidato a tre motivi, il secondo a due motivi, che MA ON ha reiterato nel controricorso con ricorso incidentale depositato nel procedimento introdotto da AXA s.p.a., iscritto a ruolo per primo. IN s.r.l. ha depositato - nel primo procedimento radicato su impulso di AXA Assicurazioni s.p.a.- controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi. ND s.r.l., a cui risultano notificati ritualmente entrambi i ricorsi per cassazione proposti, è rimasta intimata. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale di AXA Assicurazioni s.p.a., con assorbimento del terzo, del primo motivo di ricorso incidentale di MA ON, con assorbimento sia del secondo motivo, sia dei motivi di ricorso incidentale di IN s.r.l. Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Alla pubblica udienza del 16.10.2025, il Sostituto Procuratore Generale SA MA ELER ha richiamato e illustrato le conclusioni già depositate;
l’avv. IA ES, presente per AXA s.p.a., e l’avv. IC IN per delega orale dell’avv. Giampaolo Mazzola, difensore di IN s.r.l., presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato le rispettive difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 1. Con il primo motivo di ricorso AXA Assicurazioni s.p.a. lamenta, ai sensi <<dell’art.360 n.3 c.p.c. in relazione all’art.2967 c.c., violazione di norme diritto nella qualificazione della difesa basata sui limiti copertura assicurativa come eccezione senso proprio>>. Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che i limiti della copertura assicurativa dovuta a ND s.r.l. costituivano oggetto di eccezione in senso proprio e che questa era stata sollevata solo in grado di appello. Il rilievo evidenziato da AXA s.p.a. costituirebbe, invece, una mera contestazione della mancanza di prova dell’oggetto della copertura assicurativa, fatto costitutivo della domanda la cui dimostrazione costituisce onere dell’assicurato che assume l’esistenza della garanzia. AXA s.p.a. non aveva mai negato l’esistenza del contratto assicurativo, anzi prodotto, ma aveva rilevato che esso era stato attivato solo per la garanzia RC Prodotti, <<la quale consiste nell’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato quanto questi sia tenuto a pagare, civilmente responsabile, titolo risarcimento per danni involontariamente cagionati terzi difetti dei prodotti descritti in polizza>> (così a pag. 2 della comparsa di risposta per il primo grado, come la parte ricorrente evidenzia nel ricorso). Una volta accolta dal Tribunale di Reggio Emilia la domanda di manleva proposta da ND s.r.l., la società ricorrente aveva lamentato, in appello, la completa omissione della verifica dell’esistenza della copertura assicurativa, avendo trascurato il primo Giudice di <<appurare la sussistenza ovvero l’applicabilità al caso di specie del titolo dedotto da proind s.r.l. a sostegno della domanda de qua>> e di verificare conseguentemente l’inoperatività del <<contratto di assicurazione rispetto alla fattispecie responsabilità ravvisata>>. La Corte di merito avrebbe, quindi, illegittimamente individuato la distribuzione, in concreto, degli oneri della prova tra le parti, giungendo ad una erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale in relazione al disposto dell’art. 2697 c.c. 6 2. Il secondo motivo di ricorso della società assicuratrice è inquadrato nell’ambito del disposto dell’art. 360 n.4 c.p.c. e prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., comportante la nullità della sentenza per omesso esame della eccepita inoperatività della copertura assicurativa. Secondo la società ricorrente, ove si qualificasse come eccezione propria la difesa in ordine alla inoperatività della copertura assicurativa, l’eccezione sarebbe stata comunque da considerare tempestivamente proposta, dato che fin dalla propria rituale comparsa di costituzione e risposta in primo grado AXA s.p.a. aveva prospettato il difetto di copertura assicurativa che, pur esistente, era da ritenersi limitata ai <<danni involontariamente cagionati a terzi per difetti dei prodotti descritti in polizza>> e non anche comprendente i danni per errata applicazione dei prodotti di per sé non difettosi, come contestato e accertato nel caso concreto. La società assicuratrice aveva, altresì, concluso chiedendo che il Giudice <<contenesse l’obbligo di manleva gravante su axa nei confronti proind limiti e condizioni cui alla polizza, con particolare ma non esclusivo riferimento al limite massimale allo scoperto>>. 3. I primi due motivi del ricorso della società assicuratrice debbono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Secondo un orientamento interpretativo risalente di questa Corte, ripetutamente espresso, l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio ma una mera difesa, ovvero una semplice argomentazione giuridica, formulata in base ad un’interpretazione di parte volta a contestare il fondamento della domanda con l’assumere l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto, con conseguente potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulla operatività della polizza già contestata (cfr. Cass. n. 1967/2000; Cass. n. 18742/2019; Cass. n. 15228/2014; Cass. n. 27998/2018; Cass. n. 9205/2021). 7 Sulla scorta di tali presupposti logici, si è, quindi, precisato che la suddetta eccezione non è riservata all’iniziativa della parte, ma rilevabile d’ufficio e, quindi, ammissibile anche in appello, salvi gli effetti del giudicato interno (cfr., oltre alle pronunce già richiamate, Cass., sez. U, n. 10531/2013). Ne consegue che ove la società assicuratrice, convenuta per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, detta allegazione, che non costituisce un’eccezione in senso proprio, integra la contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda la cui dimostrazione rimane a carico della parte attrice (cfr., tra le altre, Cass. n. 15630/2018). Vi sono peraltro pronunce più recenti che, fermo l’onere dell'assicurato di provare che il rischio avveratosi, in relazione al quale viene azionata la copertura assicurativa, rientra in quelli cd. inclusi, cioè, rientranti nell’ambito di operatività della polizza, pongono a carico dell’assicuratrice la dimostrazione della sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa fatta valere (Cass. n. 31251/2023, in linea con Cass. n.1558/2018; Cass. n.1469/2025 che, dopo un’ampia disamina dei diversi orientamenti interpretativi in materia e un’attenta ricostruzione della individuazione e della differenza tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto e della loro disciplina processuale, sia quanto all’allegazione, sia quanto all’onere probatorio, ribadisce che <<la quale consiste nell’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato quanto questi sia tenuto a pagare, civilmente responsabile, titolo risarcimento per danni involontariamente cagionati terzi difetti dei prodotti descritti in polizza>>). Non si profila necessario, in questa sede, approfondire i temi posti dalle pronunce da ultimo richiamate ponendoli a confronto con l’orientamento interpretativo precedentemente esposto - pur sembrando il contrasto solo apparente, tenuto conto che l’interpretazione dell’oggetto del contratto non può prescindere dalla valutazione delle clausole che lo compongono e che, forse, la questione da chiarire riguarda più propriamente la tempestiva allegazione delle circostanze di fatto su cui si fonda la controversia, in relazione alle quali si debbono individuare le clausole coinvolte nella sua regolamentazione -, perché nel caso di specie ciò che AXA Assicurazioni s.p.a. ha messo in discussione fin dalla sua costituzione tempestiva nel giudizio di primo grado è non l’operatività di specifiche clausole di delimitazione del rischio ma la riconducibilità dei danni lamentati da MA ON - nei confronti di IN s.r.l. e quindi, da parte di essa, nei confronti dell’assicurata ND s.r.l. - all’oggetto del contratto di assicurazione intervenuto tra ND s.r.l. e AXA s.p.a., secondo quest’ultima volto alla copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi per i soli difetti dei prodotti descritti in polizza. L’esito del giudizio nei gradi di merito ha infatti permesso di accertare, ormai definitivamente (essendo state respinte le doglianze contro la sentenza di primo grado, ritualmente introdotte avanti al Giudice d’appello ex art. 342 c.p.c. dalla sola ND s.r.l., senza proposizione di critiche inquadrabili nell’ambito dell’art.360 c.p.c. in questa sede): - l’attribuzione dei danni da infiltrazioni subiti da MA ON non alla qualità del materiale fornito da ND s.r.l. a IN s.r.l. ma ad errori nella sua posa;
- la responsabilità risarcitoria di IN s.r.l. nei confronti di MA ON e la responsabilità di ND s.r.l. verso IN s.r.l. per essersi 9 la prima impegnata nei confronti della seconda non solo alla fornitura del materiale ma anche alla consulenza ed assistenza necessari per la sua posa corretta. Ne consegue che in relazione ai rapporti tra ND s.r.l. e AXA Assicurazioni s.p.a. l’esistenza effettiva, affermata in sede di merito, della copertura assicurativa a carico della seconda comporta la necessità di valutare se i danni provocati a terzi dall’accertato inadempimento di ND s.r.l. rientrino o meno nell’ambito della copertura assicurativa come delineata in contratto, senza coinvolgimento, appunto, di clausole delimitative del rischio indennizzabile. Una volta contestata ad opera di AXA s.p.a. l’esistenza, nei termini descritti, di copertura assicurativa, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare e interpretare il documento negoziale e valutare se il danno subito da MA ON a causa dell’inadeguata posa dei materiali forniti da ND s.r.l., inadeguata posa per la quale essa è responsabile nei confronti di IN s.r.l. nei termini accertati sopra, rientrasse o meno nell’ambito del rischio assicurato. E’ opportuno ancora precisare che, non essendo necessaria una particolare articolazione dell’eccezione di assenza di copertura assicurativa - quantomeno in mancanza del riferimento a specifiche clausole di delimitazione del rischio, non richiamate nel caso concreto -, il relativo rilievo si sarebbe dovuto comunque ritenere tempestivamente effettuato con la comparsa di costituzione e risposta depositata, nel rispetto dei termini di rito, dalla società chiamata in causa nel giudizio di primo grado. 4. Con un terzo motivo di ricorso, svolto in subordine per l’ipotesi di rigetto dei due motivi precedentemente esposti, AXA s.p.a. prospetta, ai sensi dell’art.360 n.4 c.p.c. in relazione all’art.112 c.p.c., la <<nullità della sentenza per omesso esame difesa di axa assicurazioni circa la quantificazione del danno>>. 10 La Corte di merito avrebbe omesso di esaminare le doglianze, pure svolte da AXA s.p.a., relative alla quantificazione dei danni risarcibili. Questo motivo, proposto del resto in via subordinata, è assorbito dall’accoglimento dei due motivi precedentemente esaminati. 5. Con il primo motivo del suo ricorso MA ON lamenta la nullità della sentenza impugnata n. 2080/2020 della Corte d’Appello di Bologna per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n.4 c.p.c. La Corte di merito avrebbe omesso di pronunciare sull’appello incidentale di MA ON, proposto nella comparsa di costituzione e risposta in appello depositata tempestivamente in relazione all’udienza differita per sanare la nullità derivante dal mancato rispetto dei termini a comparire, che era conseguita alla originaria notificazione dell’atto di citazione in appello - appunto fuori termine nei suoi confronti -. Con l’appello incidentale MA ON aveva chiesto che sull’importo già liquidato a suo favore all’esito del giudizio di primo grado fosse riconosciuta anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valore, ed aveva altresì evidenziato l’emergere di danni ulteriori, successivi alla sentenza appellata, in relazione ai quali pure aveva chiesto di essere risarcito, in linea con il disposto dell’art. 345 c.p.c. Su entrambe le domande illustrate, pur legittimamente proposte in appello, la Corte di merito nulla avrebbe argomentato. 5.1. Il motivo è fondato. Risulta dagli atti del giudizio che la Corte d’Appello di Bologna, su istanza di MA ON che si era costituito nel giudizio di appello con comparsa del 9.6.2015 e aveva rilevato il mancato rispetto dei termini liberi a comparire -l’atto di citazione in appello gli era stato notificato in data 12.3.2015 a fronte dell’udienza di prima comparizione fissata per il 7.7.2015 -, aveva all’esito della prima udienza concesso un nuovo termine a comparire, differendo l’udienza di prima comparizione dal 11 7.7.2015 al 19.1.2016 (il testo dell’ordinanza del 7.7.2015, riportato nel ricorso proposto da MA ON, è il seguente: <<la quale consiste nell’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato quanto questi sia tenuto a pagare, civilmente responsabile, titolo risarcimento per danni involontariamente cagionati terzi difetti dei prodotti descritti in polizza>>); l’appellato aveva depositato tempestivamente rispetto all’udienza differita, in data 30/12/2015, una comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale volto ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ed a conseguire il risarcimento degli ulteriori danni subiti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado. Le domande relative sia al riconoscimento della rivalutazione monetaria sul liquidato, sia alla liquidazione del maggior danno subito concretizzatosi dopo la pronuncia di primo grado erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, all’udienza del 26.2.2019, con deposito nei termini concessi sia della comparsa conclusionale che, poi, della memoria di replica. La sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, oggetto di ricorso, non fa riferimento ai motivi di appello incidentale proposti da MA ON, che non esamina né per affermarne una pretesa inammissibilità, né per darne una valutazione, positiva o negativa, nel merito. Ricorre, pertanto, la violazione del disposto dell’art.112 c.p.c., lamentata dal ricorrente incidentale. 6. MA ON propone un secondo motivo di ricorso, lamentando la <<nullità della sentenza per omesso esame difesa di axa assicurazioni circa la quantificazione del danno>> Il ricorrente deduce la mancata considerazione da parte della Corte d’Appello di Bologna dell’attività processuale svolta nel suo interesse sia con la proposizione di appello incidentale, sia resistendo agli appelli proposti da ND s.r.l., IN s.r.l. e AXA Assicurazioni s.p.a.: la 12 sentenza oggetto di ricorso nulla ha disposto, infatti, sulla regolamentazione delle spese di giudizio per la sua posizione. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale e del primo motivo di ricorso incidentale assorbe la valutazione del secondo motivo di ricorso incidentale di MA NI. 7. Anche IN s.r.l. propone ricorso incidentale, lamentando con un primo motivo la nullità della sentenza n. 2080/2020 della Corte d’Appello di Bologna per violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. La Corte di merito non avrebbe esaminato l’appello incidentale proposto da essa società ricorrente nei confronti di ND s.r.l., al fine di essere manlevata e tenuta indenne dall’eventuale accoglimento dell’appello incidentale proposto da MA ON nei confronti di IN s.r.l., riguardante la richiesta di rivalutazione monetaria dell’importo risarcitorio già riconosciuto e la domanda di risarcimento dei danni ulteriori emersi dopo la sentenza di primo grado. La società aveva proposto il proprio appello incidentale ex art. 343 co. 2 c.p.c., con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 18.1.2016 in vista dell’udienza del 19.1.2016, immediatamente successiva alla proposizione dell’appello incidentale da parte di MA ON dalla quale era sorto il suo interesse all’impugnazione nei termini indicati. Questo motivo di ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale di MA ON. Effettivamente la Corte di merito ha omesso qualsiasi pronuncia sull’appello incidentale di IN s.r.l., conseguente all’appello incidentale di MA ON, pure non preso in esame: l’eventuale assorbimento implicito dell’appello incidentale della società sarebbe stato ipotizzabile solo in presenza di una pronuncia di inammissibilità o infondatezza dei motivi di appello incidentale proposti da MA ON, in concreto assente. 13 L’interesse di IN s.r.l. a far valere l’omessa considerazione dell’appello incidentale proposto, rilevante ex art. 112 c.p.c., sussiste certamente in questa sede, perché sorge in relazione al ricorso incidentale proposto da MA ON, ritenuto effettivamente fondato per quanto sopra esposto. L’appello incidentale della società dovrà, peraltro, essere esaminato dal Giudice del rinvio per l’ipotesi in cui dovesse essere ritenuto fondato, anche solo in parte, l’appello incidentale di MA ON in relazione al quale l’omessa pronuncia ad opera della Corte d’Appello di Bologna è stata considerata integrare la violazione dell’art. 112 c.p.c. Ne consegue l’assorbimento del presente motivo di ricorso per effetto della ravvisata fondatezza del primo motivo di ricorso incidentale di MA ON. 7. Il secondo motivo di ricorso di IN s.r.l. riguarda la pronuncia relativa alle spese processuali del giudizio di appello, che si assumono essere state ingiustificatamente compensate, quanto alla posizione della società nei confronti di ND s.r.l. e di AXA Assicurazioni s.p.a., con <<violazione e falsa applicazione degli art. 91 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3>>. Il motivo in esame rimane assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale di MA ON - che assorbe anche il primo motivo del ricorso incidentale di IN s.r.l. -. 8. In conclusione, sono fondati il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, il primo motivo del ricorso incidentale di MA ON, assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale di MA NI ed entrambi i motivi del ricorso incidentale di IN s.r.l. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà 14 esaminare le domande ed eccezioni proposte dalla ricorrente principale e dai ricorrenti incidentali, la cui valutazione è stata omessa. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di MA ON, assorbito il secondo e assorbiti i motivi del ricorso incidentale di IN s.r.l.; cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16 ottobre 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente IZ CA LD RA
AXA s.p.a., costituitasi, aveva formulato appello incidentale;
si erano costituiti anche IN s.r.l., che aveva eccepito l’inesistenza o la nullità della notificazione dell’atto introduttivo di fase (la notificazione dell’atto di citazione in appello era stata effettuata al procuratore revocato, invece che al nuovo difensore), e MA ON, che aveva eccepito il difetto dell’osservanza dei termini minimi a comparire e aveva chiesto, quindi, la fissazione di nuova udienza ex art.163 co 3 c.p.c. La Corte d’Appello di Bologna, rigettata l’eccezione sia di inesistenza sia di nullità della notificazione dell’atto introduttivo di fase proposta da IN s.r.l. e differita la prima udienza per la rilevata mancanza del rispetto dei termini a comparire quanto alla posizione di MA ON e di IN s.r.l., aveva all’esito – con la sentenza indicata in epigrafe - respinto l’appello principale e dichiarato inammissibile l’appello incidentale di AXA s.p.a. La Corte di merito aveva confermato la responsabilità di ND s.r.l., sull’assunto che essa non si era limitata a fornire il materiale ma aveva assunto anche l’obbligo di prestare consulenza e assistenza per la sua posa, e, rilevato che AXA s.p.a. aveva lamentato che il primo Giudice non 4 avrebbe tenuto conto della limitazione di garanzia affermata come operante solo per difettosità del materiale venduto e non per inadempimento contrattuale, aveva osservato che la questione si doveva considerare nuova perché non era mai stata posta nei termini indicati dalla società assicuratrice avanti al Tribunale di Regio Emilia. 3. Sia AXA Assicurazioni s.p.a., sia MA ON hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, riuniti, il primo affidato a tre motivi, il secondo a due motivi, che MA ON ha reiterato nel controricorso con ricorso incidentale depositato nel procedimento introdotto da AXA s.p.a., iscritto a ruolo per primo. IN s.r.l. ha depositato - nel primo procedimento radicato su impulso di AXA Assicurazioni s.p.a.- controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi. ND s.r.l., a cui risultano notificati ritualmente entrambi i ricorsi per cassazione proposti, è rimasta intimata. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale di AXA Assicurazioni s.p.a., con assorbimento del terzo, del primo motivo di ricorso incidentale di MA ON, con assorbimento sia del secondo motivo, sia dei motivi di ricorso incidentale di IN s.r.l. Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Alla pubblica udienza del 16.10.2025, il Sostituto Procuratore Generale SA MA ELER ha richiamato e illustrato le conclusioni già depositate;
l’avv. IA ES, presente per AXA s.p.a., e l’avv. IC IN per delega orale dell’avv. Giampaolo Mazzola, difensore di IN s.r.l., presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato le rispettive difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 1. Con il primo motivo di ricorso AXA Assicurazioni s.p.a. lamenta, ai sensi <<dell’art.360 n.3 c.p.c. in relazione all’art.2967 c.c., violazione di norme diritto nella qualificazione della difesa basata sui limiti copertura assicurativa come eccezione senso proprio>>. Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che i limiti della copertura assicurativa dovuta a ND s.r.l. costituivano oggetto di eccezione in senso proprio e che questa era stata sollevata solo in grado di appello. Il rilievo evidenziato da AXA s.p.a. costituirebbe, invece, una mera contestazione della mancanza di prova dell’oggetto della copertura assicurativa, fatto costitutivo della domanda la cui dimostrazione costituisce onere dell’assicurato che assume l’esistenza della garanzia. AXA s.p.a. non aveva mai negato l’esistenza del contratto assicurativo, anzi prodotto, ma aveva rilevato che esso era stato attivato solo per la garanzia RC Prodotti, <<la quale consiste nell’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato quanto questi sia tenuto a pagare, civilmente responsabile, titolo risarcimento per danni involontariamente cagionati terzi difetti dei prodotti descritti in polizza>> (così a pag. 2 della comparsa di risposta per il primo grado, come la parte ricorrente evidenzia nel ricorso). Una volta accolta dal Tribunale di Reggio Emilia la domanda di manleva proposta da ND s.r.l., la società ricorrente aveva lamentato, in appello, la completa omissione della verifica dell’esistenza della copertura assicurativa, avendo trascurato il primo Giudice di <<appurare la sussistenza ovvero l’applicabilità al caso di specie del titolo dedotto da proind s.r.l. a sostegno della domanda de qua>> e di verificare conseguentemente l’inoperatività del <<contratto di assicurazione rispetto alla fattispecie responsabilità ravvisata>>. La Corte di merito avrebbe, quindi, illegittimamente individuato la distribuzione, in concreto, degli oneri della prova tra le parti, giungendo ad una erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale in relazione al disposto dell’art. 2697 c.c. 6 2. Il secondo motivo di ricorso della società assicuratrice è inquadrato nell’ambito del disposto dell’art. 360 n.4 c.p.c. e prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., comportante la nullità della sentenza per omesso esame della eccepita inoperatività della copertura assicurativa. Secondo la società ricorrente, ove si qualificasse come eccezione propria la difesa in ordine alla inoperatività della copertura assicurativa, l’eccezione sarebbe stata comunque da considerare tempestivamente proposta, dato che fin dalla propria rituale comparsa di costituzione e risposta in primo grado AXA s.p.a. aveva prospettato il difetto di copertura assicurativa che, pur esistente, era da ritenersi limitata ai <<danni involontariamente cagionati a terzi per difetti dei prodotti descritti in polizza>> e non anche comprendente i danni per errata applicazione dei prodotti di per sé non difettosi, come contestato e accertato nel caso concreto. La società assicuratrice aveva, altresì, concluso chiedendo che il Giudice <<contenesse l’obbligo di manleva gravante su axa nei confronti proind limiti e condizioni cui alla polizza, con particolare ma non esclusivo riferimento al limite massimale allo scoperto>>. 3. I primi due motivi del ricorso della società assicuratrice debbono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Secondo un orientamento interpretativo risalente di questa Corte, ripetutamente espresso, l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio ma una mera difesa, ovvero una semplice argomentazione giuridica, formulata in base ad un’interpretazione di parte volta a contestare il fondamento della domanda con l’assumere l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto, con conseguente potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulla operatività della polizza già contestata (cfr. Cass. n. 1967/2000; Cass. n. 18742/2019; Cass. n. 15228/2014; Cass. n. 27998/2018; Cass. n. 9205/2021). 7 Sulla scorta di tali presupposti logici, si è, quindi, precisato che la suddetta eccezione non è riservata all’iniziativa della parte, ma rilevabile d’ufficio e, quindi, ammissibile anche in appello, salvi gli effetti del giudicato interno (cfr., oltre alle pronunce già richiamate, Cass., sez. U, n. 10531/2013). Ne consegue che ove la società assicuratrice, convenuta per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, detta allegazione, che non costituisce un’eccezione in senso proprio, integra la contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda la cui dimostrazione rimane a carico della parte attrice (cfr., tra le altre, Cass. n. 15630/2018). Vi sono peraltro pronunce più recenti che, fermo l’onere dell'assicurato di provare che il rischio avveratosi, in relazione al quale viene azionata la copertura assicurativa, rientra in quelli cd. inclusi, cioè, rientranti nell’ambito di operatività della polizza, pongono a carico dell’assicuratrice la dimostrazione della sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa fatta valere (Cass. n. 31251/2023, in linea con Cass. n.1558/2018; Cass. n.1469/2025 che, dopo un’ampia disamina dei diversi orientamenti interpretativi in materia e un’attenta ricostruzione della individuazione e della differenza tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto e della loro disciplina processuale, sia quanto all’allegazione, sia quanto all’onere probatorio, ribadisce che <<la quale consiste nell’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato quanto questi sia tenuto a pagare, civilmente responsabile, titolo risarcimento per danni involontariamente cagionati terzi difetti dei prodotti descritti in polizza>>). Non si profila necessario, in questa sede, approfondire i temi posti dalle pronunce da ultimo richiamate ponendoli a confronto con l’orientamento interpretativo precedentemente esposto - pur sembrando il contrasto solo apparente, tenuto conto che l’interpretazione dell’oggetto del contratto non può prescindere dalla valutazione delle clausole che lo compongono e che, forse, la questione da chiarire riguarda più propriamente la tempestiva allegazione delle circostanze di fatto su cui si fonda la controversia, in relazione alle quali si debbono individuare le clausole coinvolte nella sua regolamentazione -, perché nel caso di specie ciò che AXA Assicurazioni s.p.a. ha messo in discussione fin dalla sua costituzione tempestiva nel giudizio di primo grado è non l’operatività di specifiche clausole di delimitazione del rischio ma la riconducibilità dei danni lamentati da MA ON - nei confronti di IN s.r.l. e quindi, da parte di essa, nei confronti dell’assicurata ND s.r.l. - all’oggetto del contratto di assicurazione intervenuto tra ND s.r.l. e AXA s.p.a., secondo quest’ultima volto alla copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi per i soli difetti dei prodotti descritti in polizza. L’esito del giudizio nei gradi di merito ha infatti permesso di accertare, ormai definitivamente (essendo state respinte le doglianze contro la sentenza di primo grado, ritualmente introdotte avanti al Giudice d’appello ex art. 342 c.p.c. dalla sola ND s.r.l., senza proposizione di critiche inquadrabili nell’ambito dell’art.360 c.p.c. in questa sede): - l’attribuzione dei danni da infiltrazioni subiti da MA ON non alla qualità del materiale fornito da ND s.r.l. a IN s.r.l. ma ad errori nella sua posa;
- la responsabilità risarcitoria di IN s.r.l. nei confronti di MA ON e la responsabilità di ND s.r.l. verso IN s.r.l. per essersi 9 la prima impegnata nei confronti della seconda non solo alla fornitura del materiale ma anche alla consulenza ed assistenza necessari per la sua posa corretta. Ne consegue che in relazione ai rapporti tra ND s.r.l. e AXA Assicurazioni s.p.a. l’esistenza effettiva, affermata in sede di merito, della copertura assicurativa a carico della seconda comporta la necessità di valutare se i danni provocati a terzi dall’accertato inadempimento di ND s.r.l. rientrino o meno nell’ambito della copertura assicurativa come delineata in contratto, senza coinvolgimento, appunto, di clausole delimitative del rischio indennizzabile. Una volta contestata ad opera di AXA s.p.a. l’esistenza, nei termini descritti, di copertura assicurativa, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare e interpretare il documento negoziale e valutare se il danno subito da MA ON a causa dell’inadeguata posa dei materiali forniti da ND s.r.l., inadeguata posa per la quale essa è responsabile nei confronti di IN s.r.l. nei termini accertati sopra, rientrasse o meno nell’ambito del rischio assicurato. E’ opportuno ancora precisare che, non essendo necessaria una particolare articolazione dell’eccezione di assenza di copertura assicurativa - quantomeno in mancanza del riferimento a specifiche clausole di delimitazione del rischio, non richiamate nel caso concreto -, il relativo rilievo si sarebbe dovuto comunque ritenere tempestivamente effettuato con la comparsa di costituzione e risposta depositata, nel rispetto dei termini di rito, dalla società chiamata in causa nel giudizio di primo grado. 4. Con un terzo motivo di ricorso, svolto in subordine per l’ipotesi di rigetto dei due motivi precedentemente esposti, AXA s.p.a. prospetta, ai sensi dell’art.360 n.4 c.p.c. in relazione all’art.112 c.p.c., la <<nullità della sentenza per omesso esame difesa di axa assicurazioni circa la quantificazione del danno>>. 10 La Corte di merito avrebbe omesso di esaminare le doglianze, pure svolte da AXA s.p.a., relative alla quantificazione dei danni risarcibili. Questo motivo, proposto del resto in via subordinata, è assorbito dall’accoglimento dei due motivi precedentemente esaminati. 5. Con il primo motivo del suo ricorso MA ON lamenta la nullità della sentenza impugnata n. 2080/2020 della Corte d’Appello di Bologna per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n.4 c.p.c. La Corte di merito avrebbe omesso di pronunciare sull’appello incidentale di MA ON, proposto nella comparsa di costituzione e risposta in appello depositata tempestivamente in relazione all’udienza differita per sanare la nullità derivante dal mancato rispetto dei termini a comparire, che era conseguita alla originaria notificazione dell’atto di citazione in appello - appunto fuori termine nei suoi confronti -. Con l’appello incidentale MA ON aveva chiesto che sull’importo già liquidato a suo favore all’esito del giudizio di primo grado fosse riconosciuta anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valore, ed aveva altresì evidenziato l’emergere di danni ulteriori, successivi alla sentenza appellata, in relazione ai quali pure aveva chiesto di essere risarcito, in linea con il disposto dell’art. 345 c.p.c. Su entrambe le domande illustrate, pur legittimamente proposte in appello, la Corte di merito nulla avrebbe argomentato. 5.1. Il motivo è fondato. Risulta dagli atti del giudizio che la Corte d’Appello di Bologna, su istanza di MA ON che si era costituito nel giudizio di appello con comparsa del 9.6.2015 e aveva rilevato il mancato rispetto dei termini liberi a comparire -l’atto di citazione in appello gli era stato notificato in data 12.3.2015 a fronte dell’udienza di prima comparizione fissata per il 7.7.2015 -, aveva all’esito della prima udienza concesso un nuovo termine a comparire, differendo l’udienza di prima comparizione dal 11 7.7.2015 al 19.1.2016 (il testo dell’ordinanza del 7.7.2015, riportato nel ricorso proposto da MA ON, è il seguente: <<la quale consiste nell’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato quanto questi sia tenuto a pagare, civilmente responsabile, titolo risarcimento per danni involontariamente cagionati terzi difetti dei prodotti descritti in polizza>>); l’appellato aveva depositato tempestivamente rispetto all’udienza differita, in data 30/12/2015, una comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale volto ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ed a conseguire il risarcimento degli ulteriori danni subiti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado. Le domande relative sia al riconoscimento della rivalutazione monetaria sul liquidato, sia alla liquidazione del maggior danno subito concretizzatosi dopo la pronuncia di primo grado erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, all’udienza del 26.2.2019, con deposito nei termini concessi sia della comparsa conclusionale che, poi, della memoria di replica. La sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, oggetto di ricorso, non fa riferimento ai motivi di appello incidentale proposti da MA ON, che non esamina né per affermarne una pretesa inammissibilità, né per darne una valutazione, positiva o negativa, nel merito. Ricorre, pertanto, la violazione del disposto dell’art.112 c.p.c., lamentata dal ricorrente incidentale. 6. MA ON propone un secondo motivo di ricorso, lamentando la <<nullità della sentenza per omesso esame difesa di axa assicurazioni circa la quantificazione del danno>> Il ricorrente deduce la mancata considerazione da parte della Corte d’Appello di Bologna dell’attività processuale svolta nel suo interesse sia con la proposizione di appello incidentale, sia resistendo agli appelli proposti da ND s.r.l., IN s.r.l. e AXA Assicurazioni s.p.a.: la 12 sentenza oggetto di ricorso nulla ha disposto, infatti, sulla regolamentazione delle spese di giudizio per la sua posizione. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale e del primo motivo di ricorso incidentale assorbe la valutazione del secondo motivo di ricorso incidentale di MA NI. 7. Anche IN s.r.l. propone ricorso incidentale, lamentando con un primo motivo la nullità della sentenza n. 2080/2020 della Corte d’Appello di Bologna per violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. La Corte di merito non avrebbe esaminato l’appello incidentale proposto da essa società ricorrente nei confronti di ND s.r.l., al fine di essere manlevata e tenuta indenne dall’eventuale accoglimento dell’appello incidentale proposto da MA ON nei confronti di IN s.r.l., riguardante la richiesta di rivalutazione monetaria dell’importo risarcitorio già riconosciuto e la domanda di risarcimento dei danni ulteriori emersi dopo la sentenza di primo grado. La società aveva proposto il proprio appello incidentale ex art. 343 co. 2 c.p.c., con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 18.1.2016 in vista dell’udienza del 19.1.2016, immediatamente successiva alla proposizione dell’appello incidentale da parte di MA ON dalla quale era sorto il suo interesse all’impugnazione nei termini indicati. Questo motivo di ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale di MA ON. Effettivamente la Corte di merito ha omesso qualsiasi pronuncia sull’appello incidentale di IN s.r.l., conseguente all’appello incidentale di MA ON, pure non preso in esame: l’eventuale assorbimento implicito dell’appello incidentale della società sarebbe stato ipotizzabile solo in presenza di una pronuncia di inammissibilità o infondatezza dei motivi di appello incidentale proposti da MA ON, in concreto assente. 13 L’interesse di IN s.r.l. a far valere l’omessa considerazione dell’appello incidentale proposto, rilevante ex art. 112 c.p.c., sussiste certamente in questa sede, perché sorge in relazione al ricorso incidentale proposto da MA ON, ritenuto effettivamente fondato per quanto sopra esposto. L’appello incidentale della società dovrà, peraltro, essere esaminato dal Giudice del rinvio per l’ipotesi in cui dovesse essere ritenuto fondato, anche solo in parte, l’appello incidentale di MA ON in relazione al quale l’omessa pronuncia ad opera della Corte d’Appello di Bologna è stata considerata integrare la violazione dell’art. 112 c.p.c. Ne consegue l’assorbimento del presente motivo di ricorso per effetto della ravvisata fondatezza del primo motivo di ricorso incidentale di MA ON. 7. Il secondo motivo di ricorso di IN s.r.l. riguarda la pronuncia relativa alle spese processuali del giudizio di appello, che si assumono essere state ingiustificatamente compensate, quanto alla posizione della società nei confronti di ND s.r.l. e di AXA Assicurazioni s.p.a., con <<violazione e falsa applicazione degli art. 91 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3>>. Il motivo in esame rimane assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale di MA ON - che assorbe anche il primo motivo del ricorso incidentale di IN s.r.l. -. 8. In conclusione, sono fondati il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, il primo motivo del ricorso incidentale di MA ON, assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale di MA NI ed entrambi i motivi del ricorso incidentale di IN s.r.l. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà 14 esaminare le domande ed eccezioni proposte dalla ricorrente principale e dai ricorrenti incidentali, la cui valutazione è stata omessa. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di MA ON, assorbito il secondo e assorbiti i motivi del ricorso incidentale di IN s.r.l.; cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16 ottobre 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente IZ CA LD RA